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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2024, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4434/2023 Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. ZICARO Parte_1 FRANCESCO con il quale è elett.te dom.to
RICORRENTE
E
di ST di BI - in persona del pro tempore, rappresentato e CP_1 Controparte_2 difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione, dall' avv.to RAMPINO IDA, elett.te dom.to in
VIA POGGIOREALE ANGOLO VIA SAN LAZZARO NAPOLI
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento indennizzo per danno biologico.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.07.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato della con qualifica di minatore - lancista, e di aver subito in Controparte_3 data 19/09/2018 un infortunio sul lavoro, a causa del quale pativa trauma contusivo all'emitorace destro e riscontro strumentale di “frattura con monconi imbricati dell'estremo distale della nona costa”. In relazione al dedotto infortunio, con provvedimento dell'11.12.2018 relativo alla pratica di infortunio n. 515734665 del 19.9.2018 - Gestione 110, l' di ST di BI comunicava che non era stata riscontrata alcuna CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica ma solo inabilità temporanea assoluta.
Avverso tale provvedimento veniva proposta opposizione, senza esito.
In data 7.7.2019, il lavoratore, sempre nel disimpegnare le proprie mansioni lavorative, subiva un altro infortunio sul lavoro, ove riportava la “frattura della III e IV costa con pneumotorace”. In relazione al secondo infortunio, con provvedimento dell'11.9.2019 n. 515737100 del 7.7.2019 - Gestione 110, l' di CP_1
ST di BI riscontrava la sussistenza di un danno biologico del 2% che, cumulato con la percentuale del 10% già riconosciutagli all'esito di un altro infortunio sul lavoro del 2013, comportava il riconoscimento di una complessiva invalidità dell'11%. Non ritenendo satisfattiva la valutazione operata dall'Istituto Assicuratore, l'istante proponeva opposizione ex art. 104 D.P.R. n. 1124/1965 del 22.2.2022, con cui richiedeva che venisse accertata una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica pari al grado del 14% in considerazione delle preesistenti menomazioni riconosciute. CP_ In mancanza di risposta da parte dell il ricorrente adiva il Tribunale di Torre Annunziata al fine di accertare la menomazione dell'integrità psico fisica denunciata e dei postumi invalidanti nella misura quantomeno del CP_ 14% e la condanna dell alla corresponsione, in suo favore, dell'indennizzo in capitale, da quantificarsi sulla base della percentuale di inabilità quantomeno del 14% o di quella diversa da accertarsi e comunque superiore al 11%, oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari. CP_ L costituitosi in giudizio eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In corso di causa si procedeva all'espletamento di una consulenza medico-legale. All'esito dell'udienza cartolare del 12.11.2024, ritenuta superflua ogni ulteriore indagine istruttoria e depositate le note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. in quanto il ricorso appare sufficientemente corredato dall'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda.
Passando al merito, va detto che con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento del danno biologico subito in entrambi gli infortuni sul lavoro, con riconoscimento complessivo di un danno almeno nella percentuale del 14% (o in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa) e la conseguente condanna dell al pagamento dell'indennizzo in capitale, ai sensi del DPR 1124/65 e successive CP_1 modifiche.
In ordine alle prestazioni riconosciute a seguito di un danno permanente di grado indennizzabile, in conseguenza alla introduzione della tutela del danno biologico (art. 13 del D. lgs. n. 38/2000) l'assicurato avrà diritto all'indennizzo del danno biologico in capitale (se il grado di menomazione permanente residuato è compreso tra il 6% e il 15%) e/o ad una rendita per danno biologico (se il grado di menomazione permanente residuato è pari o superiore al 16%).
Nella fattispecie di cui è causa la parte ricorrente, a seguito dell'infortunio del 2019, ha lamentato l'avvenuta CP_ contrazione di una serie di patologie in relazione alle quali l aveva provveduto al riconoscimento, in suo favore, di una percentuale di inabilità complessiva dell'11% per cui non si può in alcun modo dubitare dell'origine professionale del danno e dell'esistenza di un nesso causale con l'attività lavorativa. Lo stesso dicasi per l'infortunio del 2018. Il CTU ha accertato e concluso che “il sig. è affetto da “esiti di causticazione corneo- Parte_1 congiuntivale in occhio sinistro, con acuità visiva, con lenti, pari al 5-6/10, esiti di frattura con monconi imbricati dell'estremo distale della IX costa di destra ed esiti di frattura III e IV costa a destra con pneumotorace, esiti, tutti, causalmente riconducibili ad infortuni lavorativi occorsi al ricorrente, rispettivamente l'11/12/2013, il 19/09/2018 e il 07/07/2019” . Ha invero riconosciuto che anche l'infortunio del 2018 ha provocato al ricorrente una menomazione dell'integrità psico fisica avendo provocato una frattura costale;
pertanto in relazione agli infortuni del 2018 e del 2019 ha riconosciuto un danno biologico complessivo del 3% (tre), in linea con quanto previsto nell'indicato
D. Leg. vo 38/2000 al codice 219 (“esiti di fratture costali multiple, apprezzabili con indagini strumentali”), che prevede per ogni costa un tasso di danno biologico “fino a 1%” (uno), tenuto conto anche dell'assenza di documentata compromissione dei parametri ventilatori da ricondurre agli esiti dello pneumotorace destro post- traumatico.
Ha riconosciuto infine danno una percentuale dell'1% (uno) per gli esiti cicatriziali della parete toracica laterale destra e del braccio omolaterale.
Il CTU, pertanto, ha concluso che: “è possibile sostenere che la realtà esitale accertata in occasione degli accertamenti medico-legali di specie determina un danno biologico valutabile complessivamente nella misura del 13% (tredici), ai sensi del D. Leg. vo 38/2000, a far data dalla visita eseguita in sede di definizione postumi dal Sanitario dell della sede di ST di BI, giusto provvedimento CP_1 dell'11/09/2019”. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Essendoci più danni composti, ovvero comprensivi di più menomazioni, il danno va valutato complessivamente.
Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di indennizzo del danno biologico, nella misura di legge, corrispondente al grado di invalidità del 13%, oltre interessi legali a partire dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Vanno poste definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate con separato decreto. CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 CP_ 13/07/2023 nei confronti dell in persona del legale rapp.te p.t., ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della domanda dichiara l'origine professionale della malattia “esiti di causticazione corneo- congiuntivale in occhio sinistro, con acuità visiva, con lenti, pari al 5-6/10, esiti di frattura con monconi imbricati dell'estremo distale della IX costa di destra ed esiti di frattura III e IV costa a destra con pneumotorace “” riconducibile agli infortuni sul lavoro dell'11/12/2013, del 19/09/2018 e del 07/07/2019; b) dichiara che la suddetta infermità comporta una perdita dell'integrità psico-fisica nella misura del 13% dalla data della visita medico legale eseguita il 11.09.2019;
c) per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennizzo per danno biologico CP_1 corrispondente all'invalidità del 13%, dal 11.09.2019, nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
CP_ d) condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, con attribuzione, oneri accessori come per legge;
f) pone, altresì, a carico dell le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
Torre Annunziata data del deposito Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti