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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
Parte_1 con l'avv. DE BLASI SANTO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. VETRI ALESSANDRA e MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria invocata (indennità di accompagnamento).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase del Controparte_2 giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
*** In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione (sent.
n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La
Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta". Conseguentemente, il presente giudizio puo' concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano
20.3.2014 n. 939).
Ciò detto, infondata appare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per non aver il ricorrente censurato le conclusioni del ctu nella fase sommaria. Nei casi in cui le parti contestino le conclusioni del consulente tecnico di ufficio devono, a pena d'inammissibilità, specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso, ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio. E ciò in quanto
- in assenza di interlocuzioni con il giudice o con la controparte, non previste legislativamente in questo tipo di procedimento, - «è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione suddetta, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione» (Cass. n. 12332/2015, richiamata da Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, n. 14880/2018).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott. , Persona_1 alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo del periziando, ha riconosciuto il beneficio per cui è causa offrendone motivazione esaustiva e puntuale.
Lo stesso, in particolare, con argomentazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate determinavano, per la ricorrente, difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con necessità di assistenza continua tale da giustificare il riconoscimento del requisito sanitario anelato (indennità di accompagnamento) a decorrere da giugno 2024.
Ed invero lo stesso consulente, nella relazione resa alla quale integralmente si rimanda, poiché alquanto articolata e complessa, aveva escluso inizialmente la sussistenza del beneficio richiesto così in parte argomentando e concludendo: “Da quanto agli atti si rileva che fino al 9 maggio 2022 veniva prescritto 1 litro al m' di O2. In data 25 ottobre 2022 la prescrizione passa a 2 litri al m' per ipossiemia borderline (Piano
Terapeutico ASL Brindisi) In data 13-12-2022 viene dimesso dal Carlo Fiorino Hospital Taranto con diagnosi
“ … Prosegua OTLT … In rapporto alla valutazione clinica e funzionale il quadro è stabile … PFR “Moderata ostruzione, aumento VR, marcata diminuzione DLCO … “ . In data 21-12-2022 viene visitato dalla Dott.ssa che in data 16-02-2023 conclude: “Ai quesiti proposti si risponde che Persona_2 T_
, pensionato di settantottenne, per le infermità diagnosticate e valutate, NON necessita di un
[...] accompagnatore per deambulare, né di assistenza continuativa per assolvere gli atti quotidiani della vita” In data 25-01-2023 viene visitato dal Dott. “Torna a controllo, miglioramento clinico in Persona_3 attesa di intervento di cardiopatia”. In data 25-10-2023 viene rivisto dal Dott. “Torna a Persona_3 controllo in attesa di intervento di cardiopatia. E.O. Con murmure vescicolare ridotto non broncospasmo in atto. Addome globoso in paziente con epatopatia HBV correlata. Esegue spirometria. Sat O2 90% in AA. Si pone conferma la diagnosi di BPCO step IV gold 2000 a carattere enfisematoso in pz già in O2 terapia … in follow up cardiologico. … … Prosegue OTLT sarebbe necessario visto il peggioramento, mantenere il flusso di O2 a 2l al minuto per 18 ore. ...” In data 24-01-2024 nuovo controllo da parte del Dott. Persona_3
“Torna a controllo in attesa di intervento di cardiopatia. ... … E.O. Con murmure vescicolare ridotto non broncospasmo in atto. Addome globoso in paziente con epatopatia HBV correlata. Sat O2 90% in AA. Si pone conferma la diagnosi di BPCO step IV gold 2000 a carattere enfisematoso in pz già in O2 terapia. Recente intervento … in follow up cardiologico. … Prosegue OTLT sarebbe necessario visto il peggioramento, mantenere il flusso di O2 a 2litri al minuto per 18 ore. … FKT Controllo a tre mesi … ” Da quanto esposto e da quanto riferito in anamnesi, si ricava che in data 25 ottobre 2022 la prescrizione è certa a 2 litri al m' per ipossiemia borderline (Piano Terapeutico ASL Brindisi). In data 25-01-2023 viene descritto un miglioramento nel corso della visita del Dott. “Torna a controllo, miglioramento clinico in attesa di Persona_3 intervento di cardiopatia”. Nella visita del 25-10-2023 e del 24-01-2024 il Dott. indica Persona_3 un peggioramento e riporta: 25-10-2023 “Torna a controllo in attesa di intervento di cardiopatia. E.O. Con murmure vescicolare ridotto non broncospasmo in atto. Addome globoso in paziente con epatopatia HBV correlata. Esegue spirometria. Sat O2 90% in AA. Si pone conferma la diagnosi di BPCO step IV gold 2000 a carattere enfisematoso in pz già in O2 terapia … in follow up cardiologico. … Prosegue OTLT sarebbe necessario visto il peggioramento, mantenere il flusso di O2 a 2l al minuto per 18 ore. ...” 24-01-2024 “Torna
a controllo in attesa di intervento di cardiopatia. E.O. Con murmure vescicolare ridotto non broncospasmo in atto. Addome globoso in paziente con epatopatia HBV correlata. Sat O2 90% in AA. Si pone conferma la diagnosi di BPCO step IV gold 2000 a carattere enfisematoso in pz già in O2 terapia. Recente intervento … in follow up cardiologico. … Prosegue OTLT sarebbe necessario visto il peggioramento, mantenere il flusso di O2 a 2l al minuto per 18 ore. … FKT Controllo a tre mesi … ” Dagli atti il CTU però non rileva a quali parametri viene fatto riferimento per constatare il peggioramento, anzi il quadro appare stabile con una buona saturazione di O2 al 90%*. * La somministrazione di O2 deve avere come obiettivo centrale quello di fornire una quantità di O2 adeguata per ottenere una saturazione di circa il 90% (Harrison Manuale di Medicina 20 edizione) Conclusioni Non ritengo che l'istante si trovi al momento della domanda amministrativa o da epoca successiva nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua.”
Avverso tali risultanze inviate in bozza alle parti in data 09-05-2024 pervenivano le sole osservazioni di parte ricorrente pure dettagliatamente vagliate dal Ctu che, all'esito, così rispondeva: “Dagli atti risulta che dal 25 ottobre 2022 la prescrizione di ossigenoterapia è certa a 2 litri al m' per ipossiemia borderline (Piano
Terapeutico ASL Brindisi). In data 25-01-2023 viene descritto un miglioramento nel corso della visita del
Dott. “Torna a controllo, miglioramento clinico in attesa di intervento di cardiopatia”. Persona_3
Successivamente nella visita del 25-10-2023 e del 24-01-2024 il Dott. riporta: “ … Persona_3
Esegue spirometria (non reperita agli atti dal CTU) Sat O2 90% in AA. … Prosegue OTLT sarebbe necessario visto il peggioramento, mantenere il flusso di O2 a 2l al minuto per 18 ore. ...” “ … Sat O2 90% in AA. …
Prosegue OTLT sarebbe necessario visto il peggioramento, mantenere il flusso di O2 a 2l al minuto per 18 ore. … “ Dagli atti il CTU però non rileva a quali parametri viene fatto riferimento per constatare il peggioramento, anzi il quadro appare stabile con il mantenimento di una buona saturazione di O2 al 90%*.
Allo scadere dei venti giorni nonè pervenuta alcuna relazione da parte dei Dirigenti Medici dell ” Ed CP_1 infine lo stesso consulente concludeva: “Preso atto delle osservazioni dell'Avv. Santo De Blasi alle quali si è data risposta, non essendo pervenute considerazioni da parte dei Dirigenti Medici si conclude CP_1 confermando quanto espresso nella relazione provvisoria: “Non ritengo che l'istante si trovi al momento della domanda amministrativa o da epoca successiva nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua”.
Purtuttavia, all'udienza di discussione del 10.12.2024, il legale di parte attrice sulla scorta di nuova documentazione medica attestante un peggioramento delle condizioni sanitarie del ricorrente, chiedeva chiamarsi il Ctu ai fini di un chiarimento o integrazione della ctu.
Il Giudice concedeva “i chiarimenti richiesti invitando il Dott. ad esaminare la documentazione Per_1 oggi esibita che si deposita telematicamente valutando se sussistano i presupposti allo stato per il riconoscimento del beneficio richiesto.”
Ebbene, lo stesso Ctu in sede di chiarimenti resi, dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte ricorrente, rispondeva ai quesiti formulati così argomentando: “Dalla nuova documentazionme ascquisita si rileva che in data 07-06-2024 fu ricoverato per ictus ischemico c/o P.O. Lecce Neurochirurgia. Per_4
Questa nuova patologia ha determinato nel periziando uno stato che non gli permette di assolvere autonomamente ai quotidiani atti della vita. Si indica giugno 2024 quale data di decorrenza” Quindi concludeva: “Sulla scorta di quanto esposto e di quanto emerso nel corso della visita dello 08-01-2025 si ritiene che sussistano i presupposti, allo stato, per il riconoscimento del beneficio richiesto in quanto si ritiene il Sig. non in grado di compiere autonomamente i comuni atti quotidiani della vita. Si indica Parte_1 giugno 2024 quale data di insorgenza del suddetto stato psicofisico rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980.” Avverso tali risultanze, inviate pure in bozza alle parti in data 08-01-2025, pervenivano i pareri concordi di entrambe ed il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva così concludendo: “Preso atto della nota concordante del Dirigente Medico dell' Dott. preso atto delle note concordanti dell'Avv. Santo CP_1 Persona_5
De Blasi, si conclude confermando quanto espresso nella relazione provvisoria chiarimenti: „Sulla scorta di quanto esposto e di quanto emerso nel corso della visita dello 08-01-2025 si ritiene che sussistano i presupposti, allo stato, per il riconoscimento del beneficio richiesto in quanto si ritiene il Sig. Parte_1 non in grado di compiere autonomamente i comuni atti quotidiani della vita. Si indica giugno 2024 quale data di insorgenza del suddetto stato psicofisico rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980“.”.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di giugno 2024.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio (18.04.2023), comunque successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, vista la reciproca soccombenza devono esser compensate integralmente. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è invalida al 100% e che lo stesso risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di giugno 2024;
b)- compensa le spese di lite;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 18/03/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio