Articolo 4 della Legge 3 agosto 1985, n. 411
Articolo 3
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29 agosto 1985
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annui per il triennio 1985-1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 agosto 1985