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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 13129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13129/2024 promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GOTTA MASSIMO che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FRANZOSO DIOGENE che CP_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CELICO il 28/09/1996. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CELICO (atto n. 12 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.02.2000 e il 23.11.2004. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 24/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
DISPONE che la casa coniugale sita in Orbassano (TO), con accesso pedonale da Via San Torre di
Santarosa n. 20 e carraio da Via Brofferio n. 13, viene temporaneamente assegnata alla Sig.ra CP_1
con i relativi arredi, sino a tutto il 30.09.2027, dopo di che verrà alienata a terzi al prezzo medio di
[...] mercato o acquistata totalmente dal coniuge che intenderà esercitare il diritto di prelazione sulla quota dell'altro. All'uopo entrambi i coniugi riconoscono, con la sottoscrizione del presente atto, che le effettive quote di comproprietà della casa coniugale sono le seguenti: la Sig.ra è titolare di una CP_1 quota indivisa del 35% ed il Sig. è titolare di una quota indivisa del 65%. Pertanto, la Parte_1
Sig.ra si obbliga, insieme al Sig. , a porre in vendita la casa coniugale a CP_1 Parte_1 partire dal 1.01.2027. Poiché attualmente la suddetta casa coniugale risulta intestata ai coniugi solo per una quota indivisa dell'1/100, mentre la restante quota del 99/100 è stata fiduciariamente intestata al Sig.
, per la vendita di cui sopra gli stessi utilizzeranno una procura speciale irrevocabile, Persona_1 rilasciata dal figlio nel loro comune interesse. Resta concordemente inteso e convenuto che tutte le spese per utenze (luce, gas, telefono ecc.) e tasse (rifiuti ecc.), graveranno esclusivamente sulla coniuge assegnataria della casa coniugale, che si obbliga a volturarle a proprio nome, ad eccezione delle rate del mutuo che il Sig. continuerà a corrispondere, nella misura del 50%, sino al termine del Parte_1
30.09.2027 previsto per il rilascio dell'immobile. Per tutto il periodo in cui la moglie abiterà l'immobile già coniugale, il Sig. si obbliga, altresì, a rendersi disponibile, qualora fosse necessario, Parte_1 ad effettuare interventi o riparazioni di piccola manutenzione ordinaria.
DÀ ATTO che entrambi i figli maggiorenni potranno continuare a risiedere con la madre presso la casa coniugale sino al 30.09.2027.
DÀ ATTO che nessun contributo viene stabilito a carico del padre per figlio , maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente in quanto percettore di utili e redditi dalla KGM S.a.s. di G. UT & C. di cui è socio e presso cui collabora
DISPONE che il Sig. corrisponderà direttamente alla figlia sino a quando non Parte_1 Per_2 sarà economicamente autosufficiente, un contributo per il suo mantenimento di € 300,00=, entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Inoltre, le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o pagina 2 di 5 necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Secondo quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno espresso riferimento, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa:
a), b) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
i) spese per la patente;
l) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. Sempre alla stregua dell'indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorati di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
l) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
Le parti convengono altresì che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai 500,00 euro il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DÀ ATTO che in ogni caso il Sig. i obbliga a corrispondere in via esclusiva le tasse Parte_1 universitarie per il figlio . Persona_1
DISPONE che per quanto riguarda gli altri rapporti economici fra i coniugi, i medesimi stabiliscono concordemente quanto segue:
a) Di assegnare alla Sig.ra l'unità immobiliare sita in Orbassano (TO), Via Michele CP_1
Coppino n. 13, così composta: al piano 3° ( 4° f.t.) alloggio distinto con il n. 08 nella pianta del relativo piano composto da ingresso – disimpegno – soggiorno, 2 camere, cucina, ripostiglio, anti bagno, bagno e balcone;
al piano seminterrato: un locale ad uso cantina distinto con il n. 08 nella pianta del relativo piano compresa nella su citata planimetria;
al p.t. un posto auto distinto con il n. 08 nella planimetria generale.
