Ordinanza 6 aprile 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/04/2018, n. 8567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8567 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2018 |
Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10765-2016 proposto da: LO IN, LO RE, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE LIEGI
44, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MORESCHINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato AURELIA BARNA;
- ricorrenti -
contro
PROVINCIA DI BELLUNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
MONTE FIORE
22, presso lo studio dell'avvocato RENZO CUONZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO CANAL;
REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VARRONE
9, presso lo studio dell'avvocato BRUNA D'AMARIO PALLOTTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EZIO ZANON, CECILIA LIGABUE e, CHIARA DRAGO;
- controricorrente -
IDROELETTRICA ALPINA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
MONTE FIORE
22, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GATTAMELATA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO GAZ;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
SEGRETERIA REGIONALE PER L'AMBIENTE DEL VENETO, COMMISSIONE TECNICA REGIONALE, COMUNE DI VIGO DI CADORE, COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 38/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 08/02/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per estinzione del ricorso per rinuncia;
uditi gli Avvocati Renzo Cuonzo in proprio e per delega dell'avvocato Stefano Gattamelata e Bruna D'Amaro Pallottino. Ric. 2016 n. 10765 sez. SU - ud. 16-01-2018 -2- f Ritenuto che con ricorso (n.r.g. 108/2012) notificato in data 20/03/2012 i Sigg.ri ED e ER LO impugnavano dinanzi al TSAP il parere della Commissione Tecnica Regionale istituita ex art. 9 del R.D. n. 1775/1993, che aveva accordato la preferenza al progetto della società Idroelettrica Alpina per la derivazione d'acqua dal Torrente Frison del Comune di Vigo di Cadore (BL), nonché il decreto n. 11 del 20.01.2012 della regione Veneto che aveva recepito il suddetto parere, integrato dal successivo decreto n. 33 del 16.02.2012; che i ricorrenti asserivano che il progetto di derivazione de quo fosse stato preferito sulla base dell'erronea indicazione nella domanda avanzata dalla società della dimensione del bacino idrografico di riferimento e, dunque, del dato della maggiore producibilità rispetto al progetto dagli stessi presentato;
che con due successivi ricorsi (nn.rr.gg. 71/2015 e 73/2015) i ricorrenti impugnavano altresì dinanzi al TSAP la concessione di derivazione d'acqua rilasciata alla Idroelettrica Alpina s.r.l. dalla provincia di Belluno con determinazione n. 1023 del 7.06.2013, nonché, l'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Igs. n. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico rilasciata con provvedimento adottato dalla Regione Veneto, a seguito della Conferenza di Servizi del 30.12.2014, deducendo il vizio di illegittimità derivata dall'invalidità degli atti presupposti;
che i predetti ricorsi, riuniti ed oggetto di trattazione congiunta, sono stati respinti dal TSAP con sentenza n. 38/2016; che i Sigg.ri ED e ER LO hanno presentato ricorso per cassazione contro la sentenza suddetta ex art. 201 del R.D. n. 1775/1993 affidato a due motivi;
che hanno resistito con separati controricorsi la Regione Veneto, la Provincia di Belluno e la società Idroelettrica Alpina s.r.l. che ha Ric. 2016 n. 10765 sez. SU - ud. 16-01-2018 -3- proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando l'inammissibilità dei ricorsi in primo grado per asserita mancata impugnazione in termini della determinazione n. 1023 del 7.06.2013 della Provincia di Belluno, nonché, dell'ordinanza provinciale di ammissione all'istruttoria del progetto presentato della stessa società.
Considerato che
i ricorrenti hanno depositato rinunzia al ricorso per intervenuta composizione amichevole della vertenza a seguito della transazione in data 28.4.2017 tra i sigg. LO ED e LO ER e la società Idroelettrica Alpina srl con compensazione delle spese;
che va dunque dichiarata, ai sensi dell' art. 391 cpc, l'estinzione del giudizio;
che, preso atto dell'accettazione della resistente, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite tra i ricorrenti e la Idroelettrica Alpina srl;
che non avendo la Regione Veneto e la Provincia di Belluno accettato la rinuncia, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore delle predette parti;
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della Regione Veneto e della Provincia di Belluno che liquida in C 4.000, oltre accessori di legge, spese generali, oltre C 200 per esborsi, a favore di ciascuna parte. Così deciso nell'udienza pubblica delle Sezioni Unite Civili del 16 gennaio 2018. Il Presidente Stefano yletitti DEPOWATO P! CI vr. r r3A oggi, ............. glA il Funzionar:o C3udiziar10