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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1359/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. AN Di IA, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1359/2015 promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Carlo Montella (C.F. C.F._2
) e dall'avv. Giorgio Vaselli (C.F. ) C.F._3 C.F._4
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._5
(C.F. ) Controparte_2 C.F._6
(C.F. ) Controparte_3 C.F._7
(C.F. ) Controparte_4 C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonietta Carcassa (C.F. ) C.F._9
CONVENUTI OPPOSTI
E
Controparte_5
DEBITORE ESECUTATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e quali opponenti, nonché quale
[...] Controparte_4 Controparte_5 debitore esecutato, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare dichiarare per i
1 motivi esposti in narrativa l'illegittimità dell'azione esecutiva correlata all'atto di precetto 11
Febbraio 2015, notificato dai signori , AN e Controparte_1 CP_2 CP_4 alla in quanto diretta a colpire un immobile di cui i signori Controparte_5 [...]
e ono proprietari esclusivi come da rogito 4 Aprile 2012 al ministero Parte_1 Parte_2 notaio dottor iscritto nel collegio notarile di Bologna, repertorio numero Persona_1
36.248, raccolta numero 6191, registrato all'Ufficio delle Entrate di Bologna il 16 Aprile 2012 al numero 6389 ed in forza di sentenza e titolo esecutivo a loro non opponibili;
Con vittoria delle spese e competenze di causa maggiorate del rimborso forfettario, spese generali, cap ed iva, il tutto come per legge;
e per l'intanto si chiede che la Signoria Vostra Illustrissima, visti gli articoli 623 e seguenti c.p.c. voglia sospendere l'esecuzione ricorrendone i presupposti”.
A sostegno delle proprie richieste, i ricorrenti deducevano:
- che, con rogito del 04.04.2012 a ministero notaio dottor la Persona_1 CP_5 aveva venduto a e il seguente immobile: villetta
[...] Parte_1 Parte_2 indipendente denominata “La ”, sita in Comune di La Maddalena, villaggio Parte_3 CP_6 costituita da due unità immobiliari ad uso abitazione, identificate al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 8, mappale 484, sub 1 e sub 2;
- che tale compravendita riguardava l'immobile pervenuto alla società venditrice con atto ricevuto da dottor , notaio in La Maddalena in data 2 gennaio 1982, trascritto Persona_2 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania il 19.01.1982;
- che e venivano a conoscenza che gli odierni opposti Parte_1 Parte_2 avevano intimato a di porre in esecuzione quanto stabilito nella Controparte_5 sentenza n. 02/2009 resa dal Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di La Maddalena, nella causa promossa da nei confronti di Parte_4 Controparte_5
- che, con la citata decisione, il Tribunale di Tempio Pausania aveva accertato che l' nel corso dei lavori di ampliamento dell'immobile di sua proprietà, Controparte_5 aveva edificato le porzioni immobiliari in violazione delle norme sulle distanze legali ed era stata condannata a rimuovere le dette opere nella parte in cui violavano le distanze legali;
- che, come indicato nell'atto di precetto dell'11.02.2015, i creditori procedenti avevano intimato all' di demolire le opere di ampliamento sino al rispetto delle CP_5 CP_5 distanze legali;
- che l'iniziativa intrapresa dagli opposti era diretta a colpire un immobile del quale non era proprietaria, in quanto tale immobile era di piena ed esclusiva proprietà CP_5 di e essendo stato acquistato con atto del 04.04.2012; Parte_1 Parte_2
2 - che sussisteva dunque l'interesse degli opponenti all'instaurazione del presente giudizio, teso a scongiurare il grave pregiudizio che sarebbe loro derivato qualora l'azione esecutiva intrapresa dagli opposti nei confronti di fosse proseguita, essendo essa Controparte_5 diretta a colpire un bene immobile di cui gli opponenti erano unici ed esclusivi proprietari;
- che, al riguardo, occorreva evidenziare che la sentenza n. 02/2009 del Tribunale di Tempio
Pausania, sezione distaccata di La Maddalena, non era opponibile agli attori opponenti;
- che, inoltre, la domanda, tesa ad ottenere la condanna di alla Controparte_5 rimozione delle opere costruite in violazione delle norme sulle distanze legali, non risultava essere stata trascritta ai sensi dell'art, 2653, n. 1, c.c., così che la relativa sentenza non poteva essere loro opposta;
- che, nell'atto di precetto dell'11.02.2015, si leggeva che i signori avevano intimato CP_1
a la rimozione delle opere indicate nella citata sentenza anche con il Controparte_5 diverso atto di precetto notificato il 20.04.2011;
- che tale atto di precetto era stato evidentemente rinunciato dai creditori istanti e ciò perché la notifica di un secondo atto di precetto, di contenuto identico a quello precedentemente notificato, costituisce comportamento idoneo a manifestare, seppur implicitamente, la volontà di rinunciare al primo dei due atti, cosicchè doveva ritenersi inefficace qualsiasi atto e/o provvedimento conseguente alla notifica dell'atto di precetto rinunciato notificato in data
20.04.2011.
