Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3429/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3429/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara, Viale Parte_1 C.F._1
Giovanni Bovio n. 113 presso lo studio dell'Avv. Cecchinelli Giacomo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_1 C.F._2
Marianna Dionigi n. 57 presso lo studio dell'Avv. Santini Matteo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 23.05.2011, la Sig.ra ha contratto matrimonio con il Sig. Parte_1 CP_1
regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pescara, atto n.
[...]
27 parte II, serie A, anno 2011, dalla cui unione sono nati i figli e rispettivamente il Per_1 Per_2
13.09.2011 e il 29.04.2017 a Pescara.
2. Con ricorso depositato in data 19.11.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1
marito chiedendo fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con Controparte_1 previsione a carico del di un contributo a titolo di mantenimento in suo favore pari ad € CP_1
5.000,00, nonché regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine alla prole, assegnazione della casa familiare, obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
3. In data 14.01.2025, in considerazione della pendenza dinanzi a questo Tribunale di due ricorsi per separazione personale dei coniugi promossi l'uno dalla (RG 3429/2024) e l'altro dal Parte_1 [...]
(RG 3580/2024) vertenti sul medesimo oggetto e sulle medesime parte processuali, è stata CP_1
disposta la riunione dei procedimenti.
4. Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 24.01.2025 aderendo, in via principale, alla domanda di separazione personale dei coniugi e all'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, concordando sull'assegnazione della casa familiare alla sig.ra , tuttavia opponendosi alle ulteriori domande formulate da parte Parte_1
ricorrente. In via riconvenzionale, il resistente ha chiesto che venisse dichiarata, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
5. All'udienza del 13 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di essere pervenute consensualmente ad un accordo depositato in atti in data 12.03.2025, con il quale hanno aderito alla domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, alle condizioni di seguito riportate:
pagina 2 di 6 a) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) ordinare al Comune di Pescara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) stabilire il regime di affidamento dei figli e in modalità condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente presso la madre;
d) stabilire che la casa sita in Lungomare Colombo condotta in locazione con contratto intestato al
[...]
venga assegnata alla sig.ra presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e CP_1 Parte_1
corredo il cui canone viene corrisposto dal secondo le disposizioni di cui in seguito;
CP_1
e) a titolo di assegno di mantenimento viene stabilita la somma di euro 2.500,00 per la sig.ra
[...]
; a titolo di contributo al mantenimento per i figli, viene stabilita la somma di euro 750/mese Pt_1 per ciascun figlio per un totale di euro 1500/mese fino all'autonomia di ciascun figlio;
somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
f) Il corrisponderà a titolo di canone di locazione in favore della sig.ra euro Parte_2 Parte_1
1500/mese fino all'autonomia di entrambi i figli;
in caso di acquisto immobile da parte della
[...]
il contributo per il mutuo sarà di euro 800/mese per un periodo di 15 anni;
e comunque in Pt_1
entrambi i casi (locazione o mutuo) sino alla autonomia dei figli;
g) Il sig. si farà carico dei costi della Baby-sitter per un massimo di di euro 450/mese che CP_1 saranno corrisposti fino all'eta di 12 anni del figlio cosi come si farà carico del 100% delle Per_2
spese straordinarie;
h) In riferimento al conto corrente presso Banca Fineco si provvederà a cambiare l'intestazione del c/c e il sig. effettuerà un bonifico su iban che sarà fornito dalla di euro CP_1 Parte_1
18.000,00 poiché tale somma di denaro, come da accordo dei coniugi, è riconosciuta a quest'ultima.
Laddove non fosse possibile cambiare l'intestazione del conto, la sig.ra provvederà a Parte_1
svincolare tutte le somme vincolate e farà un bonifico pari alla somma presente sul conto trattenendo l'importo di 18.000,00 euro descritte sopra, su conto corrente che indicherà CP_1
i) decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della Sentenza di separazione, preso altresì atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne parere,
j) Voglia l'Ill. Tribunale adito pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
k) dichiarare anche con Sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg.ri e , ordinando al competente Ufficiale di Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 6 stato civile di procedere alle dovute annotazioni nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Pescara dell'anno 2011 atto 27 parte 2 serie A-2011, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pescara;
l) disporre che entrambi i genitori esercitino in maniera condivisa la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé i minori e disporre che la collocazione prevalente dei figli sia presso l'abitazione della madre con diritto di visita del padre, come da calendario di cui in seguito.
m) Condizioni a seguito di divorzio:
n) Per la a titolo di assegno divorzile una tantum viene stabilita la somma di euro 320.000 Parte_1 una tantum e null'altro a che pretendere, che il verserà alla beneficiaria con le seguenti CP_1
modalità: euro 200.000,00 da versare entro la fine dell'anno 2025 ed euro 120.000,00 da versare entro la fine dell'anno 2026.
o) per i figli a titolo di mantenimento: euro 750/mese a figlio totale 1500/mese fino all'autonomia di ciascun figlio. A titolo di costi di locazione si prevede il verserà la somma di euro 1500/mese CP_1 fino all'autonomia di entrambi i figli MA in caso di acquisto immobile da parte della il Parte_1
contributo del mutuo sarà di euro 800/mese per 15 anni;
e comunque in entrambi i casi (locazione o mutuo) sino alla autonomia dei figli.
p) I costi della Baby-sitter pari ad euro 450/mese fino all'eta di 12 anni di così come il 100% Per_2 spese straordinarie a carico di fino all'autonomia dei figli. CP_1
q) disciplina e diritto di visita con i bambini sia in sede di separazione che di divorzio:
r) il padre frequenterà i figli a week-end alternati prelevandoli dal venerdì alle 18:00 circa alla domenica prima di cena (19:00 circa), avendo cura di accompagnarli presso la madre;
s) nella settimana in cui i bambini trascorreranno il week end con la madre, il padre terrà con sé i figli il martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena;
t) nella settimana in cui i bambini trascorreranno il week end con il padre, il padre terrà con sé i figli il martedì dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena;
u) durante le vacanze natalizie ad anni alterni e precisamente per gli anni pari, il 24 dicembre i bambini staranno con la madre e il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre con la madre, dal 31 dicembre al 1 gennaio con il padre e dal 2 gennaio al 6 gennaio con la madre, e per gli anni dispari il pagina 4 di 6 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre il 26 dicembre con il padre, dal 31 dicembre al
1 gennaio con la madre e dal 2 gennaio al 6 gennaio con il padre;
v) durante le vacanze pasquali per gli anni dispari, il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa per gli anni pari;
w) in considerazione delle vacanze estive si ritiene congruo fissare la permanenza presso il padre durante le vacanze estive per 7 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Inoltre: nella settimana in cui i bambini trascorreranno il week end con la madre, il padre terrà con sé i figli il martedì e giovedì dalle 15:00 fino alla sera dopo cena;
nella settimana in cui i bambini trascorreranno il week end con il padre prelevandoli il venerdì alle ore 15.00 riportandoli presso la madre la domenica dopo cena, il padre terrà con sé i figli il martedì dalle 15:00 fino alla sera dopo cena.
6. La separazione può essere pronunciata, essendo intervenuti fatti tali da rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi, come affermato concordemente dai medesimi, e il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme agli interessi dei figli minori delle parti e non contrario a norme imperative.
7. Va fissata, con separata ordinanza del giudice relatore, una successiva udienza per la decisione sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
19 novembre 2024, da nei confronti di con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e coniugati in Parte_1 Controparte_1
Pescara il 23.05.2011, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 27, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2011 alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza del giudice relatore.
pagina 5 di 6 Così deciso in Pescara, il 13 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott.ssa Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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