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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5727 dell'anno 2015 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: responsabilità per vizi del costruttore.
P R O M O S S A da C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALOMBI Parte_1 C.F._1
NICOLA,
ATTORE
C O N T R O ED (C.F. , con CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. D'ELETTO LUCIO C.F. ) CONTUMACE Parte_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUCCI Controparte_3 C.F._3
STEFANO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUCCI STEFANO CP_4 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUCCI STEFANO, CP_5 C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_6 P.IVA_2 dell'avv. VOLPETTI ENRICO
CONVENUTO ed intervenuti conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
FATTO ha convenuto in giudizio la , la Parte_1 Controparte_7 [...]
, , , CP_6 CP_5 Parte_2 Controparte_3 CP_4 rassegnando le seguenti conclusioni:
“ 1) Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 e ss.c.c. della
[...]
”, costruttore degli immobili distinti al catasto al F24, P768, Sub22 Controparte_8
(assegnato al socio IG. con atto avente efficacia reale differita nei termini di cui Parte_2 alle premesse in fatto dell'atto di citazione), al F24, P768, Sub19 (rimasto in proprietà alla cooperativa medesima), al F24, P768, Sub18 (assegnato in proprietà alla socia IG.ra ) e della CP_5
”, costruttore degli immobili distinti al catasto al F24, P771, Controparte_9
Sub15 (assegnato ai soci e con atto avente efficacia reale Controparte_3 CP_4 differita nei termini di cui alle premesse in fatto dell'atto di citazione), al F24, P771, Sub16 (rimasto in proprietà della cooperativa medesima), nonché del IG. socio della cooperativa Parte_2
ed assegnatario, con atto avente efficacia reale differita, dell'immobile distinto Controparte_7 al catasto al F24, P768, Sub22, della IG.ra , socia della cooperativa CP_5 CP_7
e proprietaria dell'immobile distinto al catasto al F24, P768, Sub18, dei IGg.ri
[...] [...] e , soci della cooperativa I” ed assegnatari, con atto avente CP_3 CP_4 CP_6 efficacia reale differita, dell'immobile distinto al catasto al F24, P771, Sub15, ciascuno per quanto di ragione e per l'immobile di rispettiva proprietà per come risulterà all'esito della definizione del giudizio, per avere illegittimamente innalzato la quota del terreno, e per l'effetto:
- in via principale, condannare i suddetti convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, attraverso la demolizione del muro eretto al confine con la proprietà della IG.ra ed il rimodellamento del terreno secondo le preesistenti quote, e in Parte_3 ogni caso al risarcimento dei danni medio tempore subiti e subendi dall'attrice, dall'esecuzione degli interventi di illegittimo innalzamento o dalla diversa data ritenuta di giustizia sino al ripristino;
- in subordine, condannare i medesimi convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice, derivanti dall'innalzamento della quota del terreno su cui insistono i predetti immobili, determinati, quanto al deprezzamento dell'immobile, nelle seguenti misure:
- euro 31.706,64 oltre rivalutazione ed interessi a carico della Controparte_8
” in qualità di costruttore e del IG. quale socio assegnatario,
[...] Parte_2 con atto ad effetti reali differiti, dell'immobile distinto al catasto al F 24, P 768, sub 22, o nella maggiore o minore somma da accertare in giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU;
- euro 104.800,06 oltre rivalutazione ed interessi a carico della Controparte_8
” in qualità di costruttore ed attuale proprietaria dell'immobile distinto al catasto
[...] al F 24, P 768, sub 19, o nella maggiore o minore somma da accertare in giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU;
- euro 104.800,06 oltre rivalutazione ed interessi a carico della Controparte_8
” in qualità di costruttore e della IG.ra quale socia della
[...] CP_5 cooperativa ed attuale proprietaria dell'immobile di cui al F 24, P 768, sub 18, o nella maggiore o minore somma da accertare in giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU;
- euro 52.257,24 oltre rivalutazione ed interessi a carico ” in Controparte_9 qualità di costruttore e dei IGg.ri e quali soci della Controparte_3 CP_4 cooperativa ed assegnatari, con atto ad effetti reali differiti, dell'immobile di cui al F 24, P 771, sub 15
o nella maggiore o minore somma da accertare in giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 e ss. c.c. della
[...]
”, costruttore degli immobili distinti al catasto al F24, P768, Sub22 Controparte_8
(assegnato al socio IG. con atto avente efficacia reale differita nei termini di cui Parte_2 alle premesse in fatto dell'atto di citazione), al F24, P768, Sub19 (rimasto in proprietà alla cooperativa medesima), al F24, P768, Sub18 (assegnato in proprietà alla socia IG.ra ) e della CP_5
”, costruttore degli immobili distinti al catasto al F24, P771, Controparte_9
Sub15 (assegnato ai soci e con atto avente efficacia reale Controparte_3 CP_4 differita nei termini di cui alle premesse in fatto dell'atto di citazione), al F24, P771, Sub16 (rimasto in proprietà della cooperativa medesima), nonché del IG. socio della cooperativa Parte_2
ed assegnatario, con atto avente efficacia reale differita, dell'immobile distinto Controparte_7 al catasto al F24, P768, Sub22, della IG.ra , socia della cooperativa CP_5 CP_7
e proprietaria dell'immobile distinto al catasto al F24, P768, Sub18, dei IGg.ri
[...] [...]
