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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 724/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. r.g. 724/2023 promosso
DA
C.F. Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
C.F. Parte_3 C.F._3
, C.F. Parte_4 C.F._4
C.F. , C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
C.F. , C.F._6 Parte_7 C.F._7 Pt_8
C.F. e C.F.
[...] C.F._8 Parte_9 C.F._9
nella qualità di eredi di Controparte_1
C.F.
[...] C.F._10
C.F. Parte_10 C.F._11
pagina 1 di 40
C.F. Parte_12 C.F._13
C.F. Parte_13 C.F._14
C.F. Parte_14 C.F._15
C.F. Parte_15 C.F._16
C.F. nella qualità di erede di Parte_16 C.F._17 [...]
Per_1
C.F. Parte_17 C.F._18
C.F. Parte_18 C.F._19
C.F. Parte_19 C.F._20
C.F. Parte_20 C.F._21
C.F. Parte_21 C.F._22
C.F. Controparte_2 C.F._23
C.F. Parte_22 C.F._24
C.F. C.F. Parte_23 C.F._25 Parte_24
e C.F. , nella C.F._26 Parte_25 C.F._27
qualità di eredi di
[...]
C.F. nella qualità di erede di Persona_2 C.F._28
Persona_3
C.F. Parte_26 C.F._29
C.F. Parte_27 C.F._30
C.F. e C.F. Parte_28 C.F._31 Parte_29
nella qualità di eredi di C.F._32 [...]
C.F. Persona_4 C.F._33
C.F. , Parte_30 C.F._34 Parte_31
C.F. , C.F. , C.F._35 Parte_32 C.F._36
pagina 2 di 40 C.F. Parte_33 C.F._37
, nella qualità di eredi di C.F._38
C.F. Persona_5 C.F._39
C.F. Parte_35 C.F._40
C.F. Parte_36 C.F._41
C.F. Parte_37 C.F._42
C.F. Parte_38 C.F._43
C.F. Parte_39 C.F._44
Persona_6
C.F. Parte_40 C.F._45
C.F. Parte_41 C.F._46
C.F. Parte_42 C.F._47
C.F. Parte_43 C.F._48
, nella qualità di eredi di C.F._49
C.F. Parte_45 Parte_46
C.F. Parte_47 C.F._51
C.F. Parte_48 C.F._52
C.F. Parte_49 C.F._53
, C.F. Parte_50 C.F._54
C.F. Parte_51 C.F._55
erede di Persona_8
C.F. Parte_52 C.F._56
C.F. Parte_53 C.F._57
Persona_9
C.F.
[...] C.F._58
e C.F._59 Parte_55
qualità di eredi di Persona_10
e C.F. Parte_34
[...]
, nella qualità di erede di e C.F. Parte_44
Persona_7
C.F._50
, in proprio e nella qualità di
,
nella qualità di erede di
, C.F. Parte_54
C.F. , nella C.F._60
pagina 3 di 40 C.F. Parte_56 C.F._61
C.F. Parte_57 C.F._62
C.F. e C.F. Parte_58 C.F._63 Parte_59
, nella qualità di eredi di C.F._64 [...]
e C.F. Persona_11 C.F._65 Parte_60
nella qualità di eredi di C.F._66 [...]
C.F. Persona_12 C.F._67
C.F. Parte_61 C.F._68
Parte_62 C.F._69
CF. Parte_63 C.F._70
C.F. Parte_64 C.F._71
C.F. Parte_65 C.F._72
C.F. Parte_66 C.F._73
C.F. , nella qualità di erede di Parte_67 C.F._74
Persona_13 [...]
C.F. Parte_68 C.F._75
C.F. Parte_69 C.F._76
C.F. , C.F. Parte_70 C.F._77 Parte_71
ed C.F. , C.F._78 Parte_72 C.F._79
nella qualità di eredi di Controparte_3
C.F.
[...] Pt_73 C.F._80
C.F. Controparte_4 C.F._81
C.F. Parte_74 C.F._82
C.F. Parte_75 C.F._83
C.F. Parte_76 C.F._84
C.F. Parte_77 C.F._85
C.F. Parte_78 C.F._86
pagina 4 di 40 C.F. Parte_79 C.F._87
C.F. Parte_80 C.F._88
C.F. Parte_81 C.F._89
C.F. Parte_82 C.F._90
C.F. Parte_83 C.F._91
C.F. Parte_84 C.F._92
C.F. Parte_85 C.F._93
C.F. Parte_86 C.F._94
C.F. Parte_87 C.F._95
C.F. Parte_88 C.F._96
C.F. Parte_89 C.F._97
C.F. Parte_90 C.F._98
C.F. Parte_91 C.F._99
C.F. Parte_92 C.F._100
C.F. Parte_93 C.F._101
, C.F. Parte_94 C.F._102
C.F. Parte_95 C.F._103
C.F. Parte_96 C.F._104
C.F. Parte_97 C.F._105
C.F. Parte_98 C.F._106
C.F. Parte_99 C.F._107
C.F. Parte_100 C.F._108
C.F. Parte_101 C.F._109
C.F. , Parte_102 C.F._110
C.F. Parte_103 C.F._111
C.F. Parte_104 C.F._112
pagina 5 di 40 C.F. , Parte_105 C.F._113 Parte_106
C.F. C.F.
[...] C.F._114 Parte_107
e C.F. nella C.F._115 Parte_108 C.F._116
qualità di eredi di Persona_14
C.F. Parte_109 C.F._117
C.F. Parte_110 C.F._118
C.F. Parte_111 C.F._119
C.F. C.F. Parte_112 C.F._120 Parte_113
e C.F. , nella C.F._121 Parte_114 C.F._122
qualità di eredi di Persona_15
C.F. Parte_114 C.F._122
C.F. Parte_115 C.F._123
C.F. Parte_116 C.F._124
C.F. Parte_117 C.F._125
C.F. Parte_118 C.F._126
C.F. Parte_119 C.F._127
C.F. , Parte_120 C.F._128
C.F. Parte_121 C.F._129
C.F. Parte_122 C.F._130
C.F. Parte_123 C.F._131
C.F. Parte_124 C.F._132
C.F. Parte_125 C.F._133
C.F. Parte_126 C.F._134
C.F. Parte_127 C.F._135
C.F. , C.F. Parte_128 C.F._136 Parte_129
e C.F. , nella C.F._137 Parte_130 C.F._138
qualità di eredi di Persona_16
pagina 6 di 40 C.F. Parte_131 C.F._139
C.F. Parte_132 C.F._140
C.F. Parte_133 C.F._141
C.F. Parte_134 C.F._142
C.F. , C.F. Parte_135 C.F._143 Pt_136
, C.F. e C.F._144 Parte_137 C.F._145 [...]
C.F. , nella qualità di eredi di Pt_138 C.F._146 Per_17
C.F. Parte_139 C.F._147
C.F. , Parte_140 C.F._148
C.F. Parte_141 C.F._149
C.F. Parte_142 C.F._150
C.F. Parte_143 C.F._151
C.F. Parte_144 C.F._152
C.F. Parte_145 C.F._153
C.F. Parte_146 C.F._154
C.F. Parte_147 C.F._155
C.F. Parte_148 C.F._156
C.F. Parte_149 C.F._157
C.F. nella qualità di erede di Parte_150 C.F._158 [...]
