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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5879 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.32340, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Walter Bissoli e Cristina Florean ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito a Verona, in via Prato Santo, n.1; parte ricorrente ex art. 281 decies c.p.c. contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte resistente contumace
e nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, è domiciliato;
parte resistente
FATTO
La sig.ra agiva in qualità di erede di , nato a Parte_1 Persona_1
AR (RE) il 24/08/1917 e morto a Scandiano (RE) il 24/12/2013. La ricorrente esponeva che il padre era assegnato al 6° Reggimento degli Alpini,
1 2
Battaglione di Verona, 50° Compagnia e aveva combattuto dapprima nei combattimenti sul fronte albanese e, successivamente, sul fronte russo. Parte ricorrente narrava che il sig. dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, era Pt_1
stato catturato dai Tedeschi sul confine del Brennero e condotto nel campo di concentramento di Fischbeck, nei pressi di AM. Una volta giunto al campo di concentramento di Fischbeck, il sig. era stato costretto al lavoro coatto Pt_1
che veniva svolto in condizioni disumane. In particolare, egli era impiegato nello scarico di sacchi di cemento e ghiaia per la società EL & Co. Parte ricorrente riportava, inoltre, che il regime alimentare era del tutto insufficiente al sostentamento di un individuo adulto, che le condizioni di alloggio erano degradanti e che i carcerieri attuavano continui maltrattamenti. La sig.ra Pt_1
narrava poi che il padre era stato liberato il 5 marzo 1945 dall'Esercito Alleato e che prima di morire gli era stata riconosciuta la medaglia d'onore ex art.1 co. 1271
L. 296/2006 per la deportazione patita.
Parte ricorrente chiedeva il risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale patito dal de cuius per la deportazione e l'ingiusta detenzione quantificato in via equitativa in euro 205.200,00. Parte ricorrente chiedeva, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale subito dal IG. per la mancata Pt_1
retribuzione per il lavoro prestato per 18 mesi nel campo tedesco per un totale di euro 14.400,00.
In conclusione, la ricorrente chiedeva di accertare la responsabilità della
Repubblica Federale di Germania a titolo extracontrattuale, per il danno patrimoniale e non patrimoniale causato a e, conseguentemente, Persona_1
condannare la stessa al risarcimento della somma di euro 219.600,00, di cui euro
205.200,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 14.400,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, ammontanti alla somma di euro 205.391,88 in relazione al danno non patrimoniale e di euro 14.432,23 con riferimento al danno patrimoniale o nella maggiore, diversa o minore somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1 osservava, preliminarmente, di essere l'unico titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich potevano essere fatti valere esclusivamente nei propri
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confronti in quanto Ente gestore del Fondo istituito con l'art. 43 del d.l. 36/2022, con esclusione di eventuali azioni esecutive nei confronti della Germania.
Parte resistente eccepiva l'estinzione del credito risarcitorio per prescrizione stante la riconducibilità della fattispecie concreta al reato di riduzione in schiavitù di cui all'art.600 del Codice penale, punita all'epoca dei fatti di causa con la reclusione da cinque a quindici anni. A tale riguardo, l'Avvocatura rilevava il decorso di anni quindici dai fatti di causa. Il precisava che, a CP_1
prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte dello stesso. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
Nel merito, parte resistente contestava la quantificazione del danno operata dalla parte ricorrente ed eccepiva il difetto di prova della qualità di erede. A tale riguardo, l'Avvocatura evidenziava l'unitarietà della categoria di danno non patrimoniale nonché la necessità di decurtare quanto eventualmente già ottenuto dal de cuius a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, quanto avrebbe potuto percepire se avesse presentato la domanda di indennizzo entro i termini di decadenza di cui all'art. 6 del d.P.R. n.
2043 del 1963 e/o in quelli di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 646.
L'Avvocatura chiedeva, inoltre, che dal risarcimento fossero decurtate anche le somme eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre
1980, n. 791, che aveva assicurato ai cittadini italiani deportati nei campi di concentramento “il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra” e, qualora avessero “compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini”, un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. In relazione a tali benefici economici,
l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
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Il Ministero eccepiva, infine, l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta dalla controparte in quanto la testimone di cui si domandava l'esame era nata solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando il sig. era già tornato in patria. In conclusione, parte resistente chiedeva di: a) Pt_1
affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a titolo particolare Controparte_1 nel debito in data antecedente all'introduzione del giudizio;
b) rigettare nel merito le domande, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nell'ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili secondo quanto esposto nella comparsa;
d) in via ancora più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1227, comma 2 del Codice civile.
All'udienza del 17/02/2025, il giudice dato atto, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti ricorrenti, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella fattispecie in esame – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite,
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esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di BE
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto
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particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
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Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori. Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato.
L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt.
6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del
12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
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D) La fattispecie in esame.
Dai documenti allegati dalla ricorrente emerge che il sig. era un militare Pt_1
assegnato al 6° Reggimento degli Alpini, Battaglione di Verona, 50° Compagnia, il quale aveva combattuto sul fronte albanese e, successivamente, sul fronte russo.
Egli, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, era stato catturato dai Tedeschi sul confine del Brennero e condotto nel campo di concentramento di Fischbeck, nei pressi di AM. In particolare, il IG. era stato internato nello Stalag X- Pt_1
A, impiegato nel Arbeitskommando 329 (adibito all'industria bellica) e nella ditta
EL & Co. di AM (nel settore edile).
Il de cuius era stato liberato il 5 marzo 1945 dall'Esercito Alleato e, prima di morire, gli era stata riconosciuta la medaglia d'onore ex art.1 co. 1271 L.
296/2006 per la deportazione patita.
E) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dalla parte ricorrente, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue.
Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile
2022, n. 36 e non può essere esaminata ai fini del presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al
“ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
F) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dai ricorrenti è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da
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porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile. Tale prova non risulta essere stata fornita dalla ricorrente in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito (segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa
- di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa. Nel caso di specie, il sig. era un Pt_1 militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato catturato dalle Forze Armate
Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
- belligeranti, la restrizione in prigionia del IG. da parte della forza nemica Pt_1
non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c. Dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente si evince unicamente che il sig. dopo Pt_1
l'armistizio dell'8 settembre 1943, era stato catturato dai Tedeschi sul confine del
Brennero e condotto nel campo di concentramento di Fischbeck, nei pressi di
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AM. Egli era rimasto internato nello Stalag X-A e sottoposto a lavori coatti sino alla sua liberazione da parte dell'Esercito Alleato avvenuta il 5 marzo 1945.
Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, la ricorrente non ha prodotto prove certi inerenti i fatti costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
Le parti attrici non forniscono la prova dei maltrattamenti subiti dal de cuius.
Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate dalla guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò si porrebbe in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
- nato a [...] il [...] - è deceduto all'età di 96 Persona_1
anni, in data 24/12/2013, a Scandiano (RE). Nessuna documentazione medica attestante danni fisici o psichici, emersi nel corso della vita del de cuius e causalmente riconducibili ai maltrattamenti subiti in prigionia, è stata allegata dalla ricorrente.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera
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sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni della ricorrente, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dalla ricorrente, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 17.4.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.32340, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Walter Bissoli e Cristina Florean ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito a Verona, in via Prato Santo, n.1; parte ricorrente ex art. 281 decies c.p.c. contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte resistente contumace
e nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, è domiciliato;
parte resistente
FATTO
La sig.ra agiva in qualità di erede di , nato a Parte_1 Persona_1
AR (RE) il 24/08/1917 e morto a Scandiano (RE) il 24/12/2013. La ricorrente esponeva che il padre era assegnato al 6° Reggimento degli Alpini,
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Battaglione di Verona, 50° Compagnia e aveva combattuto dapprima nei combattimenti sul fronte albanese e, successivamente, sul fronte russo. Parte ricorrente narrava che il sig. dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, era Pt_1
stato catturato dai Tedeschi sul confine del Brennero e condotto nel campo di concentramento di Fischbeck, nei pressi di AM. Una volta giunto al campo di concentramento di Fischbeck, il sig. era stato costretto al lavoro coatto Pt_1
che veniva svolto in condizioni disumane. In particolare, egli era impiegato nello scarico di sacchi di cemento e ghiaia per la società EL & Co. Parte ricorrente riportava, inoltre, che il regime alimentare era del tutto insufficiente al sostentamento di un individuo adulto, che le condizioni di alloggio erano degradanti e che i carcerieri attuavano continui maltrattamenti. La sig.ra Pt_1
narrava poi che il padre era stato liberato il 5 marzo 1945 dall'Esercito Alleato e che prima di morire gli era stata riconosciuta la medaglia d'onore ex art.1 co. 1271
L. 296/2006 per la deportazione patita.
Parte ricorrente chiedeva il risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale patito dal de cuius per la deportazione e l'ingiusta detenzione quantificato in via equitativa in euro 205.200,00. Parte ricorrente chiedeva, altresì, il risarcimento del danno patrimoniale subito dal IG. per la mancata Pt_1
retribuzione per il lavoro prestato per 18 mesi nel campo tedesco per un totale di euro 14.400,00.
In conclusione, la ricorrente chiedeva di accertare la responsabilità della
Repubblica Federale di Germania a titolo extracontrattuale, per il danno patrimoniale e non patrimoniale causato a e, conseguentemente, Persona_1
condannare la stessa al risarcimento della somma di euro 219.600,00, di cui euro
205.200,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 14.400,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, ammontanti alla somma di euro 205.391,88 in relazione al danno non patrimoniale e di euro 14.432,23 con riferimento al danno patrimoniale o nella maggiore, diversa o minore somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1 osservava, preliminarmente, di essere l'unico titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich potevano essere fatti valere esclusivamente nei propri
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confronti in quanto Ente gestore del Fondo istituito con l'art. 43 del d.l. 36/2022, con esclusione di eventuali azioni esecutive nei confronti della Germania.
Parte resistente eccepiva l'estinzione del credito risarcitorio per prescrizione stante la riconducibilità della fattispecie concreta al reato di riduzione in schiavitù di cui all'art.600 del Codice penale, punita all'epoca dei fatti di causa con la reclusione da cinque a quindici anni. A tale riguardo, l'Avvocatura rilevava il decorso di anni quindici dai fatti di causa. Il precisava che, a CP_1
prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte dello stesso. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
Nel merito, parte resistente contestava la quantificazione del danno operata dalla parte ricorrente ed eccepiva il difetto di prova della qualità di erede. A tale riguardo, l'Avvocatura evidenziava l'unitarietà della categoria di danno non patrimoniale nonché la necessità di decurtare quanto eventualmente già ottenuto dal de cuius a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, quanto avrebbe potuto percepire se avesse presentato la domanda di indennizzo entro i termini di decadenza di cui all'art. 6 del d.P.R. n.
2043 del 1963 e/o in quelli di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 646.
L'Avvocatura chiedeva, inoltre, che dal risarcimento fossero decurtate anche le somme eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre
1980, n. 791, che aveva assicurato ai cittadini italiani deportati nei campi di concentramento “il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra” e, qualora avessero “compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini”, un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. In relazione a tali benefici economici,
l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
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Il Ministero eccepiva, infine, l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova testimoniale richiesta dalla controparte in quanto la testimone di cui si domandava l'esame era nata solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando il sig. era già tornato in patria. In conclusione, parte resistente chiedeva di: a) Pt_1
affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a titolo particolare Controparte_1 nel debito in data antecedente all'introduzione del giudizio;
b) rigettare nel merito le domande, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nell'ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili secondo quanto esposto nella comparsa;
d) in via ancora più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1227, comma 2 del Codice civile.
All'udienza del 17/02/2025, il giudice dato atto, assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti ricorrenti, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella fattispecie in esame – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite,
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esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di BE
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto
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particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
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Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori. Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato.
L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt.
6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del
12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
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D) La fattispecie in esame.
Dai documenti allegati dalla ricorrente emerge che il sig. era un militare Pt_1
assegnato al 6° Reggimento degli Alpini, Battaglione di Verona, 50° Compagnia, il quale aveva combattuto sul fronte albanese e, successivamente, sul fronte russo.
Egli, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, era stato catturato dai Tedeschi sul confine del Brennero e condotto nel campo di concentramento di Fischbeck, nei pressi di AM. In particolare, il IG. era stato internato nello Stalag X- Pt_1
A, impiegato nel Arbeitskommando 329 (adibito all'industria bellica) e nella ditta
EL & Co. di AM (nel settore edile).
Il de cuius era stato liberato il 5 marzo 1945 dall'Esercito Alleato e, prima di morire, gli era stata riconosciuta la medaglia d'onore ex art.1 co. 1271 L.
296/2006 per la deportazione patita.
E) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dalla parte ricorrente, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue.
Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile
2022, n. 36 e non può essere esaminata ai fini del presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al
“ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
F) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dai ricorrenti è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da
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porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile. Tale prova non risulta essere stata fornita dalla ricorrente in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito (segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa
- di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa. Nel caso di specie, il sig. era un Pt_1 militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato catturato dalle Forze Armate
Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
- belligeranti, la restrizione in prigionia del IG. da parte della forza nemica Pt_1
non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c. Dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente si evince unicamente che il sig. dopo Pt_1
l'armistizio dell'8 settembre 1943, era stato catturato dai Tedeschi sul confine del
Brennero e condotto nel campo di concentramento di Fischbeck, nei pressi di
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AM. Egli era rimasto internato nello Stalag X-A e sottoposto a lavori coatti sino alla sua liberazione da parte dell'Esercito Alleato avvenuta il 5 marzo 1945.
Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, la ricorrente non ha prodotto prove certi inerenti i fatti costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
Le parti attrici non forniscono la prova dei maltrattamenti subiti dal de cuius.
Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate dalla guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò si porrebbe in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
- nato a [...] il [...] - è deceduto all'età di 96 Persona_1
anni, in data 24/12/2013, a Scandiano (RE). Nessuna documentazione medica attestante danni fisici o psichici, emersi nel corso della vita del de cuius e causalmente riconducibili ai maltrattamenti subiti in prigionia, è stata allegata dalla ricorrente.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera
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sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni della ricorrente, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dalla ricorrente, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 17.4.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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