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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 1368/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Cosimo NATUZZI - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e
Raimund BAUER - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI REVERSIBILITÀ”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 16 febbraio 2022 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al conseguimento della pensione di reversibilità (inutilmente richiesta in via amministrativa il 14 aprile 2021) con riferimento alla prestazione già attribuita al padre (già titolare di pensione e deceduto il 3 ottobre Persona_1
2020) e, conseguentemente, condannare l' convenuto alla CP_1 corresponsione di quanto dovuto, oltre accessori di legge e spese.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti
1
Sentenza R.G. n° 1368/22 processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Premesso che non risulta decorso il termine decadenziale ex art. 47 dPR n.
639/70, il ricorso risulta fondato e, conseguentemente, deve essere accolto: è stata comprovata, infatti, la sussistenza dei presupposti del diritto (oggetto di specifica contestazione e configurabili quali “elementi costitutivi dell'azione”: cfr. CASS. LAV. 10 FEBBRAIO 1998 N° 1367) richiesti dall'art. 13, co. 1, R.D.L.
14.4.1939 n° 636 (conv. in L.
6.7.1939 n° 1272), e cioè lo stato di inabilità della parte ricorrente al momento del decesso del “dante causa” e la vivenza a carico di questi (pur se la domanda in sede amministrativa sia stata presentata in epoca successiva).
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta affetta da patologie che già alla data del decesso del padre certamente la rendevano totalmente inabile.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Parimenti comprovato deve ritenersi il requisito della vivenza a carico,
2
Sentenza R.G. n° 1368/22 essendo stata esibita documentazione (cfr. stato di famiglia “storico” e alla data del decesso del padre) in base alla quale può presumersi che la parte ricorrente fosse familiare “a carico”, in mancanza peraltro di alcuna specifica documentazione eventualmente prodotta ex adverso.
In definitiva, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della pensione di reversibilità a seguito del decesso del padre, con riferimento alla prestazione già in godimento al defunto, e l' va CP_1 condannato al pagamento in suo favore delle somme dovute per tale titolo, con la decorrenza prevista dalla legge, id est dal mese successivo alla data del decesso del "de cuius" (senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio: cfr. CASS. LAV. 5
SETTEMBRE 2011 N° 18241, a proposito della pensione di reversibilità spettante, quale superstite, al figlio maggiorenne inabile a carico del pensionato defunto).
Spettano altresì agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla domanda.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell . Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 CP_1 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica): sull'argomento, si vedano
3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del Parte_2
R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n°
55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data
3
Sentenza R.G. n° 1368/22 della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. 31 Pt_2
GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, ., 18 SETTEMBRE 2012 N° Parte_3
15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della pensione di reversibilità a seguito del decesso del padre, condanna l' al pagamento delle somme dovute per tale titolo, con CP_1 decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla domanda;
2. condanna, altresì, l' convenuto al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi
€.2.800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif.
e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Cosimo NATUZZI, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 27 gennaio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
4
Sentenza R.G. n° 1368/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Cosimo NATUZZI - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e
Raimund BAUER - Convenuto -
OGGETTO: “PENSIONE DI REVERSIBILITÀ”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 16 febbraio 2022 la parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto al conseguimento della pensione di reversibilità (inutilmente richiesta in via amministrativa il 14 aprile 2021) con riferimento alla prestazione già attribuita al padre (già titolare di pensione e deceduto il 3 ottobre Persona_1
2020) e, conseguentemente, condannare l' convenuto alla CP_1 corresponsione di quanto dovuto, oltre accessori di legge e spese.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti
1
Sentenza R.G. n° 1368/22 processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Premesso che non risulta decorso il termine decadenziale ex art. 47 dPR n.
639/70, il ricorso risulta fondato e, conseguentemente, deve essere accolto: è stata comprovata, infatti, la sussistenza dei presupposti del diritto (oggetto di specifica contestazione e configurabili quali “elementi costitutivi dell'azione”: cfr. CASS. LAV. 10 FEBBRAIO 1998 N° 1367) richiesti dall'art. 13, co. 1, R.D.L.
14.4.1939 n° 636 (conv. in L.
6.7.1939 n° 1272), e cioè lo stato di inabilità della parte ricorrente al momento del decesso del “dante causa” e la vivenza a carico di questi (pur se la domanda in sede amministrativa sia stata presentata in epoca successiva).
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che la parte ricorrente risulta affetta da patologie che già alla data del decesso del padre certamente la rendevano totalmente inabile.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Parimenti comprovato deve ritenersi il requisito della vivenza a carico,
2
Sentenza R.G. n° 1368/22 essendo stata esibita documentazione (cfr. stato di famiglia “storico” e alla data del decesso del padre) in base alla quale può presumersi che la parte ricorrente fosse familiare “a carico”, in mancanza peraltro di alcuna specifica documentazione eventualmente prodotta ex adverso.
In definitiva, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della pensione di reversibilità a seguito del decesso del padre, con riferimento alla prestazione già in godimento al defunto, e l' va CP_1 condannato al pagamento in suo favore delle somme dovute per tale titolo, con la decorrenza prevista dalla legge, id est dal mese successivo alla data del decesso del "de cuius" (senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio: cfr. CASS. LAV. 5
SETTEMBRE 2011 N° 18241, a proposito della pensione di reversibilità spettante, quale superstite, al figlio maggiorenne inabile a carico del pensionato defunto).
Spettano altresì agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla domanda.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell . Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 CP_1 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica): sull'argomento, si vedano
3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla applicazione dell'ART. 60 del Parte_2
R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n°
55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data
3
Sentenza R.G. n° 1368/22 della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. 31 Pt_2
GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, ., 18 SETTEMBRE 2012 N° Parte_3
15656).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della pensione di reversibilità a seguito del decesso del padre, condanna l' al pagamento delle somme dovute per tale titolo, con CP_1 decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla domanda;
2. condanna, altresì, l' convenuto al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi
€.2.800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif.
e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Cosimo NATUZZI, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 27 gennaio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 1368/22