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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2040 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da con l'Avv. Germano De Pace ATTORE Parte_1
, con l'Avv. Germano De Pace ATTRICE CP_1 contro
, con l'Avv. Sabrina Santucci CONVENUTO CP_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico dei nonni paterni
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.02.2025.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
I coniugi si rivolgevano all'intestato Tribunale per ottenere la revoca del provvedimento Parte_2 emesso dal Tribunale di Rimini n. 11940/2019 pubblicato il 21.10.2019 (R.G. 2238/19), con il quale veniva loro ingiunto - in qualità di ascendenti paterni di e - di versare alla madre Persona_1 Persona_2
1 (attuale resistente) l'assegno complessivo mensile di € 200,00 (€ 100,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo l'ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei nipoti, in luogo del contributo cui era tenuto il padre, premorto.
Esponevano gli attori che erano venuti meno i presupposti di cui all'art. 316 bis c.c. essendo notevolmente migliorate le condizioni economico-patrimoniali della resistente e dei nipoti, ormai maggiorenni, i quali, con la morte del loro padre , figlio di essi ricorrenti, avevano ereditato beni di ingente valore;
Persona_3 in particolare, rappresentavano che dall'inventario redatto, emergeva la titolarità di beni mobili per un valore complessivo di € 171.954,91; inoltre, rilevavano come la resistente godesse del sostegno morale e materiale del suo nuovo compagno (sig. , nonché padre dell'ultima figlia nata ( ), come nel tempo si fossero Per_4 Per_5 andati riducendo gli oneri di cura;
infine, eccepivano che solo continuava a vivere con la madre atteso Per_1 che , a seguito di provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Bologna era stata affidata ai servizi Per_2 sociali e collocata in comunità, fermo restando che l'altro figlio, – che, già all'epoca del provvedimento Per_6 di cui si chiede la revoca, viveva con il padre – continua a vivere con essi ricorrenti.
Si costituiva contestando le avverse doglianze, insistendo per il rigetto della domanda e CP_2 spiegando domanda riconvenzionale con la quale chiedeva che i ricorrenti fossero onerati del versamento della somma di € 400 a titolo di mantenimento di e . Per_1 Per_2
Replicando alle avverse doglianze, la resistente spiegava come -dopo un periodo di collocazione in Per_2 comunità- fosse tornata ad abitare con lei ed avesse intrapreso un corso biennale di formazione per Per_1 conseguire la qualifica di acconciatore;
chiariva che si era interrotta la convivenza con il sig. padre di Per_4
, e negava di essere entrata in possesso dei beni relitti dal come indicati nell'inventario, atteso Per_5 Pt_1 che le somme sarebbero bloccate in Ucraina, colpita da eventi bellici, con impossibilità di rientro dei capitali in Italia. La resistente, quindi, contestava l'allegata decadenza del presupposto dello stato di necessità.
La domanda deve essere rigettata, atteso che i ricorrenti – gravati dal relativo onere – non hanno fornito la prova del venir meno dei presupposti per la contribuzione al mantenimento dei nipoti.
Deve preliminarmente rilevarsi come gli attori, che insistono per la revoca del contributo per il mantenimento dei nipoti per decadenza dello stato di bisogno, omettano di provare compiutamente le lamentate sopravvenienze negative e la mancanza dei requisiti giustificativi per l'erogazione dell'assegno per il mantenimento dei nipoti ovvero l'assenza dello stato di bisogno. I ricorrenti, infatti, si limitano ad allegare l'insussistenza dello stato di bisogno depositando l'inventario dei beni rinvenienti dall'eredità di
[...]
, costituita per la maggior parte dalle somme bloccate in Ucraina- ed omettono di Persona_7 dimostrare l'effettivo peggioramento della propria situazione economica, la quale non trova riscontro nell'allegata documentazione economico-finanziaria.
In primo luogo, non è dimostrato che la figlia sia definitivamente uscita dalla casa materna, risultando Per_2 al contrario che, fuori dai periodi – comunque limitati – di permanenza in comunità, la ragazza vive presso la madre.
In secondo luogo, la sopravvenienza relativa al miglioramento della condizione economica della resistente che ha ereditato ingenti somme dal figlio premorto dei ricorrenti è sostanzialmente compensata dal fatto che i beni
2 ereditari sono costituiti da crediti di difficile esazione, circostanza che può ritenersi notoria, avuto riguardo agli eventi bellici che hanno colpito l'Ucraina.
La delicatezza della situazione - in buona sostanza influenzata dalle difficoltà di esazione dei crediti ereditari, che i ricorrenti non potevano nel dettaglio conoscere, in difetto di più specifica allegazione della resistente, che non ha dato conto della benché attività recuperatoria- giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20.03.2025.
Si comunichi
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2040 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da con l'Avv. Germano De Pace ATTORE Parte_1
, con l'Avv. Germano De Pace ATTRICE CP_1 contro
, con l'Avv. Sabrina Santucci CONVENUTO CP_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico dei nonni paterni
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 07.02.2025.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
I coniugi si rivolgevano all'intestato Tribunale per ottenere la revoca del provvedimento Parte_2 emesso dal Tribunale di Rimini n. 11940/2019 pubblicato il 21.10.2019 (R.G. 2238/19), con il quale veniva loro ingiunto - in qualità di ascendenti paterni di e - di versare alla madre Persona_1 Persona_2
1 (attuale resistente) l'assegno complessivo mensile di € 200,00 (€ 100,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo l'ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei nipoti, in luogo del contributo cui era tenuto il padre, premorto.
Esponevano gli attori che erano venuti meno i presupposti di cui all'art. 316 bis c.c. essendo notevolmente migliorate le condizioni economico-patrimoniali della resistente e dei nipoti, ormai maggiorenni, i quali, con la morte del loro padre , figlio di essi ricorrenti, avevano ereditato beni di ingente valore;
Persona_3 in particolare, rappresentavano che dall'inventario redatto, emergeva la titolarità di beni mobili per un valore complessivo di € 171.954,91; inoltre, rilevavano come la resistente godesse del sostegno morale e materiale del suo nuovo compagno (sig. , nonché padre dell'ultima figlia nata ( ), come nel tempo si fossero Per_4 Per_5 andati riducendo gli oneri di cura;
infine, eccepivano che solo continuava a vivere con la madre atteso Per_1 che , a seguito di provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Bologna era stata affidata ai servizi Per_2 sociali e collocata in comunità, fermo restando che l'altro figlio, – che, già all'epoca del provvedimento Per_6 di cui si chiede la revoca, viveva con il padre – continua a vivere con essi ricorrenti.
Si costituiva contestando le avverse doglianze, insistendo per il rigetto della domanda e CP_2 spiegando domanda riconvenzionale con la quale chiedeva che i ricorrenti fossero onerati del versamento della somma di € 400 a titolo di mantenimento di e . Per_1 Per_2
Replicando alle avverse doglianze, la resistente spiegava come -dopo un periodo di collocazione in Per_2 comunità- fosse tornata ad abitare con lei ed avesse intrapreso un corso biennale di formazione per Per_1 conseguire la qualifica di acconciatore;
chiariva che si era interrotta la convivenza con il sig. padre di Per_4
, e negava di essere entrata in possesso dei beni relitti dal come indicati nell'inventario, atteso Per_5 Pt_1 che le somme sarebbero bloccate in Ucraina, colpita da eventi bellici, con impossibilità di rientro dei capitali in Italia. La resistente, quindi, contestava l'allegata decadenza del presupposto dello stato di necessità.
La domanda deve essere rigettata, atteso che i ricorrenti – gravati dal relativo onere – non hanno fornito la prova del venir meno dei presupposti per la contribuzione al mantenimento dei nipoti.
Deve preliminarmente rilevarsi come gli attori, che insistono per la revoca del contributo per il mantenimento dei nipoti per decadenza dello stato di bisogno, omettano di provare compiutamente le lamentate sopravvenienze negative e la mancanza dei requisiti giustificativi per l'erogazione dell'assegno per il mantenimento dei nipoti ovvero l'assenza dello stato di bisogno. I ricorrenti, infatti, si limitano ad allegare l'insussistenza dello stato di bisogno depositando l'inventario dei beni rinvenienti dall'eredità di
[...]
, costituita per la maggior parte dalle somme bloccate in Ucraina- ed omettono di Persona_7 dimostrare l'effettivo peggioramento della propria situazione economica, la quale non trova riscontro nell'allegata documentazione economico-finanziaria.
In primo luogo, non è dimostrato che la figlia sia definitivamente uscita dalla casa materna, risultando Per_2 al contrario che, fuori dai periodi – comunque limitati – di permanenza in comunità, la ragazza vive presso la madre.
In secondo luogo, la sopravvenienza relativa al miglioramento della condizione economica della resistente che ha ereditato ingenti somme dal figlio premorto dei ricorrenti è sostanzialmente compensata dal fatto che i beni
2 ereditari sono costituiti da crediti di difficile esazione, circostanza che può ritenersi notoria, avuto riguardo agli eventi bellici che hanno colpito l'Ucraina.
La delicatezza della situazione - in buona sostanza influenzata dalle difficoltà di esazione dei crediti ereditari, che i ricorrenti non potevano nel dettaglio conoscere, in difetto di più specifica allegazione della resistente, che non ha dato conto della benché attività recuperatoria- giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20.03.2025.
Si comunichi
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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