Articolo 2 della Legge 21 luglio 1959, n. 591
Articolo 1Articolo 3
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25 agosto 1959
Art. 2.
A norma delle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1955, n. 240 , in quanto applicabili, il reimpiego della somma di cui all'articolo precedente e la nuova formazione di imprese agricole organiche ed autosufficienti, dia cedere a riscatto ai fini della formazione della piccola proprieta' contadina, saranno realizzati nell'interesse delle famiglie che ne facciano richiesta e che gia' avevano trovato occupazione e lavoro nella azienda "Aurora".
Entrata in vigore il 25 agosto 1959