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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1703/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1703/2024 tra
Oggi 14 maggio 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Scipione si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento CP_ Per l' l' avv. Del Sordo si riporta alla memoria Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,16
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 1823/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento riservato all'udienza del 14.05.2025
PROMOSSO DA rappresentato e difeso dall'Avv. NI Scipione del Foro di Chieti ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Chieti alla via T. Scaraviglia 19, in virtù di procura allegata al ricorso
C O N T R O CP_
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: RICALCOLO PENSIONE QUOTA 100
CONCLUSIONI: come da verbale del 14.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
Con ricorso depositato il 15.10.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l per ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione della pensione cat. VOCUM n. 06701253 di cui all'art. 14 DL n. CP_ 4/2019 (Pensione Quota 100) per l'annualità 2023 e primo semestre 2024 disposto dall' ai sensi dell'art. 14, comma 3, del DL n. 4/2019 e per ottenere il ripristino del trattamento pensionistico a lui spettante dal momento della sospensione, avendo collaborato con la “IO NI TA S.r.L.” nel periodo di percezione della pensione a titolo completamente gratuito. CP_ Ha dedotto che per mero errore la ditta ha comunicato all' e agli enti competenti l'assunzione dell'odierno ricorrente ma che in data 18 giugno 2024 il consulente della società ha riparato all'errore annullando l'assunzione. Ha chiesto pertanto il ripristino della pensione in godimento.
CP_
L costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso sul rilievo che la percezione del reddito sia da lavoro dipendente che autonomo di qualsiasi entità determina la privazione del trattamento pensionistico erogato ai sensi CP dell'art. 14 L. n. 4/2019 per l'intero anno solare sicchè il provvedimento dall'ente è legittimo essendo tenuta l' per legge a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate con la sola eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale contenuti entro il limite di Euro 5.000,00. Nel caso di specie e' stato, invece, denunciato un rapporto di lavoro coordinato e continuato con versamento dei contributi da parte della NI TA srl per il Controparte_2 periodo 1/01/2023 al 30/06/2024 ed a seguito di accertamento ispettivo è rimasto accertato che il rapporto di lavoro intercorso tra parte ricorrente e la IO TA NI e'stato regolarmente denunciato come contratto di lavoro coordinato e continuato con relativi versamenti dei contributi ed i relativi bonifici di pagamento.
Va premesso che l'attuale ricorrente, titolare dal 1.12.2021 di pensione anticipata ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 4 del 2019 (c.d. quota 100), maturata con requisito anagrafico di 62 anni e 38 anni di anzianità contributiva, è stato rioccupato negli anni 2023-2024 con collaborazione coordinata e continuativa, presso la GIOIELLERIA SETA SRL, sicché, a seguito di accertamento, l'istituto previdenziale ha proceduto al recupero della somma di euro 19.046,93 con conseguente sospensione dell'erogazione della pensione, stante l'incumulabilità della pensione raggiunta con quota cento con il reddito da lavoro derivante da contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art.14, co.3, d.l. n.4 del 2019).
A tal proposito va premesso che nello scrutinare la legittimità costituzionale del divieto di cui all'art.14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019 - esaminando un'ipotesi in cui il percettore della misura denominata "quota 100" aveva cumulato il relativo trattamento con redditi da lavoro dipendente (di tipo intermittente senza obbligo di disponibilità), in misura inferiore ai 5.000,00 Euro - La Corte costituzionale con sentenza n. 234 del 2022 ha prima di tutto evidenziato che "Il
divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale".
Il Giudice delle leggi ha poi posto l'accento, per escludere qualsiasi disparità di trattamento, sulla disomogeneità della posizione del lavoratore dipendente - soggetto al potere di eterodirezione del datore di lavoro per ragioni connesse a ragioni organizzative proprie di quest'ultimo - rispetto al lavoratore autonomo occasionale, la cui prestazione è invece sottratta a qualunque vincolo di subordinazione.
La Corte costituzionale ha in conclusione chiarito che " La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui(art. 44, comma2, del D.L. n. 269 del 2003, come convertito).
Il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto, infatti, a iscriversi alla
Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003, come convertito,
non sono soggetti a prelievo previdenziale.
In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a
"quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n.346 del 2004)".
Alla luce di tali criteri interpretativi mentre risulta assolutamente non rilevante l'ammontare delle retribuzioni percepite
(ben potendo un compenso anche irrisorio essere rilevante ai fini dell'applicabilità del divieto di cumulo qui in discussione, come ribadito dalla cit. sentenza di legittimità), occorre invece soffermarsi sulla natura del rapporto di collaborazione del ricorrente dovendosi tenere presente che la disposizione di cui all'art.14, comma 3, del D.L. n. 4 del
2019, mira, da un lato, ad evitare la reimmissione del lavoratore sul mercato del lavoro dopo che ne sia ( evidentemente del tutto fittiziamente) fuoriuscito, e, dall'altro, ad evitare che la reimmissione nel mercato del lavoro, proprio in virtù
della tipologia del rapporto di lavoro in essere, si rifletta sul sistema previdenziale una volta che il rapporto previdenziale del lavoratore sia venuto a definizione con l'ammissione alla misura "quota 100".
Orbene nel caso di specie il rapporto lavorativo del ricorrente, per quanto risulta dalla relazione ispettiva agli atti ha avuto ad oggetto lavori di magazzinaggio ed allestimento di eventi presso la gioielleria TA srl ove il medesimo si recava a lavoro 2 giorni a settimana percependo dal mese di novembre 2023 a maggio 2024 un compenso mensile di euro 200.
Tale attività risulta svolta secondo le stesse previsioni contrattuali, in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e con le modalità del lavoro autonomo, ma al contempo con caratteristiche di organizzazione e di continuità che connotano il rapporto di lavoro autonomo non occasionale (trattandosi di lavori di magazzinaggio) ed altresì con oneri di contribuzione a carico del datore di lavoro che risulta aver versato a favore del ricorrente contributi nella gestione separata.
Deve pertanto concludersi alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di cumulo in questione e dei principi già affermati dalla Corte costituzionale, intervenuta in materia con la sentenza n.234 del 24 novembre 2022 CP_ che sussistono nel caso di specie i presupposti affinché l possa procedere alla sospensione del trattamento pensionistico del ricorrente a seguito della percezione del compenso pur contenuto entro il limite di Euro 5.000,00. Peraltro con recente arresto la Corte di Cassazione ha ritenuto in ipotesi del tutto sovrapponibile a quello oggetto dell'odierno giudizio che la preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato (o autonomo per come si è precedentemente chiarito) rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. ll divieto di cumulo previsto dall'art. 14 DL n. 4/2019 di recente esaminata dalla Corte costituzionale nella cit. sentenza del 2022, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Ciò comporta secondo la Corte di legittimità che la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022). Da ciò consegue che il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo (Cass. sez. lav. n. 30994/2024).
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese vanno compensate vista la dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. cpc agli atti.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede:
respinge il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 7.05.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1703/2024 tra
Oggi 14 maggio 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Scipione si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento CP_ Per l' l' avv. Del Sordo si riporta alla memoria Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,16
Il Giudice
dott.Teodora Ferrante
N. Sentenza Fasc. n. 1823/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento riservato all'udienza del 14.05.2025
PROMOSSO DA rappresentato e difeso dall'Avv. NI Scipione del Foro di Chieti ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Chieti alla via T. Scaraviglia 19, in virtù di procura allegata al ricorso
C O N T R O CP_
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: RICALCOLO PENSIONE QUOTA 100
CONCLUSIONI: come da verbale del 14.05.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
Con ricorso depositato il 15.10.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l per ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione della pensione cat. VOCUM n. 06701253 di cui all'art. 14 DL n. CP_ 4/2019 (Pensione Quota 100) per l'annualità 2023 e primo semestre 2024 disposto dall' ai sensi dell'art. 14, comma 3, del DL n. 4/2019 e per ottenere il ripristino del trattamento pensionistico a lui spettante dal momento della sospensione, avendo collaborato con la “IO NI TA S.r.L.” nel periodo di percezione della pensione a titolo completamente gratuito. CP_ Ha dedotto che per mero errore la ditta ha comunicato all' e agli enti competenti l'assunzione dell'odierno ricorrente ma che in data 18 giugno 2024 il consulente della società ha riparato all'errore annullando l'assunzione. Ha chiesto pertanto il ripristino della pensione in godimento.
CP_
L costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso sul rilievo che la percezione del reddito sia da lavoro dipendente che autonomo di qualsiasi entità determina la privazione del trattamento pensionistico erogato ai sensi CP dell'art. 14 L. n. 4/2019 per l'intero anno solare sicchè il provvedimento dall'ente è legittimo essendo tenuta l' per legge a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate con la sola eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale contenuti entro il limite di Euro 5.000,00. Nel caso di specie e' stato, invece, denunciato un rapporto di lavoro coordinato e continuato con versamento dei contributi da parte della NI TA srl per il Controparte_2 periodo 1/01/2023 al 30/06/2024 ed a seguito di accertamento ispettivo è rimasto accertato che il rapporto di lavoro intercorso tra parte ricorrente e la IO TA NI e'stato regolarmente denunciato come contratto di lavoro coordinato e continuato con relativi versamenti dei contributi ed i relativi bonifici di pagamento.
