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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile
nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 10247 /2023 promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliata presso l' Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
EORDEGH LUIGI MARIA che la rappresenta e difende;
Attore contro
fu nato a [...] il [...]; Controparte_1 Per_1
fu , nato a [...] il [...]; Controparte_2 Per_2
Convenuti
*****
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte attrice:
“Piaccia al Giudice Unico del Tribunale dei Genova così giudicare: In via Preliminare: Autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dei convenuti, concedendo all'uopo termine sufficiente a poter effettuare notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Nel merito: Visto l'art. 1158 c.c., dichiarare l'attrice proprietaria, per intervenuta Parte_1 usucapione, del fabbricato deruto sito in Sori Via Giordani 41 Foglio 21, mapp 85, sub. 2 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre 20 anni;
In via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che, la signora da oltre 21 anni e comunque dal 2000 al novembre 2023 ed Parte_1 a tutt'oggi ha esercitano il possesso esclusivo, continuativo e pubblico senza contestazione da parte di nessuno dell'immobile sito in Sori Via Giordani 41 Foglio 21, mapp 85, sub. 2, le cui fotografie si mostrano al teste (doc. 6)”;
2) “Vero che, nel dicembre 2002 mi sono recato in Sori con la signora ed ho pernottato per Pt_1 due notti nell'immobile di Via Giordani 41 di cui mi si mostra la fotografia”; 3) “Vero che, dal dicembre 2002 ed a tutt'oggi la signora ha utilizzato l'immobile di cui si Pt_1 tratta come magazzino riponendovi attrezzi e oggetti vari”;
4) “Vero che, la signora chiudeva la porta dell'immobile con un chiavistello ed un Pt_1 lucchetto”;
5) “Vero che, nel dicembre 2002 ho partecipato alla raccolta delle olive con la signora nei Pt_1 terreni circostanti all'immobile che mi si rammostra in fotografia (Doc. 6), e in esso venivano riposte le olive, al termine della giornata ed a fine raccolta le reti ed altri attrezzi”;
6) “Vero che, a far data dall'estate 2012 sono stato ospite del signor nel suo immobile di CP_3 Sori ed ho sempre visto la signora utilizzare l'immobile adiacente a quello del signor Pt_1
come deposito e magazzino”; CP_3
7) “Vero che, da quando frequento la località di Sori, ovvero dall'anno 2000, ho sempre visto la signora utilizzare l'immobile di Via Giordani 41 ed occuparsi della sua manutenzione, Pt_1 tagliando l'erba e liberandolo da rovi ed erbacce”;
8) “Vero che, nel febbraio 2003 la porta dell'immobile di Via Giordani 41, era stata forzata ed ignoti avevano rubato una rete per la raccolta delle olive dei rastrellini e alcuni attrezzi da giardino;
9) “Vero che, in seguito all'effrazione ho sostituito il chiavistello che chiudeva la porta dell'immobile, su richiesta della signora;
Pt_1
Si indicano come testi i signori residente a [...], residente a [...]
Mornasco, residente in [...], residente in [...], Con Testimone_3 Testimone_4 riserva di ulteriormente dedurre e produrre. In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari.
Motivi della decisione
ha citato in giudizio fu nato a [...] il Parte_1 Controparte_1 Per_1
04.01.1878 e fu nato a [...] il [...] chiedendo Controparte_2 Per_2 l'accoglimento delle domande precisate in epigrafe ed allegando:
che da oltre 30 anni frequenta la località di Sori ed in particolare le colline circostanti essendo appassionata di tracking e di raccolta di funghi ed altre specie vegetali;
che a far data dal dicembre 2000 la signora iniziava ad occupare un piccolo casolare di Pt_1 circa mq. 25, sito in Via Giordani 41 nel Comune di Sori meglio descritto catastalmente come segue: Foglio 21, mapp 85, sub. 2, intestato ai signori , fu nato a Controparte_1 Per_1
Sori il 14.01.1878, deceduto il 21.03.62 e fu nato a [...] il Controparte_2 Per_2
21.03.1860 ( erroneamente nella visura viene indicato l'anno 1960, ma è in realtà deceduto il 25.08.51 ) per una quota pro indiviso del 50% ciascuno, come risulta dalla visura catastale prodotta dove riponeva attrezzi agricoli ed altri beni personali;
che più volte insieme ad amici, nei periodi in cui si dedicava alla raccolta di funghi olive ed altri frutti, l'odierna attrice pernottava nell'immobile montando al suo interno una tenda da campeggio;
che la frequentazione diventava sempre più assidua tanto che nel 2011 il suo compagno acquistava un immobile adiacente al piccolo casolare che la stessa da qualche anno possedeva;
che il rapporto tra l'attrice e il territorio si faceva ancora più assiduo, tanto che con atto Notaio nell'anno 2021 acquistava dal signor C.F. la Per_3 Controparte_4 C.F._2 porzione di immobile deruto sovrastante quella che da anni possedeva, sito alla Via Giordani, 41 nel comune di Sori, meglio identificato nel NCU del comune di Sori: Foglio 21, Particella 85, sub. 1, a ulteriore dimostrazione di come l'attrice intendesse apprendere l'intero edificio;
che proprio in occasione del rogito di cui sopra, il signor rilasciava una dichiarazione CP_4 scritta all'attrice circa il possesso dell'immobile per cui è causa;
che ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà di un bene immobile si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni: la signora ha posseduto l'immobile che ci occupa per oltre 20 Pt_1 anni, precisamente dal dicembre 2000, riponendovi attrezzi, le reti per la raccolta delle olive e materiali vari, chiudendolo a chiave, posto che i soggetti intestatari di tale bene risultano essere deceduti rispettivamente nel 1951 e 1962, senza che il bene in questione sia stato trasferito ai loro eredi;
che nella relazione effettuata dal Geom. su incarico dell'attrice, risultava infatti che il Per_4 bene in questione per quanto riguarda la quota del signor , non risultava nella Controparte_1 successione a favore di nata a [...] il [...], per la quota del signor _5
, la nuda proprietà unitamente a quella sugli altri suoi beni immobili, veniva ricevuta in CP_2 Per successione dai signori UI, , , ed CP_5 Per_6 CP_2 Per_5 CP_6 mentre l'usufrutto perveniva a e successivamente gli eredi del signor ON
, vendevano tali immobili con atto di compravendita del 30.06.62, al signor CP_2 [...]
