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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 461/2024
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 461/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale pendente tra
(C.F. ), nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Siderno (RC), rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa STRANGIO, domiciliatario, giusta procura in atti;
ricorrente e
(C.F. , nata il Controparte_1 C.F._2
06.61982 a Siderno, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Nicola Francesco
Maria BARILLARO, domiciliatario, giusta procura in atti;
resistente
CONCLUSIONI: alla udienza cartolare del 09.1.2025 le parti la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte d'udienza conformi per parte ricorrente e resistente: chiedono che il Tribunale, preso atto dell'intervenuta riconciliazione, dichiari cessata la materia del contendere
FATTO E DI DIRITTO
I.- Con ricorso depositato il 06.5.2024 , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 18.2.2012 nel comune di San Giovanni di Gerace, con dal quale erano nati due figli, (il Controparte_1 Per_1
03.5.2014) e (il 26.12.2017), ha domandato all'adito Tribunale di “1) Per_2 dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare i figli ad entrambi i genitori ed assegnare la casa familiare alla sig.ra CP_1
presso cui i figli saranno prevalentemente collocati;
3)
[...] conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
5) stabilire l'obbligo di contribuzione per i figli in Euro 100,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità dei minori. Con vittoria di spese e compensi”.
A fondamento della domanda ha esposto che nel dicembre 2023, a causa – a suo dire – dell'ennesima scenata e aggressione del coniuge, era stato costretto ad abbandonare la casa coniugale ed a trasferirsi in via temporanea presso la famiglia di origine;
che, la convivenza era divenuta intollerabile a causa delle continue aggressioni subite anche alla presenza dei minori. Ha dedotto che dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale per un primo periodo aveva visto i figli solo saltuariamente fino a quando non erano pervenuti ad un accordo sulle modalità di visita come meglio indicate in ricorso. Ha concluso per l'affido congiunto della prole minorenne con collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione in suo favore della casa coniugale (pur avendo chiesto in via istruttoria un accertamento sulle capacità genitoriali della;
ha manifestato la disponibilità a contribuire al CP_1 mantenimento dei figli versando l'importo mensile di euro 100,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie ma non anche al mantenimento in favore del coniuge in quanto in possesso di un attestato come personale OSS. In via istruttoria, ha chiesto l'accertamento della capacità genitoriale della CP_1
I.
2- Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione ma evidenziando che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della condotta tenuta dal ricorrente, gravemente contraria ai doveri familiari sia morali che materiali. Ha formulato pertanto conclusioni conformi a quelle del ricorrente in ordine alla separazione, all'affido congiunto con collocamento prevalente presso di sé nell'abitazione coniugale ed alla regolamentazione del diritto di visita chiedendo, invece, un contributo mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al pagamento delle spese straordinarie svolgendo il ricorrente stabilmente la attività di idraulico, pur lavorando senza regolarizzazione.
2 I.
3- All'esito della comparizione delle parti, il Tribunale, in persona di altro
Magistrato, in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti ha disposto come segue: “- autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida i figli minori della coppia ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e dispone il suo collocamento stabile presso la madre;
- assegna la casa familiare alla
- dispone che, tenuto conto delle esigenze di vita e di cura, CP_1 scolastiche ed extrascolastiche dei minori che dovranno sempre essere valutati prioritariamente, il padre prenda con sé i figli nei giorni di lunedi e giovedì dalle ore 17,00 alle 19,30 e la domenica dalle ore 11,00 alle ore17,00 ( i figli ceneranno con il padre il lunedì ed il giovedì di ogni settimana, mentre resteranno a pranzo la domenica, salvo accordi diversi); che nel mese di agosto, il padre prenderà con sé i figli per 15 giorni, che saranno concordati con la sig.ra o, in difetto d'accordo, da giorno 1 agosto a giorno 15 CP_1 agosto;
ad anni alternati, i minori trascorreranno il 25 dicembre con il padre ed il 1° gennaio con la madre, stessa cosa per Pasqua e Lunedì di Pasqua;
- ordina al resistente di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di € 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli”. Inoltre, è stata rigettata la richiesta di CTU formulata da parte ricorrente mentre sono state invitate le parti ad integrare la documentazione reddituale in atti e differita la causa alla udienza del 20.11.2024.