Va premesso che l'attuale ricorrente, titolare dal 1.12.2021 di pensione anticipata ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 4 del 2019 (c.d. quota 100), maturata con requisito anagrafico di 62 anni e 38 anni di anzianità contributiva, è stato rioccupato negli anni 2023-2024 con collaborazione coordinata e continuativa, presso la GIOIELLERIA SETA SRL, sicché, a seguito di accertamento, l'istituto previdenziale ha proceduto al recupero della somma di euro 19.046,93 con conseguente sospensione dell'erogazione della pensione, stante l'incumulabilità della pensione raggiunta con quota cento con il reddito da lavoro derivante da contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art.14, co.3, d.l. n.4 del 2019).
A tal proposito va premesso che nello scrutinare la legittimità costituzionale del divieto di cui all'art.14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019 - esaminando un'ipotesi in cui il percettore della misura denominata "quota 100" aveva cumulato il relativo trattamento con redditi da lavoro dipendente (di tipo intermittente senza obbligo di disponibilità), in misura inferiore ai 5.000,00 Euro - La Corte costituzionale con sentenza n. 234 del 2022 ha prima di tutto evidenziato che "Il
divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale".
Il Giudice delle leggi ha poi posto l'accento, per escludere qualsiasi disparità di trattamento, sulla disomogeneità della posizione del lavoratore dipendente - soggetto al potere di eterodirezione del datore di lavoro per ragioni connesse a ragioni organizzative proprie di quest'ultimo - rispetto al lavoratore autonomo occasionale, la cui prestazione è invece sottratta a qualunque vincolo di subordinazione.
La Corte costituzionale ha in conclusione chiarito che " La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui(art. 44, comma2, del D.L. n. 269 del 2003, come convertito).
Il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto, infatti, a iscriversi alla
Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003, come convertito,
non sono soggetti a prelievo previdenziale.
In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a
"quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n.346 del 2004)".
Alla luce di tali criteri interpretativi mentre risulta assolutamente non rilevante l'ammontare delle retribuzioni percepite
(ben potendo un compenso anche irrisorio essere rilevante ai fini dell'applicabilità del divieto di cumulo qui in discussione, come ribadito dalla cit. sentenza di legittimità), occorre invece soffermarsi sulla natura del rapporto di collaborazione del ricorrente dovendosi tenere presente che la disposizione di cui all'art.14, comma 3, del D.L. n. 4 del
2019, mira, da un lato, ad evitare la reimmissione del lavoratore sul mercato del lavoro dopo che ne sia ( evidentemente del tutto fittiziamente) fuoriuscito, e, dall'altro, ad evitare che la reimmissione nel mercato del lavoro, proprio in virtù
della tipologia del rapporto di lavoro in essere, si rifletta sul sistema previdenziale una volta che il rapporto previdenziale del lavoratore sia venuto a definizione con l'ammissione alla misura "quota 100".
Orbene nel caso di specie il rapporto lavorativo del ricorrente, per quanto risulta dalla relazione ispettiva agli atti ha avuto ad oggetto lavori di magazzinaggio ed allestimento di eventi presso la gioielleria TA srl ove il medesimo si recava a lavoro 2 giorni a settimana percependo dal mese di novembre 2023 a maggio 2024 un compenso mensile di euro 200.
Tale attività risulta svolta secondo le stesse previsioni contrattuali, in assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e con le modalità del lavoro autonomo, ma al contempo con caratteristiche di organizzazione e di continuità che connotano il rapporto di lavoro autonomo non occasionale (trattandosi di lavori di magazzinaggio) ed altresì con oneri di contribuzione a carico del datore di lavoro che risulta aver versato a favore del ricorrente contributi nella gestione separata.
Deve pertanto concludersi alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di cumulo in questione e dei principi già affermati dalla Corte costituzionale, intervenuta in materia con la sentenza n.234 del 24 novembre 2022 CP_ che sussistono nel caso di specie i presupposti affinché l possa procedere alla sospensione del trattamento pensionistico del ricorrente a seguito della percezione del compenso pur contenuto entro il limite di Euro 5.000,00. Peraltro con recente arresto la Corte di Cassazione ha ritenuto in ipotesi del tutto sovrapponibile a quello oggetto dell'odierno giudizio che la preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato (o autonomo per come si è precedentemente chiarito) rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. ll divieto di cumulo previsto dall'art. 14 DL n. 4/2019 di recente esaminata dalla Corte costituzionale nella cit. sentenza del 2022, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Ciò comporta secondo la Corte di legittimità che la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022). Da ciò consegue che il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo (Cass. sez. lav. n. 30994/2024).
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese vanno compensate vista la dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. cpc agli atti.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede:
respinge il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 7.05.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)