Per_18
C.F. Parte_151 C.F._159
C.F. Parte_152 C.F._160
C.F. Parte_153 C.F._161
C.F. Parte_154 C.F._162
C.F. Parte_155 C.F._163
-POLI C.F. Parte_156 C.F._164
, C.F. Parte_157 C.F._165
pagina 7 di 40 C.F. Parte_158 C.F._166
.F. Parte_159 C.F._167
-QUATTROSOLDI C.F. Pt_17 C.F._168
C.F. Parte_160 C.F._169
C.F. Parte_161 C.F._170
-RINALDI C.F. Pt_12 C.F._171
-RINALDI C.F. Pt_14 C.F._172
-RIQUADRI C.F. Pt_96 C.F._173
C.F. Parte_162 C.F._174
C.F. Parte_163 C.F._175
C.F. Parte_53 C.F._176
-ROSCIANI C.F. Pt_164 C.F._177
-SALARIS C.F. Per_2 C.F._178
-SANTINELLI C.F. Parte_91 C.F._179
-SANTONI C.F. Pt_165 C.F._180
-SAVINI C.F. Pt_6 C.F._181
C.F. Parte_166 C.F._182
C.F. Parte_167 C.F._183
C.F. Parte_168 C.F._184
-SERENELLINI C.F. Pt_109 C.F._185
C.F. Parte_169 C.F._186
C.F. Parte_170 C.F._187
C.F. Parte_171 C.F._188
C.F. Parte_172 C.F._189
C.F. Parte_173 C.F._190
C.F. Parte_174 C.F._191
-TACCALITI C.F. Per_13 C.F._192
pagina 8 di 40 -TALAMONTI C.F. Pt_114 C.F._193
C.F. Parte_175 C.F._194
-TOZZI C.F. Pt_87 C.F._195
C.F. Parte_176 C.F._196
C.F. Parte_177 C.F._197
C.F. Parte_178 C.F._198
-VENTURA C.F. Pt_179 C.F._199
-Z ZO C.F. C.F._200
C.F. e C.F. Parte_180 C.F._201 Parte_181
nella qualità di eredi di C.F._202 Persona_19
tutti rappresentati e difesi, come da procura in calce alla citazione in riassunzione, dall'Avv. Marco Da Villa
Attori in riassunzione/appellanti
CONTRO
Controparte_5
[...]
entrambe rappresentate e difese, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Amilcare Sada e Raffaello Fabbri
rappresentata e difesa, come Controparte_6
da procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Leonardo Di Brina
Convenute in riassunzione/Appellate
pagina 9 di 40 Conclusioni
Per gli attori in riassunzione/appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, ed in ossequio del sopra richiamato principio di diritto sancito dalla Suprema Corte all'atto di rendere inter partes l'ordinanza 35787/2022, accogliere - per le ragioni tutte sopra esposte ed avuto riguardo a tutti gli atti e documenti di causa – le domande formulate dagli appellanti in riassunzione, e per l'effetto, in accoglimento dei motivi di appello riformare integralmente la sentenza laddove ha erroneamente dichiarato che i contratti di negoziazione degli strumenti finanziari “Express Coupon su 4 banche USA” ed
“Express Coupon Plus” di cui si chiedeva la nullità – per violazione dell'art. 30 t.u.f. e dell'art. 1, comma 1, lett g) reg n. 16190/2007- non erano stati stipulati fuori CP_7
sede, con ciò
In Via principale:
a) Dichiarata ed accertata la nullità delle operazioni descritte nel presente atto ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, del D.Lgs. 58/98, condannarsi Controparte_8
e , in solido tra loro, a pagare in linea capitale ai ricorrenti
[...] Controparte_9
la somma indicata nella tabella che segue per ciascun ricorrente o le diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo:
pagina 10 di 40 pagina 11 di 40
pagina 12 di 40 (nota dell'estensore della sentenza: , e CP_10 Controparte_11 CP_12
non sono parti del presente giudizio di rinvio, mentre non ha
[...] Parte_168
partecipato alle precedenti fasi, come meglio descritto nell'incipit della motivazione)
b) Condannarsi, per i motivi dedotti nel presente atto, Parte_182
a titolo di risarcimento del danno, quantificato negli interessi legali e nella
[...]
rivalutazione alla data della domanda, a pagare in favore degli appellanti per ciascun di essi interessi e rivalutazione sulle somme indicate nella tabella che precede o le diverse somme che saranno ritenute di giustizia.
In via subordinata
Condannarsi , Controparte_8 CP_5 Controparte_8 Parte_183
, in solido tra loro, a pagare in favore degli appellanti la somma
[...]
indicata nella tabella che segue per ciascun appellante o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo:
(v. medesima tabella suindicata)
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionale di tutti i gradi di giudizio, ivi incluso quello di legittimità e restituzione delle spese processuali, di I° e II° grado, corrisposte dagli appellanti, in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Milano n.
3789/2012 e della Corte d'Appello di Milano n. 3789/2012.
In Via istruttoria
Si chiede voglia disporsi prova per testi sui seguenti capitoli:
A) “Dica il teste ove è stata sottoscritta la scheda di prenotazione dei certificati che si rammostra dai ricorrenti , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_62
, , , Parte_76 Parte_86 Parte_95 Parte_103
, e ”.
[...] Parte_163 Parte_171
Si indica quale teste il OR Testimone_1
B) “Dica il teste ove è stata sottoscritta la scheda di prenotazione dei certificati che si rammostra dai ricorrenti: , , , Controparte_1 Parte_10 Parte_17 Pt_27
pagina 13 di 40 , , , , , Pt_26 Persona_4 Parte_37 Persona_6 Parte_42
, , Persona_9 Parte_66 Pt_67 Parte_184 Parte_89
, , , , Parte_90 Parte_97 Persona_15 Parte_114 Parte_124
, , , , , Parte_127 Persona_16 Parte_53 Persona_20 Parte_178
”. Persona_21
Si indica quale teste il OR Testimone_2
C) “Dica il teste ove è stata sottoscritta la scheda di prenotazione dei certificati che si rammostra dai ricorrenti , , , , Parte_2 Parte_61 Parte_80 Parte_87
, ”. Parte_115 Controparte_12
Si indica quale teste il OR Testimone_3
D) “Dica il teste ove è stata sottoscritta la scheda di prenotazione dei certificati che si rammostra dai ricorrenti , , e Persona_3 Parte_110 Parte_185
”. Parte_26
Si indica quale teste il OR Testimone_4
E) “Dica il teste ove è stata sottoscritta la scheda di prenotazione dei certificati che si rammostra dai ricorrenti , , , Parte_13 Parte_78 Parte_83 Pt_85
, , , , ,
[...] Parte_121 Parte_144 Parte_146 Parte_147
, , e ”. Parte_157 Persona_22 Parte_169 Parte_131
Si indica quale teste la ORa Testimone_5
F) “Dica il teste ove è stata sottoscritta la scheda di prenotazione dei certificati che si rammostra dai ricorrenti , , , Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , , , Persona_2 Persona_5 Parte_47 Persona_12 Parte_65
, , , ,
[...] Parte_94 Testimone_6 Parte_101 Parte_117
, , , , , Parte_123 Per_17 Parte_139 Per_18 Parte_151 Pt_155
, , , , ,
[...] Parte_186 Parte_166 Parte_167 Controparte_11
, , , , , Parte_174 Controparte_13 Persona_19 Parte_1 Parte_4
, , , Parte_15 Parte_19 Persona_4 Persona_5 Pt_38
pagina 14 di 40 , , , , , Pt_38 Parte_40 Parte_41 Persona_7 Parte_48
, , Persona_8 Parte_52 Parte_51 Per_11 Per_12
, , , ,
[...] Parte_63 Parte_64 Parte_68 Parte_69 CP_4
, , , , ,
[...] Parte_74 Parte_77 Controparte_14 Parte_82
, , , , , Parte_84 Parte_88 Parte_96 Parte_98 Parte_102
, , , , Parte_104 Persona_14 Parte_109 Parte_111 Pt_116
, , , , ,
[...] Parte_122 Parte_140 Parte_143 Parte_148
, , , , Parte_149 Parte_153 Parte_154 Controparte_15 Parte_160
, , , , ,
[...] CP_16 CP_17 Controparte_18 Controparte_19
, e ”. Parte_141 Parte_142 CP_20
Si indica quale teste il OR Testimone_7
G) “Dica il teste ove è stata sottoscritta la scheda di prenotazione dei certificati che si rammostra dai ricorrenti , , , Parte_187 Parte_75 Parte_79 [...]
, , , , , Pt_81 Parte_134 Parte_152 Parte_175 Parte_176 Pt_177
, ”.
[...] Parte_188
Si indica quale teste il OR . Testimone_8
H) “Dica il teste ove è stata sottoscritta la scheda di prenotazione dei certificati che si rammostra dai ricorrenti e ”. Parte_133 Parte_189
Si indica quale teste il OR Testimone_9
I) “Dica il teste ove è stata sottoscritta la scheda di prenotazione dei certificati che si rammostra dai ricorrenti , , e Parte_11 Persona_10 Controparte_3
”. Parte_93
Si indica quale teste la ORa Testimone_10
L) “Dica il teste ove è stata sottoscritta la scheda di prenotazione dei certificati che si rammostra dai ricorrenti , Parte_12 Pt_57 Parte_190 Parte_91
, , , ”. Parte_92 Parte_132 Persona_23 Pt_162 Persona_24
Si indica quale teste il OR Testimone_11
pagina 15 di 40 M) “Dica il teste ove è stata sottoscritta la scheda di prenotazione dei certificati che si rammostra dai ricorrenti , , Parte_18 Parte_50 Parte_56
, , . Parte_99 Parte_118 Parte_191
Si indica quale teste il OR . Testimone_12
N) “Dica il teste ove è stata sottoscritta la scheda di prenotazione dei certificati che si rammostra dal ricorrente . Parte_145
Si indica quale teste la ORa Testimone_13
O) “Dica il teste ove è stata sottoscritta la scheda di prenotazione dei certificati che si rammostra dal ricorrente . Parte_170
Si indica quale teste la ORa . Testimone_14
P) “Dica il teste ove è stata sottoscritta la scheda di prenotazione dei certificati che si rammostra dai ricorrenti e . Parte_71 Pt_3 Pt_192 Pt_125 Pt_161
Si indica quale teste il OR . Testimone_15
Per e per Controparte_5 Controparte_5
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
1) rigettare tutte le domande proposte dagli Investitori in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Ill.ma Corte dovesse dichiarare la nullità e/o invalidità, per qualsiasi ragione e motivo, dei contratti sottoscritti dagli con l'intermediario finanziario Alpi SI (ora - Parte_193 Controparte_6
), accertare e dichiarare che - Parte_194 Controparte_6 Pt_194
è l'unico soggetto titolare di legittimazione passiva rispetto a tutte le domande
[...]
svolte dagli Investitori e, per l'effetto, accertare e dichiarare – in caso di accoglimento delle domanda attoree – l'esclusiva responsabilità della stessa Parte_195
in relazione a tutti gli addebiti mossi dagli disponendo
[...] Parte_193
ogni conseguente pronuncia restitutoria, risarcitoria e di condanna nei confronti della pagina 16 di 40 sola , con conseguente accertamento del Parte_195
difetto di legittimazione passiva di e , per tutte le ragioni CP CP_22
esposte in narrativa;
3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Ill.ma Corte dovesse dichiarare la nullità e/o invalidità, per qualsiasi ragione e motivo, dei contratti di investimento sottoscritti dagli Investitori e ritenere altresì che il contratto affetto di nullità sia quello concluso tra gli Investitori, da un lato, e e/o , dall'altro, CP CP_22
condannare a manlevare e tenere Parte_195
integralmente indenni e , e quindi, per l'effetto, condannare CP CP_22
a pagare a queste ultime tutto quanto le Parte_195
stesse fossero condannate a restituire agli Investitori, e/o, in ogni caso, a manlevarle e tenerle integralmente indenni da ogni conseguenza, condanna, dovere, obbligazione, onere relativi all'azione proposta da parte degli Investitori;
4) in ogni caso, condannare gli Investitori e/o Parte_195
al pagamento, in favore di e di , delle spese processuali e
[...] CP CP_22
delle competenze del presente giudizio e del giudizio davanti alla Corte di Cassazione.
Per - Parte_195 Controparte_6
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria eccezione disattesa, respingere le pretese avversarie, per i motivi di cui in narrativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria chiede ammettersi, se del caso, CTU sul valore degli investimenti effettuati dagli investitori.”
pagina 17 di 40 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori in riassunzione indicati in epigrafe (ad eccezione di nel 2011 Parte_168
hanno agito giudizialmente davanti al Tribunale di Milano nei confronti di
[...]
, (da qui anche le ) e Controparte_23 Controparte_24 CP_25
(già , sulla base dei Parte_182 26
seguenti fatti (così sintetizzati nella odierna citazione in riassunzione):
“Ciascuno degli odierni appellanti, nel periodo intercorrente tra il marzo 2008 ed il giugno 2008, incontrò il proprio promotore finanziario facente parte della rete agenziale dei promotori della allora società di intermediazione mobiliare 26
(GG ), il quale propose loro di investire le Parte_183
somme di denaro che detenevano in liquidità in uno strumento finanziario derivato cartolarizzato, del tipo “Certificates” ovvero strumenti finanziari che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento di una o più attività sottostanti. Gli investimenti ebbero ad oggetto i certificati denominati “Express Coupon su 4 banche USA” ed “Express
Coupon Plus” emessi da nell'ambito del “Debt Controparte_23
Issuance Programme Prospectus”, garantiti dalla capogruppo Controparte_24
(doc.2 del fascicolo diprimo grado), collocati in Italia da diverse reti di distribuzione, tra le quali quella appunto di Alpi SI […] Gli incontri avvennero tutti in un contesto di offerta fuori sede e si svolsero con promotori finanziari dell'allora Alpi SI operanti in
Bologna, Reggio Emilia, Ravenna, Ancona, Roma e Viterbo. In particolare, anche a seguito delle risultanze istruttorie dei precedenti gradi di giudizio, risulta che alcuni risparmiatori sottoscrissero il modulo d'ordine presso il proprio domicilio, quindi a casa loro, mentre che altri si recarono, invece, presso gli uffici privati dei promotori finanziari a Bologna, Reggio Emilia, Ravenna, Ancona, Roma e Viterbo”.
Sulla base dei fatti suindicati e della mancanza, nelle Schede di adesione ai Certificati, dell'informativa sul diritto di recesso ex art. 30 co. 6 TUF, gli odierni attori in riassunzione hanno, pertanto, chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità delle pagina 18 di 40 operazioni descritte e di condannare le società convenute alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Le IE si sono costituite davanti al Tribunale e si sono difese contestando le CP
domande dei ricorrenti per le seguenti ragioni, così sintetizzate nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di rinvio:
“Si costituiva in giudizio che, sulla base dell'essenziale presupposto della propria CP
totale estraneità alla negoziazione e stipulazione dei contratti di cui è causa, esclusivamente condotte e perfezionate dall'intermediario chiedeva il rigetto Pt_195
delle domande avversarie, preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e formulando altresì una specifica domanda di manleva nei confronti di per l'eventuale e denegato caso di accoglimento delle domande Pt_195
avversarie.
Osservava inoltre che l'offerta dei Certificati non era avvenuta fuori sede, con conseguente inapplicabilità della norma di cui all'art. 30 TUF;
e che comunque il diritto di recesso era previsto nell'accordo quadro sottoscritto dagli . Parte_193
Davanti al Tribunale si è costituita anche Controparte_6
sollevando eccezioni di rito e contestazioni di merito, con particolare riferimento al difetto di prova di un collocamento fuori sede e al difetto dei presupposti per l'applicabilità della norma invocata dai ricorrenti.
Il Tribunale, dopo aver disposto il mutamento di rito, ha definito il giudizio con la sentenza n. 3789/12, con la quale ha respinto le domande attoree.
Il primo giudice, per quanto ancora rileva, respingendo preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e Controparte_23 [...]
, ha ritenuto la società emittente tedesca e la sua capogruppo francese CP_24
legittimate passive rispetto alla domanda di nullità dei negozi di investimento, posto che tali negozi si sarebbero perfezionati tra gli investitori e l'emittente/offerente, mentre pagina 19 di 40 l'intermediario Alpi SI, seppure gravato dall'obbligo informativo, avrebbe svolto un ruolo meramente promozionale e distributivo.
Nel merito poi il Tribunale ha ritenuto applicabile nella fattispecie la normativa invocata dagli attori qualificando come “negozio di collocamento” il contratto concluso dagli investitori, sulla base delle definizioni contenute sia nell'accordo tra l'emittente e l'intermediario che nei contratti quadro tra l'intermediario e la clientela.
Secondo il Tribunale, inoltre, l'esigenza di tutela del risparmiatore “sorpreso”, cui tende la norma invocata, sarebbe stata presente nel caso di specie, nel quale la conclusione dell'accordo quadro e la sottoscrizione dei Certificates sarebbe avvenuta contestualmente o comunque entro un arco temporale relativamente breve, “in un contesto di evidente continuità funzionale dei due negozi”.
In concreto, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto insussistente la violazione dell'obbligo informativo, per essere l'informazione sul diritto di recesso contenuta nel contratto quadro stipulato fra l'intermediario e gli investitori in epoca prossima o contestuale al collocamento.
La sentenza del Tribunale è stata appellata dagli investitori sulla base di un articolato motivo così sintetizzato nella sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha deciso sull'impugnazione (sentenza n. 4736/17):
a) “Mancato o erroneo esame dei documenti”, in quanto per 12 ricorrenti non risultava in atti alcun contratto denominato “Scheda Anagrafica e Contratto Servizio di
Collocamento” da essi sottoscritto, per 2 ricorrenti, pur essendovi la prova dell'acquisto dei certificates, mancava la scheda di prenotazione, per altri 2 mancava la data sulla scheda di prenotazione, per altri 10 la data di sottoscrizione del c.d. contratto quadro era addirittura posteriore a quella di acquisto dei Certificates;
b) “Erronea Interpretazione del c.d. “Contratto Quadro”, in quanto il Tribunale aveva considerato la clausola 4.4 – che era chiaramente relativa al solo contratto denominato
“Scheda Anagrafica - Contratto Servizio di Collocamento” concluso tra il cliente e Alpi pagina 20 di 40 SIM – come se fosse riferita anche ai futuri e eventuali “contratti di collocamento” in senso tecnico conclusi tra il cliente e gli emittenti per il tramite di Alpi SI;
c) “Erronea applicazione degli artt. 1363, 1364, 1369 e 1370 c.c.”, in quanto dalla corretta applicazione delle regole di ermeneutica dettate da detti articoli risultava che con l'art.
4.4. le parti avevano inteso riferirsi solo alla facoltà di recesso del cliente dal contratto denominato “Scheda Anagrafica - Contratto Servizio di Collocamento” e non a futuri negozi di collocamento di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 30, comma 6,
TUF;
d) “Erronea applicazione dell'art. 30 TUF”, in quanto ritenere, come aveva fatto il
Tribunale, che un avviso fornito nel contratto quadro potesse soddisfare la fattispecie comportamentale disegnata dal legislatore mortificava la ratio della nullità di protezione prevista da detta norma e non teneva in alcuna considerazione la necessità di chiarezza e trasparenza del comportamento del professionista imposta dalla norma”.
La Corte d'Appello ha ritenuto fondato il motivo, reputando che l'ipotetico inserimento dell'informativa sul diritto di recesso nel contratto quadro non sarebbe stato idoneo a far ritenere rispettata la norma con riferimento ai singoli ordini di investimento e rilevando, in concreto, che la clausola non poteva comunque considerarsi neppure inserita nel contratto quadro.
La Corte, tuttavia, dopo aver respinto il motivo di appello incidentale delle CP_25
relativo alla loro legittimazione passiva, ha accolto il secondo motivo di appello
[...]
incidentale delle , le cui doglianze risultano così sintetizzate nella sentenza CP_25
d'appello:
“- il Tribunale ha effettuato una indebita commistione tra il servizio di collocamento e l'offerta fuori sede”, che era una delle possibili modalità di attuazione di tale servizio;
- i ricorrenti, che ne avevano l'onere, non avevano provato che il collocamento si fosse svolto con tale particolare modalità, ma si erano limitati ad affermare di avere concluso i contratti oggetto di causa fuori sede;
pagina 21 di 40 - per attività fuori sede doveva intendersi un'attività svolta in un luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del soggetto incaricato del collocamento;
- non potevano pertanto ritenersi svolte “fuori sede”, ai sensi dell'art. 30 TUF, le operazioni di acquisto effettuate presso gli uffici di un promotore finanziario della banca intermediaria, quale soggetto “incaricato del collocamento”, non essendo rilevante, in proposito, l'effettiva sussistenza di una “subordinazione gerarchica” dell'ufficio del promotore alla preponente Alpi SI;
- la sentenza doveva dunque essere riformata nella parte in cui aveva ritenuta raggiunta la prova del collocamento fuori sede con riguardo a ciascuno degli attori o, quantomeno, nella parte in cui non aveva differenziato la posizione degli attori che avevano dichiarato di essersi recati presso gli uffici dei promotori finanziari in
Bologna, Ravenna e Reggio Emilia, dalla posizione degli attori che avevano invece dichiarato di avere sottoscritto i contratti presso il proprio domicilio o esercizio commerciale”.
La Corte d'Appello ha ritenuto fondato il motivo, in sintesi, poiché ha reputato che la sottoscrizione degli ordini d'acquisto presso la sede del promotore finanziario non costituisse un'offerta fuori sede, ai sensi dell'art. 30 TUF.
Tale conclusione è stata motivata sia in base al dato testuale della norma (che farebbe riferimento anche alla sede o dipendenza del soggetto incaricato della promozione o del collocamento), che in base alla ratio della norma (volta a proteggere il soggetto che si trovi a ricevere un promotore finanziario presso la sua abitazione o luogo di lavoro, e sia in tal modo destinatario di una proposta di investimento, per così dire, “a sorpresa”), che risulterebbe rispettata per i contratti di quegli investitori che si sono recati presso gli uffici dei promotori finanziari.
La Corte ha ritenuto, comunque, infondata anche la domanda degli altri investitori (che avevano dedotto di aver sottoscritto gli ordini presso il proprio domicilio) “per pagina 22 di 40 mancanza di prova che le rispettive prenotazioni dei certificaties non siano state concluse presso gli uffici dei promotori finanziari incaricati dalla Alpi SI”.
