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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
Presidente dott.ssa SO Di ES
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa CO AR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 10779/2024 R.G. promossa da: Parte 1 n. a IA (CT) il 18/03/1994, rappr. e dif. dall' avv. CRUCILLA' ENRICO,
presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
Controparte 1 n. a IA (CT) il 12/12/1994 (C.F.: C.F. 1 ), rappr.
e dif. dall'avv. PIAZZA MASSIMILIANO, presso il cui studio legale in Catania è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 15.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 18.10.2024, Parte 1 chiedeva la regolamentazione dei diritti di visita e mantenimento posti a carico dei genitori per la figlia Persona 1 nata a
Paternò il 12/12/2013, dalla relazione intrattenuta con Controparte 1
Si costituiva il resistente con atto dell'08.05.2025.
Nelle more dell'udienza di comparizione, le parti dichiaravano di avere trovato accordo sulle condizioni di mantenimento e affidamento della figlia minore e sul diritto di visita del padre, depositato al fascicolo telematico in data 05.06.2025 che testualmente si riporta : < a) affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con collocamento della figlia presso la residenza materna in Acireale (CT) alla via Santa Caterina n. 89; b) il padre nel corso di ciascuna settimana potrà esercitare il diritto di visita quando vorrà con una frequenza che sarà stabilita da entrambi i genitori in base alle loro esigenze personali e/o ed in caso di disaccordo il padre potrà vedere la figlia nei giorni di martedì e giovedì dalle
15:00 alle 20:00 e la domenica dalle 09:00 fino alle 20:00. I genitori dovranno ripartire le festività secondo il principio dell'alternanza e della reciprocità così da consentire ad entrambi di trascorrere congruo tempo con la propria figlia. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alternando ogni anno la Vigilia di Natale con il Capodanno
e la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Per le festività di Pasqua, per tre giorni continuativi,
la minore trascorreranno le stesse con i genitori separatamente ad anni alternati. Durante
il periodo estivo, il padre terrà la figlia per un periodo di 7 giorni continuativi nel mese di luglio e per un periodo di 7 giorni continuativi nel mese di agosto. Gli esatti giorni di permanenza durante il periodo estivo dovranno essere concordati per iscritto entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno ed in caso di disaccordo i genitori sin d'ora concordano che il padre terrà con sé la figlia da giorno 1 al giorno 7 di Luglio e dal giorno 1 al giorno 7 di
Agosto. I genitori saranno disponibili a concordare eventuali variazioni dei tempi sopra indicati in caso di particolari esigenze degli stessi e della figlia, in ogni caso garantendo sempre qualità ed uguale quantità del tempo trascorso della figlia presso ciascun genitore;
c) il Sig. Controparte 1 si obbliga a versare un assegno di mantenimento complessivo in favore della figlia minore pari ad euro 200,00 (duecento/00) mensili, da versarsi alla sig.ra Pt 1 entro il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico alle coordinate iban [...], con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate. Il Sig. CP 1 si impegna, altresì, a rinunciare al 50%
dell'assegno familiare in suo favore per cui sarà beneficiaria per intero la sig.ra [...]
Pt 1 ."
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla figlia minore
Per 1 l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n.
154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10779/2024
R.G., così statuisce:
Dispone l'affidamento condiviso della minore Persona 1 ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come da accordo tra le parti.
Onera Controparte_1 di pagare un assegno di € 200,00 per il mantenimento della figlia minore, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da corrispondere alla madre [...] Pt 1 con le modalità di cui all'accordo, oltre al 50% delle spese straordinarie, dando atto che la madre percepirà per intero l'assegno unico come da accordo tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 17/10/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
CO AR SO Di ES
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
Presidente dott.ssa SO Di ES
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa CO AR Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 10779/2024 R.G. promossa da: Parte 1 n. a IA (CT) il 18/03/1994, rappr. e dif. dall' avv. CRUCILLA' ENRICO,
presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
Controparte 1 n. a IA (CT) il 12/12/1994 (C.F.: C.F. 1 ), rappr.
e dif. dall'avv. PIAZZA MASSIMILIANO, presso il cui studio legale in Catania è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 15.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 18.10.2024, Parte 1 chiedeva la regolamentazione dei diritti di visita e mantenimento posti a carico dei genitori per la figlia Persona 1 nata a
Paternò il 12/12/2013, dalla relazione intrattenuta con Controparte 1
Si costituiva il resistente con atto dell'08.05.2025.
Nelle more dell'udienza di comparizione, le parti dichiaravano di avere trovato accordo sulle condizioni di mantenimento e affidamento della figlia minore e sul diritto di visita del padre, depositato al fascicolo telematico in data 05.06.2025 che testualmente si riporta : < a) affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale con collocamento della figlia presso la residenza materna in Acireale (CT) alla via Santa Caterina n. 89; b) il padre nel corso di ciascuna settimana potrà esercitare il diritto di visita quando vorrà con una frequenza che sarà stabilita da entrambi i genitori in base alle loro esigenze personali e/o ed in caso di disaccordo il padre potrà vedere la figlia nei giorni di martedì e giovedì dalle
15:00 alle 20:00 e la domenica dalle 09:00 fino alle 20:00. I genitori dovranno ripartire le festività secondo il principio dell'alternanza e della reciprocità così da consentire ad entrambi di trascorrere congruo tempo con la propria figlia. Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alternando ogni anno la Vigilia di Natale con il Capodanno
e la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Per le festività di Pasqua, per tre giorni continuativi,
la minore trascorreranno le stesse con i genitori separatamente ad anni alternati. Durante
il periodo estivo, il padre terrà la figlia per un periodo di 7 giorni continuativi nel mese di luglio e per un periodo di 7 giorni continuativi nel mese di agosto. Gli esatti giorni di permanenza durante il periodo estivo dovranno essere concordati per iscritto entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno ed in caso di disaccordo i genitori sin d'ora concordano che il padre terrà con sé la figlia da giorno 1 al giorno 7 di Luglio e dal giorno 1 al giorno 7 di
Agosto. I genitori saranno disponibili a concordare eventuali variazioni dei tempi sopra indicati in caso di particolari esigenze degli stessi e della figlia, in ogni caso garantendo sempre qualità ed uguale quantità del tempo trascorso della figlia presso ciascun genitore;
c) il Sig. Controparte 1 si obbliga a versare un assegno di mantenimento complessivo in favore della figlia minore pari ad euro 200,00 (duecento/00) mensili, da versarsi alla sig.ra Pt 1 entro il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico alle coordinate iban [...], con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate. Il Sig. CP 1 si impegna, altresì, a rinunciare al 50%
dell'assegno familiare in suo favore per cui sarà beneficiaria per intero la sig.ra [...]
Pt 1 ."
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla figlia minore
Per 1 l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n.
154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10779/2024
R.G., così statuisce:
Dispone l'affidamento condiviso della minore Persona 1 ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come da accordo tra le parti.
Onera Controparte_1 di pagare un assegno di € 200,00 per il mantenimento della figlia minore, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da corrispondere alla madre [...] Pt 1 con le modalità di cui all'accordo, oltre al 50% delle spese straordinarie, dando atto che la madre percepirà per intero l'assegno unico come da accordo tra le parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 17/10/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
CO AR SO Di ES