Decreto presidenziale 9 febbraio 2024
Decreto cautelare 24 febbraio 2024
Decreto cautelare 26 febbraio 2024
Decreto presidenziale 27 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 7 agosto 2024
Decreto cautelare 9 agosto 2024
Decreto presidenziale 12 agosto 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Decreto presidenziale 23 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza breve 17 marzo 2025
Decreto presidenziale 14 maggio 2025
Inammissibile
Sentenza 1 luglio 2025
Improcedibile
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 17/03/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02190/2025REG.PROV.COLL.
N. 09710/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 74 e 114, comma 3, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 9710 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Claudio Consolo e dall’Avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del Presidente pro tempore , Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in -OMISSIS-, via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Aristide Police e dall’Avvocato Raimondo d’Aquino di Caramanico, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Aristide Police in -OMISSIS-, viale Liegi, n. 32
per la riforma
della sentenza n. 20996 del 25 novembre 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di -OMISSIS-, sez. V, che ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso per ottemperanza proposto dall’odierno appellante, dott. -OMISSIS-.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del controinteressato -OMISSIS-, interventore ad opponendum nel primo grado del giudizio;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierno appellante, -OMISSIS-, l’Avvocato Antonio Sasso, per il controinteressato, -OMISSIS-, l’Avvocato Aristide Police e l’Avvocato Raimondo D’Aquino di Caramanico e per le amministrazioni appellate, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Avvocato dello Stato Anna Collabolletta;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di -OMISSIS- (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), l’odierno appellante, il dott. -OMISSIS-, ha chiesto l’ottemperanza del giudicato di cui alla sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023 del medesimo Tribunale, con la quale è stato accolto il ricorso con motivi aggiunti promosso dal dott. -OMISSIS-, giudice tributario, per l’annullamento:
a) della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 14 febbraio 2023, contenente il rigetto dell’istanza di avvicinamento al domicilio, avanzata dal ricorrente quale disabile in condizioni di gravità accertate ex art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992;
b) della delibera dello stesso organo del 18 aprile 2023, recante il rigetto della nuova istanza di avvicinamento al domicilio presentata dal dott. -OMISSIS- il 17 marzo 2023 in ragione della sopravvenuta disponibilità di un posto.
1.1. Ha esposto in sintesi il ricorrente – magistrato tributario dal 1° aprile 2003 – di essere stato nominato, a decorrere dal 13 agosto 2020, Presidente della Corte di Giustizia di secondo grado del Piemonte, ai sensi dell’art 44 del d.lgs. n. 545/1992, nonché di aver presentato, in data 16 novembre 2022, istanza al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – di qui in avanti, per brevità, il Consiglio – per essere destinato ad una sede di servizio più vicina alla propria residenza (-OMISSIS-) o al proprio domicilio (-OMISSIS-), facendo altresì espressamente menzione della disponibilità all’avvicinamento anche presso una sede di Giustizia tributaria romana, in conseguenza delle gravi disabilità possedute, per le quali è stato dichiarato invalido civile al 100% e portatore di handicap, con ipotesi di gravità ex art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 (cfr. verbale sanitario di visita dell’11 novembre 2022 dell’INPS, Commissione medica per l’accertamento dell’handicap e verbale del 15 settembre 2022 per l’accertamento dell’invalidità civile agli atti del giudizio R.G. n. 6339/2023 proposto avanti al Tribunale).
1.2. A seguito della delibera n. 196/2023, con la quale il Consiglio ha respinto la suindicata istanza di avvicinamento, il ricorrente ha adito il Tribunale con ricorso R.G. n. 6339/2023, chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, della predetta delibera di diniego, censurandola su molteplici profili di illegittimità.
1.3. Con successivo atto di motivi aggiunti depositato in data 23 giugno 2023, il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio n. 545/2023, con la quale è stata respinta la seconda istanza, datata 17 marzo 2023, di avvicinamento al proprio domicilio mediante copertura del posto vacante di presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-, assumendone l’illegittimità per le medesime ragioni di cui al ricorso principale, ovvero per l’irragionevolezza della motivazione specificatamente assunta a sostegno del rinnovato diniego.
1.4. All’esito del suddetto giudizio, il Tribunale ha annullato gli atti gravati con sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023 (notificata in pari data al Consiglio ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze).
1.5. Il Tribunale ha ritenuto, in sintesi, che il diniego dell’assegnazione del ricorrente alla sede in contestazione risulta, almeno allo stato degli atti, in contrasto sia con la delibera dell’organo di autogoverno (la risoluzione n. 2/2022) – che ha natura e funzione di atto di autovincolo – sia con il quadro normativo posto a tutela dei soggetti con disabilità grave, ovvero con i principi di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale di cui agli artt. 3 e 32 della Costituzione e che finisce per snaturare lo stesso significato del beneficio accordato con la risoluzione n. 2/2022.
1.6. Tale sentenza è stata poi confermata da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 5944 del 4 luglio 2024.
2. Successivamente, non essendo stata posta in essere alcuna attività provvedimentale in esecuzione della suindicata sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023, il ricorrente ha proposto, con ricorso depositato in data 23 gennaio 2024, azione di ottemperanza ex art. 112 e ss. c.p.a., per vedersi accertata e dichiarata l’illegittimità dell’inerzia serbata dal Consiglio rispetto a quanto statuito con la citata sentenza, mediante l’adozione di tutte le misure necessarie ad assicurarne l’esecuzione, ordinando, pertanto, agli enti intimati, di disporre in favore del ricorrente medesimo la nomina a Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-, come da sua seconda istanza del 17 marzo 2023.
2.1. Con il successivo atto di motivi aggiunti depositato in data 2 febbraio 2024, il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio n. 68 del 18 gennaio 2024, con cui è stato adottato il “ Regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all’art. 1 comma VII della Legge n. 130/2022 ”, nella parte in cui, all’art. 2, comma 2, viene disposto che i magistrati transitati (nei ruoli tributari) di optare per i posti “ vacanti non ancora messi a concorso ”, individuando come tali tutti ed indistintamente, i posti di magistratura tributaria allo stato scoperti, tra essi considerando come libero anche il posto di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-, essendo ancora vacante a cagione della perdurante inottemperanza del Consiglio alla sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023.
2.2. Avverso l’ottemperanza della suindicata sentenza si è costituito nel primo grado del giudizio il Consiglio, assumendo che il relativo ricorso è stato proposto nella pendenza del termine utile per appellare la citata sentenza di primo grado (in scadenza il 6 febbraio 2024), sicché il ricorrente si sarebbe lamentato ingiustamente dell’inerzia del medesimo Consiglio il quale, per contro, a seguito della pubblicazione della sentenza del n. 18257/2023 si è subito attivato deliberando la sua impugnazione (delibera 86/2024).
2.3. Quanto al ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la delibera del Consiglio n. 68 del 18 gennaio 2024 (recante il “ Regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all’art. 1 comma VII della Legge n. 130/2022 ”), dovrebbe escludersi qualsiasi attinenza con il presente giudizio di ottemperanza, trattandosi di un regolamento, generale e astratto, diretto solo a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto espressamente dalla legge.
2.4. D’altra parte, il Consiglio, anche in sede di rivalutazione delle istanze del dott -OMISSIS- del 16 novembre 2022 e 17 marzo 2023, non avrebbe potuto tenere conto di quanto disposto dalla legge 31 agosto 2022, n. 130 (in vigore dal 16 novembre 2022), che nell’introdurre disposizioni volte alla professionalizzazione dei giudici tributari ed alla riduzione della durata del processo tributario, ha previsto, all’art. 1, commi 4, 5 e 7, che « i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della Legge nel ruolo unico di cui all’articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, come introdotto dall’articolo 1, co. 1, del presente articolo ».
2.5. Con l’atto di intervento ad opponendum depositato in data 15 febbraio 2024, si è costituito in giudizio il dott. -OMISSIS- (già consigliere di Stato ex d.P.R. 2 marzo 2018), in qualità di primo classificato nella graduatoria stilata dal Consiglio all’esito dell’interpello « per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari » di cui al bando del Consiglio n. 9/2022, assumendo di aver esercitato al momento di scelta della sede di servizio, ovvero in data 18 settembre 2023, il diritto previsto dall’art. 1, comma 7, della l. n. 130 del 2022, di essere nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-, resosi vacante dal 4 marzo 2023.