Detti immobili risultano censiti al catasto fabbricato del Comune di Orbassano (TO), come segue: -
pagina 3 di 5 Foglio 27, Mappale 1043, Sub. 8, Via Michele Coppino n. 13, Scala A, Piani 3-S1, Cat. A2, Classe 1, vani 4,5, rendita catastale € 522,91; Foglio 27, Mappale 1043, Sub. 53, Via Michele Coppino n. 13, Piano T, Cat. C/6, Classe 1, mq 12, rendita catastale € 48,96. Il trasferimento degli immobili sopraindicati in proprietà esclusiva della Sig.ra dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dal CP_1 deposito in Tribunale del presente ricorso per separazione consensuale a cura di entrambi i coniugi e spese a carico del coniuge assegnatario del bene.
b) Di assegnare al Sig. la seguente unità immobiliare facente parte dello stabile sito Parte_1 nel Comune di Orbassano (TO), Strada Stupinigi n. 1: al p.t. (1° f.t.) alloggio composto di ingresso living su soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, disimpegno, 1 camera, bagno e locale centrale termica, Detto immobile risulta censito al catasto fabbricati del Comune di Orbassano
(TO) come segue: Foglio 19 – Particella 70 – sub. 118 – Strada Stupinigi n. 1, P.T., Cat. A3 –
Classe 1 – vani 3 – rendita catastale € 209,17. Il trasferimento dell'immobile sopraindicato in proprietà esclusiva del Sig. dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dal deposito Pt_1 in Tribunale del presente ricorso per separazione consensuale a cura di entrambi i coniugi e spese a carico del coniuge assegnatario del bene. Sino alla data del trasferimento, e successivamente allo stesso le rate del mutuo, graveranno esclusivamente sul Sig. . Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi stabiliscono concordemente che dalla data di deposito in Tribunale del presente ricorso per separazione consensuale ogni spesa, onere e tassa inerente gli immobili assegnati loro in via esclusiva sub a) e b), comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno poste a carico esclusivo dei rispettivi assegnatari, rinunciando a qualsivoglia rivalsa tra loro in merito alle stesse.
DÀ ATTO che il Sig. provvederà al ritiro di tutti i propri beni personali presso la casa Parte_1 coniugale entro trenta giorni dal deposito del ricorso per la separazione personale dei coniugi.
Dà ATTO che in relazione alle automobili acquistate in comunione coniugi si danno concordemente atto che: l'autovettura Toyota Aygo targata DJ420CB, viene definitivamente assegnata alla Sig.ra CP_1 che provvederà al pagamento della tassa di possesso ed all'assicurazione; l'autovettura Smart
[...] targata EZ565XP, viene definitivamente assegnata al Sig. che provvederà al pagamento Parte_1 delle rate del finanziamento oltre alla tassa di possesso ed all'assicurazione.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, allo stato, rinunziano reciprocamente a chiedersi assegni di mantenimento.
Dà ATTO che la somma di € 6.000,00 in contanti depositata nella cassaforte della casa coniugale, unitamente a quella di € 12.045,00 presente sul c/c cointestato alla data 31.12.2023, verranno incassate a titolo di “buona uscita” dalla Sig.ra contestualmente al recesso unilaterale dal medesimo CP_1 rapporto bancario che rimarrà intestato esclusivamente al Sig. e comunque entro e non Parte_1 oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso in Tribunale.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che, quanto al regime di comunione legale dei beni, fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento e di cui ai punti che precedono, non ci sono altri beni in comune da dividere, avendo già provveduto prima d'ora.
DÀ ATTO che in ogni caso, fatto salvo quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano che tutti i rapporti economici fra i medesimi sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione dichiarando di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.
DÀ ATTO che i coniugi danno, altresì, atto di aver concordato che le spese relative alla procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13129/2024 promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GOTTA MASSIMO che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FRANZOSO DIOGENE che CP_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CELICO il 28/09/1996. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CELICO (atto n. 12 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21.02.2000 e il 23.11.2004. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 24/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
DISPONE che la casa coniugale sita in Orbassano (TO), con accesso pedonale da Via San Torre di
Santarosa n. 20 e carraio da Via Brofferio n. 13, viene temporaneamente assegnata alla Sig.ra CP_1
con i relativi arredi, sino a tutto il 30.09.2027, dopo di che verrà alienata a terzi al prezzo medio di
[...] mercato o acquistata totalmente dal coniuge che intenderà esercitare il diritto di prelazione sulla quota dell'altro. All'uopo entrambi i coniugi riconoscono, con la sottoscrizione del presente atto, che le effettive quote di comproprietà della casa coniugale sono le seguenti: la Sig.ra è titolare di una CP_1 quota indivisa del 35% ed il Sig. è titolare di una quota indivisa del 65%. Pertanto, la Parte_1
Sig.ra si obbliga, insieme al Sig. , a porre in vendita la casa coniugale a CP_1 Parte_1 partire dal 1.01.2027. Poiché attualmente la suddetta casa coniugale risulta intestata ai coniugi solo per una quota indivisa dell'1/100, mentre la restante quota del 99/100 è stata fiduciariamente intestata al Sig.
, per la vendita di cui sopra gli stessi utilizzeranno una procura speciale irrevocabile, Persona_1 rilasciata dal figlio nel loro comune interesse. Resta concordemente inteso e convenuto che tutte le spese per utenze (luce, gas, telefono ecc.) e tasse (rifiuti ecc.), graveranno esclusivamente sulla coniuge assegnataria della casa coniugale, che si obbliga a volturarle a proprio nome, ad eccezione delle rate del mutuo che il Sig. continuerà a corrispondere, nella misura del 50%, sino al termine del Parte_1
30.09.2027 previsto per il rilascio dell'immobile. Per tutto il periodo in cui la moglie abiterà l'immobile già coniugale, il Sig. si obbliga, altresì, a rendersi disponibile, qualora fosse necessario, Parte_1 ad effettuare interventi o riparazioni di piccola manutenzione ordinaria.
DÀ ATTO che entrambi i figli maggiorenni potranno continuare a risiedere con la madre presso la casa coniugale sino al 30.09.2027.
DÀ ATTO che nessun contributo viene stabilito a carico del padre per figlio , maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente in quanto percettore di utili e redditi dalla KGM S.a.s. di G. UT & C. di cui è socio e presso cui collabora
DISPONE che il Sig. corrisponderà direttamente alla figlia sino a quando non Parte_1 Per_2 sarà economicamente autosufficiente, un contributo per il suo mantenimento di € 300,00=, entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Inoltre, le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o pagina 2 di 5 necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Secondo quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno espresso riferimento, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa:
a), b) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
i) spese per la patente;
l) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte. Sempre alla stregua dell'indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorati di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
l) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
Le parti convengono altresì che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai 500,00 euro il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DÀ ATTO che in ogni caso il Sig. i obbliga a corrispondere in via esclusiva le tasse Parte_1 universitarie per il figlio . Persona_1
DISPONE che per quanto riguarda gli altri rapporti economici fra i coniugi, i medesimi stabiliscono concordemente quanto segue:
a) Di assegnare alla Sig.ra l'unità immobiliare sita in Orbassano (TO), Via Michele CP_1
Coppino n. 13, così composta: al piano 3° ( 4° f.t.) alloggio distinto con il n. 08 nella pianta del relativo piano composto da ingresso – disimpegno – soggiorno, 2 camere, cucina, ripostiglio, anti bagno, bagno e balcone;
al piano seminterrato: un locale ad uso cantina distinto con il n. 08 nella pianta del relativo piano compresa nella su citata planimetria;
al p.t. un posto auto distinto con il n. 08 nella planimetria generale.
