Sentenza 28 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 22 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/06/2022, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 01061/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pietro Gaudiomonte e Vito Favia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IO GL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Fornelli e Diana Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo -OMISSIS- emesso in data 29/08/2012 dal Giudice di Pace di IN CA a favore dell’Avvocato ricorrente contro la IO GL, notificato in data 05/10/2012, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647, comma 1 c.p.c. perché non opposto e munito di formula esecutiva in data 11/02/2013, notificato in forma esecutiva in data 18/06/2013.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della IO GL;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to A. Gaudiomonte e avv.to A. Diana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Avvocato ricorrente, con ricorso notificato il 24/01/2022 e depositato in pari data, chiede l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo -OMISSIS- del 29/08/2012, con cui il Giudice di Pace di IN CA ha disposto il pagamento in suo favore, a carico della IO GL, di € 539,33 per interessi moratori e rivalutazione monetaria (sull’ammontare di diritti e onorari liquidati con l’ordinanza di assegnazione del Tribunale Civile di Napoli -OMISSIS- del 13/06/2008), oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in complessivi € 270,00, di cui € 20,00 a titolo di esborsi e € 250,00 a titolo di compensi (D.M. 01/08/2012). Chiede, altresì, il pagamento degli accessori di legge (spese generali, IVA e CAP), sulle somme liquidate nel predetto decreto ingiuntivo, il pagamento delle somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo, nonché il pagamento degli interessi moratori dovuti dal debitore ai sensi dell’art. 1282, comma 1 codice civile, indipendentemente dalla sua messa in mora o dall’avvio dell’esecuzione, sulle somme dovute a titolo di condanna al rimborso delle spese processuali, oltre che a titolo di sorte capitale, e delle spese e compensi del presente giudizio di ottemperanza.
Il 09/02/2022, si è costituita in giudizio la IO GL, depositando un atto di costituzione al fine di impugnare e contestare l’avverso atto introduttivo, chiedendone la reiezione, in quanto inammissibile ed infondato.
Il 07/04/2022, la IO GL ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha contestato, sotto diversi profili, il decreto ingiuntivo -OMISSIS-/2012 del Giudice di Pace di IN CA, per il quale il ricorrente agisce in ottemperanza (affermando, tra le altre cose, che “ rende arduo pure comprendere come, a distanza di quattro anni dall’assegnazione delle somme e dal loro puntuale pagamento nel 2008, il Giudice di Pace di IN CA, nell’agosto del 2012, sia stato indotto ad ingiungere il pagamento di ulteriore denaro pubblico (€ 539,33) a titolo di “interessi moratori ai sensi dell’art. 1224 c.c.” e “rivalutazione monetaria”, oltre alle spese di un’ultronea procedura monitoria, sulla base di generiche attestazioni e di documenti imprecisi e parziali, prodotti come prova scritta del credito ”, p. 4), anche al fine di eccepire l’improponibilità dell’azione di ottemperanza de qua , per asserito frazionamento del credito ed abuso del processo, chiedendo di dichiarare inammissibile, improponibile e/o improcedibile e, comunque, infondato il ricorso di ottemperanza.
Il 07/04/2022, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha chiesto di riconoscere “ le ripetute violazioni da parte della difesa della debitrice IO GL, dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., con il deposito a sorpresa di un abnorme documentazione del tutto irrilevante ai fini del giudizio ed operato quindi a scopo dilatorio e diffamatorio nei confronti del ricorrente ”, nonché “ l’irrilevanza ai fini del giudizio, della documentazione depositata dalla debitrice, con conseguente accoglimento del ricorso di ottemperanza e delle sue conclusioni ” e, in caso di soccombenza, di “ condannare la debitrice IO GL per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 26 c.p.a. ”.
Il 14/04/2022, la IO GL ha depositato in giudizio una memoria di replica a seguito delle controdeduzioni e successiva correzione, depositate dal ricorrente in data 07.04.2022 e 08.04.2022, rilevando, in via pregiudiziale, la pretestuosità della eccepita violazione dell’art. 88 c.p.c. in considerazione della corposa documentazione (asseritamente non attinente all’oggetto dell’odierno giudizio) depositata dalla IO GL, ed evidenziando “ che la causa oggi in esame non costituisce un’isolata, abituale vicenda processuale di un ordinario omesso pagamento (peraltro di un importo modesto), atteso che si inserisce in un contesto di ben più ampia portata per tutte le implicazioni derivate proprio dall’abnorme profluvio di azioni promosse dagli stessi legali per le medesime causali nel corso degli anni ”, e, quindi, insistendo nella richiesta di rigettare il ricorso di ottemperanza per la ragioni di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e, comunque, di infondatezza esposte negli scritti difensivi.
Il 14/04/2022, anche il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, segnalando, in via preliminare e generale, “ che la IO GL non ha mai provveduto a pagare spontaneamente i debiti di cui è causa, non ha mai dedotto in opposizione alcunché innanzi ai Giudici di Pace che hanno sottoscritto i decreti ingiuntivi, a tempo debito ”, ed insistendo nell’accoglimento del ricorso di ottemperanza e delle sue conclusioni.
Nella Camera di Consiglio del 27/04/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è, in parte, fondato e deve, quindi, essere accolto parzialmente, nei sensi, nei limiti e nei termini di seguito indicati.
2. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, passato in giudicato per mancata opposizione, come da concorde affermazione delle parti.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva, poi, la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che il decreto ingiuntivo -OMISSIS-/2012 emesso dal Giudice di Pace di IN CA, di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, per mancata opposizione, come (peraltro) da concorde affermazione delle parti.
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale (al quale è stata successivamente apposta la formula esecutiva l’11/02/2013) è stato notificato alla IO GL in data 18/06/2013, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
Va disattesa, poi, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di ottemperanza sollevata dalla difesa della IO GL, in quanto non si ravvisa l’allegato frazionamento artificioso del credito in sede esecutiva (dinanzi al G.A.), trattandosi della richiesta di integrale ottemperanza di un decreto ingiuntivo dell’A.G.O. (passato in giudicato).
3. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere parzialmente accolto, non risultando l’adempimento al giudicato formatosi sul predetto decreto ingiuntivo -OMISSIS-/2012 emesso dal Giudice di Pace di IN CA (che “ non veniva tempestivamente opposto ”, per espressa affermazione contenuta a p. 2 della memoria difensiva regionale del 07/04/2022) da parte della IO GL (sulla quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato, nel mentre i rilievi formulati dalla IO GL memoria difensiva del 07/04/2022 avverso il titolo esecutivo per la cui esecuzione è causa avrebbero dovuto essere tempestivamente formulati avanti all’A.G.O. in sede di opposizione al decreto ingiuntivo di cui trattasi), ordinandosi, per l’effetto, alla IO GL, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore dell’odierno ricorrente delle somme di denaro liquidate nel decreto ingiuntivo -OMISSIS-/2012 emesso dal Giudice di Pace di IN CA, oltre gli accessori di legge (spese generali, I.V.A. e C.A.P.).
4. - Non sono dovuti, invece, i reclamati interessi moratori ex art. 1282, comma 1 codice civile, sulle somme indicate nel decreto ingiuntivo dell’A.G.O., poiché non previsti nel titolo esecutivo.
5. - Le somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo (c.d. “COMPENSI E SPESE SUCCESSIVE OCCORSI” di cui all’Allegato n. 3 al ricorso di ottemperanza) vengono (in parte) ricomprese nelle spese processuali del giudizio di ottemperanza.
6. - Non spettano al ricorrente le invocate astreintes , non sussistendo i presupposti e le condizioni previsti dall’art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a..
7. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto solo in parte nei limiti sopra indicati.
8. - Le spese del giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9. - Il Tribunale ritiene, infine, palesemente insussistente la violazione (allegata da parte ricorrente) dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. da parte dei difensori costituiti della IO GL e dispone, invece, la trasmissione degli atti all’Ordine degli Avvocati di Taranto e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto perché valutino, per quanto di competenza, il complessivo comportamento processuale (compresa la fase monitoria dinanzi all’A.G.O.) dell’Avvocato ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla IO GL, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo -OMISSIS- emesso in data 29/08/2012 dal Giudice di Pace di IN CA, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Condanna la IO GL, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 800,00 (Ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Dispone la trasmissione degli atti all’Ordine degli Avvocati di Taranto e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto perché valutino, per quanto di competenza, il complessivo comportamento processuale (compresa la fase monitoria dinanzi all’A.G.O.) dell’Avvocato ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.