2.6. Ha riferito inoltre l’interventore ad opponendum che il dott. -OMISSIS- non avrebbe potuto impugnare per motivi aggiunti in sede di ottemperanza la delibera regolamentare n. 68/2024, in quanto non concernente l’esecuzione (corretta o meno) della sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023, la quale avrebbe ad oggetto esclusivamente un trasferimento temporaneo disciplinato dalla risoluzione n. 2/2022 del Consiglio, deliberata nella seduta del 22 febbraio 2022, che concerne la possibilità, per chi si trova « in una situazione di documentato grave impedimento personale per motivi di salute allo svolgimento dell’incarico presso la sede di assegnazione », di essere destinato « a svolgere le medesime funzioni presso altra sede » mediante lo strumento dell’« applicazione temporanea in via esclusiva », in attesa dell’espletamento della procedura finalizzata alla stabile copertura del medesimo posto.
2.7. Con atto di motivi aggiunti, depositato in data 26 marzo 2024, il dott. -OMISSIS- ha impugnato la delibera n. 357/2024 assunta nella seduta di Consiglio del 27 febbraio 2024 (prot. MEF-CPGT-RR 428 del 29 febbraio 2024) con cui il Consiglio, in esecuzione della sentenza n. 18257/2023, ha deliberato di applicare l’odierno presso la sede della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS- in sovrannumero (o presso altra sede tra quelle indicate nella motivazione dell’atto), unitamente alla delibera n. 341/2024 assunta dal Consiglio nella seduta del 27 febbraio 2024 (prot. MEF-CPGT RR420 del 28 febbraio 2024), con cui il Consiglio stesso ha nominato il dott. -OMISSIS- Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-, chiedendone in via interinale la sospensione dell’efficacia prima che venga recepita dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze e diventi esecutiva.
2.8. Con ulteriore atto di motivi aggiunti depositato in data 7 maggio 2024, il dott. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, firmato in data 8 marzo 2024, con cui il dott. -OMISSIS- è stato nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-, recependo la nomina disposta dal Consiglio in data 27 febbraio 2024, già gravata nel presente giudizio con motivi aggiunti depositati il 26 marzo 2024.
2.9. Con l’ordinanza cautelare n. 3616 del 7 agosto 2024, il Collegio di prime cure, rilevato che nelle more dell’odierno giudizio è intervenuta la sentenza di questo stesso Consiglio di Stato, sez. VII, 4 luglio 2024, n. 5944 con la quale è stato integralmente respinto l’appello interposto dal Consiglio avverso la sentenza ottemperanda, ha ritenuto che « il pregiudizio allegato dal ricorrente sia suscettibile di essere adeguatamente tutelato con la sollecita definizione del giudizio di ottemperanza, considerato che la camera di consiglio risulta già fissata al 25 settembre 2024 e tenuto conto, altresì, che il CPGT, con memoria del 2 agosto 2024, ha dedotto di aver “avviato, d’urgenza, con un plenum straordinario, un procedimento per ottemperare alla sentenza del Tar Lazio, confermata dal Consiglio di Stato ».
2.10. In vista dell’udienza di discussione del ricorso e dei motivi aggiunti, le parti in causa hanno prodotto memorie di replica e controreplica, a mezzo delle quali insistono nelle rispettive argomentazioni difensive.
2.11. In data 24 settembre 2024, il Consiglio ha depositato agli atti di causa la propria delibera n. 1391 del 24 settembre 2024, con la quale, in esecuzione delle sentenze n. 18257 del 6 dicembre 2023 del Tribunale e n. 5944 del 4 luglio 2024 del Consiglio di Stato, il dott. -OMISSIS- è stato applicato in via esclusiva, ai sensi della risoluzione n. 2 del 22 febbraio 2022, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS- con funzioni di Presidente di Corte, a decorrere dal 7 ottobre 2024.
2.12. Con memoria in data 25 settembre 2024, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, non emergendo dalla considerazione globale del contenuto della delibera n. 1391 del 24 settembre 2024, a suo avviso, una nitida volontà di ottemperare in modo pieno ed esatto al riferito decisum , non essendo stato disposto alcunché sulla sorte della delibera di nomina del dott. -OMISSIS- del 27 febbraio 2024 (prot. MEF-CPGT RR420 del 28 febbraio 2024) a Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-, sembrando al contrario confermarne l’operatività.
2.13. All’udienza camerale del giorno 25 settembre 2024, il Consiglio ha chiesto la cessazione della materia del contendere, assumendo di avere dato piena esecuzione al giudicato di cui alla sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023 del Tribunale.
3. All’esito del giudizio, con la sentenza n. 20996 del 25 novembre 2024, il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti:
a) ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti proposti avverso il “ Regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all’art. 1 comma VII della Legge n. 130/2022 ” ed i provvedimenti di nomina del dott. -OMISSIS- a presidente titolare della C.G.T. di I grado di -OMISSIS-;
b) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto al disposto trasferimento del ricorrente presso la medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-, secondo quanto previsto dalle delibere del C.P.G.T. n. 357 del 27 febbraio 2024 e n. 1391 del 24 settembre 2024
3.1. Il primo giudice ha in via preliminare disatteso le eccezioni in rito di inammissibilità e di improcedibilità del presente giudizio di ottemperanza, in ragione della pendenza del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e del ricorso per revocazione dinanzi al Consiglio di Stato rispettivamente proposti dal Consiglio e dall’interventore ad opponendum avverso la sentenza n. 5944 del 4 luglio 2024 di questo Consiglio di Stato, confermativa della sentenza di cui si chiede l’esecuzione e, cioè, la sentenza n. 18257/2023 del Tribunale.
3.2. Il rimedio dell’ottemperanza è stato infatti previsto per dare esecuzione alle sentenze del giudice amministrativo non soltanto passate in giudicato, ma anche di primo grado esecutive non sospese dal Consiglio di Stato (come avvenuto nel caso di specie), pur dovendosi in quest’ultimo caso, laddove la sentenza di conferma in secondo grado sia stata impugnata per revocazione ovvero innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per profili attinenti alla giurisdizione, tener conto della necessità di non determinare, in sede di esecuzione, effetti irreversibili, che potrebbero poi essere travolti da un diverso esito del giudizio rescissorio, di cui il giudice dell’ottemperanza deve comunque tener conto.
3.3. Sempre il primo giudice ha ritenuto, al contrario, che debba trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti depositati in data 2 febbraio 2024, in quanto aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto (la delibera n. 68/2024 del Consiglio) recante il “ Regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all’art. 1 comma VII della Legge n. 130/2022 ”, che avrebbe dovuto essere contestata secondo il rito ordinario dinanzi al giudice amministrativo, afferendo ad un provvedimento conclusivo di un iter procedimentale autonomo rispetto all’oggetto del giudizio concluso con la sentenza n. 18257/2023 del Tribunale.
3.4. Sotto altro profilo, i suddetti motivi aggiunti appaiono comunque inammissibili in quanto il Regolamento, di cui alla delibera n. 68/2024 del Consiglio, sarebbe meramente riproduttivo dell’art. 1, comma 7, della l. n. 130 del 2022 e non disciplina la fattispecie decisa dal Tribunale con la sentenza di cui viene chiesta l’ottemperanza.
3.5. La delibera regolamentare n. 68/2024 non concernerebbe infatti l’esecuzione (corretta o meno) della sentenza n. 18257/2023 del Tribunale e, di conseguenza, non potrebbe essere contestata con lo strumento del ricorso per l’ottemperanza, in quanto avente ad oggetto un’applicazione temporanea disciplinata dalla risoluzione n. 2/2022 del Consiglio, deliberata nella seduta del 22 febbraio 2022, che concerne la possibilità, per chi si trova « in una situazione di documentato grave impedimento personale per motivi di salute allo svolgimento dell’incarico presso la sede di assegnazione », di essere destinato « a svolgere le medesime funzioni presso altra sede” mediante lo strumento dell’“applicazione temporanea in via esclusiva », in attesa dell’espletamento della procedura finalizzata alla stabile copertura del medesimo posto.
3.6. Ciò considerato, gioverebbe ricordare che il presente giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, esulando dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata alla stessa pronuncia.
4. Tanto rammentato, il primo giudice ha rilevato che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha statuito che, in base alla risoluzione n. 2/2022, l’interessato (in quanto affetto da problemi fisici) può ottenere « l’applicazione temporanea in via esclusiva ad altra sede” – al fine di assicurare una protezione immediata, ma a termine (in attesa dell’espletamento di interpello o concorso utile”) ».
