2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell' articolo 2645-bis del codice civile , il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all' articolo 2775-bis del codice civile , a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell' articolo 2645-bis del codice civile ((non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto)) un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attivita' di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione ((nei termini)) e secondo le modalita' stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura. ((Con l'accoglimento della domanda, il curatore subentra nel contratto.)) (( 3-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il creditore ipotecario puo' contestare, con l'impugnazione di cui all'articolo 206, comma 3, la congruita' del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruita' del prezzo e' accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene. Il promissario acquirente puo' evitare lo scioglimento del contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull'impugnazione ai sensi dell'articolo 207, comma 13. )) (( 4. In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile e' trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonche' delle ipoteche iscritte sull'immobile. ))