Sentenza 5 luglio 1966
Massime • 2
L'art. 82 del regolamento d'igiene per la citta di Torino, corrispondente all'art. 41 del regolamento edilizio, dispone che, riguardo ai cortili, l'altezza dei fabbricati deve essere limitata in modo che la area libera sia almeno uguale alla quarta parte delle facce dei muri che verticalmente li recingono. La recinzione di uno o piu lati di un cortile con un muro divisorio, non piu alto di quattro metri, comporta soltanto che le superfici verticali di separazione non sono ritenute esistenti -art. 95 Reg. D'igiene corrispondente all'art. 45 Reg.Edilizio-. Dispone invece l'art. 78 del regolamento d'igiene, richiamato dallo art. 37 regolamento edilizio, che l'area coperta da costruzioni stabili non dovra eccedere i due terzi dell'area destinata a fabbricazione di ciascuna proprieta oppure di tutto un isolato o di parte di esso, qualora i proprietari dell'isolato o di parte di esso vincolino verso il comune e fra di essi le loro proprieta nei modi e nei termini dell'art. 97, e cioe mediante atto pubblico di sottomissione con modalita determinate, in modo che l'area dei cortili, riguardo ai circostanti fabbricati, soddisfaccia all'esigenza dei due regolamenti. L'art. 95 del regolamento d'igiene richiama inoltre l'art. 96 successivo, secondo cui nei cortili non solo le costruzioni, che fossero ivi possibili, non possono essere adibite ad uso di abitazione permanente, ma l'area da esse coperta non potra mai eccedere un terzo della superficie del proprio cortile e, in ogni modo, l'area libera non potra essere minore di mq. 144 e l'aggregato di superfici, che ne risultera, dovra comprendere un cortile, nel quale possa essere iscritto un circolo di almeno dieci metri di diametro.*
Il giudice di merito non e tenuto a motivare la mancata ammissione di una consulenza tecnica e la relativa richiesta deve considerarsi implicitamente disattesa, quando egli, con la motivazione adottata, abbia dimostrato di ritenere idonee concludenti e sufficienti, per la decisione della cause, le risultanze processuali acquisite ed esaminate. ( Conf 2721/64; 2817/64; 321476).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/1966, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1966 |
Testo completo
Il giudice di merito non e tenuto a motivare la mancata ammissione di una consulenza tecnica e la relativa richiesta deve considerarsi implicitamente disattesa, quando egli, con la motivazione adottata, abbia dimostrato di ritenere idonee concludenti e sufficienti, per la decisione della cause, le risultanze processuali acquisite ed esaminate. ( Conf 2721/64; 2817/64; 321476).*