TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75155/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 75155/2019 del R.G.A.C.
vertente tra
Parte_1
subentrata all' , a seguito Parte_2 Parte_3
del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 427 del 11/11/2003,
attuativo della Legge regionale n. 30/2002 e Decreti Regionali nn. 427-432-
433/03, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in presso la sede dell'Avvocatura in via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. Pt_2
20/E, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Bravi, in virtù di procura pagina 1 di 10 generale alle liti per atto del notaio in dott.ssa rep. 3971, Pt_2 Per_1
racc. 2776 del 04/10/28;
- parte attrice –
e
, in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_1
elettivamente domiciliata in alla Via Germanico 24, presso lo studio Pt_2
dell'Avv. Luca Gambero, che la rappresenta e difende per procura alle liti su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta -
OGGETTO: occupazione sine titulo e relativa indennità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che ha precisato come da verbale riportandosi all'atto Pt_1
di citazione e la parte convenuta ha formulato in comparsa di costituzione e risposta.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza
accogliere la domanda e per l'effetto: -accertare e dichiarare l'occupazione
senza titolo da parte della convenuta e per Controparte_2
l'effetto condannare la convenuta, in persona del l.r.p.t., all'immediato
rilascio dell'immobile sito in Largo Ansaldo n.
2-3 di cui sopra;
- Pt_2
pagina 2 di 10 condannare la in persona del l.r.p.t. al Controparte_2
pagamento a decorrere dal 01.04.2015 sino ad ottobre 2019, dell'indennità di
occupazione e/o locazione e/o risarcimento del danno per un importo
complessivo di € 81.052,15 oltre interessi dalle scadenze al saldo e successivi
sino al rilascio dell'immobile nonché condannarli alla maggiore o minor
somma che verrà determinata in corso di giudizio in subordine comunque al
pagamento della somma relativa all'indebita occupazione dal giugno 2018
sino ad ottobre 2019 oltre successivi ed interessi dalle singole scadenze al
saldo; Con vittoria di spese competenze ed onorar di giudizio oltre oneri
riflessi per gli avvocati pubblici che espressamente si richiedono.”
Parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione,
in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex
art 5 D.lgs 28/2010 e, per l'effetto, fissare termine di legge entro cui l'attore
deve introdurre il procedimento di mediazione obbligatorio;
nel merito, rigettare l'avversa domanda, poiché infondata e non provata, con
vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 10 1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 12/11/2019 l'
[...]
ha convenuto in giudizio la società Parte_4 Controparte_1
, chiedendo, previo accertamento dell'occupazione sine titulo
[...]
dell'immobile sito in Largo Ansaldo n.2-3 – matricola n. 900389- , la Pt_2
condanna della parte convenuta all'immediato rilascio dell'immobile ed al pagamento a decorrere dal 01/04/2015 sino ad ottobre 2019, dell'indennità di occupazione e/o locazione e/o risarcimento del danno per un importo complessivo di € 81.052,15 oltre interessi dalle scadenze al saldo e successivi sino al rilascio dell'immobile nonché interessi e rivalutazione dalle singole scadenze e comunque condannarla alla maggiore o minor somma che verrà
determinata in corso di giudizio;
in subordine comunque al pagamento della somma relativa all'indebita occupazione da giugno 2018 ad ottobre 2019 oltre successivi ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
A sostegno della domanda ha esposto: - di essere proprietaria dell'immobile sito in Largo Ansaldo n.2-3 – identificato con matricola n. 900389- , Pt_2
originariamente locato a , deceduto in data 31/01/2010, ad uso Persona_2
panificio, occupato dalla parte convenuta senza alcun titolo o autorizzazione a decorrere dal 2015 (data di costituzione della società) o quanto meno dal
2018, data in cui ha inviato a , in qualità di erede, la Pt_1 Controparte_3
pagina 4 di 10 diffida al pagamento degli importi maturati a debito di , Persona_2
ricevendo riscontro negativo a motivo della rinuncia all'eredità.
Ha dedotto che l'indebito godimento dell'immobile comporta l'applicazione dell'indennità di occupazione, equiparata al canone relativo all'immobile e,
comunque, a titolo di occupazione e/o locazione e/o risarcimento, a decorrere dalla data dell'occupazione, quantificata nella somma di € 81.052,15 calcolata dal 2015 ad ottobre 2019.
2. Costituitasi la parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda ex art. 5 D.Lgs 28/10 per omessa instaurazione dell'obbligatoria procedura di mediazione e, nel merito, l'omessa allegazione del danno-conseguenza potenzialmente derivato dall'occupazione e la riduzione dell'importo in relazione alla decorrenza dell'occupazione ed alla quantificazione dell'importo.
3. Disposto l'invio delle parti in mediazione ex art 5, d. lgs. 28/2010
all'udienza del 07/12/2020, concessi all'udienza del 09/02/2021 i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste invariate, la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni epigrafate..
pagina 5 di 10 4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., , CP_4
sent. n. 12002 del 28.05.2014) – preliminarmente, ai fini della procedibilità
della domanda, deve darsi atto che la procedura di mediazione,
tempestivamente attivata da , si è conclusa con verbale negativo del Pt_1
03/03/2021 per impossibilità di raggiungere l'accordo per totale dissidio tra le parti ( cfr. verbali di mediazione negativa depositati da in data Pt_1
02/03/2023).
Nel merito, la pretesa attorea è fondata.
Avuto riguardo alla natura dell'azione esercitata in giudizio, va preliminarmente osservato che ciò che legittima l' a richiedere il rilascio Pt_1
non è necessariamente la titolarità di un diritto di proprietà, ma di una qualsiasi situazione soggettiva che implichi un diritto prevalente di disporne, quale appunto quella che deriva dall'affidamento normativo di gestione degli immobili, come nel caso di specie, destinati ad uso commerciale.
La documentazione offerta in comunicazione da e segnatamente lo Pt_1
scontrino rilasciato ai verbalizzanti in data 27/06/2018 (cfr. sopralluogo e pagina 6 di 10 scontrino, fascicolo ),, dimostra senza alcun dubbio l'occupazione Pt_1
dell'immobile in oggetto, ad opera della società convenuta, in detta data.
La convenuta ha contestato la decorrenza dell'occupazione e segnatamente la mancata occupazione per il periodo antecedente al mese di giugno 2019
(rectius 2018), tuttavia, non ha assolto all'onere della prova, sulla stessa incombente, osservandosi che inverosimile appare che la società possa aver svolto, nel 2015 e per il periodo successivo, l'attività di panificio presso l'indirizzo indicato come sede legale corrispondente alla residenza anagrafica del legale rappresentante (cfr. certificati e visura Agenzia delle Entrate,
fascicolo ). Pt_1
Acclarato, dunque, che l'occupazione dell'immobile sopra descritto si protrae dal mese di aprile 2015 e che la stessa non è assistita da alcun valido titolo di godimento, fondata risulta la domanda risarcitoria spiegata dall' . Pt_1
In linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale esemplificato da
Cass. Sezioni Unite del 15.11.2022 n. 33645, Cass., sez. III, 16.4.2013, n.
9137 e sez. II, 28.5.2014, n. 11992, il danno subito dal proprietario di un immobile, da altri occupato in assenza di titolo, è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità
ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente pagina 7 di 10 fruttifera;
è noto, infatti, che l'occupazione di un immobile rappresenta un fattore di ostacolo alla proficua collocazione dello stesso sul mercato delle locazioni, senza che siano necessarie indagini sul punto.
Del resto la circostanza che l'immobile in oggetto appartenga all'ente pubblico induce a ritenere con verosimile certezza che lo stesso sarebbe stato locato e che l'occupazione senza titolo abbia concretamente impedito la locazione dell'immobile ad altri.
Tanto premesso, la liquidazione del danno può essere operata sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, quale è il valore locativo del bene usurpato.
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto un prospetto (cfr., scheda contabile, nonché visure, planimetria e relazione di stima, fascicolo ,), Pt_1
da essa stessa elaborato, in cui il canone mensile dell'immobile commerciale in questione (di natura risarcitoria) è stato determinato in € 1.215,00 circa (al netto d'iva) a decorrere dal 01/04/2015 sino ad ottobre 2019, periodo in cui si
è certamente protratta l'occupazione dell'immobile commerciale in oggetto.
L'importo dovuto è, pertanto, pari a quello calcolato dall'attrice sulla scorta del prospetto contabile allegato, per un importo complessivo di € 81.052,15 a pagina 8 di 10 titolo indennità risarcitoria calcolata alla data del 01/10/2019 oltre interessi dalle scadenze al saldo e indennità successive sino al rilascio dell'immobile.
5. La soccombenza della parte convenuta ne impone la condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per le controversie di valore ricompreso tra
€ 52.000,01 e € 260.000,00, in complessivi € 9786,00, di cui € 786,00 per spese vive (CU e bollo), € 1500,00 per i compensi relativi alla fase studio, €
900,00 per la fase introduttiva, € 2.900,00 per la fase istruttoria/trattazione, €
2.200,00 per la fase decisionale, oltre € 1.500,00 per la fase di mediazione,
spese generali ed oneri riflessi
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) ordina a , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. , in favore di l'immediato rilascio dell'immobile sito Pt_1
in Largo Ansaldo n.2-3 – identificato con matricola n. 900389-; Pt_2
-) condanna la società convenuta al pagamento n favore di dell' importo Pt_1
complessivo di € 81.052,15 a titolo indennità risarcitoria calcolata alla data del pagina 9 di 10 01/10/2019 oltre interessi dalle scadenze al saldo e indennità successive sino al rilascio dell'immobile;
-) condanna la società convenuta al pagamento in favore di delle spese Pt_1
del giudizio liquidate, come in parte motiva, in complessivi € 9.786,00 oltre spese generali ed oneri riflessi.
Roma, 02/01/2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 75155/2019 del R.G.A.C.
vertente tra
Parte_1
subentrata all' , a seguito Parte_2 Parte_3
del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 427 del 11/11/2003,
attuativo della Legge regionale n. 30/2002 e Decreti Regionali nn. 427-432-
433/03, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in presso la sede dell'Avvocatura in via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. Pt_2
20/E, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Bravi, in virtù di procura pagina 1 di 10 generale alle liti per atto del notaio in dott.ssa rep. 3971, Pt_2 Per_1
racc. 2776 del 04/10/28;
- parte attrice –
e
, in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_1
elettivamente domiciliata in alla Via Germanico 24, presso lo studio Pt_2
dell'Avv. Luca Gambero, che la rappresenta e difende per procura alle liti su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta -
OGGETTO: occupazione sine titulo e relativa indennità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni che ha precisato come da verbale riportandosi all'atto Pt_1
di citazione e la parte convenuta ha formulato in comparsa di costituzione e risposta.
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza
accogliere la domanda e per l'effetto: -accertare e dichiarare l'occupazione
senza titolo da parte della convenuta e per Controparte_2
l'effetto condannare la convenuta, in persona del l.r.p.t., all'immediato
rilascio dell'immobile sito in Largo Ansaldo n.
2-3 di cui sopra;
- Pt_2
pagina 2 di 10 condannare la in persona del l.r.p.t. al Controparte_2
pagamento a decorrere dal 01.04.2015 sino ad ottobre 2019, dell'indennità di
occupazione e/o locazione e/o risarcimento del danno per un importo
complessivo di € 81.052,15 oltre interessi dalle scadenze al saldo e successivi
sino al rilascio dell'immobile nonché condannarli alla maggiore o minor
somma che verrà determinata in corso di giudizio in subordine comunque al
pagamento della somma relativa all'indebita occupazione dal giugno 2018
sino ad ottobre 2019 oltre successivi ed interessi dalle singole scadenze al
saldo; Con vittoria di spese competenze ed onorar di giudizio oltre oneri
riflessi per gli avvocati pubblici che espressamente si richiedono.”
Parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione,
in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex
art 5 D.lgs 28/2010 e, per l'effetto, fissare termine di legge entro cui l'attore
deve introdurre il procedimento di mediazione obbligatorio;
nel merito, rigettare l'avversa domanda, poiché infondata e non provata, con
vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 10 1. Con atto di citazione spedito per la notifica il 12/11/2019 l'
[...]
ha convenuto in giudizio la società Parte_4 Controparte_1
, chiedendo, previo accertamento dell'occupazione sine titulo
[...]
dell'immobile sito in Largo Ansaldo n.2-3 – matricola n. 900389- , la Pt_2
condanna della parte convenuta all'immediato rilascio dell'immobile ed al pagamento a decorrere dal 01/04/2015 sino ad ottobre 2019, dell'indennità di occupazione e/o locazione e/o risarcimento del danno per un importo complessivo di € 81.052,15 oltre interessi dalle scadenze al saldo e successivi sino al rilascio dell'immobile nonché interessi e rivalutazione dalle singole scadenze e comunque condannarla alla maggiore o minor somma che verrà
determinata in corso di giudizio;
in subordine comunque al pagamento della somma relativa all'indebita occupazione da giugno 2018 ad ottobre 2019 oltre successivi ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
A sostegno della domanda ha esposto: - di essere proprietaria dell'immobile sito in Largo Ansaldo n.2-3 – identificato con matricola n. 900389- , Pt_2
originariamente locato a , deceduto in data 31/01/2010, ad uso Persona_2
panificio, occupato dalla parte convenuta senza alcun titolo o autorizzazione a decorrere dal 2015 (data di costituzione della società) o quanto meno dal
2018, data in cui ha inviato a , in qualità di erede, la Pt_1 Controparte_3
pagina 4 di 10 diffida al pagamento degli importi maturati a debito di , Persona_2
ricevendo riscontro negativo a motivo della rinuncia all'eredità.
Ha dedotto che l'indebito godimento dell'immobile comporta l'applicazione dell'indennità di occupazione, equiparata al canone relativo all'immobile e,
comunque, a titolo di occupazione e/o locazione e/o risarcimento, a decorrere dalla data dell'occupazione, quantificata nella somma di € 81.052,15 calcolata dal 2015 ad ottobre 2019.
2. Costituitasi la parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda ex art. 5 D.Lgs 28/10 per omessa instaurazione dell'obbligatoria procedura di mediazione e, nel merito, l'omessa allegazione del danno-conseguenza potenzialmente derivato dall'occupazione e la riduzione dell'importo in relazione alla decorrenza dell'occupazione ed alla quantificazione dell'importo.
3. Disposto l'invio delle parti in mediazione ex art 5, d. lgs. 28/2010
all'udienza del 07/12/2020, concessi all'udienza del 09/02/2021 i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste invariate, la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni epigrafate..
pagina 5 di 10 4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., , CP_4
sent. n. 12002 del 28.05.2014) – preliminarmente, ai fini della procedibilità
della domanda, deve darsi atto che la procedura di mediazione,
tempestivamente attivata da , si è conclusa con verbale negativo del Pt_1
03/03/2021 per impossibilità di raggiungere l'accordo per totale dissidio tra le parti ( cfr. verbali di mediazione negativa depositati da in data Pt_1
02/03/2023).
Nel merito, la pretesa attorea è fondata.
Avuto riguardo alla natura dell'azione esercitata in giudizio, va preliminarmente osservato che ciò che legittima l' a richiedere il rilascio Pt_1
non è necessariamente la titolarità di un diritto di proprietà, ma di una qualsiasi situazione soggettiva che implichi un diritto prevalente di disporne, quale appunto quella che deriva dall'affidamento normativo di gestione degli immobili, come nel caso di specie, destinati ad uso commerciale.
La documentazione offerta in comunicazione da e segnatamente lo Pt_1
scontrino rilasciato ai verbalizzanti in data 27/06/2018 (cfr. sopralluogo e pagina 6 di 10 scontrino, fascicolo ),, dimostra senza alcun dubbio l'occupazione Pt_1
dell'immobile in oggetto, ad opera della società convenuta, in detta data.
La convenuta ha contestato la decorrenza dell'occupazione e segnatamente la mancata occupazione per il periodo antecedente al mese di giugno 2019
(rectius 2018), tuttavia, non ha assolto all'onere della prova, sulla stessa incombente, osservandosi che inverosimile appare che la società possa aver svolto, nel 2015 e per il periodo successivo, l'attività di panificio presso l'indirizzo indicato come sede legale corrispondente alla residenza anagrafica del legale rappresentante (cfr. certificati e visura Agenzia delle Entrate,
fascicolo ). Pt_1
Acclarato, dunque, che l'occupazione dell'immobile sopra descritto si protrae dal mese di aprile 2015 e che la stessa non è assistita da alcun valido titolo di godimento, fondata risulta la domanda risarcitoria spiegata dall' . Pt_1
In linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale esemplificato da
Cass. Sezioni Unite del 15.11.2022 n. 33645, Cass., sez. III, 16.4.2013, n.
9137 e sez. II, 28.5.2014, n. 11992, il danno subito dal proprietario di un immobile, da altri occupato in assenza di titolo, è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità
ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente pagina 7 di 10 fruttifera;
è noto, infatti, che l'occupazione di un immobile rappresenta un fattore di ostacolo alla proficua collocazione dello stesso sul mercato delle locazioni, senza che siano necessarie indagini sul punto.
Del resto la circostanza che l'immobile in oggetto appartenga all'ente pubblico induce a ritenere con verosimile certezza che lo stesso sarebbe stato locato e che l'occupazione senza titolo abbia concretamente impedito la locazione dell'immobile ad altri.
Tanto premesso, la liquidazione del danno può essere operata sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo, quale è il valore locativo del bene usurpato.
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto un prospetto (cfr., scheda contabile, nonché visure, planimetria e relazione di stima, fascicolo ,), Pt_1
da essa stessa elaborato, in cui il canone mensile dell'immobile commerciale in questione (di natura risarcitoria) è stato determinato in € 1.215,00 circa (al netto d'iva) a decorrere dal 01/04/2015 sino ad ottobre 2019, periodo in cui si
è certamente protratta l'occupazione dell'immobile commerciale in oggetto.
L'importo dovuto è, pertanto, pari a quello calcolato dall'attrice sulla scorta del prospetto contabile allegato, per un importo complessivo di € 81.052,15 a pagina 8 di 10 titolo indennità risarcitoria calcolata alla data del 01/10/2019 oltre interessi dalle scadenze al saldo e indennità successive sino al rilascio dell'immobile.
5. La soccombenza della parte convenuta ne impone la condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per le controversie di valore ricompreso tra
€ 52.000,01 e € 260.000,00, in complessivi € 9786,00, di cui € 786,00 per spese vive (CU e bollo), € 1500,00 per i compensi relativi alla fase studio, €
900,00 per la fase introduttiva, € 2.900,00 per la fase istruttoria/trattazione, €
2.200,00 per la fase decisionale, oltre € 1.500,00 per la fase di mediazione,
spese generali ed oneri riflessi
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) ordina a , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. , in favore di l'immediato rilascio dell'immobile sito Pt_1
in Largo Ansaldo n.2-3 – identificato con matricola n. 900389-; Pt_2
-) condanna la società convenuta al pagamento n favore di dell' importo Pt_1
complessivo di € 81.052,15 a titolo indennità risarcitoria calcolata alla data del pagina 9 di 10 01/10/2019 oltre interessi dalle scadenze al saldo e indennità successive sino al rilascio dell'immobile;
-) condanna la società convenuta al pagamento in favore di delle spese Pt_1
del giudizio liquidate, come in parte motiva, in complessivi € 9.786,00 oltre spese generali ed oneri riflessi.
Roma, 02/01/2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 10 di 10