e , soci della cooperativa I” ed assegnatari, con atto avente CP_3 CP_4 CP_6 efficacia reale differita, dell'immobile distinto al catasto al F24, P771, Sub15, in ordine al danno derivante dall'immissione delle acque, e per l'effetto condannarli, ciascuno per quanto di ragione e per l'immobile di rispettiva proprietà per come risulterà all'esito della definizione del giudizio, all'esecuzione a proprie spese di interventi idonei alla regimentazione delle acque meteoriche, attraverso la predisposizione di sistemi di drenaggio e canalizzazione delle stesse, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'attrice da quantificarsi in corso di causa a mezzo di espletanda CTU;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 844 e/o 2043 e ss. c.c. della IG.ra , CP_5 in qualità di proprietaria dell'immobile distinto al catasto al F 24, P 768, sub 18, per le immissioni di fumi e rumori e per l'effetto condannarla a provvedere, in aggiunta a quanto sopra: - alla demolizione del manufatto abusivo in muratura situato nel giardino circostante l'abitazione ovvero alla realizzazione di interventi adeguati ad eliminare l'inconveniente dell'immissione di fumi verso la confinante proprietà della IG.ra Parte_1
- alla rimozione dell'elettrogeneratore situato nel medesimo giardino ovvero al confinamento dello stesso in altro luogo o ambiente fonoassorbente;
- in ogni caso al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice da quantificarsi in corso di causa a mezzo di espletanda CTU;
4) rigettare in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto le eccezioni e le domande riconvenzionali proposte da , e CP_5 CP_3 CP_10 Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri, accessori di legge e spese generali”. Ha dedotto l'attrice: Di essere titolare, sin dal 1989, di un immobile sito in Frascati, Via di Grotte Maria n. 1/A, distinto in catasto al foglio 25, particella n. 1034, sub. 2,3; che tale abitazione è stata eretta su un lotto di terreno di forma trapezoidale in lieve pendenza a salire verso ovest, ove termina con il lato maggiore del trapezio confinando con le unità immobiliari distinte al catasto al foglio 24, particella n. 768 sub. 22, 19, 18, al foglio 24, particella n. 771, sub nn. 15,16; che la villa dell'esponente si compone di n. 2 piani in elevazione, un piano soffitta e un piano interrato, ove si trova l'autorimessa, cui si accede dalla strada di lottizzazione;
che l'ubicazione della villa è stata sempre caratterizzata per amenità e tranquillità in quanto immersa nel verde e circondata da oltre 1100 piante secolari di ulivi;
che, nel 2006 il Comune di Frascati ha rilasciato in favore di una pluralità di cooperative, tra le quali e Controparte_7
, il permesso di costruire per la realizzazione, in località “Colle Maria” di edifici di civile CP_9 abitazione ai sensi dell'art. 51 l. 865/71, assegnando in proprietà alle predette cooperative i lotti a ciò destinati;
che la costruzione di tali abitazioni è stata preceduta da lavori di sistemazione del terreno volti a realizzare terrazzamenti al confine tra le erigende costruzioni e la proprietà dell'attrice, comportando la costruzione di muri di contenimento di notevole altezza proprio a ridosso della recinzione di confine;
che l'attrice si è tempestivamente rivolta all'amministrazione comunale chiedendo di svolgere accertamenti sulla conformità dei lavori in corso rispetto alla vigente normativa edilizia, attesa la pendenza del suolo ad arrecare potenziali danni all'abitazione; che il Comune di Frascati ha temporalmente sospeso alcuni lavori in esecuzione, riscontrando difformità quanto alla quota di imposta del piano terreno, nonché con riguardo alla realizzazione di muri di sostegno e di recinzione;
che l'attrice ha inoltrato successivi solleciti all'amministrazione, avendo riscontrato un importante fenomeno di reflusso delle acque che, infiltrandosi tra i blocchetti del muro di contenimento, si riversano sul proprio fondo causando danni più consistenti, oltre ai danni recati alla vegetazione del giardino per la mancanza di aria;
che, l'amministrazione comunale, in data 30.05.2011 ha rivolto formale richiesta al
Comando della Polizia municipale di procedere ai richiesti controlli, provvedendo alla nomina di un ausiliario tecnico il quale ha dato atto della sussistenza di difformità con particolare riferimento alla quota del terreno;
che l'attrice ha quindi provveduto a far redigere una perizia stragiudiziale al fine di quantificare i danni subiti, diffidando poi i proprietari dei villini confinanti a predisporre le misure necessarie a evitare il prodursi di ulteriori e più gravi danni al proprio immobile, nonché a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi. L'attrice, in sostanza, fa valere in questa sede il danno derivante dall'innalzamento del terreno rispetto al piano di campagna, che ha a suo dire determinato una sproporzione evidente tra le residenze di nuova costruzione e quelle preesistenti, riducendo la facoltà di godimento dell'immobile in termini di amenità, comodità e tranquillità, posto che la villa si ritroverebbe occlusa e sovrastata da nuove e numerose abitazioni dal cui interno gli inquilini possono scrutare, da una posizione notevolmente sopraelevata, ogni suo movimento e momento di vita, con una macroscopica lesione della sua privacy, negativamente nocente alla qualità della vita di relazione, considerato inoltre che l'esponente sarebbe solita organizzare riunioni e incontri presso la propria abitazione in ragione dell'attività professionale svolta;
l'attrice si è doluta anche del danno patrimoniale derivante dal deprezzamento commerciale dell'immobile, quantificato in sede di perizia di parte, in circa 293.580,00; la ha poi Parte_1 lamentato danni da infiltrazioni sul proprio fondo, stante l'assenza di opere di drenaggio e canalizzazione per lo smaltimento delle acque dietro il piede del muro di contenimento del terrapieno;
in ultimo si è doluta del danno da immissioni di fumi e rumori provenienti dal fondo di proprietà della IG.ra , originanti rispettivamente da un forno barbecue posizionato a livello del confine, nonché CP_5 da un motore a scoppio che muove presumibilmente un generatore elettrice situato nel giardino della
. CP_5
La , costituitasi, ha specificamente contestato le avverse Controparte_11 deduzioni, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree. Ha in rito pregiudizialmente eccepito: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
la nullità dell'atto di citazione per omissione ovvero assoluta incertezza sulla cosa oggetto della domanda e la mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in relazione alle condotte materiali e ai parametri normativi che si assumono violati.
Nel merito ha eccepito in via preliminare l'estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato dall'attrice; ha poi dedotto il convenuto che le opere realizzate sono state eseguite nel pieno rispetto delle normative in vigore, nonché autorizzate da tutti gli organi competenti, compresa la Regione Lazio e la soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;
che l'attrice ha realizzato talune opere che tuttora insistono sugli immobili di sua proprietà attraverso un procedimento a terrazzamenti che ha comportato l'abbassamento del proprio piano di imposta rispetto a quello dei terreni circostanti, fra cui quello successivamente acquistato dalla cooperativa che, Controparte_7 infatti, le quote altimetriche dei fondi interessati alla vicenda in questione erano approssimativamente uguali;
che, dunque, i proprietari dei fondi intervenuti successivamente ad eseguire le proprie opere, sono stati costretti a adottare una sistemazione che consentisse di creare un piano armonico di superficie da utilizzare per l'attività edificatoria;
l'inidoneità della perizia di parte ad assurgere a mezzo di prova;
l'esorbitanza della quantificazione del richiesto risarcimento. La Sempre ed Ovunque, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato per la violazione dell'art. 164, comma IV, c.p.c. in relazione alle omissioni dei requisiti previsti dall'art. 163, comma II, nn. 3), 4), c.p.c.; - in via preliminare di merito: accertare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla IG.ra ; - in via principale: rigettare tutte le avverse domande attoree perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate ex adverso: ridurre la misura del risarcimento richiesto in misura proporzionale alle risultanze istruttorie e ad agli effettivi pregiudizi lamentati con ogni avversa pretesa;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. La costituitasi, ha specificamente contestato le avverse deduzioni eccependo, Controparte_12 in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e nel merito, in via preliminare, la prescrizione dei diritti azionati, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese dell'attrice in quanto genericamente articolate e sfornite di prova, con posizione difensiva sostanzialmente sovrapponibile a quella della così concludendo: “Voglia il Giudice adito, rigettare Controparte_7 le domande tutte introdotte nei confronti della convenuta con Controparte_9 l'atto di citazione notificato in data 31.07.2015, siccome inammissibili, generiche ed infondate tenuto conto altresì delle eccezioni di prescrizione e comunque per i motivi di cui in narrativa e per quelli che risulteranno nel corso del giudizio e/o di giustizia;
con vittoria di compensi e spese, anche generali, oltre accessori di legge”.
, e costituitesi, hanno specificamente Controparte_3 CP_5 CP_13 contestazione le doglianze dell'attrice eccependo quanto segue. In via pregiudiziale hanno dedotto la carenza di legittimazione passiva con riferimento ai vizi afferenti all'edificazione delle unità immobiliari e all'alterazione delle quota di terreno ai sensi degli artt. 2518 c.c. e 1669 c.c., essendo costoro divenuti assegnatari in data successiva rispetto all'espletamento della contestata attività edilizia;
che la quota altimetrica dell'immobile in possesso dei IG.ri e CP_3 è la medesima dell'immobile censito al foglio 24, particella n. 771 sub. 16 per il quale nulla è CP_10 stato richiesto a titolo di risarcimento dei danni;
che, ad ogni modo, hanno diritto di essere manlevati per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea;
l'infondatezza delle doglianze relative ai presunti danni da infiltrazioni, nonché l'erroneità dell'asserzione secondo cui sulle proprietà convenute si sarebbe una riduzione della superficie del terreno scoperto (risultando la parte lastricata di circa 25 mq e non anche di 60 mq come paventato dall'attrice); l'irrilevanza di detta pavimentazione in relazione allo scolo delle acque meteoriche;
l'infondatezza della domanda risarcitoria di parte attrice nei riguardi della relativamente al forno esterno e al generatore, in quanto del tutto generiche e sfornite di CP_5 prova, vieppiù considerato che il babrecue non è mai stato adoperato dalla . CP_5 In via riconvenzionale i IG.ri , e hanno domandato la condanna dell'attrice: al CP_3 CP_5 CP_10 taglio della siepe posta a confine delle proprietà sino alla misura legale, avendo la siepe un'altezza di oltre 10 metri in violazione di quanto previsto dall'art. 892 c.c.; allo spostamento delle compostiere ubicate dinanzi alla finestre dell'appartamento in possesso di e e al taglio della palma CP_3 CP_5 posta a confine con la proprietà della IG.ra , infestata da annidamenti di animaletti e insetti che CP_5 comportano una grave situazione igienico sanitaria;
al risarcimento dei danni patiti dai convenuti in relazione alle suddette condotte.
I convenuti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In via Principale: b) Accertare e dichiarare ex art. 2518 c.c. la carenza di legittimazione passiva dei convenuti IGg.ri
, e con riguardo alla richiesta risarcitoria Controparte_3 CP_13 CP_5 ricondotta dall'attrice a presunti vizi afferenti l'edificazione delle unità immobiliari e/o l'alterazione delle quote del terreno, nonché l'infondatezza nel merito delle domande spiegate dall'attrice e per l'effetto respingerle in quanto comunque non provate;
in via subordinata e riconvenzionale nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo giudicante ritenesse di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli odierni convenuti con riguardo alle prefate domande, condannare a tenere indenne e manlevare i IGg.ri e e la CP_9 CP_3 CP_10 CP_2 CP_7
a tenere indenne e manlevare la IG.ra da ogni conseguenza negativa derivante ai
[...] CP_5 convenuti dall'accoglimento della domanda dell'attrice; c) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti dei convenuti per i presunti danni causati dall'immissione di acqua in conseguenza della pavimentazione di parte dei giardini, per l'effetto rigettarle in toto in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. d) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti della IG.ra per i presunti danni causati dall'immissione di fumi, odori e rumori derivanti CP_5 dalla sua proprietà e per l'effetto rigettarle in toto in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti condannare l'attrice 1) al taglio della siepe posta a confine delle proprietà sino alla misura legale, 2) allo spostamento delle compostiere e al taglio della palma adiacente alla proprietà della IG.ra ed 3) al risarcimento danni patiti dai CP_5 convenuti da liquidarsi, nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuno dei convenuti medesimi, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà provata nel corso del giudizio o che l'Ill.mo giudicante riterrà di giustizia.
