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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/09/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2394/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2394/2025, promossa da:
(C.F: ) e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. MARCO CALLEGARI del Foro di Pavia;
C.F._2
RICORRENTI contro
(C.F: ), residente in [...] C.F._3
Juliut Cornet n. 8;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Cancellazione del sequestro conservativo.
Conclusioni:
- parte ricorrente: “Nel merito in via principale: • accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla cancellazione del sequestro conservativo relativo all'immobile indicato in narrativa;
• autorizzare ed ordinare la cancellazione del sequestro conservativo immobiliare del 22/07/1978
- Registro Particolare 3508 Registro Generale 4166 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI PAVIA
Repertorio 0 del 15/07/1978, inscritto nei confronti dei signori e Parte_1 Parte_2
adottando tutti i provvedimenti necessaria a tal fine;
Con vittoria di compensi e spese del
[...] presente giudizio.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281-decies ss c.p.c., depositato in data 20.06.2025, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare l'estinzione del sequestro
[...] conservativo sull'immobile di loro proprietà, sito in Comune di Zerbolò (PV) censiti al catasto come pagina 1 di 4 segue: • foglio 24 mapp. 457/a (doc. 1) • foglio 24 mapp. 230 e 298 sub. 1 e 2, per decorrenza del termine ventennale di validità ai sensi dell'art. 2668-ter c.c., e per l'effetto disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo immobiliare ai sensi dell'art. 679 c.p.c. e segnatamente della
“TRASCRIZIONE CONTRO del 22/07/1978 - Registro Particolare 3508 Registro Generale 4166
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI PAVIA Repertorio 0 del 15/07/1978 ATTO GIUDIZIARIO -
SEQUESTRO CONSERVATIVO Immobili siti in ZERBOLO'(PV)”.
A fondamento della domanda, esponevano che, in occasione della stipula di un preliminare di vendita
(cfr. doc. 3), dalle verifiche ipocatastali emergeva la trascrizione di un sequestro conservativo sugli immobili di loro proprietà eseguita da ormai 47 anni (1978); posto che dal 22 luglio 1978 (data di trascrizione) ad oggi nessuno aveva richiesto la “rinnovazione della trascrizione”, deducevano il diritto alla cancellazione della stessa per decorrenza del termine ventennale, da pronunciarsi nei confronti della figlia e (unica) erede dell'originario trascrivente , ovvero la sig.ra Persona_1 [...]
, avendo gli altri tre discendenti del de cuius rinunciato alla eredità. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, la parte convenuta, regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva rimanendo contumace.
Alla prima udienza del 24.09.2025, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, la causa veniva contestualmente discussa oralmente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Al termine della discussione orale, il Giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3
c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
In diritto va premesso che l'art. 679 c.p.c., come noto, stabilisce che il sequestro conservativo sugli immobili si esegue attraverso la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono collocati. Tale trascrizione è prevista, come precisato dall'art. 2963 c.c., ai fini della produzione degli effetti di cui all'art. 2906 c.c., di modo che diventino inefficaci nei confronti del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che riguardino la cosa sequestrata.
Ciò posto, la l. n. 69/2009, introducendo gli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c., ha limitato nel tempo l'efficacia della trascrizione non solo delle domande giudiziali, ma anche del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sui beni immobili, stabilendo che la trascrizione conserva effetto per venti anni dalla sua data e che tale effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.
Il principio enunciato dal combinato normativo è che le formalità in discorso conservino il loro effetto per vent'anni dalla loro esecuzione, con possibile loro rinnovo anteriormente alla scadenza del detto termine. pagina 2 di 4 In definitiva, la novella di cui all'art. 2668-ter c.c. limitando nel termine di venti anni l'efficacia della trascrizione del sequestro conservativo di immobili, intende evitare l'inutile protrarsi della formalità.
Tanto premesso, nel merito è documentale la circostanza che con nota di trascrizione reg. gen. n. 4166 reg. part. n. 3508, presentata in data 22.07.1978 la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di
Vigevano, veniva trascritto dal creditore sequestrante il provvedimento di Persona_1 sequestro conservativo del 15.07.1978 del Presidente del Tribunale di Pavia sui beni immobili siti in
Comune di Zerbolò (PV), identificati al C.T. e N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 24, mapp.
457/a (oggi Foglio 24, part. 1087, sub. 2, per variazione dati identificativi per allineamento mappe del
13.10.2006; doc. 2 e 4 fasc. ric.) e Foglio 24, mapp. 230 e 298, sub. 1 e 2 (cfr. doc. 1 fasc. ric.), contro e comproprietari pro quota indivisa dei beni sequestrati. Parte_1 Parte_2
Come si desume dalla documentazione ipocatastale prodotta, tale trascrizione è ancora formalmente in essere nonostante il decorso di oltre quarant'anni dalla eseguita formalità, senza che risultino rinnovi prima della scadenza del termine del primo ventennio (e, a fortiori, del secondo ventennio), ormai abbondantemente decorso.
Non resta, pertanto, che accertare e dichiarare la cessazione degli effetti del sequestro sugli immobili sopra descritti, ai sensi dell'art. 2668-ter c.c.
La pronuncia è resa nei confronti di , la quale risulta discendente nonché unica Controparte_2 erede apparente del creditore sequestrante (C.F: ), nato Persona_1 CodiceFiscale_4
a Montiglio D'Asti il 21.12.1935, in vita residente a [...], deceduto il
14.08.2007, considerate le rinunce all'eredità degli altri chiamati (cfr. doc. 5, 6 e 7 fasc. ric.).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l'espressa rinuncia di parte ricorrente in sede di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accerta e dichiara l'estinzione della trascrizione del sequestro conservativo ai sensi dell'art. 679
c.p.c. eseguita su istanza di (C.F: ) ed iscritta al Persona_1 CodiceFiscale_4
Reg. gen. n. 4166, Reg. part. n. 3508, presentata in data 22.07.1978 presso la Conservatoria dei
Pubblici Registri Immobiliari di Vigevano, oggi Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità immobiliare di Vigevano, giusto decreto di sequestro del 15.07.1978 del Presidente del Tribunale di Pavia, relativamente ai beni immobili siti nel Comune di Zerbolò (PV), già identificati al C.T.
e N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 24 mapp. 457/a (oggi Foglio 24, part. 1087, sub. 2)
e Foglio 24 mapp. 230 e 298 sub. 1 e 2, a carico di (C.F: ) Parte_1 C.F._1
pagina 3 di 4 e (C.F: ), per mancata rinnovazione della Parte_2 C.F._2 trascrizione ai sensi degli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c.;
• per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente la cancellazione della formalità sopra descritta su richiesta delle parti interessate;
• nulla sulle spese.
Così è deciso in Pavia, lì 24 settembre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2394/2025, promossa da:
(C.F: ) e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. MARCO CALLEGARI del Foro di Pavia;
C.F._2
RICORRENTI contro
(C.F: ), residente in [...] C.F._3
Juliut Cornet n. 8;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Cancellazione del sequestro conservativo.
Conclusioni:
- parte ricorrente: “Nel merito in via principale: • accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla cancellazione del sequestro conservativo relativo all'immobile indicato in narrativa;
• autorizzare ed ordinare la cancellazione del sequestro conservativo immobiliare del 22/07/1978
- Registro Particolare 3508 Registro Generale 4166 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI PAVIA
Repertorio 0 del 15/07/1978, inscritto nei confronti dei signori e Parte_1 Parte_2
adottando tutti i provvedimenti necessaria a tal fine;
Con vittoria di compensi e spese del
[...] presente giudizio.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281-decies ss c.p.c., depositato in data 20.06.2025, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare l'estinzione del sequestro
[...] conservativo sull'immobile di loro proprietà, sito in Comune di Zerbolò (PV) censiti al catasto come pagina 1 di 4 segue: • foglio 24 mapp. 457/a (doc. 1) • foglio 24 mapp. 230 e 298 sub. 1 e 2, per decorrenza del termine ventennale di validità ai sensi dell'art. 2668-ter c.c., e per l'effetto disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo immobiliare ai sensi dell'art. 679 c.p.c. e segnatamente della
“TRASCRIZIONE CONTRO del 22/07/1978 - Registro Particolare 3508 Registro Generale 4166
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI PAVIA Repertorio 0 del 15/07/1978 ATTO GIUDIZIARIO -
SEQUESTRO CONSERVATIVO Immobili siti in ZERBOLO'(PV)”.
A fondamento della domanda, esponevano che, in occasione della stipula di un preliminare di vendita
(cfr. doc. 3), dalle verifiche ipocatastali emergeva la trascrizione di un sequestro conservativo sugli immobili di loro proprietà eseguita da ormai 47 anni (1978); posto che dal 22 luglio 1978 (data di trascrizione) ad oggi nessuno aveva richiesto la “rinnovazione della trascrizione”, deducevano il diritto alla cancellazione della stessa per decorrenza del termine ventennale, da pronunciarsi nei confronti della figlia e (unica) erede dell'originario trascrivente , ovvero la sig.ra Persona_1 [...]
, avendo gli altri tre discendenti del de cuius rinunciato alla eredità. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, la parte convenuta, regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva rimanendo contumace.
Alla prima udienza del 24.09.2025, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, la causa veniva contestualmente discussa oralmente, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Al termine della discussione orale, il Giudice riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3
c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
In diritto va premesso che l'art. 679 c.p.c., come noto, stabilisce che il sequestro conservativo sugli immobili si esegue attraverso la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono collocati. Tale trascrizione è prevista, come precisato dall'art. 2963 c.c., ai fini della produzione degli effetti di cui all'art. 2906 c.c., di modo che diventino inefficaci nei confronti del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che riguardino la cosa sequestrata.
Ciò posto, la l. n. 69/2009, introducendo gli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c., ha limitato nel tempo l'efficacia della trascrizione non solo delle domande giudiziali, ma anche del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sui beni immobili, stabilendo che la trascrizione conserva effetto per venti anni dalla sua data e che tale effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.
Il principio enunciato dal combinato normativo è che le formalità in discorso conservino il loro effetto per vent'anni dalla loro esecuzione, con possibile loro rinnovo anteriormente alla scadenza del detto termine. pagina 2 di 4 In definitiva, la novella di cui all'art. 2668-ter c.c. limitando nel termine di venti anni l'efficacia della trascrizione del sequestro conservativo di immobili, intende evitare l'inutile protrarsi della formalità.
Tanto premesso, nel merito è documentale la circostanza che con nota di trascrizione reg. gen. n. 4166 reg. part. n. 3508, presentata in data 22.07.1978 la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di
Vigevano, veniva trascritto dal creditore sequestrante il provvedimento di Persona_1 sequestro conservativo del 15.07.1978 del Presidente del Tribunale di Pavia sui beni immobili siti in
Comune di Zerbolò (PV), identificati al C.T. e N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 24, mapp.
457/a (oggi Foglio 24, part. 1087, sub. 2, per variazione dati identificativi per allineamento mappe del
13.10.2006; doc. 2 e 4 fasc. ric.) e Foglio 24, mapp. 230 e 298, sub. 1 e 2 (cfr. doc. 1 fasc. ric.), contro e comproprietari pro quota indivisa dei beni sequestrati. Parte_1 Parte_2
Come si desume dalla documentazione ipocatastale prodotta, tale trascrizione è ancora formalmente in essere nonostante il decorso di oltre quarant'anni dalla eseguita formalità, senza che risultino rinnovi prima della scadenza del termine del primo ventennio (e, a fortiori, del secondo ventennio), ormai abbondantemente decorso.
Non resta, pertanto, che accertare e dichiarare la cessazione degli effetti del sequestro sugli immobili sopra descritti, ai sensi dell'art. 2668-ter c.c.
La pronuncia è resa nei confronti di , la quale risulta discendente nonché unica Controparte_2 erede apparente del creditore sequestrante (C.F: ), nato Persona_1 CodiceFiscale_4
a Montiglio D'Asti il 21.12.1935, in vita residente a [...], deceduto il
14.08.2007, considerate le rinunce all'eredità degli altri chiamati (cfr. doc. 5, 6 e 7 fasc. ric.).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l'espressa rinuncia di parte ricorrente in sede di discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accerta e dichiara l'estinzione della trascrizione del sequestro conservativo ai sensi dell'art. 679
c.p.c. eseguita su istanza di (C.F: ) ed iscritta al Persona_1 CodiceFiscale_4
Reg. gen. n. 4166, Reg. part. n. 3508, presentata in data 22.07.1978 presso la Conservatoria dei
Pubblici Registri Immobiliari di Vigevano, oggi Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità immobiliare di Vigevano, giusto decreto di sequestro del 15.07.1978 del Presidente del Tribunale di Pavia, relativamente ai beni immobili siti nel Comune di Zerbolò (PV), già identificati al C.T.
e N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 24 mapp. 457/a (oggi Foglio 24, part. 1087, sub. 2)
e Foglio 24 mapp. 230 e 298 sub. 1 e 2, a carico di (C.F: ) Parte_1 C.F._1
pagina 3 di 4 e (C.F: ), per mancata rinnovazione della Parte_2 C.F._2 trascrizione ai sensi degli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c.;
• per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente la cancellazione della formalità sopra descritta su richiesta delle parti interessate;
• nulla sulle spese.
Così è deciso in Pavia, lì 24 settembre 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
pagina 4 di 4