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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione lavoro
Decreto ex art.445 bis, comma V, c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Salerno, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ippolita Laudati;
Esaminati gli atti della procedura n.2690 /2024 Reg. Gen. Sez. Lav., introdotta da , rapp. e dif. dall'avv.to PAGANO Parte_1
SIMONA ;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art.445 bis, IV comma, c.p.c.; ritenuto di non dover procedere a norma dell'art.196 c.p.c.;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO= assegno ordinario d'invalidità.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO= negativo.
COMPENSA
Le spese di lite.
PONE
Definitivamente a carico del soccombente le spese della c.t.u., NON essendo stata resa dichiarazione a norma dell'art. 42, comma 11, d.l. 30.9.2003 n.269, convertito in L. 24.11.2003 n.326, liquidate in complessivi Euro 250,00 in favore del/della dott./ssa . Parte_2
Salerno, 04/06/2025
Il Giudice del lavoro.
Dr. ssa Ippolita Laudati
Sezione lavoro
Decreto ex art.445 bis, comma V, c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Salerno, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ippolita Laudati;
Esaminati gli atti della procedura n.2690 /2024 Reg. Gen. Sez. Lav., introdotta da , rapp. e dif. dall'avv.to PAGANO Parte_1
SIMONA ;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art.445 bis, IV comma, c.p.c.; ritenuto di non dover procedere a norma dell'art.196 c.p.c.;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO= assegno ordinario d'invalidità.
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO= negativo.
COMPENSA
Le spese di lite.
PONE
Definitivamente a carico del soccombente le spese della c.t.u., NON essendo stata resa dichiarazione a norma dell'art. 42, comma 11, d.l. 30.9.2003 n.269, convertito in L. 24.11.2003 n.326, liquidate in complessivi Euro 250,00 in favore del/della dott./ssa . Parte_2
Salerno, 04/06/2025
Il Giudice del lavoro.
Dr. ssa Ippolita Laudati