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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/12/2024, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nato a [...] il [...], e residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso come da mandato in atti dagli avv.ti Mario C.F._1
Scopinich (c.f – e Alberto C.F._2 Email_1
Checchetto (c.f. – del Foro di C.F._3 Email_2
Venezia, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Mestre (Ve), Via Cappuccina 40 (fax:
) P.IVA_1
Parte appellante contro
in persona del liquidatore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore sig. , con sede a Venezia - Mestre, via Cappuccina Controparte_2
11/4, P. IVA , rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dal prof. avv. Riccardo P.IVA_2
Vianello (C.F.: ; PEC ai fini delle notifiche: C.F._4
fax: 041-2391332), con domicilio eletto presso il suo Email_3
1 studio in Venezia, S. Croce 269
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 701/2022 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni:
Per parte appellante:
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello accogliere le domande tutte proposte dal ricorrente in primo grado nel
giudizio RG n. 1744/2021 e, pertanto, voglia l'Ill.ma Corte adita accertare e dichiarare che il
ricorrente ha svolto come Autista NCC livello C3 (CCCL Autorimesse e Noleggi Automezzi) ulteriore
ore di lavoro rispetto a quelle contrattualmente previste e riportate nei prospetti paga nel periodo da
ottobre 2017 ad Agosto 2018 nella misura di 60 ore lavorative in media a settimana (10 ore
giornaliere sei giorni sei sette) pari a 40 ore ordinarie e 20 ore straordinarie settimanali e, per l'effetto,
condannare la società a corrispondere al ricorrente i relativi importi Controparte_1
accertati e quantificati per differenze retributive dovute per straordinario, lavoro supplementare,
lavoro notturno, ferie, permessi e incidenza sul tfr, pari alla somma di € 17.155,75, come da conteggi
allegati al presente atto e da considerarsi parte integrante, ovvero nella diversa maggiore o minore
somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese, e compenso professionale.”
Per parte appellata:
“confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro n. 701/2022 del 6 dicembre
2022, e, per l'effetto,
Nel merito:
- rigettarsi integralmente e sotto ogni profilo le domande proposte dal sig. , in quanto Pt_1
infondate in fatto e in diritto”.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande di , Parte_1
volte al riconoscimento delle pretese differenze retributive per lavoro straordinario, supplementare,
notturno, ferie, permessi e incidenza sul TFR. Ha, altresì, compensato tra le parti le spese di lite.
2 Il sig. è stato dipendente della soc. dal 4.10.2017 al Pt_1 Controparte_1
1°.03.2019, con qualifica di autista NCC e inquadramento al livello C3 del CCNL Autorimesse e noleggio automezzi. Il lavoratore era assunto con orario part-time di 24 ore, poi aumentato a 36 ore dal 1°.02.2018 e a 40 ore dal 1°.10.2018. Il sig. , affermando di aver svolto, in realtà, un Pt_1
orario settimanale di 60 ore (10 ore al giorno per sei giorni settimanali) sin dall'inizio dell'assunzione,
ha instaurato la presente causa al fine di vedersi riconosciute le conseguenti differenze retributive.
Il primo giudice ha rigettato le domande del lavoratore, così motivando:
“
1. Come già rilevato la conclusione del contratto di lavoro subordinato, per gli obblighi e
responsabilità incombenti sul datore di lavoro, determina una presunzione di corrispondenza del tipo
contrattuale alla fattispecie concreta, che deve essere vinta da una rigorosa prova contraria.
2. Il ricorrente chiede il riconoscimento del lavoro straordinario non pagato.
3. Sul punto come noto “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro
straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di
una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa
supplire la valutazione equitativa del giudice” (vd ex plurimis Cass. L., 16150/2018).
4. Parte ricorrente ha tuttavia allegato e chiesto di provare circostanze a tal fine generiche
[…]” (pag. 2).