I.
4- Con le note scritte per la predetta udienza entrambe le difese hanno dato atto che nelle more le parti si erano riconciliate e avevano ripreso la convivenza presso la abitazione coniugale. Alla predetta udienza il presente procedimento è stato riassegnato allo scrivente che ha fissato la nuova udienza davanti a sé per il giorno 09.1.2025 con modalità cartolari invitando le difese a depositare, oltre alle note scritte d'udienza, la dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti, con autenticazione del difensore, ove le stesse parti dichiarino che si sono riconciliate e che intendono abbandonare il presente giudizio. In ossequio a tale provvedimento, le parti hanno depositato la predetta dichiarazione chiedendo congiuntamente la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
II.- In forza delle dichiarazioni concordi delle parti, il Tribunale non può che prendere atto della intervenuta riconciliazione dei coniugi i quali hanno dichiarato che intendono abbandonare il presente giudizio essendo cessata la materia del contendere. Orbene, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere postula, in linea generale, il venir meno, durante
3 l'iter processuale, di ogni posizione di contrasto tra i contendenti e nel caso di specie, ai sensi dell'art. 157 c.c., dalla dichiarazione di riconciliazione discende la cessazione degli effetti della separazione, dovendosi con tale espressione intendere il ripristino dei doveri coniugali, sia di natura personale, ex art. 143 comma II c.c., che patrimoniale, ex art. 143 comma III c.c.
III.- Stante la intervenuta riconciliazione e la materia del contendere, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della ricorrente, ammessa in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 06.5.2024 nei confronti di CP_1
così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) dispone che a cura della Cancelleria il presente provvedimento sia comunicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni di Gerace, (in cui il matrimonio è stato celebrato e trascritto nel registro degli atti di matrimonio anno 2012, n. 1, Parte 2, serie C) per tutti gli adempimenti di rito;
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile del 10/01/2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 461/2024
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 461/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale pendente tra
(C.F. ), nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Siderno (RC), rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa STRANGIO, domiciliatario, giusta procura in atti;
ricorrente e
(C.F. , nata il Controparte_1 C.F._2
06.61982 a Siderno, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Nicola Francesco
Maria BARILLARO, domiciliatario, giusta procura in atti;
resistente
CONCLUSIONI: alla udienza cartolare del 09.1.2025 le parti la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni di cui alle note scritte d'udienza conformi per parte ricorrente e resistente: chiedono che il Tribunale, preso atto dell'intervenuta riconciliazione, dichiari cessata la materia del contendere
FATTO E DI DIRITTO
I.- Con ricorso depositato il 06.5.2024 , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 18.2.2012 nel comune di San Giovanni di Gerace, con dal quale erano nati due figli, (il Controparte_1 Per_1
03.5.2014) e (il 26.12.2017), ha domandato all'adito Tribunale di “1) Per_2 dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare i figli ad entrambi i genitori ed assegnare la casa familiare alla sig.ra CP_1
presso cui i figli saranno prevalentemente collocati;
3)
[...] conseguentemente disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
5) stabilire l'obbligo di contribuzione per i figli in Euro 100,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%, in considerazione del reddito di entrambi i genitori e delle specifiche necessità dei minori. Con vittoria di spese e compensi”.
A fondamento della domanda ha esposto che nel dicembre 2023, a causa – a suo dire – dell'ennesima scenata e aggressione del coniuge, era stato costretto ad abbandonare la casa coniugale ed a trasferirsi in via temporanea presso la famiglia di origine;
che, la convivenza era divenuta intollerabile a causa delle continue aggressioni subite anche alla presenza dei minori. Ha dedotto che dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale per un primo periodo aveva visto i figli solo saltuariamente fino a quando non erano pervenuti ad un accordo sulle modalità di visita come meglio indicate in ricorso. Ha concluso per l'affido congiunto della prole minorenne con collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione in suo favore della casa coniugale (pur avendo chiesto in via istruttoria un accertamento sulle capacità genitoriali della;
ha manifestato la disponibilità a contribuire al CP_1 mantenimento dei figli versando l'importo mensile di euro 100,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie ma non anche al mantenimento in favore del coniuge in quanto in possesso di un attestato come personale OSS. In via istruttoria, ha chiesto l'accertamento della capacità genitoriale della CP_1
I.
