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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 121/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 18/12/2024 promossa
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. PILENGA PIETRO e Parte_1
lesione personale dall'avv. MONTEFIORI CARLO MARIA RINALDO e dall'avv.to LANCIA
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO EMANUELE II,
21 24121 BERGAMO presso il difensore avv. PILENGA PIETRO
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 14 , rappresentato e difeso dall'avv. BOCCADAMO DANIELE, CP_1
elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 50 20052 MONZA presso il difensore avv. BOCCADAMO DANIELE
APPELLATA
E CONTRO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2828/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2828/2023, emessa dal Tribunale di
Bergamo in data 21 dicembre 2023, pubblicata in data 27 dicembre 2023 (doc.
2), notificata in data 29 dicembre 2023 (doc. 3), nella causa promossa dal signor nei confronti del signor e Parte_1 Controparte_2 CP_1
e avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguenti all'investimento dal medesimo patito da parte dell'autoveicolo di proprietà del signor e dal medesimo Controparte_2
condotto, nella parte in cui il Tribunale
così provvede: “il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, rigetta le domande attoree. Dichiara obbligato pagina 2 di 14 e condanna l'attore alla rifusione, a favore della convenuta costituita, delle spese di lite, che liquida in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.”
e per l'effetto
IN VIA PRINCIPALE:
- ritenere e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo targato AT759TM di proprietà e condotto dal sig. e per l'effetto condannare gli odierni convenuti, in Controparte_2
via tra loro solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali, e non, subiti dal sig. in occasione del sinistro medesimo, quantificati nella Parte_1
somma di € 72.286,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà
ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere che il sinistro de quo sia frutto della concorsuale responsabilità del sig. e del sig. condannare gli odierni Parte_1 Controparte_2
convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dal sig. in occasione del sinistro medesimo, quantificati Parte_1
pagina 3 di 14 nella somma di € 36.143,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà
ritenuta di giustizia in proporzione al grado di responsabilità attribuito a ciascuna parte nella causazione del sinistro, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ammettersi CTU cinematica e dinamica volta alla descrizione del sinistro stradale così come richiesto in atti del giudizio di primo grado;
- Ammettersi altresì CTU medico legale sulla persona del sig. Parte_1
al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni subite a seguito dei fatti di causa, così come richiesto in atti del giudizio di primo grado;
- Ammettersi prova testimoniale e per interrogatorio formale sui capitoli non ammessi così come richiesto in atti del giudizio di primo grado.
IN OGNI CASO:
Spese di lite rifuse di entrambi i giudizi, con distrazione delle spese legali d'appello in favore degli scriventi avvocati.
Dell'appellata
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis,
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare, con qualsiasi statuizione,
perché infondata in fatto e in diritto, anche per tutte le eccezioni e ragioni indicate in narrativa e in atti, di primo e di secondo grado, l'impugnazione pagina 4 di 14 formulata dal signor confermando in ogni sua parte la Parte_1
sentenza appellata;
- in ogni caso, in principalità: rigettare, interamente e con qualsiasi statuizione,
ogni domanda formulata dal signor anche in forza delle Parte_1
eccezioni e argomentazioni di cui in narrativa e in atti, di primo e di secondo grado, inclusa quella di nullità ex art. 246 c.p.c. della testimonianza della signora e, in ogni caso, poiché infondate in fatto e in diritto, Tes_1
stante anche la accertanda e declaranda responsabilità esclusiva dello stesso signor nella determinazione del sinistro e dei danni lamentati, Parte_1
con ogni conseguente provvedimento in legge e in rito;
in subordine: senza inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, contenere, anzitutto, il danno lamentato dal signor nei limiti di quanto rigorosamente giusto e provato, tenuto Parte_1
anche conto della accertanda e declaranda responsabilità concorsuale dello stesso signor – nella misura che sarà accertata in corso di Parte_1
causa – nella determinazione del sinistro (con la conseguente proporzionale decurtazione del risarcimento allo stesso denegatamente spettante) e dei danni,
di quanto disposto dagli artt. 1227, primo e secondo comma, 2056 e 2058 cod.
civ., nonché di tutte le circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in giudizio, previa altresì detrazione delle prestazioni e delle somme già
pagina 5 di 14 erogate e da erogare in favore del signor da parte di soggetti terzi Pt_1
(pubblici, INAIL in primis, e privati) in relazione ai medesimi fatti per cui è
causa, respingendo ogni ulteriore ingiustificata pretesa;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e compensi tutti di lite, anche di questo grado di giudizio, oneri accessori compresi.
In via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte, la deducente, all'occorrenza, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice
voglia:
a) ammettere prova testimoniale sulla seguente circostanza (non ammessa in primo grado):
6. vero che in data 11.02.2019, su incarico di , il perito assicurativo CP_1
di Bergamo ha esaminato l'autovettura Fiat Marea targata Persona_1
CP_ AT759TM e ha redatto e rimesso a la perizia sul mezzo con le relative fotografie che si rammostrano (doc. n. 2), di cui si conferma il contenuto;
si indica a teste, su detto capitolo, il p.a. titolare dello Studio Persona_1
Tecnico corrente in Bergamo, Passaggio del Filatoio 16;
b) ordinare, ex art. 210 e seguenti c.p.c., all'attore signor Parte_1
nonché a INAIL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Roma, Piazzale Giulio Pastore 6, e all'ufficio competente per territorio, nonché a , in persona del suo legale rappresentante pro CP_3
tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande 21, e all'Ufficio pagina 6 di 14 territorialmente competente, l'esibizione e produzione in giudizio di tutta la documentazione e dell'intero fascicolo relativo alla pratica di risarcimento/indennizzo aperta a seguito del sinistro/infortunio per cui è causa,
affinché possano essere accertate tipologia ed entità delle prestazioni e indennità già erogate e/o erogande in favore del predetto signor
[...]
(avuto anche riguardo alla surroga ex art. 1916 cod. civ.); Pt_1
c) disporre CTU medico-legale sulla persona dell'attore signor
[...]
, volta ad accertare e determinare quali lesioni personali lo stesso Pt_1
abbia in concreto riportato in conseguenza e in nesso eziologico con il sinistro per cui è causa, precisando il periodo di malattia sofferto e in quale misura possano essere valutati i postumi di invalidità permanente eventualmente residuati (c.d. danno biologico), nonché la sussistenza del nesso di causalità tra preteso evento e danno, e la congruità e necessità delle spese mediche eventualmente sostenute, tenuto anche conto delle preesistenti condizioni fisiche dell'attore, della condotta dello stesso (anche successiva al sinistro) e di tutte le altre circostanze del caso concreto.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2828/23, rigettava la domanda proposta da di condanna solidale di e Parte_1 Controparte_2 CP_1
al risarcimento dei danni subiti in seguito alle lesioni riportate nel
[...]
sinistro avvenuto il 19 gennaio 2019 quando, mentre stava transitando a piedi pagina 7 di 14 lungo la via Broseta in Bergamo, era stato investito dalla Fiat Marea condotta dal convenuto.
Il rigetto si fondava sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, sull'assenza di alcuna colpa in capo al conducente del mezzo, con l'attribuzione della responsabilità esclusiva del pedone che aveva tenuto una condotta colposa, in violazione dell'art. 190 cod. str., imprevedibile e anomala, tale da rendere impossibile evitare l'investimento.
Le argomentazioni del Tribunale erano le seguenti.
Il compendio probatorio smentiva la dinamica del sinistro proposta dalla parte attrice, secondo la quale era salito con la propria automobile Controparte_2
sul marciapiede andando ad investire il pedone, poiché era provato che era stato a scendere sulla carreggiata, occupando presumibilmente Parte_1
28/30 cm del sedime stradale per circa 0,8 secondi complessivi.
Tanto si ricavava: I) dalla deposizione del teste oculare Testimone_2
, che aveva visto uno dei pedoni scendere dal marciapiede sulla
[...]
carreggiata di pochi centimetri ove veniva colpito dalla Fiat Marea;
II) dalle conclusioni raggiunte dalla C.T.U., che ha escluso che ci possa essere stato un investimento sul marciapiede che non mostra segni di interazione tra la ruota della Fiat Marea con il cordolo, che non poteva non essere presente poiché il marciapiede, in loco, è rialzato mediamente di 10/11 centimetri;
III) era inverosimile che in una strada trafficata come via Broseta, ove pagina 8 di 14 presumibilmente erano presenti molti pedoni sul marciapiede, nessun altro abbia riportato lesioni.
La C.T.U. aveva anche escluso categoricamente alcuna colpa del conducente del veicolo, che aveva tenuto una velocità adeguata alla tipologia della strada ed alle condizioni di traffico, considerando che la marcia assai prossima al margine destro, ove era avvenuto l'urto, era obbligata dalla turbativa creata dal veicolo ignoto che sopraggiungeva dalla corsia opposta, secondo quanto riferito dal teste oculare Tes_2
Infine il consulente aveva aggiunto che la distanza e la tempistica erano insufficienti per consentire a di concretizzare manovre di Controparte_2
emergenza utili a evitare la collisione.
Le spese processuali e di C.T.U. erano poste a carico di parte attrice in ragione della soccombenza.
proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza con la Pt_2
condanna degli appellati al risarcimento del danno costituito dalla lesione del proprio credito di € 216.328,35 costituito dagli emolumenti versati nel periodo di malattia a in assenza di alcuna prestazione lavorativa;
calo Parte_1
di fatturato;
retribuzioni a terzi che avevano collaborato con la società in sostituzione del responsabile commerciale.
si costituiva resistendo all'impugnazione. CP_1
restava contumace. Controparte_2 pagina 9 di 14 All'udienza del 18 dicembre 2024 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo confuta la sentenza nella parte in cui rigetta in quanto inveritiera la ricostruzione della dinamica del sinistro secondo la sua prospettazione (investimento del pedone sul marciapiede) in quanto è stata omessa la valutazione della deposizione resa da Testimone_3
Con il secondo motivo, sostiene che il Tribunale ha violato il disposto dell'art. 2054 comma primo c.c.; contesta che l'investimento fosse imprevedibile o inevitabile, chiedendo la riforma della sentenza con l'attribuzione della responsabilità concorsuale prevalente a carico del conducente della Fiat
Marea, mediante un adeguato vaglio delle prove assunte.
Si doveva considerare che: I) aveva confessato di aver “notato un CP_2
pedone”, indice che il conducente del veicolo aveva avvistato II) il teste Pt_1
aveva dichiarato che il marciapiede era affollato ed il passaggio era Tes_2
reso difficoltoso dall'ingombro (documentato dal C.T.U.) per la metà della sua larghezza da scatoloni e cestoni carrellati;
III) che la presenza di un veicolo proveniente dal lato opposto di marcia della Fiat Marea, che avrebbe costretto al conducente di proseguire sul lato destro della carreggiata, soltanto a dire dello stesso era consistito nel sorpasso di un autobus, con invasione CP_2
della corsia di sua pertinenza, in contrasto con quanto riferito dal teste oculare;
III) che la strada ove è avvenuto il sinistro è larga otto metri, quindi CP_2
pagina 10 di 14 aveva a disposizione una corsia di quattro metri per porre in essere una manovra di emergenza ed evitare l'investimento, anche in considerazione del fatto che il teste aveva riferito di una discesa dal marciapiede di pochi centimetri.
Con il terzo motivo deduce che i risultati della C.T.U. sono inficiati poiché il consulente non ha potuto valutare la ricostruzione dei fatti offerta dalla teste che è stata escussa dopo il deposito. Tes_3
Con il quarto motivo chiede la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Il primo motivo va disatteso.
Per ritenere non verosimile che la dinamica del sinistro sia avvenuta mediante investimento del pedone sul marciapiede basta considerare che :
- la teste (che peraltro non è stata indicata tra quelli presenti in loco nel Tes_3
verbale della Polizia Locale) ha reso dichiarazioni contradditorie, in quanto ha riferito dapprima “ mi trovavo sulla soglia del mio negozio sito in via Broseta
n. 67 e ho visto che una macchina azzurra ha colpito il sig. che Pt_1
camminava sul marciapiede” per poi ammettere di non aver visto il veicolo salire sul marciapiede;
- il C.T.U. ha riscontrato l'assenza di segni di interazione tra la Fiat Marea ed il marciapiede, ben evidenziati nella motivazione della sentenza di primo grado, con argomenti condivisi da questa Corte. pagina 11 di 14 Il secondo ed il terzo motivo si prestano a trattazione congiunta, in quanto, pur partendo dalla ricostruzione del sinistro sposata dal Tribunale, mirano ad ottenere una diversa attribuzione della responsabilità da esclusiva a concorsuale del conducente della Fiat Marea.