La sentenza della Corte d'Appello che, per le ragioni suindicate, ha confermato la decisione di rigetto delle domande attoree contenuta nella sentenza del Tribunale, è stata impugnata davanti alla S.C., che ha deciso il ricorso cassando con rinvio la decisione impugnata (v. Ordinanza S.C. n. 35787/22).
La S.C., accogliendo il primo motivo del ricorso principale formulato dagli investitori e dichiarando assorbito il secondo, ha ritenuto, infatti, non corretta l'interpretazione data dalla Corte d'Appello alla norma di cui all'art. 30 TUF cit. e, in particolare, ha ritenuto che, per stabilire se la sottoscrizione di strumenti finanziari sia avvenuta fuori sede (e il contratto debba quindi prevedere a pena di nullità la facoltà di recesso), debba aversi riguardo alla sede dell'intermediario abilitato (nel caso di specie e non 26
invece agli uffici della persona del promotore.
In particolare, la S.C. ha osservato che in base alla norma invocata “E' da negare, …, che, per stabilire se si sia, o meno, in presenza di un'offerta fuori sede, debba guardarsi al promotore finanziario: è da respingere, cioè, l'idea che un'attività di promozione e di collocamento fuori sede possa essere esclusa attribuendo rilievo al luogo, diverso dalla sede legale o dalla dipendenza dell'intermediario, ma comunque riconducibile al promotore stesso, in cui questi abbia stabilito il contatto con l'investitore” e che “al fine di escludere l'applicazione della nullità di cui al comma 7 dell'art. 30 del T.U.F. sarebbe stato necessario accertare che i locali in cui si erano recati gli investitori potessero essere qualificati come una dipendenza di (incaricata del 26
collocamento dei titoli) in base ai criteri indicati dall'art. 2, lett. g), del Regolamento Consob n.
16190/2007”).
Il principio di diritto è stato, quindi, così formulato “In tema di intermediazione finanziaria, per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del d.lgs. n.
58 del 1998 (cd. TUF), nella vigenza del Reg. n. 16190 del 2007, non è sufficiente che la CP_7
promozione e il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell'intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l'unità locale pagina 23 di 40 costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento”.
Il secondo motivo del ricorso principale, sintetizzato nell'Ordinanza della S.C. come segue, è stato dichiarato assorbito.
II) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, nella specie degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Si censura la sentenza impugnata per non avere adeguatamente tenuto conto e valutato la produzione documentale versata in atti dagli originari attori. Si assume, in particolare, che, da detta documentazione e dalle schede di prenotazione, emergeva chiaramente che i Certificati erano stati sottoscritti al di fuori della sede delle convenute.
I due motivi di ricorso incidentale della società emittente il titolo (Sogen tedesca) e della società garante (Sogen francese) sono stati, invece, respinti.
Con il primo motivo di ricorso incidentale delle IE era stata ribadita CP
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, che la Corte d'Appello aveva disatteso e che la S.C. ha ritenuto parimenti infondata.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale delle IE era stata censurata la CP
sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto di non poter condividere l'affermazione del tribunale secondo la quale l'avvertenza sul diritto di recesso per i negozi futuri, asseritamente contenuta nel contratto quadro, sarebbe idonea all'adempimento dell'obbligo informativo prescritto dall'art. 30, comma 6, del T.U.F.
Anche tale doglianza è stata respinta, ritenendo la S.C. che, correttamente, la Corte
d'Appello, in adesione all'interpretazione consolidata, avesse ritenuto necessaria l'informativa sul diritto di recesso contenuta in modo specifico nei singoli investimenti stipulati “fuori sede”, non essendo sufficiente un'eventuale informativa contenuta nel contratto quadro.
Per la stessa ragione è stato respinto l'analogo motivo di ricorso incidentale condizionato svolto da Controparte_6
pagina 24 di 40 Il giudizio è stato riassunto davanti a questa Corte dagli investitori, che, in sintesi, insistono affinchè siano accolte le loro domande restitutorie e risarcitorie.
Si sono costituite nel giudizio di rinvio le IE (emittente e garante) ed hanno CP
chiesto il rigetto delle domande degli investitori, ribadendo in subordine la domanda di manleva verso l'intermediario.
Si è costituita anche ed ha chiesto il rigetto Controparte_6
delle domande nei suoi confronti.
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che nelle conclusioni precisate dagli attori in riassunzione è richiesta la condanna in favore, tra gli altri, di , di e di CP_10 Controparte_11
, che, tuttavia, pur avendo partecipato al giudizio davanti al Controparte_12
Tribunale di Milano e a quello davanti a questa Corte d'Appello definito con la sentenza cassata, non risultano fra le parti che hanno introdotto il presente giudizio di rinvio (v. epigrafe della citazione in riassunzione, nella quale non risultano indicati, e procure alle liti allegate, fra le quali non vi sono quelle dei soggetti suindicati).
, e non risultano neppure fra le CP_10 Controparte_11 Controparte_12
parti del giudizio svoltosi dinanzi alla Suprema Corte (v. epigrafe dell'Ordinanza n.
35787/22, nella quale non risultano indicati, ed epigrafe del ricorso per cassazione, nella quale parimenti non risultano indicati, nonché procure per il giudizio di cassazione, fra le quali non vi sono quelle dei soggetti suindicati).
Nessuna statuizione potrà, quindi, essere adottata con la presente sentenza nei riguardi di tali soggetti, che sono rimasti estranei sia alla fase rescindente che a quella rescissoria.
pagina 25 di 40 Sempre in via preliminare va rilevato che che ha qui riassunto il Parte_168
giudizio e che ha conferito la procura alle liti al difensore per la fase di rinvio (v. epigrafe citazione in riassunzione e procura allegata), non risulta, tuttavia, fra le parti del giudizio svoltosi davanti al Tribunale (v. epigrafe della sentenza n. 3789/12 e ricorso introduttivo), né fra quelle del giudizio svoltosi davanti alla Corte d'Appello (v. epigrafe della sentenza n. 4736/17 e atto di appello), né, infine, fra le parti del giudizio svoltosi davanti alla S.C. (v. Ordinanza 35787/22 e ricorso per cassazione con procure allegate): nei riguardi di tale parte, quindi, non può essere adottata in questa sede alcuna decisione, non essendo consentita la partecipazione al giudizio di rinvio a chi non ha partecipato alle fasi precedenti (v. art. 394 c.p.c.).
Ai fini della decisione sulle domande degli altri attori in riassunzione va osservato quanto segue.
La domanda degli investitori (che il Tribunale ha respinto) deve essere nuovamente presa in esame, con il vincolo delle questioni che sono state definitivamente risolte nei precedenti gradi di giudizio.
Come si è detto, l'articolato motivo di appello formulato dagli investitori contro la sentenza del Tribunale, relativo, in sintesi, all'interpretazione dell'art. 30 TUF e del contratto quadro, era stato accolto dalla Corte d'Appello e il ricorso incidentale sul CP_2 punto proposto dalle IE e da è stato respinto dalla (v. CP Parte_195
rigetto del secondo motivo di ricorso incidentale di e del ricorso incidentale CP
condizionato di . Parte_195
La domanda degli investitori non può, quindi, essere respinta ritenendo che l'obbligo informativo sia stato assolto mediante l'inserimento della clausola nel contratto quadro.
Allo stesso modo la domanda non può essere respinta nei confronti delle IE CP
per la loro carenza di legittimazione passiva.
pagina 26 di 40 Si deve, infatti, osservare, in relazione alla questione della legittimazione passiva delle
IE , che la Corte d'Appello di Milano, in sede di impugnazione contro la CP
sentenza del Tribunale, aveva respinto il motivo di appello incidentale svolto sul punto dalle IE . CP
La S.C., davanti alla quale la questione era stata riproposta con il primo motivo di ricorso incidentale delle IE , ha respinto il motivo, osservando che CP
l'interpretazione della Corte d'Appello (che aveva ritenuto, con accertamento in fatto, che i contratti erano stati conclusi tra emittente e investitori), era plausibile e non irragionevole e, pertanto, sottratta al sindacato di legittimità.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata, quindi, disattesa dalla S.C. per la seguente ragione: “Posto, allora, che i negozi di cui si è chiesta la declaratoria di nullità (per violazione dell'art. 30, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 58 del 1998) devono considerarsi perfezionati tra emittente ed investitore (con un ruolo esclusivamente di mero intermediario, e non di emittente, né di venditrice dei titoli, da parte di 26
GG , ne consegue che la loro
[...] Parte_182
invocata nullità non può che riguardare una situazione giuridica che direttamente interessa i due poli di quei negozi (e solo essi). In altri termini, ciò di cui è stata chiesta la nullità sono i contratti con cui i singoli attori/odierni ricorrenti hanno effettuato i rispettivi investimenti: contratto ai quali è rimasta estranea la (GG 26 [...]
, che ha avuto, in relazione ad essi, un semplice Parte_182
ruolo di promotrice, mai qualificandosi come titolare degli strumenti finanziari oggetto di quei contratti.
5.4.1. Muovendosi, allora, dalla distinzione, rinvenibile nel d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.), tra norme di comportamento dell'intermediario e norme di validità dei contratti che attuano l'operazione di investimento (cfr. amplius, Cass., SU, n. 26724 del 2007), deve discenderne che, nella specie, la nullità relativa (perché invocabile solo dall'investitore) prevista dall'art. 30, comma 7, del T.U.F. investe, eliminandone gli effetti, il rapporto contrattuale da intendersi perfezionato (sebbene per il tramite di Alpi pagina 27 di 40 la quale come si è detto, è risultata essersi assunta un mero compito di 26
natura promozionale e distributiva, incentivando la diffusione di certificates emessi da
, senza, però, mai assumere su di sé la titolarità degli Controparte_23
strumenti finanziari oggetto dell'offerta, ovvero interporsi in altro modo nel rapporto tra gli investitori e ) tra emittente e singolo investitore. Il contratto di Controparte_23
investimento, infatti, non può che essere quello comportante lo scambio di titoli con danaro: nella concreta fattispecie, dunque, l'emittente il titolo (finanziato) ha assunto una obbligazione nei confronti di ciascun investitore (finanziatore) consacrata in un titolo (il certificato) e disciplinata dettagliatamente dalla documentazione richiamata in precedenza. In un siffatto contesto, allora, la protezione dell'investitore non può che attuarsi mediante il depotenziamento del vincolo negoziale che lo lega alla sua controparte contrattuale, con conseguente ripristino della situazione antecedente alla operazione di investimento” (pagg. 20 e ss. Ordinanza cit.).
Ritiene, quindi, questa Corte che su tale questione si sia formato il giudicato e si debba, di conseguenza, sgombrare il campo da tutte le contestazioni delle IE volte a CP
dimostrare in questa sede di rinvio l'erroneità della suddetta ricostruzione (v. pagg. 26 e ss. comparsa di risposta in sede di rinvio).
L'azione di nullità e le conseguenti domande restitutorie devono, quindi, considerarsi correttamente proposte nei confronti delle IE (non potendo essere rivolte CP
contro l'intermediario che ha avuto un ruolo meramente promozionale e distributivo).
Analogo rilievo deve essere svolto, come si è già detto, per la questione dell'informativa contenuta nel contratto quadro, oggetto del secondo motivo di ricorso incidentale delle e del ricorso incidentale condizionato di motivi CP_25 CP Parte_195
anch'essi respinti dalla S.C.
Anche tutte le contestazioni sul punto contenute nella comparsa di risposta di in CP
sede di rinvio (v. pagg. 24 e ss.) non possono, quindi, essere prese in esame, essendo la questione coperta dal giudicato. pagina 28 di 40 La domanda degli attori non può poi essere respinta (in base al principio di diritto, in questa sede vincolante, enunciato dalla S.C.), ritenendo che non vi sia stato un collocamento “fuori sede” per essersi gli investitori recati negli uffici dei promotori, in difetto di prova che tali uffici avessero le caratteristiche di “dipendenze” dell'intermediario, secondo la definizione contenuta nel Reg. Intermediari cit.
Una tale prova non è stata, in concreto, offerta dalle parti convenute in riassunzione, che ne erano onerate.
Le IE sul punto hanno ribadito, infatti, di essere estranee ed hanno dedotto CP
che solo Alpi SI, per il principio di vicinanza, potrebbe fornire una tal prova. sul punto non ha apprestato difese specifiche. Parte_195
Sulla questione, assorbita secondo la S.C., della prova che i contratti siano stati conclusi presso il domicilio degli investitori per gli attori che hanno allegato tale circostanza, va osservato quanto segue.
Gli attori in riassunzione, richiamando il doc. 5 prodotto in primo grado, fanno rilevare che “Tutte le schede di sottoscrizione dei certificati riportano in calce il luogo di conclusione del contratto e tale luogo è individuato o nella città di residenza del singolo sottoscrittore o la città ove era ubicato l'ufficio del promotore finanziario di riferimento per quel risparmiatore o, per alcuni sporadici casi, una località diversa dalle precedenti ove cliente e promotori si erano dati appuntamento. In nessun caso troviamo indicato, come luogo di conclusione del contratto, le città di Bolzano, Milano, Parigi o
Francoforte ove avevano ed hanno rispettivamente sede le società appellate
[...]
, e ”. Parte_183 Controparte_28 Controparte_29
In primo grado, peraltro, gli odierni attori in riassunzione avevano dedotto di aver sottoscritto il “modulo d'ordine” fuori sede e, in particolare:
-la gran parte di essi (indicati nominativamente alle pagg. 16/17 del ricorso) presso il proprio domicilio pagina 29 di 40 -i restanti (sempre indicati nominativamente) presso gli uffici privati dei promotori a
Bologna, Ravenna, Reggio Emilia
Le , costituendosi in primo grado si erano difese sul punto negando che CP_25
l'offerta fosse avvenuta fuori sede per gli investitori che avevano sottoscritto presso gli uffici privati dei promotori in Bologna, Ravenna, Reggio Emilia, da considerarsi, secondo la loro prospettazione, dipendenza dell'intermediario. in primo grado (v. comparsa di risposta e memoria ex art. 183 co. 6 Parte_195
c.p.c.) aveva formulato un generico (e quindi privo di effetto) disconoscimento delle copie dei documenti prodotti agli originali (v. Cass. 16557/19 “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”) e aveva genericamente (e quindi senza effetto) contestato la mancanza di prova dei fatti costitutivi del collocamento fuori sede, senza contestare in modo specifico le circostanze relative al luogo di sottoscrizione indicate dai ricorrenti (v. Cass. 17889/20 “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”).
Ritiene, quindi, questa Corte che in punto di fatto non sia stata contestata in primo grado l'avvenuta sottoscrizione dell'ordine presso il proprio domicilio per i molti ricorrenti che tale circostanza avevano specificamente allegato, né risulta contestata la sottoscrizione presso gli uffici dei promotori per gli altri (essendo la contestazione relativa a costoro formulata solo in punto di diritto).
pagina 30 di 40 La domanda principale degli attori, di dichiarazione di nullità, e la conseguente domanda restitutoria devono, quindi, essere accolte nei confronti delle IE , che devono CP
essere condannate al rimborso delle somme investite e al pagamento degli interessi di mora dalla domanda.
Gli interessi di mora devono essere calcolati al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla domanda giudiziale, formulata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato al Tribunale di Milano il 6.11.2011.
Non può trovare applicazione nel presente giudizio il comma quarto del cit. art. 1284
c.c., essendo il primo grado di giudizio iniziato in data antecedente all'entrata in vigore della modifica normativa di cui al D.L. 132/14 conv. in L. 162/14 (v. Cass. 8402/24 “In tema di interessi, il quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - a norma del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - si applica, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, ai procedimenti che hanno avuto il loro inizio - da individuarsi con riferimento al primo grado della causa - a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione”).
Non può essere riconosciuta la richiesta rivalutazione monetaria, non essendovi prova di un maggior danno derivante dalla nullità del contratto di investimento: non vi è prova, infatti, che, se il contratto non fosse stato nullo e avesse contenuto la clausola sul diritto di recesso, l'investitore avrebbe esercitato il recesso e avrebbe effettuato un diverso investimento più redditizio.
La domanda principale degli attori, di condanna agli interessi e alla rivalutazione a titolo risarcitorio nei confronti di deve, per le stesse ragioni, essere respinta, Parte_195
pagina 31 di 40 al pari della domanda subordinata degli attori (che si differenzia dalla principale solo perché è richiesta la condanna in solido delle due IE e di . CP Parte_195
Il quantum da restituire, per effetto dell'accertata nullità, è pari all'investimento da ciascuno degli attori effettuato, indicato in modo specifico per ciascun investitore e per ciascun certificato sia negli atti che nelle conclusioni.
Le IE , nella comparsa di risposta in sede di rinvio (argomentando sul danno CP
per il quale chiedono la “manleva” dell'intermediario), deducono che i “Certificati oggetto di causa hanno complessivamente rimborsato agli Investitori la somma di euro
261.172,08” e, pertanto, ove la circostanza fosse specificamente provata, il rimborso dovrebbe essere per ciascuno diminuito delle quantità corrispondenti.
Tale circostanza non risulta, tuttavia, ad avviso della Corte, adeguatamente provata.
In relazione ai documenti, richiamati dalle IE ai fini della prova di tali CP
rimborsi, si può osservare quanto segue.
Il doc. 11 prodotto in primo grado da è una mail relativa ad uno dei Certificati CP
(ISIN DE000SG1EB71 [C1]) inviata l'8.4.2011 da tale ad un avvocato Persona_25
– il 25.3.2011 e che Controparte_30 Pt_196
è stato effettuato a favore dei relativi portatori il pagamento del Final Exercise Amount calcolato in misura pari al 19,2143% della Denomination dei Certificates.
Il doc. 5 depositato in appello è una lettera inviata sempre da su carta Persona_25
Co intestata relativa ad un altro certificato (ISIN DE000SG5YDY4), nella quale si comunica ad un altro avvocato – Massimo Greco – che il certificato è scaduto il
30.5.2013 e che l'importo corrisposto a titolo di Final Redemption Amount è stato pari ad euro 0,60 per singolo titolo: il suddetto documento riguarda solo uno dei certificati e non due come dedotto da . CP
Ritiene la Corte che tali dichiarazioni non siano idonee a provare pagamenti (che ben potrebbero essere provati con documenti bancari attestanti l'effettivo versamento in pagina 32 di 40 favore di ciascuno degli attori o con quietanze degli stessi), tenuto conto della loro genericità, a fronte dell'indicazione specifica degli investimenti effettuati da ciascuno degli attori.
Il quantum da restituire rimane, quindi, pari alle somme investite.
La domanda di manleva delle IE verso può trovare CP Parte_195
parziale accoglimento.
Ritiene la Corte che non sia necessario, al fine di decidere su tale domanda, risolvere il contrasto fra le parti sull'interpretazione dei contratti stipulati tra le IE e Alpi CP
SI (per valutare se vi sia stato inadempimento), poichè la responsabilità su cui si fonda la domanda di manleva è di tipo extracontrattuale e deriva dalla violazione di legge, che ha prospettato ab initio quale fondamento della domanda di manleva. CP
Alpi SI ha collocato gli strumenti finanziari con modalità non rispettose della legge italiana e tale condotta è idonea a configurare una responsabilità verso , CP
indipendentemente dalla circostanza che la modulistica fosse predisposta dalla stessa e che Alpi SI non avesse il potere di modificarla. CP
La circostanza che la conclusione dei contratti di investimento sia avvenuta sulla base di moduli predisposti da non esclude in toto la responsabilità dell'intermediario che CP
ha collocato gli strumenti finanziari “fuori sede”, mentre sulla base dei moduli che aveva predisposto (nei quali non era contenuta l'informativa sul recesso) tali CP
contratti potevano essere stipulati solo in sede.
In conclusione, ritiene la Corte che nella vicenda in esame sia ravvisabile, in relazione all'avvenuta stipulazione di contratti nulli dai quali è scaturito l'obbligo di rimborso qui accertato, una colpa dell'intermediario per non aver segnalato all'emittente le prescrizioni della legge italiana e una pari colpa delle IE per non aver CP
verificato che la modulistica fosse rispettosa della legge italiana, tenuto conto della qualità e delle competenze specifiche di tali soggetti. pagina 33 di 40 L'intermediario dovrà, pertanto, tenere indenne le IE nella misura del 50% CP
di quanto queste dovranno rimborsare agli odierni attori in riassunzione.
L'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano deve, quindi, essere accolto e le
IE devono essere condannate al pagamento in favore degli attori in CP
riassunzione degli importi a fianco di ciascuno indicati nel dispositivo, oltre agli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 6.11.2011 al saldo. deve essere condannata, in accoglimento parziale della domanda di Parte_195
manleva, a tenere indenne le IE del 50% di quanto verseranno agli attori in CP
riassunzione in esecuzione della presente sentenza.
Le spese di lite, che devono essere regolate per tutti i gradi di giudizio, seguono la soccombenza nel rapporto processuale fra gli attori e le IE e vengono CP
liquidate in dispositivo, per ogni grado, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 e succ. mod., sulla base del valore dichiarato.
