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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/02/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3604/2021 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO CAROTENUTO Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
SALVATORE PELLEGRINO resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto di: “Accertare e dichiarare che il signor relativamente alla Parte_1 domanda di M.P. inerente l'ernia lombare ha riportato postumi invalidanti in misura quantomeno superiore allo 06%, e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla ricostituzione e riliquidazione della CP_1 rendita vitalizia con conseguente pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati maturati a far data dalla costituzione della rendita, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in quanto il danno deve essere valutato sicuramente in misura superiore al 23%; condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza e carenza probatoria. CP_1
I motivi della decisione complessivo individuato nella misura del 23% a fronte dell'accertamento in sede amministrativa delle seguenti patologie: algia e disfunzionalità moderata del rachide lombare (grado 6%) dal 22.4.2021; diminuzione bilaterale dell'udito (grado 18%) dal 11.11.2020 (v. all. n.3 in ricorso).
Non ritenendo adeguata la valutazione effettuata relativamente alla patologia vertebrale discale lombare, ha convenuto l'Ente in epigrafe al fine di vedersi riconosciuta per tale morbosità una percentuale di menomazione all'integrità psicofisica specifica pari al 15%, o comunque superiore alla misura del 6% attestata in sede amministrativa, con conseguente rivalutazione ad incremento anche del grado menomativo complessivo in misura superiore rispetto all'attuale 23% già oggetto di rendita a suo favore dal 22.4.2021.
2. Si è costituito l'ente resistente, ritenendo corretta e congrua la valutazione effettuata e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La causa è stata istruita mediante lo svolgimento di CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
4. La questione controversa tra le parti riguarda la determinazione del grado e la valutazione medico-legale sui postumi della patologia lombo-sacrale di parte ricorrente, la cui origine professionale risulta già riconosciuta dall'ente in epigrafe, e non contestata. Siffatta valutazione tecnico- giuridica è stata svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
Il consulente nominato dal giudice ha esposto che:” La percentuale in misura del 6% con la quale l' ha valutato la menomazione dell'integrità psico fisica dell'assicurato conseguente alla malattia CP_1 professionale denunciata (“Ernia del disco lombare con disturbi neurotrofici cronici”) non può essere condivisa per la seguente motivazione. L' si è limitata a valutare essenzialmente la menomazione algo-disfunzionale del rachide CP_1 lombare (“algia e disfunzionalità moderata del rachide lombare”), ritenendo che “i disturbi neurologici connessi siano da ritenersi di carattere prevalentemente algico, non persistenti” in un “quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave”, nella specie localizzata nel tratto rachideo lombare.”, specificando inoltre che:” il quadro diagnostico strumentale cui fa rifermento il consulente dell nelle note mediche del 19.01.2024, CP_1 non è semplicemente quello di una discoartrosi pluridistrettuale lombare, ma è costituito, come si evince chiaramente dalle risultanze degli esami RMN lombo-sacrale del 26.03.2021 e dell'1.04.2022 da un quadro di discoartrosi lombare diffusa osteofitaria con ernia discale mediana L3-L4 che determina fenomeni compressivi sul sacco durale con associata radicolopatia cronica, evidente sul piano clinico e strumentale (ENMG del 17.03.2022). Conseguentemente, nella fattispecie la voce tabellare di cui al D.lvo 38/2000 più pertinente è la 213 che prevede per l'ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica fino al 12%.”. Il
CTU ha quindi concluso che “sulla base dei criteri valutativi e delle indicazioni tabellari di cui al D.lgs. 38/2000, la patologia vertebrale discale lombare denunciata determina un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurato valutabile in misura del 10% (dieci per cento)”. Il consulente, conseguentemente, ha ritenuto che: “Procedendo ad una valutazione complessiva che tenga conto della percentuale di danno biologico con la quale è stata valutata la tecnoacusia (18%) e che non si basi sulla semplice somma aritmetica, il grado complessivo della menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurato conseguente alla tecnoacusia (18%) e alla patologia erniaria discale lombare (10%) può essere valutato in misura del 26”.
5. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, nonché comprensiva di adeguate repliche alle critiche formulate dal dott.
quale consulente tecnico del resistente, sicché le richiamate conclusioni possono essere Per_1 condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
6. La domanda deve quindi essere accolta nei termini sopra indicati, e spettano al ricorrente le indennità riconosciute per i maggiori postumi, così come evidenziato nella relazione peritale, attestati in una menomazione dell'integrità psicofisica specifica nella misura del 10% per la patologia relativa al tratto lombo-sacrale, e con una valutazione complessiva del danno biologico pari al
26%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
7. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente in capo all'ente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3604/2022 r.g.:
Accerta che la patologia erniaria discale lombare di cui il ricorrente è affetto comportano una riduzione della capacità psicofisica nella misura del 10% dalla data della domanda, che valutata unitamente a quella già precedentemente riconosciuta dall'Ente determina, a far data dal 22.4.2021, una menomazione complessiva di grado indennizzabile pari al 26%;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge in conseguenza della rideterminazione come sopra accertata;
condanna l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro CP_1
3.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 25/02/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuta una determinazione in incremento del grado di menomazione all'integrità psicofisica derivante dalle patologie di origine professionale dallo stesso sofferte, e già riconosciute dall'Ente convenuto. Nello CP_ specifico, il ricorrente ha affermato di beneficiare di una rendita vitalizia per un grado menomativo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/02/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3604/2021 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO CAROTENUTO Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
SALVATORE PELLEGRINO resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto di: “Accertare e dichiarare che il signor relativamente alla Parte_1 domanda di M.P. inerente l'ernia lombare ha riportato postumi invalidanti in misura quantomeno superiore allo 06%, e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., alla ricostituzione e riliquidazione della CP_1 rendita vitalizia con conseguente pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati maturati a far data dalla costituzione della rendita, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in quanto il danno deve essere valutato sicuramente in misura superiore al 23%; condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza e carenza probatoria. CP_1
I motivi della decisione complessivo individuato nella misura del 23% a fronte dell'accertamento in sede amministrativa delle seguenti patologie: algia e disfunzionalità moderata del rachide lombare (grado 6%) dal 22.4.2021; diminuzione bilaterale dell'udito (grado 18%) dal 11.11.2020 (v. all. n.3 in ricorso).
Non ritenendo adeguata la valutazione effettuata relativamente alla patologia vertebrale discale lombare, ha convenuto l'Ente in epigrafe al fine di vedersi riconosciuta per tale morbosità una percentuale di menomazione all'integrità psicofisica specifica pari al 15%, o comunque superiore alla misura del 6% attestata in sede amministrativa, con conseguente rivalutazione ad incremento anche del grado menomativo complessivo in misura superiore rispetto all'attuale 23% già oggetto di rendita a suo favore dal 22.4.2021.
2. Si è costituito l'ente resistente, ritenendo corretta e congrua la valutazione effettuata e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La causa è stata istruita mediante lo svolgimento di CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
4. La questione controversa tra le parti riguarda la determinazione del grado e la valutazione medico-legale sui postumi della patologia lombo-sacrale di parte ricorrente, la cui origine professionale risulta già riconosciuta dall'ente in epigrafe, e non contestata. Siffatta valutazione tecnico- giuridica è stata svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
Il consulente nominato dal giudice ha esposto che:” La percentuale in misura del 6% con la quale l' ha valutato la menomazione dell'integrità psico fisica dell'assicurato conseguente alla malattia CP_1 professionale denunciata (“Ernia del disco lombare con disturbi neurotrofici cronici”) non può essere condivisa per la seguente motivazione. L' si è limitata a valutare essenzialmente la menomazione algo-disfunzionale del rachide CP_1 lombare (“algia e disfunzionalità moderata del rachide lombare”), ritenendo che “i disturbi neurologici connessi siano da ritenersi di carattere prevalentemente algico, non persistenti” in un “quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave”, nella specie localizzata nel tratto rachideo lombare.”, specificando inoltre che:” il quadro diagnostico strumentale cui fa rifermento il consulente dell nelle note mediche del 19.01.2024, CP_1 non è semplicemente quello di una discoartrosi pluridistrettuale lombare, ma è costituito, come si evince chiaramente dalle risultanze degli esami RMN lombo-sacrale del 26.03.2021 e dell'1.04.2022 da un quadro di discoartrosi lombare diffusa osteofitaria con ernia discale mediana L3-L4 che determina fenomeni compressivi sul sacco durale con associata radicolopatia cronica, evidente sul piano clinico e strumentale (ENMG del 17.03.2022). Conseguentemente, nella fattispecie la voce tabellare di cui al D.lvo 38/2000 più pertinente è la 213 che prevede per l'ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica fino al 12%.”. Il
CTU ha quindi concluso che “sulla base dei criteri valutativi e delle indicazioni tabellari di cui al D.lgs. 38/2000, la patologia vertebrale discale lombare denunciata determina un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurato valutabile in misura del 10% (dieci per cento)”. Il consulente, conseguentemente, ha ritenuto che: “Procedendo ad una valutazione complessiva che tenga conto della percentuale di danno biologico con la quale è stata valutata la tecnoacusia (18%) e che non si basi sulla semplice somma aritmetica, il grado complessivo della menomazione dell'integrità psico-fisica dell'assicurato conseguente alla tecnoacusia (18%) e alla patologia erniaria discale lombare (10%) può essere valutato in misura del 26”.
5. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, nonché comprensiva di adeguate repliche alle critiche formulate dal dott.
quale consulente tecnico del resistente, sicché le richiamate conclusioni possono essere Per_1 condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
6. La domanda deve quindi essere accolta nei termini sopra indicati, e spettano al ricorrente le indennità riconosciute per i maggiori postumi, così come evidenziato nella relazione peritale, attestati in una menomazione dell'integrità psicofisica specifica nella misura del 10% per la patologia relativa al tratto lombo-sacrale, e con una valutazione complessiva del danno biologico pari al
26%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
7. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente in capo all'ente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3604/2022 r.g.:
Accerta che la patologia erniaria discale lombare di cui il ricorrente è affetto comportano una riduzione della capacità psicofisica nella misura del 10% dalla data della domanda, che valutata unitamente a quella già precedentemente riconosciuta dall'Ente determina, a far data dal 22.4.2021, una menomazione complessiva di grado indennizzabile pari al 26%;
condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge in conseguenza della rideterminazione come sopra accertata;
condanna l' a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro CP_1
3.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 25/02/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di vedersi riconosciuta una determinazione in incremento del grado di menomazione all'integrità psicofisica derivante dalle patologie di origine professionale dallo stesso sofferte, e già riconosciute dall'Ente convenuto. Nello CP_ specifico, il ricorrente ha affermato di beneficiare di una rendita vitalizia per un grado menomativo