Il giudizio sulla responsabilità, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., prevede che si debba accertare, in concreto, la percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta ( v. cass. 13.7.2023 n. 20137).
Le deduzioni dell'appellante relative alla prevedibilità della discesa del pedone sulla carreggiata da parte del conducente sono smentite dalla circostanza che non è usuale, dato che pone a serio rischio l'incolumità
personale, né era obbligatoria per RE a causa di un'occupazione dello spazio sul marciapiede, che non era tale da impedire il cammino ed in ogni caso poteva fermarsi ed attendere di poter superare qualsiasi ostacolo gli si fosse presentato.
Quanto all'inevitabilità mediante manovra di emergenza, considerato che pur se il veicolo procedeva a velocità ridotta, il C.T.U. ha escluso che CP_2
avesse il tempo per frenare, mentre non è esigibile una diversa condotta da parte sua, ovvero di sterzare verso sinistra, dato che dall'altra corsia proveniva un veicolo, che, indipendentemente dal fatto che vi fosse stata invasione della corsia di percorrenza della Fiat Marea, avrebbe con ogni probabilità cagionato pagina 12 di 14 uno scontro frontale o laterale tra i mezzi.
Non può che concludersi che la condotta imprudente del pedone che ha invaso repentinamente la carreggiata, senza voltarsi a verificare se sopraggiungevano autoveicoli ( è stato colpito da tergo), in violazione dell'art. 190 c. str., Pt_1
concreta colpa esclusiva, impendendo così a questa Corte di ravvisare un concorso in capo al conducente.
Da ultimo, nessun rilievo inficiante gli esiti della C.T.U. può trarsi dal fatto che non considerato la deposizione della teste attesa la sua Tes_3
inattendibilità.
Il quarto motivo è assorbito.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri delle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato).
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere del pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2837/23 del pagina 13 di 14 Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l 'appellante a rimborsare a le spese del grado, che CP_1
liquida in € 9.981 ( di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del
15% sui compensi ed accessori di legge;
accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già
corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 121/24 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 18/12/2024 promossa
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. PILENGA PIETRO e Parte_1
lesione personale dall'avv. MONTEFIORI CARLO MARIA RINALDO e dall'avv.to LANCIA
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO EMANUELE II,
21 24121 BERGAMO presso il difensore avv. PILENGA PIETRO
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 14 , rappresentato e difeso dall'avv. BOCCADAMO DANIELE, CP_1
elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 50 20052 MONZA presso il difensore avv. BOCCADAMO DANIELE
APPELLATA
E CONTRO
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2828/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2828/2023, emessa dal Tribunale di
Bergamo in data 21 dicembre 2023, pubblicata in data 27 dicembre 2023 (doc.
2), notificata in data 29 dicembre 2023 (doc. 3), nella causa promossa dal signor nei confronti del signor e Parte_1 Controparte_2 CP_1
e avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguenti all'investimento dal medesimo patito da parte dell'autoveicolo di proprietà del signor e dal medesimo Controparte_2
condotto, nella parte in cui il Tribunale
così provvede: “il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, rigetta le domande attoree. Dichiara obbligato pagina 2 di 14 e condanna l'attore alla rifusione, a favore della convenuta costituita, delle spese di lite, che liquida in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.”
e per l'effetto
IN VIA PRINCIPALE:
- ritenere e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo targato AT759TM di proprietà e condotto dal sig. e per l'effetto condannare gli odierni convenuti, in Controparte_2
via tra loro solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali, e non, subiti dal sig. in occasione del sinistro medesimo, quantificati nella Parte_1
somma di € 72.286,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà
ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere che il sinistro de quo sia frutto della concorsuale responsabilità del sig. e del sig. condannare gli odierni Parte_1 Controparte_2
convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dal sig. in occasione del sinistro medesimo, quantificati Parte_1
pagina 3 di 14 nella somma di € 36.143,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà
ritenuta di giustizia in proporzione al grado di responsabilità attribuito a ciascuna parte nella causazione del sinistro, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ammettersi CTU cinematica e dinamica volta alla descrizione del sinistro stradale così come richiesto in atti del giudizio di primo grado;
- Ammettersi altresì CTU medico legale sulla persona del sig. Parte_1
al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni subite a seguito dei fatti di causa, così come richiesto in atti del giudizio di primo grado;
- Ammettersi prova testimoniale e per interrogatorio formale sui capitoli non ammessi così come richiesto in atti del giudizio di primo grado.
IN OGNI CASO:
Spese di lite rifuse di entrambi i giudizi, con distrazione delle spese legali d'appello in favore degli scriventi avvocati.
Dell'appellata
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis,
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare, con qualsiasi statuizione,
perché infondata in fatto e in diritto, anche per tutte le eccezioni e ragioni indicate in narrativa e in atti, di primo e di secondo grado, l'impugnazione pagina 4 di 14 formulata dal signor confermando in ogni sua parte la Parte_1
sentenza appellata;
- in ogni caso, in principalità: rigettare, interamente e con qualsiasi statuizione,
ogni domanda formulata dal signor anche in forza delle Parte_1
eccezioni e argomentazioni di cui in narrativa e in atti, di primo e di secondo grado, inclusa quella di nullità ex art. 246 c.p.c. della testimonianza della signora e, in ogni caso, poiché infondate in fatto e in diritto, Tes_1
stante anche la accertanda e declaranda responsabilità esclusiva dello stesso signor nella determinazione del sinistro e dei danni lamentati, Parte_1
con ogni conseguente provvedimento in legge e in rito;
in subordine: senza inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, contenere, anzitutto, il danno lamentato dal signor nei limiti di quanto rigorosamente giusto e provato, tenuto Parte_1
anche conto della accertanda e declaranda responsabilità concorsuale dello stesso signor – nella misura che sarà accertata in corso di Parte_1
causa – nella determinazione del sinistro (con la conseguente proporzionale decurtazione del risarcimento allo stesso denegatamente spettante) e dei danni,
di quanto disposto dagli artt. 1227, primo e secondo comma, 2056 e 2058 cod.
civ., nonché di tutte le circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in giudizio, previa altresì detrazione delle prestazioni e delle somme già
pagina 5 di 14 erogate e da erogare in favore del signor da parte di soggetti terzi Pt_1
(pubblici, INAIL in primis, e privati) in relazione ai medesimi fatti per cui è
causa, respingendo ogni ulteriore ingiustificata pretesa;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e compensi tutti di lite, anche di questo grado di giudizio, oneri accessori compresi.
In via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio posto a carico di controparte, la deducente, all'occorrenza, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice
voglia:
a) ammettere prova testimoniale sulla seguente circostanza (non ammessa in primo grado):
6. vero che in data 11.02.2019, su incarico di , il perito assicurativo CP_1
di Bergamo ha esaminato l'autovettura Fiat Marea targata Persona_1
CP_ AT759TM e ha redatto e rimesso a la perizia sul mezzo con le relative fotografie che si rammostrano (doc. n. 2), di cui si conferma il contenuto;
si indica a teste, su detto capitolo, il p.a. titolare dello Studio Persona_1
Tecnico corrente in Bergamo, Passaggio del Filatoio 16;
b) ordinare, ex art. 210 e seguenti c.p.c., all'attore signor Parte_1
nonché a INAIL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Roma, Piazzale Giulio Pastore 6, e all'ufficio competente per territorio, nonché a , in persona del suo legale rappresentante pro CP_3
tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande 21, e all'Ufficio pagina 6 di 14 territorialmente competente, l'esibizione e produzione in giudizio di tutta la documentazione e dell'intero fascicolo relativo alla pratica di risarcimento/indennizzo aperta a seguito del sinistro/infortunio per cui è causa,
affinché possano essere accertate tipologia ed entità delle prestazioni e indennità già erogate e/o erogande in favore del predetto signor
[...]
(avuto anche riguardo alla surroga ex art. 1916 cod. civ.); Pt_1
c) disporre CTU medico-legale sulla persona dell'attore signor
[...]
