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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/07/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.3185 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 06/11/1959 e , C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._2
13/11/1959, entrambi elettivamente domiciliati Cagliari nella via Francesco Carrara n. 15 presso lo studio dell'avv. Salvatore Musu che li rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la propria residenza dove ritenuto opportuno;
in particolare, la sig.ra manterrà la residenza attuale in Ortueri Pt_1
(NU), in via Pietro Nenni n. 6 così come il sig. la manterrà in CI GA (GR) nella Pt_2 via Arrigo Settimo n. 26;
- i coniugi dichiarano di aver già provveduto di comune accordo alla divisione dei beni mobili, degli arredi e corredi dell'abitazione e di non aver più nulla a che pretendersi reciprocamente in merito;
- quanto ai beni immobili, i coniugi dichiarano di non avere beni ricadenti nella comunione legale e
Pagina 1 pertanto dichiarano di non aver più nulla a che pretendersi reciprocamente in merito.
- la signora e il signor danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti Pt_1 Pt_2
e, per l'effetto, rinunciano reciprocamente ad avere qualsiasi tipo di mantenimento, dichiarando di non avere nulla da pretendersi reciprocamente;
- con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi dichiarano di non aver più nulla da pretendersi reciprocamente, avendo così definito ogni loro pendenza presente, futura, pendente e/o potenziale in relazione ai rapporti tra loro intercorsi;
- le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia omologare la separazione fra e Parte_1 [...]
, alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/10/2024, e Parte_1
hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione tra i coniugi Parte_2
alle condizioni sopra riportate.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Ortueri il 06/05/2001 (trascritto nei registri del predetto
Comune al numero 2 – Parte I - Anno 2001).
Dalla predetta unione sono nati i figli nata a [...] il [...], e Francesco, Persona_1
nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarata impossibilità di una riconciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Pagina 2 Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1
Parte_2
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi degli stessi coniugi.
Nessuna statuizione, invero, deve essere assunta con riferimento ai figli, da tempo maggiorenni e ormai indipendenti secondo circostanza pacifica tra le parti ed evincibile dal tenore dell'atto introduttivo, nonché dall'età adulta degli stessi figli.
Nulla osta a prendere atto, invece, degli accordi patrimoniali raggiunti tra le parti e riguardanti aspetti economici rimessi alla loro piena disponibilità.
Parimenti si dica in merito alla rinuncia da parte di ambo i coniugi a qualsivoglia mantenimento economico, stante l'espressa e pacifica indipendenza economica di ciascuno.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in omologa degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...], il06/11/1959 e nato a [...], il [...], Parte_2 mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.
2, parte I, anno 2001- Comune di Ortueri).
2. prende atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto di comune accordo alla divisione dei beni mobili, degli arredi e corredi dell'abitazione e di non aver più nulla a che pretendersi reciprocamente in merito;
3. prende atto che, quanto ai beni immobili, i coniugi dichiarano di non avere beni ricadenti nella comunione legale e pertanto dichiarano di non aver più nulla a che pretendersi reciprocamente in merito;
4. prende atto che la signora e il signor danno atto di essere entrambi economicamente Pt_1 Pt_2 autosufficienti e, per l'effetto, rinunciano reciprocamente ad avere qualsiasi tipo di mantenimento, dichiarando di non avere nulla da pretendersi reciprocamente;
5. prende atto che, con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi dichiarano di non aver più nulla da pretendersi reciprocamente, avendo così definito ogni loro pendenza presente, futura, pendente e/o potenziale in relazione ai rapporti tra loro intercorsi.
Pagina 3 Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
15/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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