“
5. Anche la documentazione prodotta dal ricorrente non corrobora quanto dallo stesso
sostenuto […]” (pag. 3).
“
9. Anche a dare per buona la confusa produzione documentale del ricorrente sub. Doc. 12
e 13 non si riesce a ricostruire l'orario come dallo stesso riferito e soprattutto il ricorrente non ha
dedotto, in ricorso, nemmeno indicativamente la modalità di svolgimento del proprio lavoro, con
riferimento agli orari, ai viaggi ai clienti.
10. E' vero che probabilmente svolgeva un orario di lavoro piuttosto variabile ma se non è
stato in grado di descrivere almeno indicativamente una o più giornate tipo, come gli è stato possibile
calcolare le ore svolte? E come sarebbe possibile comunque al Giudice ricavare le ore lavorate dal
ricorrente.
11. Anche l'attività ispettiva svolta dalla ITL non ha offerto significativi elementi, essendosi
3 basata sulle dichiarazioni del ricorrente, del figlio e sulla documentazione già prodotta in giudizio.
[…]
13. Ritiene pertanto il giudicante di dover rigettare il ricorso non essendovi quella allegazione
che consenta poi una prova rigorosa dell'orario di lavoro svolto.
14. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di
lite, per intero, tenuto comunque conto della oggettiva difficoltà nella ricostruzione dell'orario di
lavoro concretamente svolto dal ricorrente (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13,
comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata
introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018 […])” (pag. 4).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di due Pt_1
motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per erroneità in fatto ed in diritto con riguardo al capo in cui ha ritenuto di non accogliere le istanze istruttorie testimoniali da lui formulate.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha ammesso i capitoli di prova testimoniale dedotti nel ricorso introduttivo ritenendoli generici e ha richiamato tale argomentazione nella sentenza impugnata. Il lavoratore sostiene che i capitoli istruttori formulati erano, viceversa,
sufficientemente specifici e che, unitamente ai documenti prodotti, fornivano elementi precisi in merito alla maggiore attività lavorativa svolta e non retribuita. Evidenzia, in particolare, che sono stati dimessi i rapporti di servizio, che venivano poi utilizzati dall'azienda per il calcolo del trattamento economico.
L'appellante insiste nelle proprie istanze istruttorie e richiama giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 9823/2021, n. 19915/2016), anche sulla possibilità di concedere un termine per porre rimedio alla irregolarità riscontrata nella formulazione dei capitoli di prova (Cass. n. 17649/2010, n.
1130/2005).
2.2. Con il secondo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per erroneità in fatto ed in diritto con riguardo al capo in cui ha valutato in concreto il contenuto dei documenti nn.
4 L'appellante si duole che il primo giudice abbia ritenuto la documentazione prodotta inadeguata al fine di ricostruire l'orario di lavoro effettivamente svolto. Il lavoratore evidenzia che nel doc. 13 sono riportati i servizi giornalieri resi, con indicazione della consistenza oraria e dei clienti, e che sulla base dei medesimi documenti l'ITL ha accertato l'espletamento da parte del sig. Pt_1
di 60 ore settimanali di lavoro di cui 20 ore di lavoro straordinario. Il lavoratore ribadisce che il verbale ispettivo dell'ITL fa piena prova ex art. 2700 c.c.
3. Si è costituita la soc. contestando Controparte_1
l'appello e chiedendone il rigetto. Precisa che: il sig. era socio della medesima società nella Pt_1
misura del 2%; la gestione operativa della società era affidata a lui, in quanto unico socio esperto del mercato dell'autonoleggio con conducente;
la società instaurava con lui un fittizio rapporto di lavoro subordinato per riconoscergli un compenso commisurato all'effettivo servizio di autista;
a seguito di criticità riscontrate nella rendicontazione delle ore di servizio svolte dal sig. , il Pt_1
rapporto cessava con le dimissioni dello stesso e la società veniva posta in liquidazione;
il consulente del lavoro ha verificato che nulla è dovuto al sig. oltre a quanto già percepito per le ore di Pt_1
servizio dichiarate dallo stesso;
i documenti avversari depositati in causa sub all. 12-13 non erano stati prodotti avanti l'ITL e l'accertamento ispettivo è stato effettuato sulla base delle sole dichiarazioni del lavoratore, comunque riscontrando irregolarità soltanto “da Ottobre 2017 ad Agosto
2018”.