3) In ogni caso condannare l'attrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria, per tutte le ragioni esplicate in narrativa, da liquidarsi in favore dei convenuti nella misura del quadruplo della spese legali ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari”.
pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Parte_2
All'udienza ex art. 183 co. VI c.p.c., è stato assegnato alle parti il termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, negativamente conclusosi. Nel corso delle memorie, le parti hanno sostanzialmente reiterato le deduzioni ed eccezioni già espresse negli atti introduttivi, eccependo le società cooperative convenute la decadenza e la prescrizione delle garanzie previste dall'art. 1669 c.c. . L'attore ha contestato i presupposti in fatto e in diritto per l'accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali proposte dai convenuti , e . CP_3 CP_10 CP_5
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale, prove orali ed espletamento di CTU con relative integrazioni. All'udienza del 17.10.2022, la causa è stata trattenuta in decisione mediante concessione alle parti dei termini ex art.190 cpc, e quindi decisa in maniera non definitiva con la sentenza del 13 aprile 2023 che così statuiva: “il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'illecito innalzamento da parte della Società Sempre ed Ovunque coop. a.r.l e della quote di imposta del terreno, di cui alla Controparte_12 sezione A-A di progetto – sezione a confine con la proprietà dell'attrice, come accertato in parte motiva.
- accerta e dichiara, quanto alla domanda risarcitoria, la carenza di legittimazione passiva dei convenuti , , CP_5 Parte_2 Controparte_3
CP_4
- rigetta l'eccezione di prescrizione.
- rigetta l'eccezione di decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c.,
- rigetta la domanda di risarcimento del danno da infiltrazioni proposta dall'attrice, nonché la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dalla medesima avanzata;
- ordina a di rimuovere il forno barbecue ubicato sul proprio fondo ( CP_5
F 24, particella n. 768, sub. 18) a distanza inferiore a quella legale rispetto al fondo di proprietà dell'attrice (foglio 25, particella n. 1034 sub. 2 e 3) e descritto nell'elaborato peritale alla p. 34 (cfr. CTU . Per_1
- ordina all'attrice di rimuovere le nr. due compostiere ubicate sul proprio fondo - foglio 25, particella n. 1034 - (cfr. descrizione fotografica CTU p. 18) e Per_1 poste a distanza inferiore a quella legale rispetto al fondo della proprietà CP_3
(foglio 24, particella n. 771 sub 15).
- ordina all'attrice di ridurre in pristino la siepe specie YL OI (Madake-Bamboo), aderente il confine F. 24 p.lla 768, con altezze variabili di mt. min. 1.60 / 5.00 / max 6.00, ripristinandola ad un'altezza non superiore ai mt 2,5.
- rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte delle parti convenute.
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza, al fine di quantificare il danno da perdita di valore commerciale dell'immobile in relazione alle violazioni urbanistiche accertate in parte motiva.
- Spese al definitivo”. Ed il procedimento veniva quindi rimesso in istruttoria per lo espletamento di nuova ctu estimativa in ordine al deterioramento del valore commerciale dell'immobile assegnato alla attrice, in relazione alla violazione della normativa urbanistica in punto di quote (unico capo di responsabilità dell'appaltatore/venditore fatto valere in giudizio, le restanti questioni ancora oggi agitate dalla stessa attrice dovendo essere fatte valere in altro e nuovo giudizio), con incarico affidato all'arch. CP_14 che in data 6 maggio 2024 rimetteva il suo elaborato, così concludendo “ ”; ed il procedimento quindi, alla udienza del 9 ottobre 2024, sulla scorta delle conclusioni precisate dai procuratori tutti delle parti costituite, veniva trattenuto definitivamente in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Ultima questione da definire, oltre alla responsabilità delle varie parti in ordine alle spese di lite, resta quella di determinare il deterioramento del valore commerciale dell'immobile della attrice, a seguito del mancato rispetto della normativa urbanistica, in punto di quote, da parte delle cooperative convenute, danno di non grande consistenza, e che condivisibilmente il ctu da ultimo nominato così calcolava e ragguagliava, esponendo “lo scrivente c.t.u. ha recepito le Osservazioni dei Consulenti di Parte, per quanto ritenute accoglibili, e ha provveduto a ricalcolare la consistenza del villino, il valore del villino, e la perdita di valore del villino. La perdita di valore commerciale della villa di proprietà in relazione alle Parte_1 violazioni urbanistiche accertate risulta complessivamente pari a E.19.825,00.
Si può attribuire l'incidenza negativa (l'incidenza sulla perdita di valore commerciale) in misura diversa ai due nuovi fabbricati in argomento: 2/3 al fabbricato più vicino alla villa Trabalzini cioè a quello costruito dalla “Soc. Coop. Sempre e Ovunque”, quindi 2/3 di E.19.825,00 = E.13.200,00 1/3 al fabbricato più lontano dalla villa Trabalzini cioè a quello costruito dalla “ , CP_12 quindi 1/3 di E.19.825,00 = E.6.600,00”, somme a cui le convenute predette vanno condannate secondo la propria rispettiva quota in favore della Parte_1 in punto di spese, infine, vanno condannate in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice le due citate soc.coop.ve, previa compensazione per metà, alla luce del solo parziale accoglimento della domanda risarcitoria, per i vari motivi di responsabilità, non tutti riconosciuti fondati, come da dispositivo ragguagliate, oltre al pagamento o rifusione delle spese delle ctu espletate in corso di causa, come ivi liquidate con rispettivi decreti, mentre vanno compensate le spese di lite nei confronti degli altri convenuti
[...]
che, privi di legittimazione passiva dovevano essere subito estromessi dal Parte_4 giudizio, quanto alla domanda risarcitoria, mentre l'esito alterno delle rispettive domande di rispetto delle distanze in ordine a piccole costruzioni rispettivamente realizzate da tali convenuti e dalla attrice, ed il rigetto di ulteriori riconvenzionali di detti convenuti verso la attrice medesima, conIGlia la compensazione delle spese nei rapporti tra tali soggetti,
P.Q.M.
il g.u., definitivamente decidendo,
-condanna la soc. coop Sempre ed Ovunque e la soc.coop. Decima I alla rifusione del danno in favore della attrice, liquidato rispettivamente in euro 13.200,00 ed in euro 6.600,00,
-e le condanna in solido alla rifusione delle spese di lite della attrice che, compensate per metà, sono liquidate in euro 3 mila, oltre accessori di legge, oltre rifusione o pagamento delle spese delle varie ctu espletate, come già liquidate in corso di causa;
-compensa per l'intero nei rapporti fra le altre parti le spese di lite;
Velletri, 02 gennaio 2025 il Giudice -dott. E.Colognesi-
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5727 dell'anno 2015 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: responsabilità per vizi del costruttore.
P R O M O S S A da C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALOMBI Parte_1 C.F._1
NICOLA,
ATTORE
C O N T R O ED (C.F. , con CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. D'ELETTO LUCIO C.F. ) CONTUMACE Parte_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUCCI Controparte_3 C.F._3
STEFANO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PUCCI STEFANO CP_4 C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUCCI STEFANO, CP_5 C.F._5
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_6 P.IVA_2 dell'avv. VOLPETTI ENRICO
CONVENUTO ed intervenuti conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
FATTO ha convenuto in giudizio la , la Parte_1 Controparte_7 [...]
, , , CP_6 CP_5 Parte_2 Controparte_3 CP_4 rassegnando le seguenti conclusioni:
“ 1) Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 e ss.c.c. della
[...]
”, costruttore degli immobili distinti al catasto al F24, P768, Sub22 Controparte_8
(assegnato al socio IG. con atto avente efficacia reale differita nei termini di cui Parte_2 alle premesse in fatto dell'atto di citazione), al F24, P768, Sub19 (rimasto in proprietà alla cooperativa medesima), al F24, P768, Sub18 (assegnato in proprietà alla socia IG.ra ) e della CP_5
”, costruttore degli immobili distinti al catasto al F24, P771, Controparte_9
Sub15 (assegnato ai soci e con atto avente efficacia reale Controparte_3 CP_4 differita nei termini di cui alle premesse in fatto dell'atto di citazione), al F24, P771, Sub16 (rimasto in proprietà della cooperativa medesima), nonché del IG. socio della cooperativa Parte_2
ed assegnatario, con atto avente efficacia reale differita, dell'immobile distinto Controparte_7 al catasto al F24, P768, Sub22, della IG.ra , socia della cooperativa CP_5 CP_7
e proprietaria dell'immobile distinto al catasto al F24, P768, Sub18, dei IGg.ri
[...] [...] e , soci della cooperativa I” ed assegnatari, con atto avente CP_3 CP_4 CP_6 efficacia reale differita, dell'immobile distinto al catasto al F24, P771, Sub15, ciascuno per quanto di ragione e per l'immobile di rispettiva proprietà per come risulterà all'esito della definizione del giudizio, per avere illegittimamente innalzato la quota del terreno, e per l'effetto:
- in via principale, condannare i suddetti convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, attraverso la demolizione del muro eretto al confine con la proprietà della IG.ra ed il rimodellamento del terreno secondo le preesistenti quote, e in Parte_3 ogni caso al risarcimento dei danni medio tempore subiti e subendi dall'attrice, dall'esecuzione degli interventi di illegittimo innalzamento o dalla diversa data ritenuta di giustizia sino al ripristino;
- in subordine, condannare i medesimi convenuti, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice, derivanti dall'innalzamento della quota del terreno su cui insistono i predetti immobili, determinati, quanto al deprezzamento dell'immobile, nelle seguenti misure:
- euro 31.706,64 oltre rivalutazione ed interessi a carico della Controparte_8
” in qualità di costruttore e del IG. quale socio assegnatario,
[...] Parte_2 con atto ad effetti reali differiti, dell'immobile distinto al catasto al F 24, P 768, sub 22, o nella maggiore o minore somma da accertare in giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU;
- euro 104.800,06 oltre rivalutazione ed interessi a carico della Controparte_8
” in qualità di costruttore ed attuale proprietaria dell'immobile distinto al catasto
[...] al F 24, P 768, sub 19, o nella maggiore o minore somma da accertare in giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU;
- euro 104.800,06 oltre rivalutazione ed interessi a carico della Controparte_8
” in qualità di costruttore e della IG.ra quale socia della
[...] CP_5 cooperativa ed attuale proprietaria dell'immobile di cui al F 24, P 768, sub 18, o nella maggiore o minore somma da accertare in giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU;
- euro 52.257,24 oltre rivalutazione ed interessi a carico ” in Controparte_9 qualità di costruttore e dei IGg.ri e quali soci della Controparte_3 CP_4 cooperativa ed assegnatari, con atto ad effetti reali differiti, dell'immobile di cui al F 24, P 771, sub 15
o nella maggiore o minore somma da accertare in giudizio, anche a mezzo di espletanda CTU;
2) Accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 e ss. c.c. della
[...]
”, costruttore degli immobili distinti al catasto al F24, P768, Sub22 Controparte_8
(assegnato al socio IG. con atto avente efficacia reale differita nei termini di cui Parte_2 alle premesse in fatto dell'atto di citazione), al F24, P768, Sub19 (rimasto in proprietà alla cooperativa medesima), al F24, P768, Sub18 (assegnato in proprietà alla socia IG.ra ) e della CP_5
”, costruttore degli immobili distinti al catasto al F24, P771, Controparte_9
Sub15 (assegnato ai soci e con atto avente efficacia reale Controparte_3 CP_4 differita nei termini di cui alle premesse in fatto dell'atto di citazione), al F24, P771, Sub16 (rimasto in proprietà della cooperativa medesima), nonché del IG. socio della cooperativa Parte_2
ed assegnatario, con atto avente efficacia reale differita, dell'immobile distinto Controparte_7 al catasto al F24, P768, Sub22, della IG.ra , socia della cooperativa CP_5 CP_7
e proprietaria dell'immobile distinto al catasto al F24, P768, Sub18, dei IGg.ri
[...] [...]
e , soci della cooperativa I” ed assegnatari, con atto avente CP_3 CP_4 CP_6 efficacia reale differita, dell'immobile distinto al catasto al F24, P771, Sub15, in ordine al danno derivante dall'immissione delle acque, e per l'effetto condannarli, ciascuno per quanto di ragione e per l'immobile di rispettiva proprietà per come risulterà all'esito della definizione del giudizio, all'esecuzione a proprie spese di interventi idonei alla regimentazione delle acque meteoriche, attraverso la predisposizione di sistemi di drenaggio e canalizzazione delle stesse, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'attrice da quantificarsi in corso di causa a mezzo di espletanda CTU;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 844 e/o 2043 e ss. c.c. della IG.ra , CP_5 in qualità di proprietaria dell'immobile distinto al catasto al F 24, P 768, sub 18, per le immissioni di fumi e rumori e per l'effetto condannarla a provvedere, in aggiunta a quanto sopra: - alla demolizione del manufatto abusivo in muratura situato nel giardino circostante l'abitazione ovvero alla realizzazione di interventi adeguati ad eliminare l'inconveniente dell'immissione di fumi verso la confinante proprietà della IG.ra Parte_1
- alla rimozione dell'elettrogeneratore situato nel medesimo giardino ovvero al confinamento dello stesso in altro luogo o ambiente fonoassorbente;
- in ogni caso al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice da quantificarsi in corso di causa a mezzo di espletanda CTU;
4) rigettare in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto le eccezioni e le domande riconvenzionali proposte da , e CP_5 CP_3 CP_10 Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri, accessori di legge e spese generali”. Ha dedotto l'attrice: Di essere titolare, sin dal 1989, di un immobile sito in Frascati, Via di Grotte Maria n. 1/A, distinto in catasto al foglio 25, particella n. 1034, sub. 2,3; che tale abitazione è stata eretta su un lotto di terreno di forma trapezoidale in lieve pendenza a salire verso ovest, ove termina con il lato maggiore del trapezio confinando con le unità immobiliari distinte al catasto al foglio 24, particella n. 768 sub. 22, 19, 18, al foglio 24, particella n. 771, sub nn. 15,16; che la villa dell'esponente si compone di n. 2 piani in elevazione, un piano soffitta e un piano interrato, ove si trova l'autorimessa, cui si accede dalla strada di lottizzazione;
che l'ubicazione della villa è stata sempre caratterizzata per amenità e tranquillità in quanto immersa nel verde e circondata da oltre 1100 piante secolari di ulivi;
che, nel 2006 il Comune di Frascati ha rilasciato in favore di una pluralità di cooperative, tra le quali e Controparte_7
, il permesso di costruire per la realizzazione, in località “Colle Maria” di edifici di civile CP_9 abitazione ai sensi dell'art. 51 l. 865/71, assegnando in proprietà alle predette cooperative i lotti a ciò destinati;
che la costruzione di tali abitazioni è stata preceduta da lavori di sistemazione del terreno volti a realizzare terrazzamenti al confine tra le erigende costruzioni e la proprietà dell'attrice, comportando la costruzione di muri di contenimento di notevole altezza proprio a ridosso della recinzione di confine;
che l'attrice si è tempestivamente rivolta all'amministrazione comunale chiedendo di svolgere accertamenti sulla conformità dei lavori in corso rispetto alla vigente normativa edilizia, attesa la pendenza del suolo ad arrecare potenziali danni all'abitazione; che il Comune di Frascati ha temporalmente sospeso alcuni lavori in esecuzione, riscontrando difformità quanto alla quota di imposta del piano terreno, nonché con riguardo alla realizzazione di muri di sostegno e di recinzione;
che l'attrice ha inoltrato successivi solleciti all'amministrazione, avendo riscontrato un importante fenomeno di reflusso delle acque che, infiltrandosi tra i blocchetti del muro di contenimento, si riversano sul proprio fondo causando danni più consistenti, oltre ai danni recati alla vegetazione del giardino per la mancanza di aria;
che, l'amministrazione comunale, in data 30.05.2011 ha rivolto formale richiesta al
Comando della Polizia municipale di procedere ai richiesti controlli, provvedendo alla nomina di un ausiliario tecnico il quale ha dato atto della sussistenza di difformità con particolare riferimento alla quota del terreno;
che l'attrice ha quindi provveduto a far redigere una perizia stragiudiziale al fine di quantificare i danni subiti, diffidando poi i proprietari dei villini confinanti a predisporre le misure necessarie a evitare il prodursi di ulteriori e più gravi danni al proprio immobile, nonché a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi. L'attrice, in sostanza, fa valere in questa sede il danno derivante dall'innalzamento del terreno rispetto al piano di campagna, che ha a suo dire determinato una sproporzione evidente tra le residenze di nuova costruzione e quelle preesistenti, riducendo la facoltà di godimento dell'immobile in termini di amenità, comodità e tranquillità, posto che la villa si ritroverebbe occlusa e sovrastata da nuove e numerose abitazioni dal cui interno gli inquilini possono scrutare, da una posizione notevolmente sopraelevata, ogni suo movimento e momento di vita, con una macroscopica lesione della sua privacy, negativamente nocente alla qualità della vita di relazione, considerato inoltre che l'esponente sarebbe solita organizzare riunioni e incontri presso la propria abitazione in ragione dell'attività professionale svolta;
l'attrice si è doluta anche del danno patrimoniale derivante dal deprezzamento commerciale dell'immobile, quantificato in sede di perizia di parte, in circa 293.580,00; la ha poi Parte_1 lamentato danni da infiltrazioni sul proprio fondo, stante l'assenza di opere di drenaggio e canalizzazione per lo smaltimento delle acque dietro il piede del muro di contenimento del terrapieno;
in ultimo si è doluta del danno da immissioni di fumi e rumori provenienti dal fondo di proprietà della IG.ra , originanti rispettivamente da un forno barbecue posizionato a livello del confine, nonché CP_5 da un motore a scoppio che muove presumibilmente un generatore elettrice situato nel giardino della
. CP_5
La , costituitasi, ha specificamente contestato le avverse Controparte_11 deduzioni, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree. Ha in rito pregiudizialmente eccepito: l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
la nullità dell'atto di citazione per omissione ovvero assoluta incertezza sulla cosa oggetto della domanda e la mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in relazione alle condotte materiali e ai parametri normativi che si assumono violati.
Nel merito ha eccepito in via preliminare l'estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato dall'attrice; ha poi dedotto il convenuto che le opere realizzate sono state eseguite nel pieno rispetto delle normative in vigore, nonché autorizzate da tutti gli organi competenti, compresa la Regione Lazio e la soprintendenza Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;
che l'attrice ha realizzato talune opere che tuttora insistono sugli immobili di sua proprietà attraverso un procedimento a terrazzamenti che ha comportato l'abbassamento del proprio piano di imposta rispetto a quello dei terreni circostanti, fra cui quello successivamente acquistato dalla cooperativa che, Controparte_7 infatti, le quote altimetriche dei fondi interessati alla vicenda in questione erano approssimativamente uguali;
che, dunque, i proprietari dei fondi intervenuti successivamente ad eseguire le proprie opere, sono stati costretti a adottare una sistemazione che consentisse di creare un piano armonico di superficie da utilizzare per l'attività edificatoria;
l'inidoneità della perizia di parte ad assurgere a mezzo di prova;
l'esorbitanza della quantificazione del richiesto risarcimento. La Sempre ed Ovunque, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato per la violazione dell'art. 164, comma IV, c.p.c. in relazione alle omissioni dei requisiti previsti dall'art. 163, comma II, nn. 3), 4), c.p.c.; - in via preliminare di merito: accertare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla IG.ra ; - in via principale: rigettare tutte le avverse domande attoree perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate ex adverso: ridurre la misura del risarcimento richiesto in misura proporzionale alle risultanze istruttorie e ad agli effettivi pregiudizi lamentati con ogni avversa pretesa;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. La costituitasi, ha specificamente contestato le avverse deduzioni eccependo, Controparte_12 in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e nel merito, in via preliminare, la prescrizione dei diritti azionati, nonché l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese dell'attrice in quanto genericamente articolate e sfornite di prova, con posizione difensiva sostanzialmente sovrapponibile a quella della così concludendo: “Voglia il Giudice adito, rigettare Controparte_7 le domande tutte introdotte nei confronti della convenuta con Controparte_9 l'atto di citazione notificato in data 31.07.2015, siccome inammissibili, generiche ed infondate tenuto conto altresì delle eccezioni di prescrizione e comunque per i motivi di cui in narrativa e per quelli che risulteranno nel corso del giudizio e/o di giustizia;
con vittoria di compensi e spese, anche generali, oltre accessori di legge”.
, e costituitesi, hanno specificamente Controparte_3 CP_5 CP_13 contestazione le doglianze dell'attrice eccependo quanto segue. In via pregiudiziale hanno dedotto la carenza di legittimazione passiva con riferimento ai vizi afferenti all'edificazione delle unità immobiliari e all'alterazione delle quota di terreno ai sensi degli artt. 2518 c.c. e 1669 c.c., essendo costoro divenuti assegnatari in data successiva rispetto all'espletamento della contestata attività edilizia;
che la quota altimetrica dell'immobile in possesso dei IG.ri e CP_3 è la medesima dell'immobile censito al foglio 24, particella n. 771 sub. 16 per il quale nulla è CP_10 stato richiesto a titolo di risarcimento dei danni;
che, ad ogni modo, hanno diritto di essere manlevati per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea;
l'infondatezza delle doglianze relative ai presunti danni da infiltrazioni, nonché l'erroneità dell'asserzione secondo cui sulle proprietà convenute si sarebbe una riduzione della superficie del terreno scoperto (risultando la parte lastricata di circa 25 mq e non anche di 60 mq come paventato dall'attrice); l'irrilevanza di detta pavimentazione in relazione allo scolo delle acque meteoriche;
l'infondatezza della domanda risarcitoria di parte attrice nei riguardi della relativamente al forno esterno e al generatore, in quanto del tutto generiche e sfornite di CP_5 prova, vieppiù considerato che il babrecue non è mai stato adoperato dalla . CP_5 In via riconvenzionale i IG.ri , e hanno domandato la condanna dell'attrice: al CP_3 CP_5 CP_10 taglio della siepe posta a confine delle proprietà sino alla misura legale, avendo la siepe un'altezza di oltre 10 metri in violazione di quanto previsto dall'art. 892 c.c.; allo spostamento delle compostiere ubicate dinanzi alla finestre dell'appartamento in possesso di e e al taglio della palma CP_3 CP_5 posta a confine con la proprietà della IG.ra , infestata da annidamenti di animaletti e insetti che CP_5 comportano una grave situazione igienico sanitaria;
al risarcimento dei danni patiti dai convenuti in relazione alle suddette condotte.
I convenuti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) In via Principale: b) Accertare e dichiarare ex art. 2518 c.c. la carenza di legittimazione passiva dei convenuti IGg.ri
, e con riguardo alla richiesta risarcitoria Controparte_3 CP_13 CP_5 ricondotta dall'attrice a presunti vizi afferenti l'edificazione delle unità immobiliari e/o l'alterazione delle quote del terreno, nonché l'infondatezza nel merito delle domande spiegate dall'attrice e per l'effetto respingerle in quanto comunque non provate;
in via subordinata e riconvenzionale nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo giudicante ritenesse di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dagli odierni convenuti con riguardo alle prefate domande, condannare a tenere indenne e manlevare i IGg.ri e e la CP_9 CP_3 CP_10 CP_2 CP_7
a tenere indenne e manlevare la IG.ra da ogni conseguenza negativa derivante ai
[...] CP_5 convenuti dall'accoglimento della domanda dell'attrice; c) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti dei convenuti per i presunti danni causati dall'immissione di acqua in conseguenza della pavimentazione di parte dei giardini, per l'effetto rigettarle in toto in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate. d) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti della IG.ra per i presunti danni causati dall'immissione di fumi, odori e rumori derivanti CP_5 dalla sua proprietà e per l'effetto rigettarle in toto in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti condannare l'attrice 1) al taglio della siepe posta a confine delle proprietà sino alla misura legale, 2) allo spostamento delle compostiere e al taglio della palma adiacente alla proprietà della IG.ra ed 3) al risarcimento danni patiti dai CP_5 convenuti da liquidarsi, nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuno dei convenuti medesimi, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà provata nel corso del giudizio o che l'Ill.mo giudicante riterrà di giustizia.
