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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 16/07/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.n.610/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 610/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Buldrini ed Parte_1 C.F._1 iciliato edetto difensore sito in Roma, via E. Romagnoli n.3
-attore– CONTRO
( ), ( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 CP_3 di al C.F._4 Persona_1 ente domiciliata presso detto difensore sito in Trevi, Piazza della Concordia n.1
-convenute-
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dimitri Frascarelli ed Controparte_4 C.F._5 li edetto difensore sito in Trevi, Piazza della Concordia n.1
-convenuto- (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_5 Controparte_6 P.IVA_1 presso predetto difensore sito in RU, Corso Vannucci n.92
-chiamata in causa-
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Blasi ed elettivamente Controparte_7 P.IVA_2 dio d nsore sito in RU, via Baglioni n.36
-chiamata in causa-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di udienza del 04.07.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. conveniva in giudizio dinanzi all'adito Tribunale l'Avv. Parte_1 Per_1 e l'Avv. per vedere accertato e dichiarato l'inadempimento dei predetti due
[...] Controparte_4 ti al ma loro conferito prima dalla sig.ra -zia dell'odierno Controparte_8 attore- e poi successivamente dallo stesso attore sig. in ordine ad una serie articolata di Parte_1 vicende stragiudiziali sviluppatesi nel corso degli e poi in ordine alla gestione del pagina 1 di 5 contenzioso r.g.n.32999/2006 svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma e del contenzioso n.5817/2013 svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Roma, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti, complessivamente quantificati in euro 1.168.000,00; in virtù peraltro del dedotto inadempimento parte attrice chiedeva che venisse anche accertata e dichiarata -sempre nei confronti degli Avv.ti Persona_1
e l'inesistenza del loro diritto al compenso in ordine alle attività profes Controparte_4 giudizi sopra menzionati. Si costituivano in giudizio i convenuti Avv. e Avv. ricostruendo Persona_1 Controparte_4 dettagliatamente i rapporti intercorsi tra le parti e contestando specificatamente tutti gli addebiti dedotti dalla parte attrice sotto il profilo dell'an della responsabilità professionale e sotto il profilo della quantificazione del danno. Chiedevano inoltre di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazione per la responsabilità professionale per essere dalle stesse eventualmente manlevati. In seguito a regolare autorizzazione, si costituivano in giudizio la - Controparte_9 compagnia di assicurazione dell'Avv. e -compagnia di assicurazione Controparte_4 Controparte_7 dell'Avv. le quali p ti ti assicurativi e nel merito si Persona_1 associavano sostanzialmente alle difese svolte dai rispettivi assicurati. Depositate dalle parti le memorie ex art.183 c.p.c., sesto comma, veniva emessa da questo Tribunale l'ordinanza del 03.04.2023 con la quale venivano respinte le richieste istruttorie di parte attrice ed ammessa solo su alcuni capitoli la prova testimoniale articolata dalle parti convenute. Espletata la prova orale la causa veniva rinviata all'udienza del 17.10.2024 per la precisazione delle conclusioni ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge. Depositate dalle parti le comparse conclusionali e le memorie di replica ex art.190 c.p.c., con successiva ordinanza del 20.02.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione della prova del passaggio in giudicato di due sentenze del Tribunale di Spoleto depositate in atti dalle parti convenute. All'udienza del 04.07.2025 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, essendo già state depositate da tutte le parti sia le comparse conclusionali che le memorie di replica.
