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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – PRIMA SEZIONE CIVILE- in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art.132 cpc come novellato dalla legge n.69/2009 nella causa civile iscritta al n.268/2019 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n.1286 del 05.12.2018 emesso dalla regione campania
TRA
in persona del rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Esposito con il quale elettivamente domicilia giusta procura a margine del ricorso in opposizione
(ATTORE)
E
in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marina Colarieti giusta procura in atti.-
( CONVENUTO)
E
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Marruso;
CONVENUTO
Conclusioni : come da note conclusive depositate in atti e da verbale dell'udienza odierna Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art.22 L.689/81 la società ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n.3/2013 ( chiamandolo ordinanza ingiunzione nel ricorso in riassunzione) emesso dal dipartimento di prevenzione dell' . CP_3
C
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e Pt_2
l'improponibilità dello stesso . Nel merito esponeva che in data 18/09/2013, alle ore 10,30, nel
Comune di Battipaglia, gli operatori del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione
dell' , dott. e dott.ssa elevavano verbale di illecito CP_3 CP_5 CP_6
amministrativo n. 3/2013-CM nei confronti della ricorrente, per la violazione dell'art. 18, comma 1,
Regolamento CE 178/02, avendo accertato la tracciabilità incompleta del latte bufalino di cui per suo conto il sig. stava effettuando il trasporto, con automezzo targato AW005VK. In Parte_3
particolare, era accertato che la documentazione di trasporto era priva dell'indicazione di alcune informazioni prescritte dalla legga, ovvero: mese e anno di produzione, numero progressivo della partita, codice aziendale dell'allevamento e firma dell'allevatore.
In data 01/10/2013, con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. prot. n. 1515/2013, si provvedeva a notificare il verbale de quo alla ricorrente In data 08/11/2013, con nota acquisita al prot.
n. 69360/2013 (cfr. all. n. 6), la ricorrente faceva pervenire scritti difensivi ex art. 18 L. n. 689/8, che non erano presi in considerazione in quanto formulati oltre il termine di decadenza di trenta giorni.
Con ricorso in riassunzione del 09/01/2019, la ricorrente ha impugnato il predetto verbale innanzi a codesto Ill.mo Tribunale. Dalla lettura di detto atto, si è appreso che lo stesso verbale era stato già
impugnato innanzi al Giudice di Pace di , nel giudizio R.G. n. 73/2018, nel quale l' CP_2 [...]
era risultata contumace. Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 3463/2018, si era CP_3 CP_2 dichiarato incompetente per materia, di talché la ricorrente si è vista costretta a riassumere il giudizio innanzi alla competente autorità giudiziaria.
In corso di causa veniva chiamata in giudizio la , in persona del Presidente p.t. , CP_1 CP_7
che si costituisce rilevando la carenza di legittimazione della stessa e comunque l' improponibilità,
inammissibilità, ed improcedibilità della domanda, nonché l'infondatezza della stessa, in fatto ed in diritto.
Dopo numerosi rinvii d'ufficio e cambi di giudicanti la causa veniva decisa a seguito di discussione all'udienza odierna.-
…………
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.-
L'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 prevede che i provvedimenti sanzionatori concernenti disposizioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande vadano impugnati, entro e non oltre giorni trenta dall'avvenuta notifica, innanzi al Tribunale competente per il luogo dove è stata commessa la violazione. Nella presente fattispecie, la sanzione è stata notificata n data 01/10/2013 (cfr. all. n. 5),
mentre il primo ricorso, innanzi al Giudice di Pace, è stato presentato in data 18/01/2018. Per altro,
se ne contesta la legittimità, atteso che la prima impugnazione non risulta nemmeno mai notificata presso la sede legale dell' . CP_3
Tuttavia nel merito vanno rigettate le motivazioni esposte in ricorso.-
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione più volte di affermare che la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può
essere proposto ricorso non inficia la validità dell'atto, ma comporta tutt'al più sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente (ex multis:
Cass., 16 marzo 2010, n. 6388). Fermo restando che, in prima istanza, la ricorrente ha errato del tutto nell'individuare il giudice competente, rivolgendosi al Giudice di pace piuttosto che al Tribunale, con seri dubbi circa l'effettiva scusabilità di una tale condotta. La ricorrente sostiene che quanto verbalizzato dagli accertatori non corrisponda al vero. Nella sua ricostruzione, il latte bufalino trasportato viaggiava con tutta la documentazione necessaria ad individuarne la provenienza. Com'è noto, nel giudizio di opposizione ad una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. L'accertamento direttamente compiuto dal pubblico ufficiale è suscettibile di fede privilegiata, di talché l'eventuale contestazione è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale nella redazione del verbale, oltre che l'effettivo svolgersi dei fatti (ex multis: Cass.,
Sez. Unite, 24 luglio 2009, n. 17355).
Venendo ora alla costituzione della va dichiarata la carenza di legittimazione Controparte_1
della stessa in ordine all'opposizione al verbale n.3/2013 CM.-
Spese compensate stante la particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico,
Dott.ssa Barbara Iorio , definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado così
provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il verbale di illecito amministrativo n. 3/2013 ; 2) DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della CP_1
; 3) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di giudizio.-
[...]
Cosi deciso in Salerno 30.09.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – PRIMA SEZIONE CIVILE- in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art.132 cpc come novellato dalla legge n.69/2009 nella causa civile iscritta al n.268/2019 avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione n.1286 del 05.12.2018 emesso dalla regione campania
TRA
in persona del rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Esposito con il quale elettivamente domicilia giusta procura a margine del ricorso in opposizione
(ATTORE)
E
in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marina Colarieti giusta procura in atti.-
( CONVENUTO)
E
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Marruso;
CONVENUTO
Conclusioni : come da note conclusive depositate in atti e da verbale dell'udienza odierna Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009,
direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ex art.22 L.689/81 la società ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n.3/2013 ( chiamandolo ordinanza ingiunzione nel ricorso in riassunzione) emesso dal dipartimento di prevenzione dell' . CP_3
C
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e Pt_2
l'improponibilità dello stesso . Nel merito esponeva che in data 18/09/2013, alle ore 10,30, nel
Comune di Battipaglia, gli operatori del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione
dell' , dott. e dott.ssa elevavano verbale di illecito CP_3 CP_5 CP_6
amministrativo n. 3/2013-CM nei confronti della ricorrente, per la violazione dell'art. 18, comma 1,
Regolamento CE 178/02, avendo accertato la tracciabilità incompleta del latte bufalino di cui per suo conto il sig. stava effettuando il trasporto, con automezzo targato AW005VK. In Parte_3
particolare, era accertato che la documentazione di trasporto era priva dell'indicazione di alcune informazioni prescritte dalla legga, ovvero: mese e anno di produzione, numero progressivo della partita, codice aziendale dell'allevamento e firma dell'allevatore.
In data 01/10/2013, con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. prot. n. 1515/2013, si provvedeva a notificare il verbale de quo alla ricorrente In data 08/11/2013, con nota acquisita al prot.
n. 69360/2013 (cfr. all. n. 6), la ricorrente faceva pervenire scritti difensivi ex art. 18 L. n. 689/8, che non erano presi in considerazione in quanto formulati oltre il termine di decadenza di trenta giorni.
Con ricorso in riassunzione del 09/01/2019, la ricorrente ha impugnato il predetto verbale innanzi a codesto Ill.mo Tribunale. Dalla lettura di detto atto, si è appreso che lo stesso verbale era stato già
impugnato innanzi al Giudice di Pace di , nel giudizio R.G. n. 73/2018, nel quale l' CP_2 [...]
era risultata contumace. Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 3463/2018, si era CP_3 CP_2 dichiarato incompetente per materia, di talché la ricorrente si è vista costretta a riassumere il giudizio innanzi alla competente autorità giudiziaria.
In corso di causa veniva chiamata in giudizio la , in persona del Presidente p.t. , CP_1 CP_7
che si costituisce rilevando la carenza di legittimazione della stessa e comunque l' improponibilità,
inammissibilità, ed improcedibilità della domanda, nonché l'infondatezza della stessa, in fatto ed in diritto.
Dopo numerosi rinvii d'ufficio e cambi di giudicanti la causa veniva decisa a seguito di discussione all'udienza odierna.-
…………
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.-
L'art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 prevede che i provvedimenti sanzionatori concernenti disposizioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande vadano impugnati, entro e non oltre giorni trenta dall'avvenuta notifica, innanzi al Tribunale competente per il luogo dove è stata commessa la violazione. Nella presente fattispecie, la sanzione è stata notificata n data 01/10/2013 (cfr. all. n. 5),
mentre il primo ricorso, innanzi al Giudice di Pace, è stato presentato in data 18/01/2018. Per altro,
se ne contesta la legittimità, atteso che la prima impugnazione non risulta nemmeno mai notificata presso la sede legale dell' . CP_3
Tuttavia nel merito vanno rigettate le motivazioni esposte in ricorso.-
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione più volte di affermare che la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può
essere proposto ricorso non inficia la validità dell'atto, ma comporta tutt'al più sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente (ex multis:
Cass., 16 marzo 2010, n. 6388). Fermo restando che, in prima istanza, la ricorrente ha errato del tutto nell'individuare il giudice competente, rivolgendosi al Giudice di pace piuttosto che al Tribunale, con seri dubbi circa l'effettiva scusabilità di una tale condotta. La ricorrente sostiene che quanto verbalizzato dagli accertatori non corrisponda al vero. Nella sua ricostruzione, il latte bufalino trasportato viaggiava con tutta la documentazione necessaria ad individuarne la provenienza. Com'è noto, nel giudizio di opposizione ad una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. L'accertamento direttamente compiuto dal pubblico ufficiale è suscettibile di fede privilegiata, di talché l'eventuale contestazione è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale nella redazione del verbale, oltre che l'effettivo svolgersi dei fatti (ex multis: Cass.,
Sez. Unite, 24 luglio 2009, n. 17355).
Venendo ora alla costituzione della va dichiarata la carenza di legittimazione Controparte_1
della stessa in ordine all'opposizione al verbale n.3/2013 CM.-
Spese compensate stante la particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico,
Dott.ssa Barbara Iorio , definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado così
provvede: 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il verbale di illecito amministrativo n. 3/2013 ; 2) DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della CP_1
; 3) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di giudizio.-
[...]
Cosi deciso in Salerno 30.09.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa. Barbara Iorio