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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2456/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(da sposata , (da sposata Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e Parte_7 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Parte_8
con l'avvocato Maria Vesentini
[...]
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Persona_5
Brasile, e hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “I signori … sono discendenti del signor ( talvolta chiamato e/o ) nato a [...]_5 Persona_6 Persona_7
LU (CR) il 30.04.1871 cittadino italiano emigrato in Brasile, -senza aver rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, come risulta anche dal
Certificato negativo di naturalizzazione (doc. 1 certificato negativo di naturalizzazione munito di apostilla e corredato di traduzione giurata e doc n. 2 certificato di nascita di signor Per_5
( talvolta chiamato e/o ), il quale contraeva il
[...] Persona_6 Persona_7
matrimonio con la signora il 04.11.1895 a NT Goncalves -RS (doc. 3 certificato Controparte_2
di matrimonio); 2) dal matrimonio del signor ( talvolta chiamato Persona_5 Per_6
e/o ) con la signora nasceva il 28.10.1912 a Monte Bello -
[...] Persona_7 Controparte_2
RS ( all'epoca apparteneva al municipio di NT LV -RS) il signor Parte_9
( Doc. n. 4 certificato di nascita) il quale contraeva il matrimonio con la signora il Persona_8
28.11.1935 a NT LV -RS ( doc. n. 5 certificato di matrimonio) e dal matrimonio nascevano:
- il 10.11.1938 a NT LV-RS ( Doc. n. 6 certificato di nascita) il quale Persona_9
contraeva il matrimonio con il 26.04.1961 NT LV -RS ( Doc. n. 7 Persona_10
certificato di matrimonio); - il 26.04.1942 a NT LV -RS ( Doc. n. 8 certificato Persona_11 di nascita) il quale contraeva il matrimonio con la signora il 15.07.1967 a Garibaldi- Persona_12
RS ( Doc. n. 9 certificato di matrimonio ); - nato il [...] a [...]- Testimone_1
RS ( Doc. n. 10 certificato di nascita) il quale contraeva il matrimonio con la signora Persona_13
il 13.07.1974 a NT LV -RS ( Doc. n. 11 certificato di matrimonio); - nato Testimone_2
il 07.09.1946 a NT LV -RS ( Doc. n. 12 certificato di nascita) il quale contraeva il matrimonio con la signora il 04.12.1971 a NT LV -RS ( Doc. n. 13 certificato Persona_14
di matrimonio); - nato il [...] a [...] -RS ( Doc. n. 14 certificato Persona_15
di nascita) il quale contraeva il matrimonio con la signora il 16.10.1976 a Controparte_3
NT LV -RS ( Doc. n. 15 certificato di matrimonio ) - nato il [...] a [...]
NT LV-RS ( Doc. n. 16 certificato di nascita) il quale contraeva il matrimonio con la signora il 07.02.1976 a NT LV ( Doc. n. 17 certificato di matrimonio) 3) dal Persona_17
matrimonio dei signori con ( vedi doc. 7) nascevano: - Persona_9 Persona_18 Per_19
il 12.10.1966 a NT LV -RS ( Doc. n. 18 certificato di nascita) la quale contraeva
[...]
il matrimonio con il signor il 05.10.1985 a NT LV ( Doc. n. 19 Persona_20
certificato di matrimonio) e dal matrimonio nasceva il 30.04.1986 a NT Persona_3
LV-RS ( Doc. n. 20 certificato di nascita) il quale contraeva matrimonio con CP_4
il 01.10.2021 a NT LV -RS ( Doc. n. 21 certificato di matrimonio) e dal
[...]
matrimonio nasceva il minore il 30.12.2018 a Garibaldi -RS ( Doc. n. 22 Persona_21
certificato di nascita); 4) dal matrimonio dei signori con la signora ( Persona_11 Persona_12
vedi doc.9) nasceva il signor il 31.03.1971 a NT LV - RS ( Doc. n. 23 Persona_22
certificato di nascita) il quale contraeva il matrimonio con la signora il 21.12.1996 a Persona_23
NT LV-RS ( Doc. n. 24 certificato di matrimonio) e dal matrimonio nascevano - Per_4
NT LV-RS il 26.11.2001 ( Doc. n. 25 certificato di nascita); -
[...] Parte_1
nata il [...] a [...]-RS ( Doc. n. 26 certificato di nascita) la quale contraeva il matrimonio con il 28.01.2000 a NT LV-RS ( Doc. n. 27 certificato di Parte_8
matrimonio ) e dal matrimonio nascevano il 06.12.2004 a NT LV Parte_8
-RS ( Doc. n. 28 certificato di nascita) ed il minore il 05.01.2010 a NT Persona_24
LV -RS( Doc. n. 29 certificato di nascita); 5) dal matrimonio dei signori con Testimone_1
la signora ( vedi doc-11) nascevano:- nato il [...] a [...]_13 Parte_7
LV -RS ( Doc. n.30 certificato di nascita), che dalla convivenza del signor Parte_7
con la signora nasceva la minore il 27.02.2022 a NT CP_5 Persona_25
LV-RS ( Doc. n. 31 certificato di nascita); 6) dal matrimonio dei signori e Testimone_2
( vedi doc. 13) nasceva il 14.06.1977 la signora a NT LV - Persona_14 Parte_5
RS ( Doc. n. 32 certificato di nascita) e dalla convivenza di quest'ultima con il signor Persona_26
nasceva il minore il 30.06.2010 a Brasilia-DF ( Doc. n. 33 certificato di Persona_27 nascita); 7) dal matrimonio dei signori e ( vedi doc.15) Persona_15 Controparte_3
nasceva il 08.04.1985 a NT LV -RS il signor ( Doc. n. 34 certificato di Persona_2
nascita) il quale contraeva il matrimonio con la signora il 02.08.2019 a NT Controparte_6
LV-RS ( Doc. n.35 certificato di matrimonio) e dal matrimonio nasceva Persona_28
il 10.11.2015 a NT LV-RS ( Doc. n.36 certificato di nascita); 8) dal matrimonio dei signori e (vedi doc 17) nascevano: - il 31.07.1976 a NT Persona_16 Persona_17 Parte_3
LV -RS ( Doc. n. 37 certificato di nascita) la quale contraeva il matrimonio con il signor
(oggi deceduto ) il 15.03.2002 a NT LV-RS ( Doc. n. 38 certificato di Persona_29
matrimonio) e dal matrimonio nasceva il 19.09.2006 a NT LV- Parte_4
RS ( Doc. n. 39certificato di nascita)- ( Doc. n. 40 Certificato di Morte;
- Persona_29 Parte_6
nato il [...] a [...]-RS ( Doc. n. 41 certificato di nascita) il quale
[...]
Per_3 contraeva il matrimonio con la signora da LV PE il 04.10.2008 a NT LV-RS (
Doc. n. 42 certificato di matrimonio) e dal matrimonio nasceva la minore il Persona_31
25.11.2011 a NT LV-RS ( Doc. n. 43 certificato di nascita)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto IN non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16 Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il [...] Persona_5
(doc. 2 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 1 fasc. ric.).
La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che (da sposata , (da Parte_1 Parte_2 Parte_3
sposata , Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, e Parte_7 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Parte_8
sono cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 17.4.2025 Il giudice
Christian Colombo