***** ***** ***** La domanda di parte attrice risulta avere ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni rivolta nei confronti dei convenuti Avv.ti -ed oggi nei confronti dei suoi eredi- e per una serie di Per_1 CP_4 dedotti inadempimenti al loro mandato professionale originariamente conferito dalla zia dell'attore -sig.ra e poi proseguito dall'odierno attore stesso. In sintesi alla base della domanda il sig. Controparte_8 deduce una serie di inadempimenti professionali posti in essere dai convenuti nel corso del tempo Parte_1 amente rinvenibili nella censurata condotta stragiudiziale difensiva complessivamente tenuta dall'Avv. nella fase successiva alla sentenza della Suprema Corte n.15302/2006 del 21.04.2006, Per_1 antecede staurazione del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Roma r.g.n.32999/2006; a parere dell'attore il buon professionista avrebbe dovuto consentire alla controparte della sig.ra CP_8 di adempiere alla propria obbligazione (in seguito alla menzionata sentenza della Suprema
[...] soprattutto, evitare di introdurre il sopra indicato giudizio dinanzi al Tribunale di Roma. Parte attrice inoltre contesta una serie di asserite mancanze professionali afferenti un procedimento di offerta reale avvenuta tra la fine dell'anno 2006 e l'inizio dell'anno 2007, poi tradottesi nelle inadeguate difese processuali poste in essere nei due procedimenti civili svoltisi in primo grado dinanzi al Tribunale di Roma e poi in sede di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma. Proprio nei confronti infine dei due predetti procedimenti -e precisamente giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Roma r.g.n.32999/2006 e successivo giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma r.g.n.5817/2013- il sig. Parte_1 contesta una condotta professionale negligente ed inadeguata sotto numerosi profili, inerenti opportunità in sé della promozione dei giudizi e sia -tra le questione strettamente tecniche- la mancata o comunque insufficiente rappresentazione delle invalidità afferenti il procedimento di offerta reale sopra menzionato, tali da determinare un vero e proprio inadempimento al mandato professionale. Tale preteso inadempimento professionale dei convenuti viene quindi posto dal sig. alla base della sua richiesta Parte_1 di risarcimento dei danni ritenuti conseguenti al dedotto inadempimento e della sua richiesta di pagina 2 di 5 accertamento della non debenza degli onorari richiesti dai convenuti per i due giudizi svolti dinanzi al Tribunale di Roma ed alla Corte di Appello di Roma. Ebbene proprio nei confronti di tale ultima domanda di accertamento della non debenza degli onorari vantati dagli Avvocati e per l'attività professionale dagli stessi esercitata in favore della Per_1 CP_4 sig.ra ' re con riferimento ai due procedimenti civili Controparte_8 Parte_1 introdotti e conclusi dinanzi al Tribunale di Roma e Corte di Appello di Roma, occorre prendere atto che gli odierni convenuti avevano notificato un decreto ingiuntivo, ciascuno per il rispettivo onorario, a carico dell'odierno attore per il pagamento di tali compensi. Il sig. proprio al riguardo risulta avere Parte_1 proposto dinanzi allo stesso odierno adito Tribunale le opp a ciascuno dei decreti ingiuntivi, conclusesi con le sentenze n.210/2021 del 24.03.2021 -con riferimento ai compensi richiesti dall'Avv. e n.211/2021 del 24.03.2021 -con riferimento ai compensi richiesti dall'Avv. CP_4 Per_1 determinative della condanna a carico dell'odierno attore della somma di euro 8.505,00 in favore del primo difensore e della somma di euro 48.805,00 in favore del secondo difensore. La sentenza n.210/2021 emessa dal Tribunale di Spoleto è stata poi impugnata dall'odierno attore dinanzi alla Corte di Appello di RU la quale, con sua sentenza n.899/2023 del 27.12.2023, ha rigettato l'appello. Anche la sentenza n.211/2021 emessa dal Tribunale di Spoleto è stata poi impugnata dall'odierno attore dinanzi alla Corte di Appello di RU la quale, con sua sentenza n.900/2023 del 27.12.2023, ha rigettato l'appello. Nei confronti delle due sentenze n.899/2023 e n.900/2023 della Corte di Appello di RU non risultano proposte impugnazioni
-come da formali attestazioni rilasciata in data 12.03.2025 ed in data 10.03.2025 dalla Cancelleria della Corte di Appello di RU- e conseguentemente entrambe devono ritenersi passate definitivamente in giudicato. Tutto ciò posto, tenuto conto che con i decreti ingiuntivi n.198/2018 e n.199/2018 i due odierni convenuti avevano richiesto il pagamento dei propri compensi per l'attività professionale prestata prima in favore della sig.ra e poi del nipote e che quest'ultimo con le relative opposizioni Controparte_8 Parte_1 ai decreti ingiuntivi aveva dato luogo, proprio dinanzi all'intestato Tribunale di Spoleto, a due giudizi civili aventi ad oggetto la valutazione della effettiva debenza (id est fondatezza delle pretese creditorie) e della congruità dei compensi in questione e quindi più in generale la valutazione dei rapporti professionali intercorsi proprio tra le stesse odierne parti in causa, non vi è dubbio che l'autorità del giudicato formatosi in seguito alla mancata impugnazione delle due sopra richiamate sentenze della Corte di Appello di RU (che hanno irrevocabilmente e definitivamente accertato il diritto dell'Avv. al pagamento della Per_1 somma di euro 48.805,00 ed il diritto dell'Avv. al pagamento della somma di euro 8.505,00 a CP_4 titolo di onorari per l'attività professionale prest so degli anni in favore di e di Controparte_8
) rende insuperabilmente inammissibile la odierna domanda di rivalutazione di non Parte_1 ssi onorari. Ciò discende chiaramente dal fatto, pienamente estensibile al caso di specie in cui risulta essere stata proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo, che “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass.Civ.n.25180 del 19.09.2024; Cass.Civ.n.22465 del 24.09.2018). Non vi può essere dubbio quindi che l'esistenza di due decisioni, passate in giudicato, che hanno accertato definitivamente il diritto al compenso dell'Avv. e dell'Avv. -nella misura rispettivamente di euro Persona_1 Controparte_4 48.805,00 e di euro 8.505,00- e disposto in via definitiva la condanna al pagamento di tali importi a carico del sig. , con riferimento specifico proprio alle stesse attività professionali prestate con Parte_1 riferimento agli stessi identici giudizi civili oggetto dell'odierna causa, rende inammissibile la domanda del sig. di una nuova valutazione di non debenza degli stessi compensi (il cui diritto, come già Parte_1 rilevato, risulta già accertato nelle predette sentenze passate in giudicato). L'esistenza delle due sentenze n.210/2021 e n.211/2021 emesse dal Tribunale di Spoleto e delle due sentenze n.899/2023 e n.900/2023 emesse dalla Corte di Appello di RU non oggetto di impugnazione pagina 3 di 5 e quindi la definitività degli accertamenti derivanti da tali pronunce, induce questo Tribunale a verificare se l'autorità del giudicato derivante dalle pronunce in questione impedisce la valutazione anche delle censure di inadempimento dedotte in questa sede dal sig. (verifica sempre doverosamente rilevabile: Parte_1 Cass.Civ.n.21087 del 04.07.2022; Trib. Napoli, n.5594 del 30.05.2023). Al riguardo, analizzando approfonditamente il contenuto delle sentenze n.210 e n.211 del Tribunale di Spoleto si evince immediatamente che non solo i giudizi che si sono conclusi con tali sentenze -giudizi peraltro introdotti, in qualità di opponente ai decreti ingiuntivi, dallo stesso odierno attore- sono intercorsi tra le stesse odierne parti in causa ma hanno anche avuto ad oggetto la valutazione delle stesse identiche attività professionali svolte dagli Avv.ti ed in favore di di cui si discute Persona_1 Controparte_4 Parte_1 nell'odierno giudizio, riferite agli stessi contenzioni svolti dinanzi al Tribunale di Roma e poi dinanzi alla Corte di Appello di Roma. E' sufficiente esaminare la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti compiuta dal giudice del Tribunale di Spoleto a pag.
2-4 delle sopra richiamate sentenze per riscontrare immediatamente che i rapporti professionali e le vicende giudiziarie ivi valutate ed ivi decise sono esattamente le medesime poste alla base dell'odierno giudizio. Si tratta quindi di giudizi intercorsi tra le stesse parti, aventi ad oggetto la valutazione dello stesso mandato professionale di cui si deduce l'inadempimento in questo giudizio ed in particolare la valutazione dell'adempimento al mandato professionale e del diritto ai compensi per l'espletamento delle stesse attività professionali prestate nelle stesse vicende giudiziarie relative al giudizio r.g.n.32999/2006 svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma (e conclusosi con la sentenza non definitiva n.7064/2010 e poi con la sentenza definitiva n.14428/2013) e poi nel successivo giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma r.g.n.5817/2013 (conclusosi con sentenza n.7160/2016). Giudizi che, introdotti dallo stesso odierno attore ed a fronte delle eccezioni e contestazioni da quest'ultimo dedotte, hanno visto riconoscere da parte del Tribunale di Spoleto e poi della Corte di Appello di RU il compiuto e corretto svolgimento delle prestazioni professionali da parte degli Avv.ti e ed accertare e riconoscere il diritto al compenso per le prestazioni in questione;
Per_1 CP_4 il tutto r tatuizioni passate definitivamente in cosa giudicata. Ciò posto proprio al riguardo occorre considerare che “L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio -giudicato esplicito-, ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte -giudicato implicito- (Cass.Civ.n.32547 del 14.12.2024). Ancora più specificatamente si consideri che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Cass.Civ.n.25180 del 19.09.2024, motivazione;
Cass.Civ.n.19113 del 18.07.2018; Cass.Civ.n.28318 del 28.11.2017). A ciò si aggiunga che “in tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio” (Cass.Civ.n.7555 del 21.03.2024; Corte di Appello Campobasso, n.30 del 25.01.2023). Ebbene tenuto conto dei principi sopra richiamati e considerati con attenzione i contenuti ed i perimetri dei giudizi conclusi con le sentenze n.210/2021 e 211/2021 del Tribunale di Spoleto, ritiene questo giudicante che la valutazione degli inadempimenti al mandato professionale richiesta in questa sede dall'attore risulti preclusa dall'autorità del giudicato formatosi con il passaggio in giudicato delle Parte_1 predette sentenze. Non vi è dubbio infatti che proprio nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi richiesti dall'Avv. e dall'Avv. per il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni Per_1 CP_4 professionali rese nel giudizio r.g.n.32999/2006 svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma e nel giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma r.g.n.5817/2013, l'opponente oltre alle Parte_1 contestazioni espressamente dedotte alla base delle opposizioni, avrebbe potuto svolgere in via di azione o pagina 4 di 5 di eccezione proprio quelle contestazioni oggi espressamente dedotte nell'odierno giudizio, in quanto strettamente inerenti ai fatti costitutivi delle pretese monitorie dei ricorrenti ed oggettivamente rientranti nell'alveo dei fatti impeditivi, estintivi e/o modificativi del rapporto e del credito posti alla base delle domande monitorie. In altri termini tutte le contestazioni e le eccezioni oggi svolte nei confronti degli odierni convenuti e pretesamente comprovanti l'inadempimento dei predetti convenuti al mandato professionale conferito prima dalla sig.ra e poi dall'odierno attore, risultano rientrare Controparte_8 nell'alveo del c.d. deducibile e cioè risultan rio quelle ragioni giuridiche -proponibili sia in via di azione che di eccezione- non dedotte specificamente nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi (introdotti proprio dall'odierno attore) ma caratterizzate dalla loro comune stretta inerenza ai fatti costitutivi delle pretese svolte nei predetti giudizi;
rappresentano quei fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, coperti dall'autorità del giudicato formatosi nei giudizi di opposizione sopra menzionati. La preclusione del dedotto e del deducibile implica che l'autorità del giudicato impedisce non soltanto la riproposizione delle questioni espressamente già decise, ma anche la proposizione di quelle questioni o di quelle domande nuove che erano prospettabili e rilevanti all'interno del precedente giudizio in quanto strettamente inerenti ai fatti costitutivi delle pretese discusse (Trib. Nocera Inferiore, n.1589 del 20.07.2023). Nel tenere ben presente che la ratio sottesa ai principi che sovraintendono all'autorità del giudicato è quella di evitare la formazione di giudicati contrastanti, in conformità al principio del ne bis in idem, da un punto di vista sostanziale non può non tenersi conto che le sentenze n.210/2021 e n.211/2021 hanno accertato l'adempimento dell'Avv. e dell'Avv. al mandato professionale loro Per_1 CP_4 conferito ed il conseguente loro diritto -nei i di l pagamento dei compensi per i Parte_1 due giudizi svoltisi dinanzi al Tribunale di Roma e poi della Corte di Appello di Roma mentre nell'odierno giudizio, su domanda dello stesso , si chiede di valutare ed accertare l'inadempimento degli Parte_1 stessi Avv.ti e allo stesso identico mandato professionale tradottosi nelle prestazioni Per_1 CP_4 svolte nei me u al Tribunale di Roma e della Corte di Appello di Roma, la loro relativa responsabilità e -come già sopra rilevato- l'inesistenza del loro diritto al compenso. Appare evidente quindi che richiamati tutti i principi e tutte le considerazioni sopra esposte, tenuto conto della esigenza di evitare la formazione di giudicati contrastanti, la domanda di accertamento dell'inadempimento dei convenuti al mandato professionale loro conferito prima dalla sig.ra CP_8 e poi dall'odierno attore non può essere oggetto di valutazione dinanzi a questo
[...] Parte_1 ale in quanto coperta dall' cato formatasi nei giudizi sopra meglio identificati. In ordine alle spese di lite la complessità dei rapporti intercorsi tra le parti e l'oggettiva incertezza giuridica della controversia, valutate alla luce della nozione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. secondo comma (Cass.Civ.n.1983 del 23.01.2023; Cass.Civ.n.15495 del 16.05.2022), inducono questo Tribunale a prevedere la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dall'attore nei Parte_1 confronti dei convenuti -in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Per_1
e e causa
[...] Controparte_4 [...] e ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_9 Controparte_7
d ; Parte_1
-compensa tra le parti le spese di lite. Spoleto, 16.07.2025 Andrea Giuliani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 610/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Buldrini ed Parte_1 C.F._1 iciliato edetto difensore sito in Roma, via E. Romagnoli n.3
-attore– CONTRO
( ), ( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 CP_3 di al C.F._4 Persona_1 ente domiciliata presso detto difensore sito in Trevi, Piazza della Concordia n.1
-convenute-
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dimitri Frascarelli ed Controparte_4 C.F._5 li edetto difensore sito in Trevi, Piazza della Concordia n.1
-convenuto- (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_5 Controparte_6 P.IVA_1 presso predetto difensore sito in RU, Corso Vannucci n.92
-chiamata in causa-
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Blasi ed elettivamente Controparte_7 P.IVA_2 dio d nsore sito in RU, via Baglioni n.36
-chiamata in causa-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di udienza del 04.07.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. conveniva in giudizio dinanzi all'adito Tribunale l'Avv. Parte_1 Per_1 e l'Avv. per vedere accertato e dichiarato l'inadempimento dei predetti due
[...] Controparte_4 ti al ma loro conferito prima dalla sig.ra -zia dell'odierno Controparte_8 attore- e poi successivamente dallo stesso attore sig. in ordine ad una serie articolata di Parte_1 vicende stragiudiziali sviluppatesi nel corso degli e poi in ordine alla gestione del pagina 1 di 5 contenzioso r.g.n.32999/2006 svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma e del contenzioso n.5817/2013 svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Roma, con conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti, complessivamente quantificati in euro 1.168.000,00; in virtù peraltro del dedotto inadempimento parte attrice chiedeva che venisse anche accertata e dichiarata -sempre nei confronti degli Avv.ti Persona_1
e l'inesistenza del loro diritto al compenso in ordine alle attività profes Controparte_4 giudizi sopra menzionati. Si costituivano in giudizio i convenuti Avv. e Avv. ricostruendo Persona_1 Controparte_4 dettagliatamente i rapporti intercorsi tra le parti e contestando specificatamente tutti gli addebiti dedotti dalla parte attrice sotto il profilo dell'an della responsabilità professionale e sotto il profilo della quantificazione del danno. Chiedevano inoltre di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazione per la responsabilità professionale per essere dalle stesse eventualmente manlevati. In seguito a regolare autorizzazione, si costituivano in giudizio la - Controparte_9 compagnia di assicurazione dell'Avv. e -compagnia di assicurazione Controparte_4 Controparte_7 dell'Avv. le quali p ti ti assicurativi e nel merito si Persona_1 associavano sostanzialmente alle difese svolte dai rispettivi assicurati. Depositate dalle parti le memorie ex art.183 c.p.c., sesto comma, veniva emessa da questo Tribunale l'ordinanza del 03.04.2023 con la quale venivano respinte le richieste istruttorie di parte attrice ed ammessa solo su alcuni capitoli la prova testimoniale articolata dalle parti convenute. Espletata la prova orale la causa veniva rinviata all'udienza del 17.10.2024 per la precisazione delle conclusioni ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge. Depositate dalle parti le comparse conclusionali e le memorie di replica ex art.190 c.p.c., con successiva ordinanza del 20.02.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione della prova del passaggio in giudicato di due sentenze del Tribunale di Spoleto depositate in atti dalle parti convenute. All'udienza del 04.07.2025 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, essendo già state depositate da tutte le parti sia le comparse conclusionali che le memorie di replica.