In data 15.07.2015 si costituivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2
e che concludevano per il rigetto Controparte_3 Controparte_4 dell'opposizione, poiché inammissibile ed infondata nel merito, con condanna alle spese e competenze.
Con ordinanza del 20.07.2015 il giudice, in accoglimento dell'istanza formulata dagli odierni opponenti, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sulla scorta dei seguenti motivi: “può innanzi tutto sostenersi che la notificazione del nuovo atto di precetto del tutto identico a quello in data 20.04.2011 comporti la rinuncia al precedente precetto. In particolare, qualora la parte istante proceda ad una nuova notificazione del precetto vi è implicita rinuncia
a fondare sugli atti pregressi il proseguimento dell'esecuzione (Corte di Cassazione, Sez. 3
Sentenza n. 7026 del 07/07/1999 in un caso diverso). - in questi termini è del tutto irrilevante il fatto che sia stata eventualmente pendente una precedente procedura esecutiva. Ad ogni modo non è documentata in atti alcuna attività esecutiva medio tempore intrapresa;
- il precetto in data 11.02.2015 è divenuto inefficace ex art. 481 c.p.c.; - non vi è prova sommaria che i creditori procedenti siano effettivamente eredi di ”. Parte_4
3 In data 14.07.2016 gli odierni convenuti depositavano memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., con la quale osservavano che, a seguito del deposito della predetta ordinanza dichiarativa dell'inefficacia del precetto dell'11.02.2015, che si era di conseguenza propagata all'intrapresa procedura ex art. 612 c.p.c., era venuta a cessare la materia del contendere.
In data 07.10.2016 gli odierni opposti, con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.
3 c.p.c. formalizzavano la rinuncia al precetto dell'11.02.2015.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4.7.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che, conformemente a quanto affermato dalle parti a seguito dell'espressa rinuncia degli opposti al precetto dell'11.02.2015, debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
Quanto alle spese dello stesso, ed in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, occorre verificare la fondatezza della domanda proposta dagli opponenti.
Si osserva in proposito che l'opposizione era certamente fondata, essendo stata proposta al fine di scongiurare l'inizio di un'esecuzione ex art. 612 c.p.c. su beni di loro proprietà in forza di un titolo loro non opponibile, stante l'omessa trascrizione della domanda introduttiva del giudizio conclusasi con la sentenza posta in esecuzione.
Va inoltre osservato che gli opponenti non avevano ricevuto la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto.
Per quanto esposto, la parte opposta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così dispone:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
CONDANNA la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in. € 518,00 per spese ed in €.
2.540.00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
4 Tempio Pausania, 12.12.2025
Il giudice
AN Di IA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. AN Di IA, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1359/2015 promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Carlo Montella (C.F. C.F._2
) e dall'avv. Giorgio Vaselli (C.F. ) C.F._3 C.F._4
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._5
(C.F. ) Controparte_2 C.F._6
(C.F. ) Controparte_3 C.F._7
(C.F. ) Controparte_4 C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonietta Carcassa (C.F. ) C.F._9
CONVENUTI OPPOSTI
E
Controparte_5
DEBITORE ESECUTATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e quali opponenti, nonché quale
[...] Controparte_4 Controparte_5 debitore esecutato, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare dichiarare per i
1 motivi esposti in narrativa l'illegittimità dell'azione esecutiva correlata all'atto di precetto 11
Febbraio 2015, notificato dai signori , AN e Controparte_1 CP_2 CP_4 alla in quanto diretta a colpire un immobile di cui i signori Controparte_5 [...]
e ono proprietari esclusivi come da rogito 4 Aprile 2012 al ministero Parte_1 Parte_2 notaio dottor iscritto nel collegio notarile di Bologna, repertorio numero Persona_1
36.248, raccolta numero 6191, registrato all'Ufficio delle Entrate di Bologna il 16 Aprile 2012 al numero 6389 ed in forza di sentenza e titolo esecutivo a loro non opponibili;
Con vittoria delle spese e competenze di causa maggiorate del rimborso forfettario, spese generali, cap ed iva, il tutto come per legge;
e per l'intanto si chiede che la Signoria Vostra Illustrissima, visti gli articoli 623 e seguenti c.p.c. voglia sospendere l'esecuzione ricorrendone i presupposti”.
A sostegno delle proprie richieste, i ricorrenti deducevano:
- che, con rogito del 04.04.2012 a ministero notaio dottor la Persona_1 CP_5 aveva venduto a e il seguente immobile: villetta
[...] Parte_1 Parte_2 indipendente denominata “La ”, sita in Comune di La Maddalena, villaggio Parte_3 CP_6 costituita da due unità immobiliari ad uso abitazione, identificate al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 8, mappale 484, sub 1 e sub 2;
- che tale compravendita riguardava l'immobile pervenuto alla società venditrice con atto ricevuto da dottor , notaio in La Maddalena in data 2 gennaio 1982, trascritto Persona_2 alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Tempio Pausania il 19.01.1982;
- che e venivano a conoscenza che gli odierni opposti Parte_1 Parte_2 avevano intimato a di porre in esecuzione quanto stabilito nella Controparte_5 sentenza n. 02/2009 resa dal Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di La Maddalena, nella causa promossa da nei confronti di Parte_4 Controparte_5
- che, con la citata decisione, il Tribunale di Tempio Pausania aveva accertato che l' nel corso dei lavori di ampliamento dell'immobile di sua proprietà, Controparte_5 aveva edificato le porzioni immobiliari in violazione delle norme sulle distanze legali ed era stata condannata a rimuovere le dette opere nella parte in cui violavano le distanze legali;
- che, come indicato nell'atto di precetto dell'11.02.2015, i creditori procedenti avevano intimato all' di demolire le opere di ampliamento sino al rispetto delle CP_5 CP_5 distanze legali;
- che l'iniziativa intrapresa dagli opposti era diretta a colpire un immobile del quale non era proprietaria, in quanto tale immobile era di piena ed esclusiva proprietà CP_5 di e essendo stato acquistato con atto del 04.04.2012; Parte_1 Parte_2
2 - che sussisteva dunque l'interesse degli opponenti all'instaurazione del presente giudizio, teso a scongiurare il grave pregiudizio che sarebbe loro derivato qualora l'azione esecutiva intrapresa dagli opposti nei confronti di fosse proseguita, essendo essa Controparte_5 diretta a colpire un bene immobile di cui gli opponenti erano unici ed esclusivi proprietari;
- che, al riguardo, occorreva evidenziare che la sentenza n. 02/2009 del Tribunale di Tempio
Pausania, sezione distaccata di La Maddalena, non era opponibile agli attori opponenti;
- che, inoltre, la domanda, tesa ad ottenere la condanna di alla Controparte_5 rimozione delle opere costruite in violazione delle norme sulle distanze legali, non risultava essere stata trascritta ai sensi dell'art, 2653, n. 1, c.c., così che la relativa sentenza non poteva essere loro opposta;
- che, nell'atto di precetto dell'11.02.2015, si leggeva che i signori avevano intimato CP_1
a la rimozione delle opere indicate nella citata sentenza anche con il Controparte_5 diverso atto di precetto notificato il 20.04.2011;
- che tale atto di precetto era stato evidentemente rinunciato dai creditori istanti e ciò perché la notifica di un secondo atto di precetto, di contenuto identico a quello precedentemente notificato, costituisce comportamento idoneo a manifestare, seppur implicitamente, la volontà di rinunciare al primo dei due atti, cosicchè doveva ritenersi inefficace qualsiasi atto e/o provvedimento conseguente alla notifica dell'atto di precetto rinunciato notificato in data
20.04.2011.
In data 15.07.2015 si costituivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2
e che concludevano per il rigetto Controparte_3 Controparte_4 dell'opposizione, poiché inammissibile ed infondata nel merito, con condanna alle spese e competenze.
Con ordinanza del 20.07.2015 il giudice, in accoglimento dell'istanza formulata dagli odierni opponenti, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sulla scorta dei seguenti motivi: “può innanzi tutto sostenersi che la notificazione del nuovo atto di precetto del tutto identico a quello in data 20.04.2011 comporti la rinuncia al precedente precetto. In particolare, qualora la parte istante proceda ad una nuova notificazione del precetto vi è implicita rinuncia
a fondare sugli atti pregressi il proseguimento dell'esecuzione (Corte di Cassazione, Sez. 3
Sentenza n. 7026 del 07/07/1999 in un caso diverso). - in questi termini è del tutto irrilevante il fatto che sia stata eventualmente pendente una precedente procedura esecutiva. Ad ogni modo non è documentata in atti alcuna attività esecutiva medio tempore intrapresa;
- il precetto in data 11.02.2015 è divenuto inefficace ex art. 481 c.p.c.; - non vi è prova sommaria che i creditori procedenti siano effettivamente eredi di ”. Parte_4
3 In data 14.07.2016 gli odierni convenuti depositavano memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., con la quale osservavano che, a seguito del deposito della predetta ordinanza dichiarativa dell'inefficacia del precetto dell'11.02.2015, che si era di conseguenza propagata all'intrapresa procedura ex art. 612 c.p.c., era venuta a cessare la materia del contendere.
In data 07.10.2016 gli odierni opposti, con il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.
3 c.p.c. formalizzavano la rinuncia al precetto dell'11.02.2015.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4.7.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che, conformemente a quanto affermato dalle parti a seguito dell'espressa rinuncia degli opposti al precetto dell'11.02.2015, debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
Quanto alle spese dello stesso, ed in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, occorre verificare la fondatezza della domanda proposta dagli opponenti.
Si osserva in proposito che l'opposizione era certamente fondata, essendo stata proposta al fine di scongiurare l'inizio di un'esecuzione ex art. 612 c.p.c. su beni di loro proprietà in forza di un titolo loro non opponibile, stante l'omessa trascrizione della domanda introduttiva del giudizio conclusasi con la sentenza posta in esecuzione.
Va inoltre osservato che gli opponenti non avevano ricevuto la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto.
Per quanto esposto, la parte opposta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così dispone:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
CONDANNA la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in. € 518,00 per spese ed in €.
2.540.00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
4 Tempio Pausania, 12.12.2025
Il giudice
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