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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15598 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 23401/2025
Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma – VI Sezione civile Gop Dott. BE TI Udienza del 31/10/2025
IL GOP
Lette le note di udienza depositate dal solo procuratore dell'attore, ritenuta la causa matura per la decisione, deposita la sentenza che viene scritta in calce al presente verbale.
Roma, lì 31/10/2025
Il Gop – Giudice unico
BE TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SESTA SEZIONE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 23401 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(CF: Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. TETTI ALESSANDRO, P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in alla via Gomenizza, n. 3 Pt_1
1 R.G. 23401/2025
ATTORE
E
, c.f. , elettivamente domiciliata in Via Emilio Controparte_1 CodiceFiscale_1
Revereberi n. 20, Ciampino (RM), presso lo studio dell'Avv. Davide Fabrizi, che la rappresenta e difende giusta procura posta in atti
CONVENUTO
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha intimato a lo sfratto per finito comodato
[...] Controparte_1
relativamente all'immobile ad uso abitativo sito in al Borgo Pio, n. 123, scala B, piano 2-3, Pt_1
int. 2, concesso in comodato precario dal precedente amministratore, sin dal momento dell'acquisto del bene risalente all'anno 2000 e cessato alla data del 07/06/24, giusta rituale richiesta di restituzione del bene intercorsa con racc. a/r del 21/05/24 regolarmente ricevuta dall'intimata il 23/05/24 e rimasta senza esito.
L'intimato che inizialmente si era opposto all'intimato sfratto, ha poi rinunciato all'opposizione.
Denegato il provvedimento di rilascio, la causa è quindi venuta per la discussione all'udienza del 31 ottobre 2025, celebrata in modalità cartolare ed al cui esito è stata depositata la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attore va accolta per quanto di ragione.
Non è contestato che tra le parti sia intervenuto un contratto di comodato orale senza termine di scadenza, avente ad oggetto l'immobile per cui è causa e che il rapporto sia sorto sin dall'anno 2000, quini senza necessità della forma scritta, richiesta come requisito di validità per tutti i contratti aventi ad oggetto il godimento di beni immobili dall'art. 1, comma 346 della Legge 311/04, evidentemente entrato in vigore in epoca successiva e pertanto regolante solo i rapporti venuti in essere successivamente alla sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, quindi, anche alla stregua della intervenuta rinuncia del convenuto ai motivi di opposizione originariamente spiegati a mezzo della comparsa di costituzione, la domanda di risoluzione del contratto di comodato deve esser accolta, avendo l'attore dato prova di aver inviato la comunicazione di recesso del 21/05/24 dall'intimata il 23/05/24. Parte_2
Va quindi dichiarata la intervenuta risoluzione del contratto di comodato per cui è causa e, per l'effetto, disposto il rilascio immediato dello stesso a favore del comodante, con fissazione della data di rilascio al 31/01/26.
2 R.G. 23401/2025
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti in merito alla data di rilascio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata:
ACCOGLIE per quanto di ragione le domande proposte da Parte_1
nei confronti di e, per l'effetto:
[...] Controparte_1
- dichiara risolto il contratto di comodato ad uso abitativo, relativo all'immobile sito in al Pt_1
Borgo Pio, n. 123, scala B, piano 2-3, int. 2 alla data del 7 giugno 2024;
- per l'effetto, condanna a rilasciare l'immobile libero di persone e cose a Controparte_1
, fissando per Parte_1
l'esecuzione la data del 31 gennaio 2026;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, lì 31/10/2025
Il gop designato
(BE TI)
3
Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma – VI Sezione civile Gop Dott. BE TI Udienza del 31/10/2025
IL GOP
Lette le note di udienza depositate dal solo procuratore dell'attore, ritenuta la causa matura per la decisione, deposita la sentenza che viene scritta in calce al presente verbale.
Roma, lì 31/10/2025
Il Gop – Giudice unico
BE TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SESTA SEZIONE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 23401 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(CF: Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. TETTI ALESSANDRO, P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in alla via Gomenizza, n. 3 Pt_1
1 R.G. 23401/2025
ATTORE
E
, c.f. , elettivamente domiciliata in Via Emilio Controparte_1 CodiceFiscale_1
Revereberi n. 20, Ciampino (RM), presso lo studio dell'Avv. Davide Fabrizi, che la rappresenta e difende giusta procura posta in atti
CONVENUTO
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha intimato a lo sfratto per finito comodato
[...] Controparte_1
relativamente all'immobile ad uso abitativo sito in al Borgo Pio, n. 123, scala B, piano 2-3, Pt_1
int. 2, concesso in comodato precario dal precedente amministratore, sin dal momento dell'acquisto del bene risalente all'anno 2000 e cessato alla data del 07/06/24, giusta rituale richiesta di restituzione del bene intercorsa con racc. a/r del 21/05/24 regolarmente ricevuta dall'intimata il 23/05/24 e rimasta senza esito.
L'intimato che inizialmente si era opposto all'intimato sfratto, ha poi rinunciato all'opposizione.
Denegato il provvedimento di rilascio, la causa è quindi venuta per la discussione all'udienza del 31 ottobre 2025, celebrata in modalità cartolare ed al cui esito è stata depositata la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attore va accolta per quanto di ragione.
Non è contestato che tra le parti sia intervenuto un contratto di comodato orale senza termine di scadenza, avente ad oggetto l'immobile per cui è causa e che il rapporto sia sorto sin dall'anno 2000, quini senza necessità della forma scritta, richiesta come requisito di validità per tutti i contratti aventi ad oggetto il godimento di beni immobili dall'art. 1, comma 346 della Legge 311/04, evidentemente entrato in vigore in epoca successiva e pertanto regolante solo i rapporti venuti in essere successivamente alla sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, quindi, anche alla stregua della intervenuta rinuncia del convenuto ai motivi di opposizione originariamente spiegati a mezzo della comparsa di costituzione, la domanda di risoluzione del contratto di comodato deve esser accolta, avendo l'attore dato prova di aver inviato la comunicazione di recesso del 21/05/24 dall'intimata il 23/05/24. Parte_2
Va quindi dichiarata la intervenuta risoluzione del contratto di comodato per cui è causa e, per l'effetto, disposto il rilascio immediato dello stesso a favore del comodante, con fissazione della data di rilascio al 31/01/26.
2 R.G. 23401/2025
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti in merito alla data di rilascio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata:
ACCOGLIE per quanto di ragione le domande proposte da Parte_1
nei confronti di e, per l'effetto:
[...] Controparte_1
- dichiara risolto il contratto di comodato ad uso abitativo, relativo all'immobile sito in al Pt_1
Borgo Pio, n. 123, scala B, piano 2-3, int. 2 alla data del 7 giugno 2024;
- per l'effetto, condanna a rilasciare l'immobile libero di persone e cose a Controparte_1
, fissando per Parte_1
l'esecuzione la data del 31 gennaio 2026;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Roma, lì 31/10/2025
Il gop designato
(BE TI)
3