Tenuto conto delle ragioni della decisione (accoglimento parziale nella misura dle 50% della domanda di manleva), le spese possono, invece, essere totalmente compensate nel rapporto processuale fra le IE e CP Parte_195
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 3789/12 e, per l'effetto, condanna e al pagamento degli Controparte_23 Controparte_24
importi indicati a fianco di ciascuno degli attori sottoindicati, oltre interessi come indicati in motivazione:
Accorsi € 37.000,00 Pt_1
€ 10.000,00 Parte_2
€ 10.000,00 Parte_3
€ 5.000,00 Parte_4
€ 9.100,00 Controparte_1
€ 5.000,00 Parte_10
pagina 34 di 40 € 6.370,00 Parte_11
€ 10.000,00 Parte_12
€ 49.140,00 Parte_13
€ 18.000,00 Parte_14
€ 66.600,00 Parte_15
€ 30.000,00 Parte_17
€ 5.460,00 Parte_18
€ 34.200,00 Parte_19
€ 50.050,00 Parte_20
€ 20.020,00 Parte_21
€ 4.500,00 Controparte_2
, e quali eredi di € Parte_23 Parte_24 Parte_25 Persona_2
50.000,00
€ 6.000,00 Parte_22
€ 5.000,00 Parte_27
€ 19.110,00 Persona_4
, , , e Parte_30 Parte_31 Parte_32 Parte_33
, quali eredi di € 64.170,00 Parte_34 Persona_5
€ 29.120,00 Persona_5
€ 25.480,00 Parte_35
€ 25.480,00 Parte_36
€ 11.000,00 Parte_37
€ 38.220,00 Parte_38
€ 45.000,00 Parte_40
€ 18.000,00 Parte_41
€ 20.000,00 Parte_42
ed quali eredi di € 18.900,00 Parte_43 Parte_44 Persona_7
€ 15.350,00 Parte_197
€ 15.470,00 Parte_47
€ 47.700,00 Parte_48
€ 8.190,00 Parte_49
€ 27.300,00 Parte_50
€ 9.000,00 Parte_52
in proprio € 18.900,00 e quale erede di € Parte_51 Persona_8
47.320,00
€ 14.100,00 Parte_56
pagina 35 di 40 € 3.000,00 Parte_57
e quali eredi di € 19.800,00 Parte_58 Parte_59 Per_11
e quali eredi di € 20.020,00 Persona_11 Parte_60 Persona_12
€ 9.100,00 Persona_12
€ 15.000,00 Parte_61
€ 13.600,00 Parte_62
€ 21.700,00 Parte_63
€ 9.000,00 Parte_64
€ 85.040,00 Parte_65
quale erede di € 15.000,00 Parte_67 Parte_198
€ 20.000,00 Parte_66
€ 23.400,00 Parte_68
, , e quali eredi Parte_105 Parte_106 Parte_107 Parte_108 di € 34.580,00 Persona_14
€ 10.010,00 Parte_69
, quali eredi di Parte_70 Parte_71 Parte_72 CP_3
€ 9.100,00
[...]
€ 60.000,00 Parte_199
€ 9.000,00 Controparte_4
€ 19.800,00 Parte_74
, , , e quali eredi di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
€ 15.000,00 Controparte_1
€ 10.000,00 Parte_75
€ 4.500,00 Parte_76
quale erede di € 27.100,00 Persona_2 Persona_3
€ 3.640,00 Parte_77
€ 27.900,00 Parte_78
€ 30.000,00 Parte_79
€ 15.000,00 Parte_80
€ 10.000,00 Parte_81
€ 20.020,00 Parte_82
€ 13.650,00 Parte_83
€ 21.840,00 Parte_84
€ 4.500,00 Pt_85
€ 3.640,00 Parte_86
€ 10.000,00 Parte_87
pagina 36 di 40 € 21.840,00 Parte_88
€ 5.000,00 Parte_89
€ 8.000,00 Parte_90
€ 15.000,00 Parte_91
€ 10.000,00 Parte_92
€ 18.200,00 Parte_93
€ 60.000,00 Parte_94
€ 1.820,00 Parte_95
€ 8.100,00 Parte_96
€ 19.000,00 Parte_97
€ 50.400,00 Parte_98
€ 5.400,00 Parte_99
e quali eredi di € 15.470,00 Pt_112 Parte_113 Persona_15 Pt_13
, , e quali eredi di € Pt_135 Pt_136 Parte_137 Parte_138 Per_17
15.470,00
e quali eredi € Persona_9 Parte_54 Parte_55 Persona_10
20.020,00
€ 20.020,00 Parte_100
€ 5.460,00 Parte_101
€ 10.000,00 Parte_102
€ 4.500,00 Parte_103
€ 40.000,00 Parte_104
€ 5.400,00 Parte_109
€ 4.500,00 Parte_110
€ 10.010,00 Parte_111
€ 10.080,00 Parte_114
€ 10.000,00 Parte_115
€ 20.930,00 Parte_116
€ 18.000,00 Parte_117
€ 32.600,00 Pt_118 Pt_102
€ 7.200,00 Parte_119
€ 1.820,00 Parte_120
€ 9.100,00 Parte_121
€ 19.110,00 Parte_122
€ 72.800,00 Parte_123
€ 6.000,00 Parte_124
pagina 37 di 40 € 40.000,00 Parte_125
€ 5.400,00 Parte_126
€ 20.000,00 Parte_127
e quali eredi di Parte_128 Parte_129 Parte_130 [...]
€ 5.000,00 Per_16
€ 5.000,00 Parte_132
€ 14.940,00 Parte_133
€ 6.000,00 Parte_134
€ 50.050,00 Parte_139
€ 30.940,00 Parte_140
€ 18.200,00 Parte_141
€ 20.020,00 Parte_143
€ 13.650,00 Parte_144
quale erede di € 10.000,00 Parte_39 Persona_6
€ 6.000,00 Parte_145
€ 45.450,00 Parte_146
€ 31.850,00 Parte_147
e quali eredi di € 24.800,00 Parte_28 Parte_29 Persona_4
€ 27.900,00 Parte_148
€ 8.190,00 Parte_149 quale erede di € 25.480,00 Parte_150 Per_18
€ 12.740,00 Parte_151
€ 45.000,00 Parte_152
€ 20.020,00 Parte_200
€ 60.060,00 Parte_154
€ 29.120,00 Parte_155
€ 54.000,00 Parte_189
€ 5.460, Parte_157
€ 5.400,00 Parte_158
€ 9.000,00 Parte_159
€ 30.000,00 Controparte_15
€ 17.290,00 Parte_160
€ 10.000,00 Parte_161
€ 24.570,00 CP_16
€ 34.580,00 Parte_186
€ 9.100,00 Persona_23
pagina 38 di 40 € 18.200,00 Parte_162
€ 4.500,00 Parte_163
in proprio € 50.000,00 Parte_53
quale erede di € 20.000,00 Parte_53 Persona_9
€ 39.820,00 CP_17
quale erede di € 72.000,00 Parte_16 Persona_1
€ 100.000,00 Parte_201
€ 10.010,00 Controparte_18
€ 4.500,00 Persona_22
€ 5.000,00 Persona_20
€ 40.040,00 Parte_166
€ 81.000,00 Parte_167
€ 10.000,00 Controparte_19
€ 78.500,00 Parte_169
€ 20.020,00 Parte_170
€ 18.000,00 Parte_171
€ 90.090,00 Parte_172
€ 9.100,00 Parte_173
€ 10.010,00 Parte_174
€ 20.930,00 Controparte_13
e € 44.390,00 Parte_185 Parte_26
€ 900,00 Parte_131
€ 6.006,00 Parte_175
€ 10.010,00 Parte_191
€ 30.000,00 Parte_176
€ 15.000,00 Parte_177
€ 10.000,00 Parte_178
€ 75.000,00 Persona_21
€ 10.000,00 Parte_188
e quali eredi di € 63.700,00 Parte_180 Parte_181 Persona_19
-condanna TI BA AG - Alto Adige Banca S.p.A. a tenere indenni
[...]
e del 50% di quanto pagheranno agli Controparte_23 Controparte_24
attori in esecuzione della presente sentenza;
pagina 39 di 40 -condanna e al pagamento delle Controparte_23 Controparte_24
spese di lite in favore degli attori, liquidate in:
--euro 29.123,00 per il primo grado
--euro 18.511,00 per il grado di appello
--euro 14.005,00 per il giudizio di cassazione
--euro 18.511,00 per il giudizio di rinvio, oltre per tutti i gradi, rimborso forfetario, Iva e
Cpa;
-compensa interamente le spese di lite per tutti i gradi di giudizio tra
[...]
e Controparte_32 Parte_182
Così deciso in Milano il 24.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
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