CP_4
che tra tali beni era compreso anche la porzione di fabbricato rurale contraddistinto: Fg 21, map.
85/1, bene che verrà successivamente acquistato dalla signora Pt_1
che signora si è immessa nel pacifico e palese possesso dell'immobile oggetto del presente Pt_1 atto, senza rendere conto a nessuno, anche perché l'immobile era, prima della sua apprensione, in palese stato di abbandono. L'immobile veniva chiuso con un chiavistello di cui solo l'odierna attrice deteneva la chiave, palesando così la sua intenzione di divenirne proprietaria;
che a conferma del fatto che il signor fu santino nasceva nel 1860 e non Controparte_2 nel 1960, il Comune di Sori rilasciava la dichiarazione prodotta in atti.
Il Presidente del Tribunale autorizzava la notifica per pubblici proclami dell' atto di citazione.
Il Giudice Istruttore con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. in data 11/6/2024 rilevava:
che la notificazione della citazione a persona già deceduta è giuridicamente inesistente ( tra le tante in senso conforme Cass. n. 14360/2013; Cass. n. 11688/2001 );
che la notificazione per pubblici proclami non pare possa superare il problema della citazione di soggetti già deceduti e comunque è sindacabile dal giudice del merito ( in senso conforme Cass. n.
11299/2018 ).
Il difensore di parte attrice chiedeva nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c. di essere autorizzato all'integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali eredi dei signori e CP_2
con le medesime modalità di notifica ex art. 150 c.p.c. CP_1
Il Giudice con l' ordinanza in data 20/9/2024 rigettava l' istanza di parte attrice e rinviava la causa all' udienza del 16/1/2025 per la rimessione della causa in decisione.
Parte attrice precisava le conclusioni nel modo indicato in epigrafe e all' udienza del 16/1/2025 la causa è stata trattenuta in decisione. ******
L' attrice ha citato in giudizio due persone nate nel secolo XIX che per sua stessa ammissione e come documentato in atti sono decedute nel 1951 e nel 1962.
La notificazione della citazione a persona già deceduta è giuridicamente inesistente ( tra le tante in senso conforme Cass. n. 14360/2013 ).
La notificazione per pubblici proclami autorizzata dal Presidente del Tribunale non può superare il problema della citazione di soggetti già deceduti e comunque è sindacabile dal giudice del merito ( in senso conforme Cass. n. 11299/2018 ).
L' individuazione quali legittimati passivi degli eventuali eredi degli intestatari catastali pacificamente deceduti spettava a parte attrice prima dell' inizio della causa né si può autorizzare l'integrazione del contraddittorio in modo generico nei confronti di “eventuali eredi dei convenuti” come richiesto con la memoria in data 10/7/2024 e all' udienza del 19/9/2024.
L' attrice potrà agire in giudizio, se ritenuto ed in ipotesi, nei confronti dell' Controparte_7 quale soggetto proprietario dei beni immobili vacanti ex art. 586 c.c. e/o 827 c.c. per fare accertare, sempre in ipotesi, l' avvenuta usucapione del bene immobile in ipotesi abbandonato.
Nessuna pronuncia sulle spese deve essere adottata visto l' esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica pronunciando in via definitiva così provvede:
DICHIARA
l' inesistenza dell' atto di citazione e della sua notificazione nei confronti di Controparte_1 fu nato a [...] il [...] e di fu nato a [...] il Per_1 Controparte_2 Per_2
21/03/1860
Nulla sulle spese
Così deciso in Genova il 16 Gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino