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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7821/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7821 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 8.4.2025, vertente
1 TRA
C.F. e P. IVA ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Alberigo Panini.
APPELLANTE
E
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
, in proprio e quali socie e legali rappresentanti della estinta C.F._2
C.F. ),contumaci. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della suddetta sentenza ed in accoglimento del presente appello e delle domande ed istanze anche istruttorie tutte proposte dalla nella causa Parte_1 civile di primo grado iscritta al n. 51654 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2013 del Tribunale di Roma, disporre e decidere come segue:
in via cautelare
- disporre, anche con decreto inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, per i motivi di cui in narrativa;
nel merito in via principale, in luogo della statuizione di condanna emessa a carico della
[...] per l'importo di € 53.209,95, oltre agli interessi legali dalla data della Parte_1
2 domanda e fino all'effettivo soddisfo, respingere le domande avversarie in accoglimento del primo motivo di appello;
in via subordinata
in luogo della statuizione di condanna emessa a carico della per Parte_1
l'importo di € 53.209,95, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo, accertare e dichiarare, in accoglimento del secondo motivo di appello, che: (i) alla data 30.06.2012, il saldo del conto anticipi n. 281066 era corrispondente a quello indicato dalla ossia pari € Pt_1
44.963,39 in favore dell'istituto di credito;
(ii) alla data del 21.12.2012 il saldo del c/c 4374 è pari ad
€ 53.209,95 in favore della correntista, con azzeramento del saldo iniziale di € 2.190,78 in dare;
in via ulteriormente subordinata in luogo della statuizione di condanna emessa a carico della
[...] per l'importo di € 53.209,95, oltre agli interessi legali dalla data della Parte_1 domanda e fino all'effettivo soddisfo, condannare, in accoglimento del terzo motivo di appello, la medesima in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento del minor importo di Pt_1
8.246,56, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo,
previamente compensando il saldo attivo del c/c 4374 (€ 53.209,95) con il saldo passivo del c/anticipi
n. 281066 (€ 44.963,39).
E ciò con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione in rinnovazione, notificato il 28.5.2014, la in Controparte_3
persona delle legali rappresentanti e e queste ultime agenti CP_1 Controparte_2
anche in proprio quali garanti, citavano in giudizio la , riferendo Parte_1
che la predetta società aveva acceso circa quindici anni prima i conti correnti n. 4374 e n.
281066, entrambi utilizzati per aperture di credito in conto corrente, e che le signore CP_1
avevano prestato garanzie fideiussorie.
Le attrici lamentavano:
- che la capitalizzazione trimestrale non era mai stata approvata per iscritto, neanche dopo giugno 2000, ed era stata applicata unilateralmente dalla banca;
3 - che dalle perizie econometriche eseguite sui rapporti era emersa l'applicazione di interessi e commissioni usurari;
- la nullità della clausola con cui era stato previsto l'obbligo di corrispondere la
Commissione di , anche perché prima facie non risultavano pattuizioni Parte_2
della stessa nelle forme prescritte dalle legge, e per l'assenza di causa lecita, dato che la commissione era stata calcolata sulla somma massima utilizzata nel periodo e per tutti i giorni;
- la mancata previsione nelle apposite forme della antergazione e/o postergazione delle valute con conseguente illegittima applicazione di tale prassi.
Le attrici quindi chiedevano:
- pronunciarsi sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale e della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
- accertare la nullità della clausola contrattuale anatocistica e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione o, in subordine, dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale;
- dichiarare non dovuta la perché non concordata e comunque nulla per Pt_3
mancanza di causa;
- ricalcolare il dare/avere tra le parti, senza anatocismo, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale e usuario, della C.M.S., della valuta;
- condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
- ordinare alla banca di effettuare la corretta segnalazione alla Centrale dei Rischi;
- dichiarare la liberazione dei fideiussori per obbligazione futura ai sensi dell'art. 1956
c.c..
In via istruttoria chiedevano la nomina di C.T.U. contabile e ordine di esibizione ex art. 4 2. La deduceva che le controparti non avevano assolto Parte_1
all'onere probatorio, sulle stesse gravante, di allegare e dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive sul conto corrente rispetto alle quali l'applicazione di competenze non dovute avrebbe determinato esborsi maggiori di quelli dovuti, e che per assolvere a tale onere probatorio le attrici avrebbero dovuto produrre il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto.
Nel merito rilevavano che dalla frammentaria documentazione contabile prodotta da controparte emergeva che il rapporto n. 4374 era stato acceso solo in data 23.1.2002, data alla quale il saldo era pari a zero, e che la capitalizzazione era stata applicata con la stessa periodicità sia per gli interessi attivi che passivi.
Quanto alla pretesa usura, la banca contestava il criterio di determinazione del TEG che ricomprendeva anche la anche per il periodo anteriore al primo trimestre 2010 e il Pt_3
criterio utilizzato in relazione al quarto trimestre 2014, e riteneva non provati i presupposti dell'usura soggettiva.
Riteneva poi del tutto generica la contestazione relativa alla illegittima antergazione/postergazione delle valute.
3. Le attrici controreplicavano affermando di avere correttamente assolto al loro onere probatorio e che non erano stati prodotti i contratti per cui è causa in quanto mai consegnati dalla banca, nemmeno dopo la formale richiesta ex art. 119 T.U.B..
Era la banca che non aveva assolto al proprio onere probatorio di dimostrare la legittima pattuizione di interessi ultralegali e anatocistici.
Le attrici precisavano poi che la perizia di parte prendeva in considerazione la c.d.
usurarietà sopravvenuta come comportamento contrario a buona fede.
4. Nel corso del giudizio il giudice ordinava l'esibizione dei contratti e degli estratti conto,
ma la banca non ottemperava all'ordine.
5 Inoltre il giudice nominava un primo C.T.U. per ricalcolare il rapporto dare/avere tra le parti sulla base delle contestazioni delle attrici e poi, dopo avere assunto la causa in decisione, la rimetteva sul ruolo istruttorio, nominando un ulteriore C.T.U., stante l'insufficienza degli accertamenti peritali, essendo necessario ricalcolare il dare/avere tra le parti, sulla base della documentazione in atti e in applicazione dell'art. 117 T.U.B. con l'espunzione di spese e commissioni non pattuite e di addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale.
5. All'esito il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9930/2019, accoglieva parzialmente le domande attoree, dopo avere rilevato il difetto di legittimazione attiva delle fideiubenti in ordine alla ripetizione di somme di competenza della sola correntista.
Rilevava che, sulla base degli accertamenti peritali, il saldo del conto anticipi n. 281066
al 30.6.2012, al tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., era corrispondente a quello indicato dalla banca, ossia € 44.963,39 in favore dell'istituto di credito.
Invece il consulente aveva ricalcolato il saldo del conto corrente n. 4374 al 31.12.2012,
secondo i parametri forniti dal giudice, con azzeramento del saldo iniziale di € 2.190.78 in dare, con utilizzo della capitalizzazione semplice delle competenze, tassi attivi e passivi ex
art 117 T.U.B., azzeramento delle commissioni e delle spese, con accoglimento in dare, alla fine del rapporto, delle competenze del conto anticipi n. 281066, pervenendo a un risultato di € 53.209,95 a favore della correntista invece che di € - 4.265,06 esposto dalla banca a proprio favore alla stessa data.
Pertanto il Tribunale condannava la in favore della Parte_1
società attrice al pagamento del complessivo importo di € 53.209,95, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
6 6. La ha proposto appello per i seguenti motivi, rilevando Parte_1
preliminarmente che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese Controparte_3
il 4.12.2018 e che erano succedute a titolo universale nei rapporti della società le signore e socie della e già parti del giudizio di primo grado non CP_1 Controparte_2 CP_3
solo quali legali rappresentanti della società ormai estinta, ma anche in proprio quali garanti per fideiussione della società medesima.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c., perché
parte attrice aveva eccepito la nullità delle clausole contrattuali contenute nei due contratti bancari per cui è causa (nn. 4374 e 281066) e preordinate a disciplinare la capitalizzazione degli interessi passivi, la Commissione di Massimo RT ed il tasso ultralegale (ritenuto,
altresì, usurario), senza però contestare l'inesistenza dei contratti scritti di conto corrente.
Quindi sarebbe stato onere di parte attrice produrre in giudizio i contratti, al fine di consentire la valutazione sul contenuto e sulla validità delle clausole contestate, nonché dei relativi estratti conto.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato, in via subordinata, la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché al momento della precisazione delle conclusioni la controparte non aveva reiterato la richiesta di condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite e pertanto il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a disporre la sola rettifica dei saldi dei rapporti di corrente.
Con il terzo motivo, in via ulteriormente subordinata, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. anche perché Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di compensazione avanzata dalla stessa parte attrice con quanto eventualmente dovuto alla banca.
7. Il primo motivo d'appello è fondato.
7 Parte attrice non ha mai dedotto l'inesistenza di contratti in forma scritta e anzi ne ha chiesto l'esibizione alla banca.
La domanda era fondata invece genericamente sulla applicazione di interessi ultralegali,
anatocistici, spese, commissioni, in assenza di pattuizioni conformi a legge.
Parte attrice avrebbe quindi dovuto provare i fatti a fondamento delle proprie domande,
producendo i contratti e consentendo quindi di verificare se i rapporti fossero stati aperti effettivamente in data anteriore al 29.4.2000, ai fini della valutazione dell'anatocismo, e se le varie condizioni applicate fossero effettivamente sfornite di valide pattuizioni contrattuali.
La mancata esibizione dei contratti da parte della banca non vale a ovviare al mancato assolvimento dell'onere della prova.
Quanto alla illiceità della Commissione di Massimo RT per mancanza di una causa lecita, si rileva dagli elaborati peritali e dalla documentazione in atti che la C.M.S. è stata applicata solo fino all'anno 2009.
Per il periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, la Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza n. 12965/2016, ha effettuato il seguente excursus della clausola arrivando ad ammettere che la stessa è fornita una causa lecita: “Chiamata a pronunciarsi, per la prima volta,
sulla natura della CMS, la Corte di Cassazione ebbe a sostenere argomentativamente che "o tale
commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche
dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria
massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, che
solitamente è trimestrale, e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale - o ha una funzione
remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a diposizione dell'accreditato una determinata somma
8 per un determinato periodo di tempo, indipendente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere
anche alla luce della circolare della Banca d'Italia dell'1 ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del
c. d. tasso-soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere
computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla L n. 108 del 1996 ed allora dovrebbe
essere conteggiata alla chiusura definitiva del conto" (Cass. 11722/2002), con la conclusione per cui,
quale che sia la soluzione preferibile secondo la Corte "non è comunque dovuta la capitalizzazione
trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli
interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in rigore della L
n. 154 del 1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità; se invece è un
corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista
dall'art. 1283 c.c. espressamente per gli interessi scaduti". A tale osservazione si è poi conformata
questa Corte in modo più diretto, ove chiamata a pronunciarsi proprio sulla validità della clausola in
esame: la CMS sarebbe così la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei
fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma',
sancendone, sia pure ed ancora in un passaggio collaterale, la non illegittimità (Cass. 870/2006). In
un successivo recente arresto, peraltro, la Cassazione ha ritenuto che "la natura e la funzione della
commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a
remunerare la banca dei finanziamenti erogati" (Cass. 4518/ 2014)”.
8. L'accoglimento del primo motivo d'impugnazione determina l'assorbimento dei rimanenti motivi e l'accoglimento integrale dell'appello, mediante riforma integrale della sentenza appellata e rigetto integrale di tutte le domande attoree, già non accolte integralmente in primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Analogamente devono essere poste a carico delle parti appellate le spese di C.T.U. del primo grado di giudizio.
9
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello rigetta tutte le domande attoree;
2) Condanna le appellate in solido al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in € 5.000,00 per compensi e per il presente grado di giudizio in € 5.000,00 per compensi ed € 1.164,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle appellanti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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210 c.p.c. degli estratti da inizio rapporto e dei contratti di corrispondenza e apercredito, nel caso di mancata risposta all' istanza ex art. 119 T.U.B..