Art. 2.
A norma delle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1955, n. 240 , in quanto applicabili, il reimpiego della somma di cui all'articolo precedente e la nuova formazione di imprese agricole organiche ed autosufficienti, dia cedere a riscatto ai fini della formazione della piccola proprieta' contadina, saranno realizzati nell'interesse delle famiglie che ne facciano richiesta e che gia' avevano trovato occupazione e lavoro nella azienda "Aurora".
A norma delle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1955, n. 240 , in quanto applicabili, il reimpiego della somma di cui all'articolo precedente e la nuova formazione di imprese agricole organiche ed autosufficienti, dia cedere a riscatto ai fini della formazione della piccola proprieta' contadina, saranno realizzati nell'interesse delle famiglie che ne facciano richiesta e che gia' avevano trovato occupazione e lavoro nella azienda "Aurora".