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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4005/2022, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. OSTAN STEFANIA RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. MASTAGLIA MARIA ELENA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A ( ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/70 )
Con ricorso depositato il 06/04/2022, a chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario con . CP_1
1.
1.1. Le parti contraevano matrimonio il 6.9.1997 a Niardo-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Niardo al numero 8, parte II, serie A, dell'anno 1997).
I coniugi sceglievano il regime patrimoniale di comunione dei beni.
Dall'unione nascevano:
− il 27/6/2002; Per_1
− , il 22/5/2005. Per_2
1.2. Con decreto di omologazione emesso da questo Tribunale il 4.4.2012, le parti concordavano le seguenti condizioni di separazione:
− affidamento condiviso dei figli minori con residenza anagrafica presso la madre;
− facoltà del padre di vedere i minori liberamente;
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− assegno periodico per i figli di € 700 (€ 350 ciascuno) a carico del padre;
− spese straordinarie per i figli divise al 50 % tra i genitori;
− contributo del padre al pagamento del canone di affitto e delle bollette della casa familiare pari a
€ 250/mese.
1.3. La resistente ha depositato la memoria difensiva in data 7.10.2022.
I coniugi sono comparsi in data 18.10.2022 per l'udienza presidenziale di divorzio, dove il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
1.4. Con successiva ordinanza emessa il 19.10.2022, quali provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 4 co. 8 della Legge n. 898/70 sono state confermate le condizioni della separazione, prevedendo altresì un assegno di mantenimento della moglie pari a € 150 a carico del marito.
Il fascicolo è stato assegnato al sottoscritto relatore il 12.12.2022.
1.5. Il ricorrente ha depositato la memoria integrativa il 10.1.2023.
La resistente si è costituita in giudizio il 16.2.2023.
All'udienza del 7.9.2023 le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza parziale di divorzio, emessa il 27.9.2023.
All'udienza del 30.1.2024 le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per valutare una soluzione conciliativa della lite.
Con note scritte del 10.4.2024 hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno raggiunto un accordo sulla sospensione, da dicembre 2024, dell'assegno di mantenimento a carico del padre a favore del figlio , maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, e chiesto un rinvio per valutare soluzioni conciliative.
Con note scritte del 5-9.12.2024 le parti hanno chiesto un ulteriore rinvio.
All'udienza del 28.1.2025, mediante note scritte, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa.
Con note del 11.2.2025 le parti hanno infine precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
«a) - il signor verserà alla OR , a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile Pt_1 CP_1 di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal febbraio del 2026, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
b) - il signor provvederà, altresì, a versare alla OR , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 CP_1
, sino a che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 350,00, rivalutabile Per_3 annualmente secondo gli indici Istat a decorrere da febbraio del 2026, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
c) - atteso che il figlio gode di borsa di studio, il padre sarà tenuto a contribuire al pagamento delle spese Per_3 scolastiche relative al figlio – compreso l'alloggio universitario – esclusivamente nella misura del 50% degli esborsi eccedenti l'ammontare della borsa di studio stessa;
fermo l'obbligo di contribuzione al 50% delle ulteriori spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
d) - spese interamente compensate».
Le parti hanno rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. e all'impugnazione della sentenza.
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La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 12.4.2022, si è limitato a prenderne visione.
2. Fermo il divorzio già pronunciato, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite dal Tribunale.
3. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – richiamata la sentenza del 27.9.23, che ha pronunciato il divorzio tra le parti – con sentenza definitiva:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto e riportato in motivazione;
− compensa le spese del giudizio;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 13/03/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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