, volta ad accertare e determinare quali lesioni personali lo stesso Pt_1
abbia in concreto riportato in conseguenza e in nesso eziologico con il sinistro per cui è causa, precisando il periodo di malattia sofferto e in quale misura possano essere valutati i postumi di invalidità permanente eventualmente residuati (c.d. danno biologico), nonché la sussistenza del nesso di causalità tra preteso evento e danno, e la congruità e necessità delle spese mediche eventualmente sostenute, tenuto anche conto delle preesistenti condizioni fisiche dell'attore, della condotta dello stesso (anche successiva al sinistro) e di tutte le altre circostanze del caso concreto.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2828/23, rigettava la domanda proposta da di condanna solidale di e Parte_1 Controparte_2 CP_1
al risarcimento dei danni subiti in seguito alle lesioni riportate nel
[...]
sinistro avvenuto il 19 gennaio 2019 quando, mentre stava transitando a piedi pagina 7 di 14 lungo la via Broseta in Bergamo, era stato investito dalla Fiat Marea condotta dal convenuto.
Il rigetto si fondava sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, sull'assenza di alcuna colpa in capo al conducente del mezzo, con l'attribuzione della responsabilità esclusiva del pedone che aveva tenuto una condotta colposa, in violazione dell'art. 190 cod. str., imprevedibile e anomala, tale da rendere impossibile evitare l'investimento.
Le argomentazioni del Tribunale erano le seguenti.
Il compendio probatorio smentiva la dinamica del sinistro proposta dalla parte attrice, secondo la quale era salito con la propria automobile Controparte_2
sul marciapiede andando ad investire il pedone, poiché era provato che era stato a scendere sulla carreggiata, occupando presumibilmente Parte_1
28/30 cm del sedime stradale per circa 0,8 secondi complessivi.
Tanto si ricavava: I) dalla deposizione del teste oculare Testimone_2
, che aveva visto uno dei pedoni scendere dal marciapiede sulla
[...]
carreggiata di pochi centimetri ove veniva colpito dalla Fiat Marea;
II) dalle conclusioni raggiunte dalla C.T.U., che ha escluso che ci possa essere stato un investimento sul marciapiede che non mostra segni di interazione tra la ruota della Fiat Marea con il cordolo, che non poteva non essere presente poiché il marciapiede, in loco, è rialzato mediamente di 10/11 centimetri;
III) era inverosimile che in una strada trafficata come via Broseta, ove pagina 8 di 14 presumibilmente erano presenti molti pedoni sul marciapiede, nessun altro abbia riportato lesioni.
La C.T.U. aveva anche escluso categoricamente alcuna colpa del conducente del veicolo, che aveva tenuto una velocità adeguata alla tipologia della strada ed alle condizioni di traffico, considerando che la marcia assai prossima al margine destro, ove era avvenuto l'urto, era obbligata dalla turbativa creata dal veicolo ignoto che sopraggiungeva dalla corsia opposta, secondo quanto riferito dal teste oculare Tes_2
Infine il consulente aveva aggiunto che la distanza e la tempistica erano insufficienti per consentire a di concretizzare manovre di Controparte_2
emergenza utili a evitare la collisione.
Le spese processuali e di C.T.U. erano poste a carico di parte attrice in ragione della soccombenza.
proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza con la Pt_2
condanna degli appellati al risarcimento del danno costituito dalla lesione del proprio credito di € 216.328,35 costituito dagli emolumenti versati nel periodo di malattia a in assenza di alcuna prestazione lavorativa;
calo Parte_1
di fatturato;
retribuzioni a terzi che avevano collaborato con la società in sostituzione del responsabile commerciale.
si costituiva resistendo all'impugnazione. CP_1
restava contumace. Controparte_2 pagina 9 di 14 All'udienza del 18 dicembre 2024 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo confuta la sentenza nella parte in cui rigetta in quanto inveritiera la ricostruzione della dinamica del sinistro secondo la sua prospettazione (investimento del pedone sul marciapiede) in quanto è stata omessa la valutazione della deposizione resa da Testimone_3
Con il secondo motivo, sostiene che il Tribunale ha violato il disposto dell'art. 2054 comma primo c.c.; contesta che l'investimento fosse imprevedibile o inevitabile, chiedendo la riforma della sentenza con l'attribuzione della responsabilità concorsuale prevalente a carico del conducente della Fiat
Marea, mediante un adeguato vaglio delle prove assunte.
Si doveva considerare che: I) aveva confessato di aver “notato un CP_2
pedone”, indice che il conducente del veicolo aveva avvistato II) il teste Pt_1
aveva dichiarato che il marciapiede era affollato ed il passaggio era Tes_2
reso difficoltoso dall'ingombro (documentato dal C.T.U.) per la metà della sua larghezza da scatoloni e cestoni carrellati;
III) che la presenza di un veicolo proveniente dal lato opposto di marcia della Fiat Marea, che avrebbe costretto al conducente di proseguire sul lato destro della carreggiata, soltanto a dire dello stesso era consistito nel sorpasso di un autobus, con invasione CP_2
della corsia di sua pertinenza, in contrasto con quanto riferito dal teste oculare;
III) che la strada ove è avvenuto il sinistro è larga otto metri, quindi CP_2
pagina 10 di 14 aveva a disposizione una corsia di quattro metri per porre in essere una manovra di emergenza ed evitare l'investimento, anche in considerazione del fatto che il teste aveva riferito di una discesa dal marciapiede di pochi centimetri.
Con il terzo motivo deduce che i risultati della C.T.U. sono inficiati poiché il consulente non ha potuto valutare la ricostruzione dei fatti offerta dalla teste che è stata escussa dopo il deposito. Tes_3
Con il quarto motivo chiede la condanna degli appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Il primo motivo va disatteso.
Per ritenere non verosimile che la dinamica del sinistro sia avvenuta mediante investimento del pedone sul marciapiede basta considerare che :
- la teste (che peraltro non è stata indicata tra quelli presenti in loco nel Tes_3
verbale della Polizia Locale) ha reso dichiarazioni contradditorie, in quanto ha riferito dapprima “ mi trovavo sulla soglia del mio negozio sito in via Broseta
n. 67 e ho visto che una macchina azzurra ha colpito il sig. che Pt_1
camminava sul marciapiede” per poi ammettere di non aver visto il veicolo salire sul marciapiede;
- il C.T.U. ha riscontrato l'assenza di segni di interazione tra la Fiat Marea ed il marciapiede, ben evidenziati nella motivazione della sentenza di primo grado, con argomenti condivisi da questa Corte. pagina 11 di 14 Il secondo ed il terzo motivo si prestano a trattazione congiunta, in quanto, pur partendo dalla ricostruzione del sinistro sposata dal Tribunale, mirano ad ottenere una diversa attribuzione della responsabilità da esclusiva a concorsuale del conducente della Fiat Marea.
Il giudizio sulla responsabilità, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., prevede che si debba accertare, in concreto, la percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta ( v. cass. 13.7.2023 n. 20137).
Le deduzioni dell'appellante relative alla prevedibilità della discesa del pedone sulla carreggiata da parte del conducente sono smentite dalla circostanza che non è usuale, dato che pone a serio rischio l'incolumità
personale, né era obbligatoria per RE a causa di un'occupazione dello spazio sul marciapiede, che non era tale da impedire il cammino ed in ogni caso poteva fermarsi ed attendere di poter superare qualsiasi ostacolo gli si fosse presentato.
Quanto all'inevitabilità mediante manovra di emergenza, considerato che pur se il veicolo procedeva a velocità ridotta, il C.T.U. ha escluso che CP_2
avesse il tempo per frenare, mentre non è esigibile una diversa condotta da parte sua, ovvero di sterzare verso sinistra, dato che dall'altra corsia proveniva un veicolo, che, indipendentemente dal fatto che vi fosse stata invasione della corsia di percorrenza della Fiat Marea, avrebbe con ogni probabilità cagionato pagina 12 di 14 uno scontro frontale o laterale tra i mezzi.
Non può che concludersi che la condotta imprudente del pedone che ha invaso repentinamente la carreggiata, senza voltarsi a verificare se sopraggiungevano autoveicoli ( è stato colpito da tergo), in violazione dell'art. 190 c. str., Pt_1
concreta colpa esclusiva, impendendo così a questa Corte di ravvisare un concorso in capo al conducente.
Da ultimo, nessun rilievo inficiante gli esiti della C.T.U. può trarsi dal fatto che non considerato la deposizione della teste attesa la sua Tes_3
inattendibilità.
Il quarto motivo è assorbito.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri delle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato).
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere del pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2837/23 del pagina 13 di 14 Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l 'appellante a rimborsare a le spese del grado, che CP_1
liquida in € 9.981 ( di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del
15% sui compensi ed accessori di legge;
accerta che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già
corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
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