2- Si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione ma evidenziando che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della condotta tenuta dal ricorrente, gravemente contraria ai doveri familiari sia morali che materiali. Ha formulato pertanto conclusioni conformi a quelle del ricorrente in ordine alla separazione, all'affido congiunto con collocamento prevalente presso di sé nell'abitazione coniugale ed alla regolamentazione del diritto di visita chiedendo, invece, un contributo mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al pagamento delle spese straordinarie svolgendo il ricorrente stabilmente la attività di idraulico, pur lavorando senza regolarizzazione.
2 I.
3- All'esito della comparizione delle parti, il Tribunale, in persona di altro
Magistrato, in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti ha disposto come segue: “- autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida i figli minori della coppia ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e dispone il suo collocamento stabile presso la madre;
- assegna la casa familiare alla
- dispone che, tenuto conto delle esigenze di vita e di cura, CP_1 scolastiche ed extrascolastiche dei minori che dovranno sempre essere valutati prioritariamente, il padre prenda con sé i figli nei giorni di lunedi e giovedì dalle ore 17,00 alle 19,30 e la domenica dalle ore 11,00 alle ore17,00 ( i figli ceneranno con il padre il lunedì ed il giovedì di ogni settimana, mentre resteranno a pranzo la domenica, salvo accordi diversi); che nel mese di agosto, il padre prenderà con sé i figli per 15 giorni, che saranno concordati con la sig.ra o, in difetto d'accordo, da giorno 1 agosto a giorno 15 CP_1 agosto;
ad anni alternati, i minori trascorreranno il 25 dicembre con il padre ed il 1° gennaio con la madre, stessa cosa per Pasqua e Lunedì di Pasqua;
- ordina al resistente di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio di quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), un assegno provvisorio mensile di € 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i medesimi figli”. Inoltre, è stata rigettata la richiesta di CTU formulata da parte ricorrente mentre sono state invitate le parti ad integrare la documentazione reddituale in atti e differita la causa alla udienza del 20.11.2024.
I.
4- Con le note scritte per la predetta udienza entrambe le difese hanno dato atto che nelle more le parti si erano riconciliate e avevano ripreso la convivenza presso la abitazione coniugale. Alla predetta udienza il presente procedimento è stato riassegnato allo scrivente che ha fissato la nuova udienza davanti a sé per il giorno 09.1.2025 con modalità cartolari invitando le difese a depositare, oltre alle note scritte d'udienza, la dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti, con autenticazione del difensore, ove le stesse parti dichiarino che si sono riconciliate e che intendono abbandonare il presente giudizio. In ossequio a tale provvedimento, le parti hanno depositato la predetta dichiarazione chiedendo congiuntamente la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
II.- In forza delle dichiarazioni concordi delle parti, il Tribunale non può che prendere atto della intervenuta riconciliazione dei coniugi i quali hanno dichiarato che intendono abbandonare il presente giudizio essendo cessata la materia del contendere. Orbene, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere postula, in linea generale, il venir meno, durante
3 l'iter processuale, di ogni posizione di contrasto tra i contendenti e nel caso di specie, ai sensi dell'art. 157 c.c., dalla dichiarazione di riconciliazione discende la cessazione degli effetti della separazione, dovendosi con tale espressione intendere il ripristino dei doveri coniugali, sia di natura personale, ex art. 143 comma II c.c., che patrimoniale, ex art. 143 comma III c.c.
III.- Stante la intervenuta riconciliazione e la materia del contendere, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della ricorrente, ammessa in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n. 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 06.5.2024 nei confronti di CP_1
così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconciliazione;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) dispone che a cura della Cancelleria il presente provvedimento sia comunicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni di Gerace, (in cui il matrimonio è stato celebrato e trascritto nel registro degli atti di matrimonio anno 2012, n. 1, Parte 2, serie C) per tutti gli adempimenti di rito;
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile del 10/01/2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice relatore/estensore Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
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