***** ***** ***** La domanda di parte attrice risulta avere ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni rivolta nei confronti dei convenuti Avv.ti -ed oggi nei confronti dei suoi eredi- e per una serie di Per_1 CP_4 dedotti inadempimenti al loro mandato professionale originariamente conferito dalla zia dell'attore -sig.ra e poi proseguito dall'odierno attore stesso. In sintesi alla base della domanda il sig. Controparte_8 deduce una serie di inadempimenti professionali posti in essere dai convenuti nel corso del tempo Parte_1 amente rinvenibili nella censurata condotta stragiudiziale difensiva complessivamente tenuta dall'Avv. nella fase successiva alla sentenza della Suprema Corte n.15302/2006 del 21.04.2006, Per_1 antecede staurazione del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Roma r.g.n.32999/2006; a parere dell'attore il buon professionista avrebbe dovuto consentire alla controparte della sig.ra CP_8 di adempiere alla propria obbligazione (in seguito alla menzionata sentenza della Suprema
[...] soprattutto, evitare di introdurre il sopra indicato giudizio dinanzi al Tribunale di Roma. Parte attrice inoltre contesta una serie di asserite mancanze professionali afferenti un procedimento di offerta reale avvenuta tra la fine dell'anno 2006 e l'inizio dell'anno 2007, poi tradottesi nelle inadeguate difese processuali poste in essere nei due procedimenti civili svoltisi in primo grado dinanzi al Tribunale di Roma e poi in sede di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma. Proprio nei confronti infine dei due predetti procedimenti -e precisamente giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Roma r.g.n.32999/2006 e successivo giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma r.g.n.5817/2013- il sig. Parte_1 contesta una condotta professionale negligente ed inadeguata sotto numerosi profili, inerenti opportunità in sé della promozione dei giudizi e sia -tra le questione strettamente tecniche- la mancata o comunque insufficiente rappresentazione delle invalidità afferenti il procedimento di offerta reale sopra menzionato, tali da determinare un vero e proprio inadempimento al mandato professionale. Tale preteso inadempimento professionale dei convenuti viene quindi posto dal sig. alla base della sua richiesta Parte_1 di risarcimento dei danni ritenuti conseguenti al dedotto inadempimento e della sua richiesta di pagina 2 di 5 accertamento della non debenza degli onorari richiesti dai convenuti per i due giudizi svolti dinanzi al Tribunale di Roma ed alla Corte di Appello di Roma. Ebbene proprio nei confronti di tale ultima domanda di accertamento della non debenza degli onorari vantati dagli Avvocati e per l'attività professionale dagli stessi esercitata in favore della Per_1 CP_4 sig.ra ' re con riferimento ai due procedimenti civili Controparte_8 Parte_1 introdotti e conclusi dinanzi al Tribunale di Roma e Corte di Appello di Roma, occorre prendere atto che gli odierni convenuti avevano notificato un decreto ingiuntivo, ciascuno per il rispettivo onorario, a carico dell'odierno attore per il pagamento di tali compensi. Il sig. proprio al riguardo risulta avere Parte_1 proposto dinanzi allo stesso odierno adito Tribunale le opp a ciascuno dei decreti ingiuntivi, conclusesi con le sentenze n.210/2021 del 24.03.2021 -con riferimento ai compensi richiesti dall'Avv. e n.211/2021 del 24.03.2021 -con riferimento ai compensi richiesti dall'Avv. CP_4 Per_1 determinative della condanna a carico dell'odierno attore della somma di euro 8.505,00 in favore del primo difensore e della somma di euro 48.805,00 in favore del secondo difensore. La sentenza n.210/2021 emessa dal Tribunale di Spoleto è stata poi impugnata dall'odierno attore dinanzi alla Corte di Appello di RU la quale, con sua sentenza n.899/2023 del 27.12.2023, ha rigettato l'appello. Anche la sentenza n.211/2021 emessa dal Tribunale di Spoleto è stata poi impugnata dall'odierno attore dinanzi alla Corte di Appello di RU la quale, con sua sentenza n.900/2023 del 27.12.2023, ha rigettato l'appello. Nei confronti delle due sentenze n.899/2023 e n.900/2023 della Corte di Appello di RU non risultano proposte impugnazioni
-come da formali attestazioni rilasciata in data 12.03.2025 ed in data 10.03.2025 dalla Cancelleria della Corte di Appello di RU- e conseguentemente entrambe devono ritenersi passate definitivamente in giudicato. Tutto ciò posto, tenuto conto che con i decreti ingiuntivi n.198/2018 e n.199/2018 i due odierni convenuti avevano richiesto il pagamento dei propri compensi per l'attività professionale prestata prima in favore della sig.ra e poi del nipote e che quest'ultimo con le relative opposizioni Controparte_8 Parte_1 ai decreti ingiuntivi aveva dato luogo, proprio dinanzi all'intestato Tribunale di Spoleto, a due giudizi civili aventi ad oggetto la valutazione della effettiva debenza (id est fondatezza delle pretese creditorie) e della congruità dei compensi in questione e quindi più in generale la valutazione dei rapporti professionali intercorsi proprio tra le stesse odierne parti in causa, non vi è dubbio che l'autorità del giudicato formatosi in seguito alla mancata impugnazione delle due sopra richiamate sentenze della Corte di Appello di RU (che hanno irrevocabilmente e definitivamente accertato il diritto dell'Avv. al pagamento della Per_1 somma di euro 48.805,00 ed il diritto dell'Avv. al pagamento della somma di euro 8.505,00 a CP_4 titolo di onorari per l'attività professionale prest so degli anni in favore di e di Controparte_8
) rende insuperabilmente inammissibile la odierna domanda di rivalutazione di non Parte_1 ssi onorari. Ciò discende chiaramente dal fatto, pienamente estensibile al caso di specie in cui risulta essere stata proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo, che “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass.Civ.n.25180 del 19.09.2024; Cass.Civ.n.22465 del 24.09.2018). Non vi può essere dubbio quindi che l'esistenza di due decisioni, passate in giudicato, che hanno accertato definitivamente il diritto al compenso dell'Avv. e dell'Avv. -nella misura rispettivamente di euro Persona_1 Controparte_4 48.805,00 e di euro 8.505,00- e disposto in via definitiva la condanna al pagamento di tali importi a carico del sig. , con riferimento specifico proprio alle stesse attività professionali prestate con Parte_1 riferimento agli stessi identici giudizi civili oggetto dell'odierna causa, rende inammissibile la domanda del sig. di una nuova valutazione di non debenza degli stessi compensi (il cui diritto, come già Parte_1 rilevato, risulta già accertato nelle predette sentenze passate in giudicato). L'esistenza delle due sentenze n.210/2021 e n.211/2021 emesse dal Tribunale di Spoleto e delle due sentenze n.899/2023 e n.900/2023 emesse dalla Corte di Appello di RU non oggetto di impugnazione pagina 3 di 5 e quindi la definitività degli accertamenti derivanti da tali pronunce, induce questo Tribunale a verificare se l'autorità del giudicato derivante dalle pronunce in questione impedisce la valutazione anche delle censure di inadempimento dedotte in questa sede dal sig. (verifica sempre doverosamente rilevabile: Parte_1 Cass.Civ.n.21087 del 04.07.2022; Trib. Napoli, n.5594 del 30.05.2023). Al riguardo, analizzando approfonditamente il contenuto delle sentenze n.210 e n.211 del Tribunale di Spoleto si evince immediatamente che non solo i giudizi che si sono conclusi con tali sentenze -giudizi peraltro introdotti, in qualità di opponente ai decreti ingiuntivi, dallo stesso odierno attore- sono intercorsi tra le stesse odierne parti in causa ma hanno anche avuto ad oggetto la valutazione delle stesse identiche attività professionali svolte dagli Avv.ti ed in favore di di cui si discute Persona_1 Controparte_4 Parte_1 nell'odierno giudizio, riferite agli stessi contenzioni svolti dinanzi al Tribunale di Roma e poi dinanzi alla Corte di Appello di Roma. E' sufficiente esaminare la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti compiuta dal giudice del Tribunale di Spoleto a pag.
2-4 delle sopra richiamate sentenze per riscontrare immediatamente che i rapporti professionali e le vicende giudiziarie ivi valutate ed ivi decise sono esattamente le medesime poste alla base dell'odierno giudizio. Si tratta quindi di giudizi intercorsi tra le stesse parti, aventi ad oggetto la valutazione dello stesso mandato professionale di cui si deduce l'inadempimento in questo giudizio ed in particolare la valutazione dell'adempimento al mandato professionale e del diritto ai compensi per l'espletamento delle stesse attività professionali prestate nelle stesse vicende giudiziarie relative al giudizio r.g.n.32999/2006 svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma (e conclusosi con la sentenza non definitiva n.7064/2010 e poi con la sentenza definitiva n.14428/2013) e poi nel successivo giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma r.g.n.5817/2013 (conclusosi con sentenza n.7160/2016). Giudizi che, introdotti dallo stesso odierno attore ed a fronte delle eccezioni e contestazioni da quest'ultimo dedotte, hanno visto riconoscere da parte del Tribunale di Spoleto e poi della Corte di Appello di RU il compiuto e corretto svolgimento delle prestazioni professionali da parte degli Avv.ti e ed accertare e riconoscere il diritto al compenso per le prestazioni in questione;
Per_1 CP_4 il tutto r tatuizioni passate definitivamente in cosa giudicata. Ciò posto proprio al riguardo occorre considerare che “L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio -giudicato esplicito-, ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte -giudicato implicito- (Cass.Civ.n.32547 del 14.12.2024). Ancora più specificatamente si consideri che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Cass.Civ.n.25180 del 19.09.2024, motivazione;
Cass.Civ.n.19113 del 18.07.2018; Cass.Civ.n.28318 del 28.11.2017). A ciò si aggiunga che “in tema di efficacia vincolante del giudicato, il mutamento della prospettazione giuridica tra due domande, aventi lo stesso fatto costitutivo della pretesa, è irrilevante ai fini della loro qualificazione in termini di diversità, con la conseguenza che è precluso al giudice il riesame dell'identico punto di diritto già accertato e risolto in via definitiva, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo giudizio” (Cass.Civ.n.7555 del 21.03.2024; Corte di Appello Campobasso, n.30 del 25.01.2023). Ebbene tenuto conto dei principi sopra richiamati e considerati con attenzione i contenuti ed i perimetri dei giudizi conclusi con le sentenze n.210/2021 e 211/2021 del Tribunale di Spoleto, ritiene questo giudicante che la valutazione degli inadempimenti al mandato professionale richiesta in questa sede dall'attore risulti preclusa dall'autorità del giudicato formatosi con il passaggio in giudicato delle Parte_1 predette sentenze. Non vi è dubbio infatti che proprio nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi richiesti dall'Avv. e dall'Avv. per il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni Per_1 CP_4 professionali rese nel giudizio r.g.n.32999/2006 svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma e nel giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma r.g.n.5817/2013, l'opponente oltre alle Parte_1 contestazioni espressamente dedotte alla base delle opposizioni, avrebbe potuto svolgere in via di azione o pagina 4 di 5 di eccezione proprio quelle contestazioni oggi espressamente dedotte nell'odierno giudizio, in quanto strettamente inerenti ai fatti costitutivi delle pretese monitorie dei ricorrenti ed oggettivamente rientranti nell'alveo dei fatti impeditivi, estintivi e/o modificativi del rapporto e del credito posti alla base delle domande monitorie. In altri termini tutte le contestazioni e le eccezioni oggi svolte nei confronti degli odierni convenuti e pretesamente comprovanti l'inadempimento dei predetti convenuti al mandato professionale conferito prima dalla sig.ra e poi dall'odierno attore, risultano rientrare Controparte_8 nell'alveo del c.d. deducibile e cioè risultan rio quelle ragioni giuridiche -proponibili sia in via di azione che di eccezione- non dedotte specificamente nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi (introdotti proprio dall'odierno attore) ma caratterizzate dalla loro comune stretta inerenza ai fatti costitutivi delle pretese svolte nei predetti giudizi;
rappresentano quei fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, coperti dall'autorità del giudicato formatosi nei giudizi di opposizione sopra menzionati. La preclusione del dedotto e del deducibile implica che l'autorità del giudicato impedisce non soltanto la riproposizione delle questioni espressamente già decise, ma anche la proposizione di quelle questioni o di quelle domande nuove che erano prospettabili e rilevanti all'interno del precedente giudizio in quanto strettamente inerenti ai fatti costitutivi delle pretese discusse (Trib. Nocera Inferiore, n.1589 del 20.07.2023). Nel tenere ben presente che la ratio sottesa ai principi che sovraintendono all'autorità del giudicato è quella di evitare la formazione di giudicati contrastanti, in conformità al principio del ne bis in idem, da un punto di vista sostanziale non può non tenersi conto che le sentenze n.210/2021 e n.211/2021 hanno accertato l'adempimento dell'Avv. e dell'Avv. al mandato professionale loro Per_1 CP_4 conferito ed il conseguente loro diritto -nei i di l pagamento dei compensi per i Parte_1 due giudizi svoltisi dinanzi al Tribunale di Roma e poi della Corte di Appello di Roma mentre nell'odierno giudizio, su domanda dello stesso , si chiede di valutare ed accertare l'inadempimento degli Parte_1 stessi Avv.ti e allo stesso identico mandato professionale tradottosi nelle prestazioni Per_1 CP_4 svolte nei me u al Tribunale di Roma e della Corte di Appello di Roma, la loro relativa responsabilità e -come già sopra rilevato- l'inesistenza del loro diritto al compenso. Appare evidente quindi che richiamati tutti i principi e tutte le considerazioni sopra esposte, tenuto conto della esigenza di evitare la formazione di giudicati contrastanti, la domanda di accertamento dell'inadempimento dei convenuti al mandato professionale loro conferito prima dalla sig.ra CP_8 e poi dall'odierno attore non può essere oggetto di valutazione dinanzi a questo
[...] Parte_1 ale in quanto coperta dall' cato formatasi nei giudizi sopra meglio identificati. In ordine alle spese di lite la complessità dei rapporti intercorsi tra le parti e l'oggettiva incertezza giuridica della controversia, valutate alla luce della nozione elastica delle gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. secondo comma (Cass.Civ.n.1983 del 23.01.2023; Cass.Civ.n.15495 del 16.05.2022), inducono questo Tribunale a prevedere la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dall'attore nei Parte_1 confronti dei convenuti -in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Per_1
e e causa
[...] Controparte_4 [...] e ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_9 Controparte_7
d ; Parte_1
-compensa tra le parti le spese di lite. Spoleto, 16.07.2025 Andrea Giuliani
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