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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 11/03/2021, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2021
N. 00003/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2021, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Sala, Giuseppe Gortenuti e Antonio Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Sala, in Verona, Lungadige Capuleti 1/ A;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore e -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello stato, domiciliata in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
decreto in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “ informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 84 c.4 e 91 c.6 del D. Lgs. 159/2011 nei confronti della -OMISSIS- ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con ordinanza n. -OMISSIS- questa Sezione ha sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato “ limitatamente alla sola prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere ”, sino alla camera di consiglio del 10 marzo 2021;
- che tale effetto sospensivo deve ritenersi riferito anche ai rapporti indispensabili alla prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere, ivi compresa l’iscrizione -OMISSIS-;
- che con decreto-OMISSIS-, ha disposto la misura dell’amministrazione giudiziaria nei confronti della società ricorrente per un periodo di 9 mesi;
- che ai sensi dell’art. 34 bis , comma 7, d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria sospende gli effetti della informazione antimafia;
- che, fermo l’effetto sospensivo già disposto con la richiamata ordinanza n. -OMISSIS-, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare articolata dalla ricorrente nella memoria depositata in data -OMISSIS- e in sede di discussione;
- che per la peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.