Detti immobili risultano censiti al catasto fabbricato del Comune di Orbassano (TO), come segue: -
pagina 3 di 5 Foglio 27, Mappale 1043, Sub. 8, Via Michele Coppino n. 13, Scala A, Piani 3-S1, Cat. A2, Classe 1, vani 4,5, rendita catastale € 522,91; Foglio 27, Mappale 1043, Sub. 53, Via Michele Coppino n. 13, Piano T, Cat. C/6, Classe 1, mq 12, rendita catastale € 48,96. Il trasferimento degli immobili sopraindicati in proprietà esclusiva della Sig.ra dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dal CP_1 deposito in Tribunale del presente ricorso per separazione consensuale a cura di entrambi i coniugi e spese a carico del coniuge assegnatario del bene.
b) Di assegnare al Sig. la seguente unità immobiliare facente parte dello stabile sito Parte_1 nel Comune di Orbassano (TO), Strada Stupinigi n. 1: al p.t. (1° f.t.) alloggio composto di ingresso living su soggiorno con angolo cottura, ripostiglio, disimpegno, 1 camera, bagno e locale centrale termica, Detto immobile risulta censito al catasto fabbricati del Comune di Orbassano
(TO) come segue: Foglio 19 – Particella 70 – sub. 118 – Strada Stupinigi n. 1, P.T., Cat. A3 –
Classe 1 – vani 3 – rendita catastale € 209,17. Il trasferimento dell'immobile sopraindicato in proprietà esclusiva del Sig. dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dal deposito Pt_1 in Tribunale del presente ricorso per separazione consensuale a cura di entrambi i coniugi e spese a carico del coniuge assegnatario del bene. Sino alla data del trasferimento, e successivamente allo stesso le rate del mutuo, graveranno esclusivamente sul Sig. . Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi stabiliscono concordemente che dalla data di deposito in Tribunale del presente ricorso per separazione consensuale ogni spesa, onere e tassa inerente gli immobili assegnati loro in via esclusiva sub a) e b), comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno poste a carico esclusivo dei rispettivi assegnatari, rinunciando a qualsivoglia rivalsa tra loro in merito alle stesse.
DÀ ATTO che il Sig. provvederà al ritiro di tutti i propri beni personali presso la casa Parte_1 coniugale entro trenta giorni dal deposito del ricorso per la separazione personale dei coniugi.
Dà ATTO che in relazione alle automobili acquistate in comunione coniugi si danno concordemente atto che: l'autovettura Toyota Aygo targata DJ420CB, viene definitivamente assegnata alla Sig.ra CP_1 che provvederà al pagamento della tassa di possesso ed all'assicurazione; l'autovettura Smart
[...] targata EZ565XP, viene definitivamente assegnata al Sig. che provvederà al pagamento Parte_1 delle rate del finanziamento oltre alla tassa di possesso ed all'assicurazione.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, allo stato, rinunziano reciprocamente a chiedersi assegni di mantenimento.
Dà ATTO che la somma di € 6.000,00 in contanti depositata nella cassaforte della casa coniugale, unitamente a quella di € 12.045,00 presente sul c/c cointestato alla data 31.12.2023, verranno incassate a titolo di “buona uscita” dalla Sig.ra contestualmente al recesso unilaterale dal medesimo CP_1 rapporto bancario che rimarrà intestato esclusivamente al Sig. e comunque entro e non Parte_1 oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso in Tribunale.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che, quanto al regime di comunione legale dei beni, fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento e di cui ai punti che precedono, non ci sono altri beni in comune da dividere, avendo già provveduto prima d'ora.
DÀ ATTO che in ogni caso, fatto salvo quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano che tutti i rapporti economici fra i medesimi sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione dichiarando di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione.
DÀ ATTO che i coniugi danno, altresì, atto di aver concordato che le spese relative alla procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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