4.1. La risoluzione n. 2/2022 del Consiglio (non impugnata dal ricorrente e, quindi, autovincolante per lo stesso Consiglio) sarebbe infatti chiara nello stabilire che, anche in caso di applicazione per motivi di salute, il posto resta scoperto, tant’è che va coperto mediante avvio di apposita procedura per l’assegnazione della qualifica e la stabile copertura del relativo posto.
4.2. In altri termini, la richiesta assegnazione non avrebbe potuto che essere disposta quale “applicazione temporanea”, ovvero a termine, in attesa dell’espletamento della procedura finalizzata alla nomina del Presidente del medesimo ufficio giudiziario, a completamento e definizione della procedura prevista dalla citata l. n. 130 del 2022, come espressamente previsto dalla risoluzione C.P.G.T. n. 2/2022 e dalla stessa sentenza n. 18257/2023 del Tribunale.
4.3. Non sarebbe del resto un caso, ad avviso del Tribunale, che, con le proprie istanze del 16 novembre 2022 e del 17 marzo 2023, il dott. -OMISSIS- non aveva chiesto un’applicazione fino al pensionamento, conscio di quanto stabilito dall’articolo 24, comma 1, lett. m- bis ), del d. lgs. n. 545 del 1992 (il quale prevede espressamente l’obbligo dell’organo di autogoverno di non disporre applicazioni di durata superiore all’anno) e di quanto previsto dalla risoluzione n. 2/2022, adottata proprio in applicazione dell’articolo 24 del citato decreto legislativo (cfr. punto 2 della risoluzione).
4.4. Ciò non farebbe altro che confermare, sotto altro profilo, la validità della tesi, sostenuta dal Consiglio nella propria memoria del 2 agosto 2024, secondo cui la procedura di applicazione temporanea per motivi di salute (disciplinata dalla risoluzione n. 2/2022, adottata in attuazione dell’articolo 24 del d. lgs. n. 545 del 1992) non impedisce la copertura del posto, che rimane comunque vacante, mediante l’avvio della diversa e distinta procedura di nomina del titolare dell’ufficio (cfr. art. 2, comma 2, 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 11, commi 4- bis e 4- ter , del d. lgs. n. 545 del 1992 nonché art. 1, comma 7, della l. n. 130 del 2022), trattandosi di procedure completamente distinte, autonome e tese a fini diversi.
4.5. Andrebbe conseguentemente accolta l’eccezione di inammissibilità della domanda (di parte ricorrente) con cui si lamenta la nullità degli atti di nomina del dott. -OMISSIS- a Presidente titolare della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-, posto che gli stessi non attengono all’applicazione temporanea del ricorrente, ma alla diversa procedura di copertura del posto vacante di Presidente della stessa Corte di -OMISSIS- che, come detto, la stessa risoluzione n. 2/2022 imponeva al Consiglio di avviare e concludere anche in presenza di un’applicazione temporanea per motivi di salute.
5. Ricostruito quindi, nei suddetti termini, l’ambito di operatività del presente giudizio di ottemperanza, il Collegio di prime cure ha ritenuto che con le delibere n. 357 del 27 febbraio 2024 e n. 1391 del 24 settembre 2024 – a seguito delle quali il dott. -OMISSIS- è stato applicato, “ in sovrannumero ” ed “ in via esclusiva ” (ovvero non anche presso altre sedi), ai sensi della risoluzione n. 2 del 22 febbraio 2022, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS- con funzioni di Presidente di Corte, a decorrere dal 7 ottobre 2024 – il Consiglio avrebbe dato puntuale esecuzione a quanto statuito nella sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023.
5.1. Gli effetti conformativi di questa sentenza, sempre ad avviso del Tribunale, vanno individuati facendo appunto riferimento alla domanda proposta dal ricorrente nel giudizio di annullamento di primo grado ( petitum e causa petendi ), che nel delimitare i limiti oggettivi del decisum , ha comportato che l’ambito oggettivo del presente giudizio di ottemperanza si sarebbe formato in relazione al presupposto giudizio di annullamento proposto avverso le delibere n. 196 del 2022 e n. 545 del 2023 con le quali l’organo di autogoverno aveva rigettato le istanze del ricorrente del 16 novembre 2022 e del 17 marzo 2023, di avvicinamento da disporsi ai sensi della risoluzione n. 2/2022 ad una sede ubicata nelle vicinanze della residenza o del domicilio, con espressa menzione della disponibilità all’avvicinamento presso una sede di Giustizia tributaria romana, siccome disabile in condizioni di gravità accertate.
5.2. Non potrebbe d’altra parte condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui la presidenza della Corte di Giustizia Tributaria di -OMISSIS- di primo grado sarebbe stata illegittimamente assegnata al dott. -OMISSIS- in quanto già di pertinenza del dott. -OMISSIS-, non potendo confondersi la procedura di applicazione temporanea per motivi di salute (disciplinata dalla risoluzione n. 2/2022), con quella di copertura del posto mediante nomina del titolare dell’ufficio (cfr. artt. 2, comma 2, 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 11, commi 4- bis e 4- ter , del d. lgs. n. 545 del 1992 nonché art. 1, comma 7, della l. n. 130 del 2022).
5.3. Ciò ha portato il Tribunale a ritenere infondata l’ulteriore prospettazione di parte ricorrente secondo cui gli effetti della sentenza n. 18257 del 2023 retroagirebbero all’epoca della domanda in sede amministrativa (16 novembre 2022) e che quindi la sede in questione dovrebbe ritenersi di pertinenza del dott. -OMISSIS- fin dall’ordinanza cautelare del 18 maggio 2023 del Tribunale.
5.4. Emergerebbe del resto dallo stesso tenore della sentenza n. 18257/2023 che l’eventuale applicazione “temporanea” del dott. -OMISSIS-, proprio perché disposta ai sensi della risoluzione n 2/2022, che ne prevede appunto la temporaneità, non avrebbe potuto impedire l’avvio della procedura di copertura del posto di presidente “titolare” della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-, alla quale il ricorrente, essendo prossimo alla cessazione delle funzioni per limiti di età in data 31 dicembre 2025 (essendo nato il [...]) non avrebbe potuto comunque partecipare, stante la preclusione di cui all’articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, del d.lgs. n. 545/1992, il stabilisce che “il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l’età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina”.
6. Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha ritenuto infondata anche la censura con la quale il dott. -OMISSIS- sostiene che il carattere temporaneo dell’applicazione sarebbe stato inammissibilmente introdotto nella delibera n. 357/2024, essendo invero la natura temporanea del trasferimento chiaramente stabilita sia dalla risoluzione n. 2/2022 (non impugnata) che la prevede fino all’espletamento della procedura tesa alla copertura del posto, sia dalla stessa legge (art. 24, comma 1, lett. m- bis del d.lgs. n. 545/1992), la quale limita il potere del Consiglio di disporre applicazioni di giudici e magistrati tributari ad altra sede per la durata massima di 1 anno.
6.1. In altri termini, la disposta applicazione esclusiva del ricorrente quale presidente in sovrannumero della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-, nelle more della copertura del posto di presidente titolare conferito al dott. -OMISSIS-, ha rappresentato l’unica opzione possibile, in forza di quanto disposto e previsto dalla risoluzione n. 2/2022, dal d. lgs. n. 545 del 1992 e dall’art. 1, comma 7, della l. n. 130/2022.
6.2. Del resto, ha osservato ancora il Tribunale, la stessa l. n. 130 del 2022, nel dichiarato intento di incentivare il transito nella nuova giurisdizione tributaria di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, ha inteso destinare loro i posti direttivi e semidirettivi disponibili vacanti al momento dell’entrata in vigore della legge (cfr. art. 1, comma 5, della l. n. 130 del 2022) e successivamente (cfr. art. 1, comma 7, della l. n. 130 del 2022), prevedendo un diritto di precedenza, in ogni caso, nell’assegnazione dei posti direttivi, sin dal momento dell’interpello n. 9/2022 e del conseguente esercizio dell’opzione in risposta a tale interpello (art. 1, co. 5, l.n. 130/2022), sia successivamente, con riguardo ai posti che si fossero resi successivamente disponibili (ex art. 1, comma 7, della l. n. 130 del 2022).
7. Per quanto precede, il Tribunale ha conclusivamente dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al presente giudizio di ottemperanza, avendo l’amministrazione pienamente provveduto, a suo avviso, all’adempimento di quanto statuito con la sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023 e ha affermato a tal fine di prescindere dagli obiter dicta e delle affermazioni ultra petita contenute nella sentenza (confermativa, con diversa motivazione) n. 5944 del 4 luglio 2024 di questo Consiglio di Stato, relativi alla durata dell’applicazione del dott. -OMISSIS- fino al pensionamento - anziché fino alla copertura del posto, come stabilito nella stessa sentenza n 18257/23 in applicazione della risoluzione n. 2/2022 ed alla nomina del dott. -OMISSIS- a presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS- - trattandosi di profili che non avrebbero costituito oggetto del presupposto giudizio impugnatorio.
8. Avverso tale sentenza il dott. -OMISSIS- ha proposto appello, lamentandone l’erroneità, per le ragioni che in breve si diranno, in quanto la stessa avrebbe dichiarato cessata la materia del contendere senza considerare che allo stesso appellante non è stato di fatto riconosciuto il ruolo di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-, in elusione del decisum esecutivo, e ne ha chiesto la riforma, previa sospensione dell’esecutività, accogliendo le seguenti conclusioni:
1) dichiarare l’inefficacia/nullità degli atti asseritamente elusivi delle statuizioni del giudice amministrativo (e, in particolare, la delibera n. 1615/2024 del Consiglio, adottata nella seduta del 5 novembre 2024, con cui il dott. -OMISSIS- è stato applicato come Presidente della XV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS- e non, invece, come Presidente di Corte, così approvando e ratificando la bozza di decreto del dott. -OMISSIS- del 31 ottobre 2024, da questi adottato nell’affermata qualità di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-; la delibera n. 1391 del 24 settembre 2024, con cui il Consiglio ha disposto di applicare in via esclusiva il dott. -OMISSIS- alla Presidenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-, nella parte in cui è da intendersi non revocatoria della incompatibile posizione presidenziale del dott. -OMISSIS-, non rimuovendolo come Presidente della stessa Corte, la bozza di decreto del dott. -OMISSIS- del 31 ottobre 2024, approvato dal Consiglio con la delibera del 5 novembre; il decreto del 7 novembre 2024 prot. 524042 Corte di primo grado di -OMISSIS-, con cui il Presidente -OMISSIS- ha disposto l’assegnazione della Sezione XV al dott. -OMISSIS- a decorrere dal 27 novembre 2024, con contestuale revoca dell’applicazione del Presidente -OMISSIS- (Presidente di Sezione più giovane nel Ruolo unico), assegnando e delegando al dott. -OMISSIS- le funzioni indicate nella motivazione del decreto, tutte non riguardanti lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, né le principali attribuzioni che caratterizzano l’operato dei presidenti di Corte; tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. di tutti gli altri atti consequenziali e connessi elusivi/violativi del decisum esecutivo);
2) disporsi la nomina senza indugio di un commissario ad acta , per dare esecuzione alla sentenza, al fine di annullare gli atti predetti e di perfezionare l’assegnazione in via esclusiva (e senza demansionamenti) della sede della Presidenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS- al dott. -OMISSIS-, nell’effettività e pienezza di tale Presidenza, con contestuale revoca/declaratoria d’inefficacia e comunque d’inopponibilità al dott. -OMISSIS- degli atti elusivi consistiti nella nomina del -OMISSIS- e di ogni atto connesso e conseguenziale;
3) disporsi la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni connessi alla mancata perdurante esecuzione della sentenza (art. 112, comma 3, c.p.a.), almeno nei termini e nell’importo ammessi dalla stessa controparte in sede di appello (70.000 euro lordi all’anno dal 18 maggio alla data di esercizio effettivo delle piene funzioni presidenziali della nuova sede da parte del dott. -OMISSIS-);
4) disporsi la fissazione di una somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni violazione successiva e per ogni ritardo nell’esecuzione della decisione ottemperanda, ponendosi la stessa come apertamente dovuta in favore del ricorrente in applicazione di indici particolarmente risolutivi in tal senso: il lungo lasso di tempo decorso nella perdurante inadempienza, la natura delicatissima degli interessi coinvolti ed il contegno forzatamente oppositivo della controparte.
