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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 635/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SIRCANA MONICA RICORRENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
* Conclusioni delle parti All'udienza del 5.06.2025 la ricorrente ha concluso come da verbale;
il resistente è rimasto contumace. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. nei confronti Parte_1 del padre esponendo: Controparte_1
- che nel 2013, quando ancora era minorenne, ha ereditato alcuni beni mobili (conti correnti bancari, titoli di vario genere, polizze assicurative) e immobili dalla zia materna, che l'aveva nominata erede pro quota nel proprio testamento;
- che i vari cespiti sono stati gestiti, in suo nome e per suo conto, dai genitori CP_2
e , con l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
[...] Controparte_1
- di essere venuta a conoscenza, una volta raggiunta la maggiore età, dell'esistenza della Polizza Vita n. 001639950.36 presso Unipolsai S.p.a., tramite il casuale ritrovamento di una copia della proposta del contratto assicurativo n. 689/1639950, stipulato in data 30.06.2014 dal padre, in qualità di contraente e assicurato, con scadenza al 30.06.2024;
- di avere inoltre appreso: di essere la beneficiaria della polizza;
che il premio unico, pari a
€ 30.100,00, era stato pagato attraverso la provvista presente sul conto corrente n. 0457/024200 presso PM (già Banco San Geminiano e San Prospero), a lei intestato;
che, sebbene a quell'epoca ella fosse ancora minorenne, l'investimento era stato effettuato dal padre in modo del tutto autonomo e senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
- di avere chiesto informazioni alla Compagnia Assicurativa, non avendo ricevuto
1 alcunché al momento della scadenza, e di essere stata notiziata, solo in quel momento, che aveva chiesto e ottenuto il riscatto della polizza ancora nel maggio Controparte_1
2022, con l'erogazione in suo favore dell'intera somma versata;
- che anche tale operazione non risultava essere stata autorizzata dal Giudice Tutelare;
- che il padre ha dunque sottratto delle somme dal suo patrimonio, senza il consenso della madre, senza l'autorizzazione giudiziaria, violando i doveri che gravano sui genitori di amministrazione e tutela dei beni dei figli minori;
- che ciò, unitamente al persistente inadempimento all'obbligo di versare l'assegno per il suo mantenimento, le ha provocato un grave pregiudizio, poiché, diversamente, ella avrebbe potuto scegliere percorsi di studio migliori e accedere a opportunità formative all'estero;
- che, dunque, il resistente è tenuto alla restituzione dell'importo sottratto, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;
- che tali comportamenti le hanno cagionato anche un significativo stress emotivo, per il quale si è vista costretta a intraprendere una terapia psicologica, tuttora in atto, per affrontare le conseguenze negative subite e per favorire un percorso di recupero personale. Sulla base di quanto sopra, la ricorrente ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento dei seguenti danni:
- € 40.001,56 a titolo di danno patrimoniale, di cui € 30.100,00 per sorte capitale, oltre interessi pari a € 3.376,88 e rivalutazione monetaria pari a € 6.020,00;
- una somma da liquidarsi in via equitativa e titolo di danno non patrimoniale.
, pur regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio, Controparte_1 sicché ne deve essere dichiarata la contumacia. Alla prima udienza, tenutasi in data 5.06.2025, ha insistito per Parte_1
l'accoglimento del ricorso e la causa è stata posta in decisione, senza lo svolgimento di attività istruttoria. 2. Sono documentate le seguenti circostanze di fatto:
- la stipulazione, da parte di , in qualità di contraente e Controparte_1 assicurato, con UnipolSai S.p.a., in data 30.06.2014, di una polizza assicurativa avente una durata di anni 10, in favore di , indicata quale beneficiario sia per il caso vita Parte_1 che per il caso morte, che all'epoca minorenne (essendo nata l'[...]);
- il versamento del premio unico di € 30.100,00 tramite bonifico eseguito in data 1.07.2014 da tramite il conto corrente n. 0457/024200 presso Controparte_1
Banco S. Geminiano e S. Prospero intestato alla figlia minore (cfr. ordine di bonifico ed estratto conto) in favore dell'agente Controparte_3
- l'avvenuto riscatto della polizza prima della scadenza con liquidazione dell'intera somma assicurata in favore di (cfr. comunicazione 11.11.2024 di Controparte_1
UnipolSai: “le comunichiamo che il contratto in oggetto è stato annullato per riscatto a decorrere dal 26 maggio 2022 e liquidato a favore del Contraente, IG ). Controparte_1
Tanto premesso in punto di fatto, si osserva:
- ai sensi dell'art. 320 c.c., i genitori esercenti la responsabilità – investiti ex lege della rappresentanza dei figli minori nel compimento degli atti civili e nell'amministrazione dei loro
2 beni, da esercitarsi (di regola) congiuntamente – non possono compiere atti di straordinaria amministrazione relativi a tali beni “se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare”;
- il successivo art. 322 c.c. stabilisce che, in assenza di tali presupposti, gli atti in questione sono annullabili anche su istanza del figlio stesso, nonché dei suoi eredi e aventi causa;
- la relativa azione si prescrive in 5 anni, che per il minore iniziano a decorrere dal raggiungimento della maggiore età (art. 1442 c.c.) e, in base alle regole generali, dall'invalidità degli atti discende l'obbligo del rappresentante di risarcire i pregiudizi cagionati al rappresentato;
- ora, nel caso di specie vi è la prova documentale che abbia Controparte_1 disposto di somme personali della figlia minore (in quanto depositate su conto Pt_1 corrente a lei intestato) disgiuntamente dall'altro genitore esercente la responsabilità – ossia la madre – e senza la necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare, attraverso Controparte_2 il compimento di 2 atti: l'investimento di quelle somme in una polizza assicurativa, effettuato in data 30.06.2014 e la riscossione del capitale in proprio favore in data 26.05.2022;
- entrambi gli atti sono stati quindi posti in essere in violazione del citato art. 320 c.c.;
- peraltro, se l'operazione di investimento – benché comunque invalida in quanto compiuta dal padre unilateralmente e senza munirsi della necessaria autorizzazione giudiziaria – avrebbe potuto essere eventualmente valutata come conforme all'interesse della minore, la successiva richiesta di riscatto e di liquidazione della somma in favore del padre (anziché in favore di della figlia) senz'altro è palesemente contraria a detto interesse e, anzi, integrerebbe una malversazione del denaro del figlio minore;
- tale atto, dunque, non solo è annullabile, ma - astrattamente – ha rilevanza penale ai sensi dell'art. 570 c.p.;
- peraltro, il resistente, non costituendosi in giudizio, non ha neppure fornito eventuali elementi che portino a valutare una diversa ricostruzione dei fatti (ad es. la sussistenza del provvedimento autorizzativo del G.T.);
- la ricorrente non ha chiesto l'annullamento dei suddetti atti, ma si è limitata a chiedere il risarcimento dei danni subiti;
- è sicuramente fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, che si sostanzia nella perdita di una somma di denaro di sua proprietà (€ 30.100,00) e, considerando la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 1°.07.2014 alla data odierna, ammonta a € 40.576,49;
- è invece infondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto formulata in modo del tutto generico, non avendo la ricorrente allegato in modo specifico (né tantomeno, quindi, dimostrato) quali sono le opportunità – prima di tutto sul piano formativo e scolastico – alle quali la disponibilità di quell'importo le avrebbe consentito di accedere;
- quanto al profilo psicologico, non è chiaro se sia stato dedotto in giudizio un danno biologico, ovvero morale da sofferenza;
in ogni caso, la relazione della psicoterapeuta allegata al ricorso - di per sé e in assenza di ulteriori elementi istruttori (rispetto ai quali non è stata articolata nessuna istanza) - è del tutto insufficiente a dimostrare sia la sussistenza di un pregiudizio, sia il nesso di causalità con la condotta del padre oggetto di questo procedimento;
3 - a tali carenze, peraltro, non può supplire il criterio equitativo, mancando a monte la prova dell'an del danno non patrimoniale lamentato. In definitiva, la domanda della ricorrente va accolta nei limiti di cui sopra e va condannato a pagare in suo favore la somma di € 40.576,49, Controparte_1 oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data odierna al saldo effettivo. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e del mancato svolgimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA la contumacia del resistente;
ACCOGLIE la domanda della ricorrente nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, CONDANNA il resistente a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dai fatti per cui è causa, la somma di € 40.576,49, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data odierna al saldo effettivo;
CONDANNA il resistente a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 589,38 per anticipazioni, € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia l'11/06/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SIRCANA MONICA RICORRENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
* Conclusioni delle parti All'udienza del 5.06.2025 la ricorrente ha concluso come da verbale;
il resistente è rimasto contumace. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. nei confronti Parte_1 del padre esponendo: Controparte_1
- che nel 2013, quando ancora era minorenne, ha ereditato alcuni beni mobili (conti correnti bancari, titoli di vario genere, polizze assicurative) e immobili dalla zia materna, che l'aveva nominata erede pro quota nel proprio testamento;
- che i vari cespiti sono stati gestiti, in suo nome e per suo conto, dai genitori CP_2
e , con l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
[...] Controparte_1
- di essere venuta a conoscenza, una volta raggiunta la maggiore età, dell'esistenza della Polizza Vita n. 001639950.36 presso Unipolsai S.p.a., tramite il casuale ritrovamento di una copia della proposta del contratto assicurativo n. 689/1639950, stipulato in data 30.06.2014 dal padre, in qualità di contraente e assicurato, con scadenza al 30.06.2024;
- di avere inoltre appreso: di essere la beneficiaria della polizza;
che il premio unico, pari a
€ 30.100,00, era stato pagato attraverso la provvista presente sul conto corrente n. 0457/024200 presso PM (già Banco San Geminiano e San Prospero), a lei intestato;
che, sebbene a quell'epoca ella fosse ancora minorenne, l'investimento era stato effettuato dal padre in modo del tutto autonomo e senza l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
- di avere chiesto informazioni alla Compagnia Assicurativa, non avendo ricevuto
1 alcunché al momento della scadenza, e di essere stata notiziata, solo in quel momento, che aveva chiesto e ottenuto il riscatto della polizza ancora nel maggio Controparte_1
2022, con l'erogazione in suo favore dell'intera somma versata;
- che anche tale operazione non risultava essere stata autorizzata dal Giudice Tutelare;
- che il padre ha dunque sottratto delle somme dal suo patrimonio, senza il consenso della madre, senza l'autorizzazione giudiziaria, violando i doveri che gravano sui genitori di amministrazione e tutela dei beni dei figli minori;
- che ciò, unitamente al persistente inadempimento all'obbligo di versare l'assegno per il suo mantenimento, le ha provocato un grave pregiudizio, poiché, diversamente, ella avrebbe potuto scegliere percorsi di studio migliori e accedere a opportunità formative all'estero;
- che, dunque, il resistente è tenuto alla restituzione dell'importo sottratto, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;
- che tali comportamenti le hanno cagionato anche un significativo stress emotivo, per il quale si è vista costretta a intraprendere una terapia psicologica, tuttora in atto, per affrontare le conseguenze negative subite e per favorire un percorso di recupero personale. Sulla base di quanto sopra, la ricorrente ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento dei seguenti danni:
- € 40.001,56 a titolo di danno patrimoniale, di cui € 30.100,00 per sorte capitale, oltre interessi pari a € 3.376,88 e rivalutazione monetaria pari a € 6.020,00;
- una somma da liquidarsi in via equitativa e titolo di danno non patrimoniale.
, pur regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio, Controparte_1 sicché ne deve essere dichiarata la contumacia. Alla prima udienza, tenutasi in data 5.06.2025, ha insistito per Parte_1
l'accoglimento del ricorso e la causa è stata posta in decisione, senza lo svolgimento di attività istruttoria. 2. Sono documentate le seguenti circostanze di fatto:
- la stipulazione, da parte di , in qualità di contraente e Controparte_1 assicurato, con UnipolSai S.p.a., in data 30.06.2014, di una polizza assicurativa avente una durata di anni 10, in favore di , indicata quale beneficiario sia per il caso vita Parte_1 che per il caso morte, che all'epoca minorenne (essendo nata l'[...]);
- il versamento del premio unico di € 30.100,00 tramite bonifico eseguito in data 1.07.2014 da tramite il conto corrente n. 0457/024200 presso Controparte_1
Banco S. Geminiano e S. Prospero intestato alla figlia minore (cfr. ordine di bonifico ed estratto conto) in favore dell'agente Controparte_3
- l'avvenuto riscatto della polizza prima della scadenza con liquidazione dell'intera somma assicurata in favore di (cfr. comunicazione 11.11.2024 di Controparte_1
UnipolSai: “le comunichiamo che il contratto in oggetto è stato annullato per riscatto a decorrere dal 26 maggio 2022 e liquidato a favore del Contraente, IG ). Controparte_1
Tanto premesso in punto di fatto, si osserva:
- ai sensi dell'art. 320 c.c., i genitori esercenti la responsabilità – investiti ex lege della rappresentanza dei figli minori nel compimento degli atti civili e nell'amministrazione dei loro
2 beni, da esercitarsi (di regola) congiuntamente – non possono compiere atti di straordinaria amministrazione relativi a tali beni “se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare”;
- il successivo art. 322 c.c. stabilisce che, in assenza di tali presupposti, gli atti in questione sono annullabili anche su istanza del figlio stesso, nonché dei suoi eredi e aventi causa;
- la relativa azione si prescrive in 5 anni, che per il minore iniziano a decorrere dal raggiungimento della maggiore età (art. 1442 c.c.) e, in base alle regole generali, dall'invalidità degli atti discende l'obbligo del rappresentante di risarcire i pregiudizi cagionati al rappresentato;
- ora, nel caso di specie vi è la prova documentale che abbia Controparte_1 disposto di somme personali della figlia minore (in quanto depositate su conto Pt_1 corrente a lei intestato) disgiuntamente dall'altro genitore esercente la responsabilità – ossia la madre – e senza la necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare, attraverso Controparte_2 il compimento di 2 atti: l'investimento di quelle somme in una polizza assicurativa, effettuato in data 30.06.2014 e la riscossione del capitale in proprio favore in data 26.05.2022;
- entrambi gli atti sono stati quindi posti in essere in violazione del citato art. 320 c.c.;
- peraltro, se l'operazione di investimento – benché comunque invalida in quanto compiuta dal padre unilateralmente e senza munirsi della necessaria autorizzazione giudiziaria – avrebbe potuto essere eventualmente valutata come conforme all'interesse della minore, la successiva richiesta di riscatto e di liquidazione della somma in favore del padre (anziché in favore di della figlia) senz'altro è palesemente contraria a detto interesse e, anzi, integrerebbe una malversazione del denaro del figlio minore;
- tale atto, dunque, non solo è annullabile, ma - astrattamente – ha rilevanza penale ai sensi dell'art. 570 c.p.;
- peraltro, il resistente, non costituendosi in giudizio, non ha neppure fornito eventuali elementi che portino a valutare una diversa ricostruzione dei fatti (ad es. la sussistenza del provvedimento autorizzativo del G.T.);
- la ricorrente non ha chiesto l'annullamento dei suddetti atti, ma si è limitata a chiedere il risarcimento dei danni subiti;
- è sicuramente fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, che si sostanzia nella perdita di una somma di denaro di sua proprietà (€ 30.100,00) e, considerando la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 1°.07.2014 alla data odierna, ammonta a € 40.576,49;
- è invece infondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto formulata in modo del tutto generico, non avendo la ricorrente allegato in modo specifico (né tantomeno, quindi, dimostrato) quali sono le opportunità – prima di tutto sul piano formativo e scolastico – alle quali la disponibilità di quell'importo le avrebbe consentito di accedere;
- quanto al profilo psicologico, non è chiaro se sia stato dedotto in giudizio un danno biologico, ovvero morale da sofferenza;
in ogni caso, la relazione della psicoterapeuta allegata al ricorso - di per sé e in assenza di ulteriori elementi istruttori (rispetto ai quali non è stata articolata nessuna istanza) - è del tutto insufficiente a dimostrare sia la sussistenza di un pregiudizio, sia il nesso di causalità con la condotta del padre oggetto di questo procedimento;
3 - a tali carenze, peraltro, non può supplire il criterio equitativo, mancando a monte la prova dell'an del danno non patrimoniale lamentato. In definitiva, la domanda della ricorrente va accolta nei limiti di cui sopra e va condannato a pagare in suo favore la somma di € 40.576,49, Controparte_1 oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data odierna al saldo effettivo. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e del mancato svolgimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA la contumacia del resistente;
ACCOGLIE la domanda della ricorrente nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, CONDANNA il resistente a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dai fatti per cui è causa, la somma di € 40.576,49, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dalla data odierna al saldo effettivo;
CONDANNA il resistente a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 589,38 per anticipazioni, € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia l'11/06/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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