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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 540/2022 RG promossa da ( ) domiciliato elettivamente in Parte_1 C.F._1
VIA LEONARDO DA VINCI 40 NUORO presso lo studio dell'avv. CASSARA' MARIA GABRIELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
già in persona del legale Controparte_1 CP_2 tivamente in VIA ROMA 4 P.IVA_1
NUORO presso lo studio dell'avv. MATTANA GIANFRANCO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLATO E
) Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE All'udienza del 13.12.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata: A. Accertare e dichiarare la responsabilità, anche concorsuale, del sig.
[...]
nella causazione del sinistro per cui è causa;
CP_3
B. per l'effetto, condannare e la Controparte_3 Controparte_4
in persona del suo legale rapp.te p.t., ciascuno per il proprio titolo ed in
[...] proporzione al grado di responsabilità emerso, a risarcire tutti i danni patiti dal sig. , previa adeguata personalizzazione effettuata dal Giudice, Parte_1 sia patrimoniale ivi compresa la perdita di chances correlata all'invalidità conseguita;
il tutto nella misura che sarà accertata in causa oltre interessi e rivalutazione come per legge nonché, in ogni caso, previo rimborso di tutte le spese sostenute;
C. con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio. Nell'interesse dell'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta, Nel merito: 1.- Rigettare l'avverso appello siccome inammissibile e/o comunque infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado;
In Via Subordinata
1 Istruttoria: 2.- Per la sola ipotesi in cui l'adìta Corte d'Appello dovesse disporre la rinnovazione delle indagini peritali e/o un supplemento di perizia, si chiede sin d'ora che al nominando CTU venga richiesto di accertare l'eventuale percentuale di invalidità conseguente alla malattia di cui soffriva il per gli Pt_1 esiti dell'intervento chirurgico cui era stato sottoposto poco tempo prima del sinistro, nonché delle ulteriori patologie preesistenti elencate dal CTU Dott.
[...]
nel suo elaborato in via principale, rigettare l'appello confermando Per_1 lmente la sentenza impugnata;
in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 365/22, emessa in data 31.5.2022, il Tribunale di Nuoro rigettava la domanda proposta da avverso e Parte_1 Controparte_3 la per il risarcimento dei danni, consistiti nella perdita del bulbo CP_2 oc l sinistro verificatosi l'1.2.2012 verso le ore 9.00, mentre il si trovava alla guida della sua auto Fiat Fiorino sulla strada vicinale di Pt_1 località Caovile e si era scontrato con l'auto Land Rover condotta da in seguito ad una invasione di corsia di marcia di Controparte_3
Il tribunale gravato, istruita la causa con produzioni documentali e c.t.u. medico legale, rigettava la domanda sulla scorta del richiamo all'art. 1227 c.c. e delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. in ordine all'affermata incompatibilità dell'evento – perdita del bulbo oculare sinistro – con l'uso delle cinture di sicurezza. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
ha proposto appello censurando la sentenza nella parte in cui Parte_1 poneva a fondamento della decisione esclusivamente il giudizio espresso dall'ausiliare, peraltro reumatologo, in modo categorico e non supportato da dati scientifici “di non compatibilità (fra lesioni e uso delle cinture di sicurezza)”, quando invece “l'utilizzo della cintura non sempre esclude lesioni da trauma cranico”, tanto più che nel caso di specie il trauma era stato laterale e non frontale. Inoltre, secondo l'appellante, un eventuale comportamento colposo del conducente dell'auto avrebbe potuto determinare solo una riduzione del quantum e non il rigetto della domanda mentre l'omessa ricostruzione della effettiva dinamica del sinistro avrebbe dovuto comportare l'applicazione dell'art. 2054 c.c. Infine, il ha censurato la sentenza nella parte in cui lo condannava alle Pt_1 spese, dato che il tribunale formulava prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni una proposta transattiva per il pagamento in favore del della Pt_1 complessiva somma di euro 31.000,00, oltre spese di c.t.u; proposta accolta dal e dalla assicurazione e, in concreto, anche dal con le note Pt_1 CP_3 datate 27.1.2021, verosimilmente sfuggite al giudicante. Si è costituita la , già , resistendo all'appello e Controparte_1 CP_2 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado o, in subordine, l'accertamento dell'eventuale percentuale di invalidità conseguente alla
2 malattia di cui soffriva il per gli esiti dell'intervento chirurgico all'occhio Pt_1 cui era stato sottoposto poco tempo prima del sinistro.
è rimasto contumace. Controparte_3
La causa, istruita con prova testi, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinnanzi il Tribunale di Nuoro Parte_1 [...]
assumendo di aver subito gravi CP_3 Controparte_2 seguito di un sinistro stradale intervenuto l'1.2.2012, quando, mentre percorreva a bordo della propria autovettura FIAT Fiorino la strada vicinale in Fonni loc. Caovile, era stato urtato dal veicolo Land Rover di proprietà e condotto da , il quale, provenendo dall'opposto senso di Controparte_3 marcia, aveva invaso la corsia di sua pertinenza. In conseguenza del sinistro il deduceva di avere riportato un grave Pt_1 trauma all'occhio sinistro, a causa del quale gli era stato tolto il bulbo oculare e impiantata una protesi in silicone, con conseguente definitiva compromissione della funzione visiva. Inoltre, l'attore dava atto di avere appreso dalla sua assicurazione che il aveva presentato un modulo CAI a firma congiunta, verso il quale, CP_3 perché mai da lui sottoscritto, il aveva sporto denuncia presso i Pt_1 carabinieri di Nuoro. Si costituivano i convenuti e resistendo alla Controparte_3 Controparte_2 domanda e contestando or , i convenuti assumevano che il sinistro era intervenuto per l'esclusiva responsabilità del come da modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti. Parte_1
Il tribunale - considerato che il modulo CAI, verso cui non era stata proposta istanza di verificazione, era stato disconosciuto dal fin dall'atto Pt_1 introduttivo del giudizio – dopo avere trattenuto in decisione la causa, la rimetteva sul ruolo per lo svolgimento di una c.t.u. medico legale, “giacchè non è(era) possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti” (vedi ordinanza 6.12.2018). All'esito della c.t.u., con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado, richiamato il principio della "ragione più liquida", rigettava la domanda unicamente sulla scorta delle conclusioni cui era pervenuto l'ausiliare in ordine all'affermata incompatibilità dell'evento – perdita del bulbo oculare sinistro – con l'uso delle cinture di sicurezza (“Si è trattato di un evento traumatico che ha generato lo scoppio del bulbo oculare di sinistra (OS) con perdita definitiva del bulbo oculare di sinistra. L'evento non è compatibile con l'uso del dispositivo di sicurezza (cintura di sicurezza)” (vedi c.t.u.). In particolare, il tribunale - citato l'art. 1227 comma 1 cc secondo cui “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate” - riteneva infondata la domanda, sul presupposto che “l'omesso
3 uso delle cinture di sicurezza, a seconda dell'efficienza causale che ha avuto nella produzione delle lesioni, esclude in toto, ovvero riduce, il diritto al risarcimento, in misura corrispondente all'apporto da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso. Nel caso di specie, per il tipo di lesioni subite dall'attore, si può senza dubbio affermare che, se egli avesse utilizzato le cinture di sicurezza, non avrebbe subito alcun tipo di lesione all'occhio. Avrebbe forse riportato altri tipi di traumi, ma non quello per il quale richiede il risarcimento nell'odierno procedimento”. Orbene, alla luce di tali argomentazioni, i motivi di censura sono fondati laddove l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui il tribunale fondava le sue argomentazioni solo ed esclusivamente sulle affermazioni apodittiche e non suffragate da qualsiasi motivazione tecnico-scientifica rese dall'ausiliare. Innanzi tutto, è appena il caso di rilevare non solo che l'affermazione del c.t.u. secondo cui “L'evento non è compatibile con l'uso del dispositivo di sicurezza (cintura di sicurezza)” non era in alcun modo tecnicamente giustificata ma altresì che tale circostanza, peraltro solo adombrata in modo dubitativo dal nella comparsa di costituzione e risposta, non era affatto dimostrata. CP_3
Invero, in relazione a quanto disposto nell'art. 1227 c.c., la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore- danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore” (vedi Cass. n. 25712/23); e in tema specifico di uso di cinture di sicurezza Cass. n. 4954/07). Del resto, lo stesso c.t.u., al contempo, affermava la “diretta relazione, tra il trauma stradale in oggetto e lo stato attuale dell'apparato visivo del Sig.
” e pertanto la compatibilità dell'evento lesivo con lo scontro dei due Pt_1
i. Tanto premesso, la Corte ha ammesso la prova testi dedotta in primo grado e ritualmente riproposta nel presente giudizio sulla dinamica del sinistro, all'esito della quale però non è stato possibile ricostruire con certezza la dinamica, posto che il teste ha riferito unicamente che la Land Lover condotta dal CP_3 lo aveva superato, giungendo da tergo, e dopo pochi metri aveva tro strada occupata dalle due auto che si erano scontrate, senza avere però potuto assistere personalmente allo scontro. Pertanto, in conformità a quanto disposto nell'art. 2054 c.c., dimostrato lo scontro tra i due veicoli, peraltro neppure contestato, va dichiarata la pari responsabilità dei due conducenti. Secondo i consolidati principi di diritto espressi in tema dalla Suprema Corte,
“la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi
4 conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (cfr Cass. n. 15736/22), posto che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. n. 9353/19). A nulla rileva a tale fine il fatto che il c.t.u. abbia evidenziato “Ai fini di giustizia
.. che l'attore al momento dell'evento era in malattia per esiti di intervento chirurgico su occhio, pertanto conduceva un veicolo nonostante vi fossero le controindicazioni per malattia oculare”, posto che tali circostanze, di per sé, non sono idonee, come dedotto dalla assicurazione, a porre un giudizio di esclusiva responsabilità del sinistro in capo al in difetto di specifiche Pt_1 allegazioni, e prova in ordine alla impossibilità l di mettersi alla Pt_1 guida e/o all'incidenza di tale fatto sulla causazione del sinistro. Del resto, come dedotto dal e come evidenziato nella c.t.u., l'intervento Pt_1 subito diversi mesi prima (se re 2011), per il quale il era in malattia Pt_1 fino al 18.2.2012 era di semplice cataratta e peraltro all'occhio destro (vedi pag. 2 relazione: “a domanda del CTU l'Attore dichiara che in detta occasione si trovava in malattia per la cataratta (allegato agli atti certificato di malattia attestante l'inizio della malattia in data 15.01.2012 e con prognosi fino al 18.02.2012)” e documentazione allegata dal alla seconda memoria Pt_1 istruttoria in cui risulta che l'intervento risale a s re 2011). In ordine al quantum, il c.t.u. accertava la sussistenza di esiti di natura permanente nella misura del 21%, una ITT di sei giorni per ricovero ospedaliero ed una I.T.P. al 25% per giorni trenta. In particolare, l'ausiliare accertava che “il trauma contusivo subito all'OS nei fatti in oggetto di questo procedimento ha determinato uno schiacciamento con conseguente scoppio del bulbo oculare” e tale lesione è “gravissima ed irreparabile”, determinando “l'apertura traumatica del bulbo oculare e la fuoriuscita emorragica di tutto o in parte del suo contenuto”, con perdita definitiva del visus. Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, 49 anni, in base alle Tabelle di Milano 2024, il danno non patrimoniale può essere risarcito nella metà di complessivi euro 64.274,50, di cui euro 62.722,00 per danno biologico, con esclusione dell'incremento per danno morale in difetto di qualsiasi deduzione sul punto, ed euro 1.552,50 per invalidità temporanea in base ad euro 115,00 per ogni punto base. Vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali sulla somma suddetta devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno e fino alla data odierna, oltre interessi legali sul risultato finale e fino al saldo.
5 Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno posti a carico delle parti soccombenti e liquidati come da dispositivo secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione di valore determinato dal decisum, ponendo definitivamente a carico degli appellati le spese di c.t.u. di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 365/2022 del Tribunale di Nuo il sinistro di cui è causa si è verificato per pari responsabilità di entrambi i conducenti e per l'effetto condanna e la già Controparte_3 Controparte_1
a pagare in favore del , per il titolo di cui è causa, la CP_2 Pt_1
32.137,25, oltre acces me da parte motiva;
2) condanna gli appellati a rifondere le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore del , che liquida in complessivi euro 8.805,00, Pt_1 di cui euro 3.809,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 per l'appello, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico degli appellati le spese di c.t.u. Così deciso in Sassari, 10.3.2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
6
VIA LEONARDO DA VINCI 40 NUORO presso lo studio dell'avv. CASSARA' MARIA GABRIELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
già in persona del legale Controparte_1 CP_2 tivamente in VIA ROMA 4 P.IVA_1
NUORO presso lo studio dell'avv. MATTANA GIANFRANCO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLATO E
) Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE All'udienza del 13.12.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata: A. Accertare e dichiarare la responsabilità, anche concorsuale, del sig.
[...]
nella causazione del sinistro per cui è causa;
CP_3
B. per l'effetto, condannare e la Controparte_3 Controparte_4
in persona del suo legale rapp.te p.t., ciascuno per il proprio titolo ed in
[...] proporzione al grado di responsabilità emerso, a risarcire tutti i danni patiti dal sig. , previa adeguata personalizzazione effettuata dal Giudice, Parte_1 sia patrimoniale ivi compresa la perdita di chances correlata all'invalidità conseguita;
il tutto nella misura che sarà accertata in causa oltre interessi e rivalutazione come per legge nonché, in ogni caso, previo rimborso di tutte le spese sostenute;
C. con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio. Nell'interesse dell'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta, Nel merito: 1.- Rigettare l'avverso appello siccome inammissibile e/o comunque infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado;
In Via Subordinata
1 Istruttoria: 2.- Per la sola ipotesi in cui l'adìta Corte d'Appello dovesse disporre la rinnovazione delle indagini peritali e/o un supplemento di perizia, si chiede sin d'ora che al nominando CTU venga richiesto di accertare l'eventuale percentuale di invalidità conseguente alla malattia di cui soffriva il per gli Pt_1 esiti dell'intervento chirurgico cui era stato sottoposto poco tempo prima del sinistro, nonché delle ulteriori patologie preesistenti elencate dal CTU Dott.
[...]
nel suo elaborato in via principale, rigettare l'appello confermando Per_1 lmente la sentenza impugnata;
in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 365/22, emessa in data 31.5.2022, il Tribunale di Nuoro rigettava la domanda proposta da avverso e Parte_1 Controparte_3 la per il risarcimento dei danni, consistiti nella perdita del bulbo CP_2 oc l sinistro verificatosi l'1.2.2012 verso le ore 9.00, mentre il si trovava alla guida della sua auto Fiat Fiorino sulla strada vicinale di Pt_1 località Caovile e si era scontrato con l'auto Land Rover condotta da in seguito ad una invasione di corsia di marcia di Controparte_3
Il tribunale gravato, istruita la causa con produzioni documentali e c.t.u. medico legale, rigettava la domanda sulla scorta del richiamo all'art. 1227 c.c. e delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. in ordine all'affermata incompatibilità dell'evento – perdita del bulbo oculare sinistro – con l'uso delle cinture di sicurezza. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
ha proposto appello censurando la sentenza nella parte in cui Parte_1 poneva a fondamento della decisione esclusivamente il giudizio espresso dall'ausiliare, peraltro reumatologo, in modo categorico e non supportato da dati scientifici “di non compatibilità (fra lesioni e uso delle cinture di sicurezza)”, quando invece “l'utilizzo della cintura non sempre esclude lesioni da trauma cranico”, tanto più che nel caso di specie il trauma era stato laterale e non frontale. Inoltre, secondo l'appellante, un eventuale comportamento colposo del conducente dell'auto avrebbe potuto determinare solo una riduzione del quantum e non il rigetto della domanda mentre l'omessa ricostruzione della effettiva dinamica del sinistro avrebbe dovuto comportare l'applicazione dell'art. 2054 c.c. Infine, il ha censurato la sentenza nella parte in cui lo condannava alle Pt_1 spese, dato che il tribunale formulava prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni una proposta transattiva per il pagamento in favore del della Pt_1 complessiva somma di euro 31.000,00, oltre spese di c.t.u; proposta accolta dal e dalla assicurazione e, in concreto, anche dal con le note Pt_1 CP_3 datate 27.1.2021, verosimilmente sfuggite al giudicante. Si è costituita la , già , resistendo all'appello e Controparte_1 CP_2 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado o, in subordine, l'accertamento dell'eventuale percentuale di invalidità conseguente alla
2 malattia di cui soffriva il per gli esiti dell'intervento chirurgico all'occhio Pt_1 cui era stato sottoposto poco tempo prima del sinistro.
è rimasto contumace. Controparte_3
La causa, istruita con prova testi, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio dinnanzi il Tribunale di Nuoro Parte_1 [...]
assumendo di aver subito gravi CP_3 Controparte_2 seguito di un sinistro stradale intervenuto l'1.2.2012, quando, mentre percorreva a bordo della propria autovettura FIAT Fiorino la strada vicinale in Fonni loc. Caovile, era stato urtato dal veicolo Land Rover di proprietà e condotto da , il quale, provenendo dall'opposto senso di Controparte_3 marcia, aveva invaso la corsia di sua pertinenza. In conseguenza del sinistro il deduceva di avere riportato un grave Pt_1 trauma all'occhio sinistro, a causa del quale gli era stato tolto il bulbo oculare e impiantata una protesi in silicone, con conseguente definitiva compromissione della funzione visiva. Inoltre, l'attore dava atto di avere appreso dalla sua assicurazione che il aveva presentato un modulo CAI a firma congiunta, verso il quale, CP_3 perché mai da lui sottoscritto, il aveva sporto denuncia presso i Pt_1 carabinieri di Nuoro. Si costituivano i convenuti e resistendo alla Controparte_3 Controparte_2 domanda e contestando or , i convenuti assumevano che il sinistro era intervenuto per l'esclusiva responsabilità del come da modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti. Parte_1
Il tribunale - considerato che il modulo CAI, verso cui non era stata proposta istanza di verificazione, era stato disconosciuto dal fin dall'atto Pt_1 introduttivo del giudizio – dopo avere trattenuto in decisione la causa, la rimetteva sul ruolo per lo svolgimento di una c.t.u. medico legale, “giacchè non è(era) possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti” (vedi ordinanza 6.12.2018). All'esito della c.t.u., con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado, richiamato il principio della "ragione più liquida", rigettava la domanda unicamente sulla scorta delle conclusioni cui era pervenuto l'ausiliare in ordine all'affermata incompatibilità dell'evento – perdita del bulbo oculare sinistro – con l'uso delle cinture di sicurezza (“Si è trattato di un evento traumatico che ha generato lo scoppio del bulbo oculare di sinistra (OS) con perdita definitiva del bulbo oculare di sinistra. L'evento non è compatibile con l'uso del dispositivo di sicurezza (cintura di sicurezza)” (vedi c.t.u.). In particolare, il tribunale - citato l'art. 1227 comma 1 cc secondo cui “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate” - riteneva infondata la domanda, sul presupposto che “l'omesso
3 uso delle cinture di sicurezza, a seconda dell'efficienza causale che ha avuto nella produzione delle lesioni, esclude in toto, ovvero riduce, il diritto al risarcimento, in misura corrispondente all'apporto da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso. Nel caso di specie, per il tipo di lesioni subite dall'attore, si può senza dubbio affermare che, se egli avesse utilizzato le cinture di sicurezza, non avrebbe subito alcun tipo di lesione all'occhio. Avrebbe forse riportato altri tipi di traumi, ma non quello per il quale richiede il risarcimento nell'odierno procedimento”. Orbene, alla luce di tali argomentazioni, i motivi di censura sono fondati laddove l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui il tribunale fondava le sue argomentazioni solo ed esclusivamente sulle affermazioni apodittiche e non suffragate da qualsiasi motivazione tecnico-scientifica rese dall'ausiliare. Innanzi tutto, è appena il caso di rilevare non solo che l'affermazione del c.t.u. secondo cui “L'evento non è compatibile con l'uso del dispositivo di sicurezza (cintura di sicurezza)” non era in alcun modo tecnicamente giustificata ma altresì che tale circostanza, peraltro solo adombrata in modo dubitativo dal nella comparsa di costituzione e risposta, non era affatto dimostrata. CP_3
Invero, in relazione a quanto disposto nell'art. 1227 c.c., la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore- danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore” (vedi Cass. n. 25712/23); e in tema specifico di uso di cinture di sicurezza Cass. n. 4954/07). Del resto, lo stesso c.t.u., al contempo, affermava la “diretta relazione, tra il trauma stradale in oggetto e lo stato attuale dell'apparato visivo del Sig.
” e pertanto la compatibilità dell'evento lesivo con lo scontro dei due Pt_1
i. Tanto premesso, la Corte ha ammesso la prova testi dedotta in primo grado e ritualmente riproposta nel presente giudizio sulla dinamica del sinistro, all'esito della quale però non è stato possibile ricostruire con certezza la dinamica, posto che il teste ha riferito unicamente che la Land Lover condotta dal CP_3 lo aveva superato, giungendo da tergo, e dopo pochi metri aveva tro strada occupata dalle due auto che si erano scontrate, senza avere però potuto assistere personalmente allo scontro. Pertanto, in conformità a quanto disposto nell'art. 2054 c.c., dimostrato lo scontro tra i due veicoli, peraltro neppure contestato, va dichiarata la pari responsabilità dei due conducenti. Secondo i consolidati principi di diritto espressi in tema dalla Suprema Corte,
“la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi
4 conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (cfr Cass. n. 15736/22), posto che “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. n. 9353/19). A nulla rileva a tale fine il fatto che il c.t.u. abbia evidenziato “Ai fini di giustizia
.. che l'attore al momento dell'evento era in malattia per esiti di intervento chirurgico su occhio, pertanto conduceva un veicolo nonostante vi fossero le controindicazioni per malattia oculare”, posto che tali circostanze, di per sé, non sono idonee, come dedotto dalla assicurazione, a porre un giudizio di esclusiva responsabilità del sinistro in capo al in difetto di specifiche Pt_1 allegazioni, e prova in ordine alla impossibilità l di mettersi alla Pt_1 guida e/o all'incidenza di tale fatto sulla causazione del sinistro. Del resto, come dedotto dal e come evidenziato nella c.t.u., l'intervento Pt_1 subito diversi mesi prima (se re 2011), per il quale il era in malattia Pt_1 fino al 18.2.2012 era di semplice cataratta e peraltro all'occhio destro (vedi pag. 2 relazione: “a domanda del CTU l'Attore dichiara che in detta occasione si trovava in malattia per la cataratta (allegato agli atti certificato di malattia attestante l'inizio della malattia in data 15.01.2012 e con prognosi fino al 18.02.2012)” e documentazione allegata dal alla seconda memoria Pt_1 istruttoria in cui risulta che l'intervento risale a s re 2011). In ordine al quantum, il c.t.u. accertava la sussistenza di esiti di natura permanente nella misura del 21%, una ITT di sei giorni per ricovero ospedaliero ed una I.T.P. al 25% per giorni trenta. In particolare, l'ausiliare accertava che “il trauma contusivo subito all'OS nei fatti in oggetto di questo procedimento ha determinato uno schiacciamento con conseguente scoppio del bulbo oculare” e tale lesione è “gravissima ed irreparabile”, determinando “l'apertura traumatica del bulbo oculare e la fuoriuscita emorragica di tutto o in parte del suo contenuto”, con perdita definitiva del visus. Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, 49 anni, in base alle Tabelle di Milano 2024, il danno non patrimoniale può essere risarcito nella metà di complessivi euro 64.274,50, di cui euro 62.722,00 per danno biologico, con esclusione dell'incremento per danno morale in difetto di qualsiasi deduzione sul punto, ed euro 1.552,50 per invalidità temporanea in base ad euro 115,00 per ogni punto base. Vanno inoltre riconosciuti gli interessi legali sulla somma suddetta devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno e fino alla data odierna, oltre interessi legali sul risultato finale e fino al saldo.
5 Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno posti a carico delle parti soccombenti e liquidati come da dispositivo secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione di valore determinato dal decisum, ponendo definitivamente a carico degli appellati le spese di c.t.u. di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 365/2022 del Tribunale di Nuo il sinistro di cui è causa si è verificato per pari responsabilità di entrambi i conducenti e per l'effetto condanna e la già Controparte_3 Controparte_1
a pagare in favore del , per il titolo di cui è causa, la CP_2 Pt_1
32.137,25, oltre acces me da parte motiva;
2) condanna gli appellati a rifondere le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore del , che liquida in complessivi euro 8.805,00, Pt_1 di cui euro 3.809,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 per l'appello, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico degli appellati le spese di c.t.u. Così deciso in Sassari, 10.3.2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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