TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 4501 /2022
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , rapp.tata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Ferraina Lucio ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
resistente non comparso
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note telematiche ex art 127 ter cpc del 16.11.2024
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.07.2022 la ricorrente di cui in epigrafe chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 23.05.1998 con dalla CP_1 cui unione nascevano due figli: (OL 10.02.1999) e (OL 11.03.2002) Per_1 Per_2
maggiorenni non autonomi economicamente. La ricorrente deduceva che il Tribunale di OL aveva pronunciato con sentenza n. 2286/2014 del 14.02.2014 la separazione giudiziale tra detti coniugi e che perdura da allora lo stato separativo.
All'udienza presidenziale del 09.10.2023 compariva la ricorrente che insisteva con le richieste di cui al ricorso, ossia conferma delle statuizioni rese con la sentenza di separazione.
Il Giudice delegato dal Presidente, ascoltata la sola ricorrente stante l'assenza del resistente regolarmente citato, confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore per il prosieguo.
In sede istruttoria la ricorrente insisteva con le proprie richieste, senza articolare mezzi di prova orale.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio, concessi i termini di cui all'art 190 cpc..
La domanda è fondata e merita accoglimento .
Nella fattispecie è invero provato il titolo addotto a sostegno della stessa e sentenza n. 2286/2014 pubbl. il 14/02/2014 emessa dal Tribunale di OL, avverso la quale non è stata proposta impugnazione come da attestazione in atti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda , stando alle risultanze istruttorie e soprattutto alle dichiarazioni e rilievi svolti dalla parte;
in particolare dalle risultanze istruttorie in atti emerge che le parti non hanno più contatti dall'epoca della separazione, hanno da allora distinte domiciliazioni.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87.
Deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge .
Quanto ai provvedimenti di carattere economico-patrimoniale, il Tribunale dà atto che la ricorrente dichiara di essere disoccupata, di avere un nuovo compagno, non formula richiesta di assegno divorzile e che dalle risultanze in atti la situazione economica delle parti è rimasta invariata dal tempo della separazione. Stando pertanto alle esigue risultanze istruttorie in atti, tenuto conto che nelle more della procedura entrambi i figli della coppia sono divenuti maggiorenni ma verosimilmente non hanno ancora raggiunto l'indipendenza economica, il Tribunale ritiene di dover confermare il contributo al mantenimento per i citati figli in € 300,00 come da sentenza di separazione da porre a carico del sig. da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese alla sig.ra a CP_1 Parte_1
mezzo bonifico, assegno, contanti, vaglia etc, con soggezione alla rivalutazione ISTAT e spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, ludiche) al 50% .
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Spese compensate .
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OL il giorno 23/05/1998 dai signori , nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
c.f , nato a [...] il [...] ( atto n. 29 CP_1 C.F._2
P. II, s. A, sez. D, anno 1998 );
2) Determina in € 300,00 il contributo al mantenimento per entrambi i figli maggiorenni non autonomi a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese tramite contanti e o bonifico , con rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50%;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
4) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 17/01/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca