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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/05/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa Federica Bonsangue ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3049/2017 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili
TRA
– Agente della Riscossione (C.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via Judica n.12, presso l'avv. Enrica Laterza che la rappresenta e difende per mandato in atti ( ; Email_1
- attrice-
E
(C.f. ) in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore;
- Convenuta contumace -
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 All'udienza di precisazione delle conclusioni, il difensore della parte costituita si è riportato ai propri atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 31 luglio 2017, ha convenuto in Parte_1 giudizio e, allegando di essere creditrice nei confronti della Controparte_1 società di un importo di circa € 160.000,00 portato dalle cartelle notificate tra il 2010 e il
2012, ha chiesto la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di vendita del 23 gennaio 2012, mediante il quale la società convenuta aveva trasferito a
[...] quattro immobili siti in Termini Imerese. Controparte_2
Secondo la prospettazione di parte attrice, la compravendita sarebbe stato concluso tra due società solo formalmente distinte poiché caratterizzate dalla stessa compagine societaria;
tale atto, poi, sarebbe pregiudizievole delle ragioni creditorie.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della società convenuta, ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.
Va, poi, pronunciata la declaratoria di estinzione del giudizio.
E, invero, ripercorrendo lo svolgimento del giudizio, con ordinanza del 18 febbraio 2021 il Tribunale ha assegnato termine perentorio sino al 30 aprile 2022 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo acquirente, originariamente non evocato in giudizio.
Il procuratore di parte attrice ha provveduto a notificare in data 9 luglio 2021 tramite pec alla società acquirente l'originario atto di citazione e la citata Controparte_2 ordinanza.
Sennonché con ordinanza del 23 dicembre 2022 il Giudice, premettendo che “dalla lettura sistematica delle norme in materia di chiamata di un terzo in causa e intervento si evince che la chiamata di un terzo in causa si effettua mediante citazione a comparire all'udienza, non essendo all'uopo sufficiente la notifica dell'atto introduttivo contenente la vocatio in ius del convenuto originario, che assurge a mera denuntiatio litis”, ha assegnato termine sino al 22 febbraio 2023 per integrare il pagina 2 di 4 contraddittorio tramite la notifica dell'atto introduttivo del giudizio con la citazione a comparire all'udienza del chiamato in causa ex art. 102 c.p.c.
Ebbene, con note di trattazione scritta del 13 maggio 2024 parte attrice ha riferito di aver già adempito alla chiesta integrazione del contraddittorio con la notifica del 9 luglio 2021 effettuata tramite pec (cfr. allegato alle note scritte).
Ancora, con ordinanza del 4 marzo 2023 il Giudice, rilevando “come già detto nell'ordinanza del 23.12.2022 sopra richiamata, che la predetta notifica non costituisce atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, assurgendo a denuntiatio litis” ha invitato parte attrice a dedurre sul punto, preannunciando il verificarsi di una ipotesi di inattività qualificata ai sensi dell'art. 307, co. 3, c.p.c. sub specie di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (terzo acquirente nel giudizio di azione revocatoria).
Infine, con note scritte dell'8 luglio 2024 e del 24 aprile 2025 parte attrice nulla ha dedotto sulla causa d'estinzione del procedimento, limitandosi a riferire nuovamente che la notifica si era già perfezionata il 9 luglio 2021.
***
Dallo svolgimento del processo emerge che l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Giudice non è stato adempiuto da parte attrice e ciò non può che condurre alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
Sul punto è il caso di rilevare che la notifica effettuata in data 9 luglio 2021 non consente di ritenere adempiuta l'integrazione del contraddittorio ordinata dal Tribunale;
come già premesso, parte attrice ha notificato l'originario atto di citazione, cioè quello con il quale è stata effettuata la vocatio in ius della società venditrice, e il provvedimento di fissazione di nuova udienza.
E, invero, l'atto di citazione da notificare all'acquirente è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente, pena le decadenze previste;
“chiarezza che manca laddove la parte si veda notificare una citazione che indica l'udienza di prima comparizione per una data già trascorsa e una ordinanza (verbale di udienza) che non chiarisce che la
pagina 3 di 4 data di rinvio deve considerarsi come nuova data di prima comparizione;
né può pretendersi dal comune cittadino una conoscenza dei meccanismi processuali che lo induca ad identificare senz'altro nell'udienza di rinvio quella di nuova prima udienza” (sul punto v. Cass. cvi. n. 30722/2023).
Ebbene, nonostante i numerosi termini assegnati, parte attrice non ha correttamente adempiuto all'integrazione del contraddittorio avendo notificato un atto privo della chiarezza necessaria per consentire a un soggetto non ancora assistito da difensore di comprendere inequivocabilmente la propria vocazione in giudizio come parte, e non come mero soggetto menzionato.
Poiché l'acquirente è litisconsorte necessario (tra le tante, v. Cassazione civile sez. III,
06/03/2023, n. 6598), la mancata integrazione del contraddittorio determina un vizio insanabile del contraddittorio, che impone la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307, 3° comma c.p.c.
Va, dunque, dichiarata con sentenza l'estinzione del giudizio posto che quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto ha natura di sentenza (cfr. Cass. civ. n. 22917/2010).
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio;
lascia le spese a carico di parte attrice.
Termini Imerese, 28 maggio 2025
Il Giudice
Federica Bonsangue
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