In particolare, la società appellata rileva che con il sig. era stato stipulato Pt_1
formalmente un contratto di lavoro subordinato ma non è mai intercorso un rapporto qualificabile come tale, atteso che erano assenti gli indici primari e secondari della subordinazione: infatti il sig.
non è mai stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo, gerarchico, disciplinare del Pt_1
supposto datore di lavoro, il quale non ha mai esercitato alcuna forma di ingerenza sull'operato dello stesso;
ciò trova conferma nell'assenza di un orario di lavoro, nelle modalità di erogazione del compenso (tali da far ricadere il rischio di impresa anche sul sig. ), nella sussistenza di un Pt_1
effettivo potere di autorganizzazione in capo al lavoratore.
La società appellata osserva, altresì, che le pretese avversarie sono inverosimili e sfornite di prova: non è infatti verosimile che un lavoratore accumuli un tale ingente numero di ore di lavoro
5 supplementare e straordinario senza mai lamentarsi, senza mai avanzare alcun tipo di richiesta e presentando poi le dimissioni senza invocare la giusta causa;
in ogni caso il lavoratore, sul quale incombeva l'onere probatorio, non ha provato in modo specifico e rigoroso le prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro. Più precisamente, la società evidenzia che i docc. 12 e 13 di controparte sono stati redatti dal ricorrente, sono privi di data certa e di intestazione, non sono stati depositati avanti l'ITL e sono stati creati appositamente per la presente causa, sono peraltro confusi e contraddittori.
Quanto al primo motivo di appello, la società ribadisce che i capitoli di prova formulati ex
adverso sono superflui, documentali, valutativi o non pertinenti e comunque generici, come correttamente rilevato dal primo giudice. La società precisa che incombeva sul lavoratore l'onere di fornire una prova puntuale delle ore effettivamente lavorate, la quale non può essere sostituita da alcuna valutazione equitativa (Cass. n. 3194/2009).
Quanto al secondo motivo di appello, la società osserva che – come rilevato dal primo giudice
– la documentazione prodotta è inadeguata e l'accertamento dell'ITL è irrilevante, in quanto basato sulle sole dichiarazioni del lavoratore, e comunque sono state riscontrate supposte irregolarità
soltanto per il periodo “da Ottobre 2017 ad Agosto 2018”.
4. All'udienza del 21.11.2024 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. I due motivi di appello sono suscettibili di essere congiuntamente trattati in quanto connessi.
Questo Collegio condivide, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento secondo il quale sul lavoratore che intenda ottenere il pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario/supplementare grava l'onere di allegare e provare in modo rigoroso il maggior orario di lavoro svolto (Cass. 16150/2018).
Nel caso di specie già le allegazioni del ricorso introduttivo di primo grado devono ritenersi
6 generiche e, conseguentemente, devono ritenersi generici i capitoli di prova indicati per relationem
ai capitoli della narrativa del ricorso di primo grado. In particolare, risultano generici i seguenti capitoli di cui, anche nell'atto di appello, si lamenta la mancata ammissione: “5) L'attività lavorativa
consisteva nel condurre il veicolo a noleggio per servizi richiesti dalla clientela in Venezia e province
limitrofe, presso sedi aziendali, hotel ed aeroporti del territorio.
6) Il ricorrente, fin dall'assunzione ha prestato mediamente un numero di ore di lavoro
giornaliero pari a 10, su sei giorni su sette, come risultante dai fogli presenza e dall'elenco servizi
svolti dal 2017 al 2019 che si dimettono e rammostrano.
7) Le ore di servizio svolte venivano riportate in appositi rapporti nei quali veniva indicato il
giorno, l'ora di inizio e di fine del turno, il luogo, come da documenti che si rammostrano”.
Ed invero, posto che non è in contestazione l'attività svolta dal , bensì il maggior Pt_1
orario di lavoro asseritamente svolto, questo Collegio rileva che il cap. 6 è generico e valutativo,
perché indica una media oraria, demandando al teste di confermare tale valutazione dell'orario medio, non ancorato a nessun parametro oggettivo. La genericità e la natura valutativa di tale capitolo, in cui si chiede al teste di confermare una media oraria, risulta evidente se si confronta tale capitolo con l'allegazione contenuta a pag. 7 dell'appello, secondo cui : “La prestazione del ricorrente
ha avuto un andamento variabile nel corso delle giornate rispetto alla collocazione dell'orario
lavorativo nell'arco della giornata in quanto l'orario di lavoro era strettamente connesso con i servizi
di trasporto e alle esigenze della clientela”.
Risulta generico anche il capitolo 7, in quanto non indica nemmeno i documenti da sottoporre al teste e chi eseguiva le annotazioni dell'orario svolto su tali documenti, con quali modalità. Né si indicano circostanze tali da conferire attendibilità a tali annotazioni. Né si tratta, con tutta evidenza,
della documentazione utilizzata dalla società per elaborare i prospetti paga, posto che, allora, non sussisterebbero differenze retributive.
Non si tratta, dunque, di mere “irregolarità” suscettibili di essere sanate con una mera riformulazione dei capitoli di prova, ma di carenze allegatorie sui fatti costitutivi della domanda che non possono essere introdotti dopo la proposizione del ricorso.
Né a diverse conclusioni si perviene laddove si ritenga che il capitolo 7 faceva riferimento ai
7 doc. 12 e 13 (v. infra).
Invero, l'appello non è idoneo a superare la sentenza impugnata nemmeno con riferimento al motivo in cui si lamenta l'omessa/erronea valutazione dei doc. 12 e 13 da parte del primo giudice.
Trattasi di documenti contenenti, il primo, un prospetto manoscritto (non è indicato da chi) in cui,
mese per mese, sono indicate, cumulativamente, le ore di lavoro svolte da “ ”; il secondo Pt_1
contiene delle tabelle redatte in modalità informatica in cui per ogni giorno del mese si indicano le ore di lavoro svolte. Questi documenti, comunque contestati dalla società sin dal primo grado, v.
pag. 3 della memoria di costituzione, sono inidonei a essere confermati dai testi, in primo luogo perché non è verosimile che un teste ricordi a distanza di anni le ore svolte, giorno per giorno, dal e perché, in ogni caso, implicano un profilo valutativo sul numero di ore svolte. Né, come Pt_1
detto, tali prospetti sono accompagnati da allegazioni sulle circostanze oggettive relative alla loro formazione, circostanze che, se provate dai testi, siano suscettibili di conferire attendibilità alle loro risultanze.
A fronte della scarsa attitudine probatoria della documentazione in questione, l'accoglimento dell'appello non è determinato nemmeno dall'accertamento dell'ITL richiamato in atti, accertamento che, per espressa allegazione di parte appellante, si basa sugli stessi documenti in questa sede richiamati (pag. 10 dell'appello), oltre che sulle dichiarazioni dello stesso (v. contestazioni Pt_1
della società). Sicchè, in parte qua, non fondandosi su fatti riscontrati de visu dai verificatori, non ha l'efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.
Non sono stati formulati specifici motivi di appello con riferimento ad altre voci retributive.
7. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
8. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
8.1. Sicché deve essere condannato alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in Controparte_1
dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi
dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al rimborso spese forfetario IVA e CPA
come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
8 9. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 21.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gianluca Alessio
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 e 13 allegati al ricorso.