3) In ogni caso condannare l'attrice ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per lite temeraria, per tutte le ragioni esplicate in narrativa, da liquidarsi in favore dei convenuti nella misura del quadruplo della spese legali ovvero nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari”.
pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Parte_2
All'udienza ex art. 183 co. VI c.p.c., è stato assegnato alle parti il termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, negativamente conclusosi. Nel corso delle memorie, le parti hanno sostanzialmente reiterato le deduzioni ed eccezioni già espresse negli atti introduttivi, eccependo le società cooperative convenute la decadenza e la prescrizione delle garanzie previste dall'art. 1669 c.c. . L'attore ha contestato i presupposti in fatto e in diritto per l'accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali proposte dai convenuti , e . CP_3 CP_10 CP_5
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale, prove orali ed espletamento di CTU con relative integrazioni. All'udienza del 17.10.2022, la causa è stata trattenuta in decisione mediante concessione alle parti dei termini ex art.190 cpc, e quindi decisa in maniera non definitiva con la sentenza del 13 aprile 2023 che così statuiva: “il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'illecito innalzamento da parte della Società Sempre ed Ovunque coop. a.r.l e della quote di imposta del terreno, di cui alla Controparte_12 sezione A-A di progetto – sezione a confine con la proprietà dell'attrice, come accertato in parte motiva.
- accerta e dichiara, quanto alla domanda risarcitoria, la carenza di legittimazione passiva dei convenuti , , CP_5 Parte_2 Controparte_3
CP_4
- rigetta l'eccezione di prescrizione.
- rigetta l'eccezione di decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c.,
- rigetta la domanda di risarcimento del danno da infiltrazioni proposta dall'attrice, nonché la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dalla medesima avanzata;
- ordina a di rimuovere il forno barbecue ubicato sul proprio fondo ( CP_5
F 24, particella n. 768, sub. 18) a distanza inferiore a quella legale rispetto al fondo di proprietà dell'attrice (foglio 25, particella n. 1034 sub. 2 e 3) e descritto nell'elaborato peritale alla p. 34 (cfr. CTU . Per_1
- ordina all'attrice di rimuovere le nr. due compostiere ubicate sul proprio fondo - foglio 25, particella n. 1034 - (cfr. descrizione fotografica CTU p. 18) e Per_1 poste a distanza inferiore a quella legale rispetto al fondo della proprietà CP_3
(foglio 24, particella n. 771 sub 15).
- ordina all'attrice di ridurre in pristino la siepe specie YL OI (Madake-Bamboo), aderente il confine F. 24 p.lla 768, con altezze variabili di mt. min. 1.60 / 5.00 / max 6.00, ripristinandola ad un'altezza non superiore ai mt 2,5.
- rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte delle parti convenute.
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza, al fine di quantificare il danno da perdita di valore commerciale dell'immobile in relazione alle violazioni urbanistiche accertate in parte motiva.
- Spese al definitivo”. Ed il procedimento veniva quindi rimesso in istruttoria per lo espletamento di nuova ctu estimativa in ordine al deterioramento del valore commerciale dell'immobile assegnato alla attrice, in relazione alla violazione della normativa urbanistica in punto di quote (unico capo di responsabilità dell'appaltatore/venditore fatto valere in giudizio, le restanti questioni ancora oggi agitate dalla stessa attrice dovendo essere fatte valere in altro e nuovo giudizio), con incarico affidato all'arch. CP_14 che in data 6 maggio 2024 rimetteva il suo elaborato, così concludendo “ ”; ed il procedimento quindi, alla udienza del 9 ottobre 2024, sulla scorta delle conclusioni precisate dai procuratori tutti delle parti costituite, veniva trattenuto definitivamente in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Ultima questione da definire, oltre alla responsabilità delle varie parti in ordine alle spese di lite, resta quella di determinare il deterioramento del valore commerciale dell'immobile della attrice, a seguito del mancato rispetto della normativa urbanistica, in punto di quote, da parte delle cooperative convenute, danno di non grande consistenza, e che condivisibilmente il ctu da ultimo nominato così calcolava e ragguagliava, esponendo “lo scrivente c.t.u. ha recepito le Osservazioni dei Consulenti di Parte, per quanto ritenute accoglibili, e ha provveduto a ricalcolare la consistenza del villino, il valore del villino, e la perdita di valore del villino. La perdita di valore commerciale della villa di proprietà in relazione alle Parte_1 violazioni urbanistiche accertate risulta complessivamente pari a E.19.825,00.
Si può attribuire l'incidenza negativa (l'incidenza sulla perdita di valore commerciale) in misura diversa ai due nuovi fabbricati in argomento: 2/3 al fabbricato più vicino alla villa Trabalzini cioè a quello costruito dalla “Soc. Coop. Sempre e Ovunque”, quindi 2/3 di E.19.825,00 = E.13.200,00 1/3 al fabbricato più lontano dalla villa Trabalzini cioè a quello costruito dalla “ , CP_12 quindi 1/3 di E.19.825,00 = E.6.600,00”, somme a cui le convenute predette vanno condannate secondo la propria rispettiva quota in favore della Parte_1 in punto di spese, infine, vanno condannate in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della attrice le due citate soc.coop.ve, previa compensazione per metà, alla luce del solo parziale accoglimento della domanda risarcitoria, per i vari motivi di responsabilità, non tutti riconosciuti fondati, come da dispositivo ragguagliate, oltre al pagamento o rifusione delle spese delle ctu espletate in corso di causa, come ivi liquidate con rispettivi decreti, mentre vanno compensate le spese di lite nei confronti degli altri convenuti
[...]
che, privi di legittimazione passiva dovevano essere subito estromessi dal Parte_4 giudizio, quanto alla domanda risarcitoria, mentre l'esito alterno delle rispettive domande di rispetto delle distanze in ordine a piccole costruzioni rispettivamente realizzate da tali convenuti e dalla attrice, ed il rigetto di ulteriori riconvenzionali di detti convenuti verso la attrice medesima, conIGlia la compensazione delle spese nei rapporti tra tali soggetti,
P.Q.M.
il g.u., definitivamente decidendo,
-condanna la soc. coop Sempre ed Ovunque e la soc.coop. Decima I alla rifusione del danno in favore della attrice, liquidato rispettivamente in euro 13.200,00 ed in euro 6.600,00,
-e le condanna in solido alla rifusione delle spese di lite della attrice che, compensate per metà, sono liquidate in euro 3 mila, oltre accessori di legge, oltre rifusione o pagamento delle spese delle varie ctu espletate, come già liquidate in corso di causa;
-compensa per l'intero nei rapporti fra le altre parti le spese di lite;
Velletri, 02 gennaio 2025 il Giudice -dott. E.Colognesi-