8.1. Si sono costituiti nel presente grado del giudizio il Consiglio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’interventore ad opponendum in primo grado nonché controinteressato, il dott. -OMISSIS-, per resistere all’appello promosso dal dott. -OMISSIS-, assumendo la piena correttezza della sentenza impugnata per le ragioni che di seguito saranno esaminate.
8.2. All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio, con l’ordinanza n. 232 del 17 gennaio 2025, ha ritenuto, anzitutto, che per la complessità, in fatto e in diritto, delle questioni dibattute nella presente sede dell’ottemperanza, questioni costituenti, peraltro, oggetto di ricorso per revocazione avanti a questo Consiglio e ricorso per cassazione alle Sezioni Unite, non sussistessero allo stato i presupposti per l’emissione di una sentenza in forma semplificata contestualmente alla decisione della domanda cautelare.
8.2.1. Con la medesima ordinanza il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari dell’appellante, che attualmente presta servizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS- in forza delle delibere n. 357 del 27 febbraio 2024 e n. 1391 del 24 settembre 2024, a seguito delle quali il dott. -OMISSIS- è stato applicato, “in sovrannumero” ed “in via esclusiva” (ovvero non anche presso altre sedi), ai sensi della risoluzione n. 2 del 22 febbraio 2022, presso la Corte stessa con funzioni di Presidente di Corte, a decorrere dal 7 ottobre 2024, impregiudicato al merito ogni accertamento di ordine conformativo sul concreto svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle riconosciutegli dalla sentenza ottemperanda e, dunque, sulla corretta integrale esecuzione del dictum giudiziale, potessero essere adeguatamente soddisfatte dalla fissazione, a breve e ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., della camera di consiglio per la data dell’11 marzo 2025 proprio per la sollecita trattazione del merito.
8.3. Con il successivo decreto n. 52 del 23 gennaio 2025 è stata respinta l’istanza dell’appellante volta ad ottenere una anticipazione della camera di consiglio fissata per la trattazione del merito.
8.4. Le parti hanno depositato le rispettive memorie nei termini, dimidiati per il rito camerale, di cui all’art. 73 c.p.a.
8.5. Infine, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
9. L’appello deve essere accolto nei limiti qui di seguito precisati.
10. Anzitutto, nel prendere atto che questo Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso per revocazione promosso dal dott. -OMISSIS- avverso la sentenza n. 5944 del 4 luglio 2024 con la recente sentenza n. 1251 del 17 febbraio 2025, il Collegio deve rilevare che, invece, non è ancora sopraggiunta la pronuncia delle Sezioni Unite sul ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza n. 5944 del 2024 proposto dal Consiglio, pronuncia che le medesime Sezioni assumeranno all’esito della camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
11. È vero, come rammenta la difesa del dott. -OMISSIS- nella memoria di replica depositata il 28 febbraio 2025 (p. 10), che ciò comporta la provvisorietà delle pronunce del giudice dell’esecuzione, le quali hanno carattere necessariamente interinale fino a che non si forma il giudicato ed è vero, altresì, che occorre procedere con prudente ed equilibrato apprezzamento, poiché gli effetti delle decisioni da assumere sono da considerare necessariamente reversibili in previsione della sopravvenienza del definitivo giudicato che interverrà all’esito della pronuncia delle Sezioni Unite avente ad oggetto la domanda del Consiglio di cassazione della sentenza n. 5944 del 4 luglio 2024 di questo Consiglio di Stato.
11.1. Cionondimeno, non può essere accolta la domanda di un rinvio della trattazione del presente appello, formulata dalla difesa del dott. -OMISSIS- nella citata memoria di replica e condivisa anche dall’Avvocatura dello Stato nell’udienza camerale dell’11 marzo 2025, sul presupposto per cui, avendo le Sezioni Unite, all’esito della camera di consiglio dello scorso 18 febbraio 2025, trattenuto la causa in decisione ed essendo, quindi, imminente la relativa decisione, occorrerebbe evitare pronunce di esecuzione provvisorie e assumere, invece, una decisione di ottemperanza definitiva una volta preso atto della decisione delle Sezioni Unite e del formarsi del definitivo giudicato.
11.2. Un simile rinvio, infatti, non solo si porrebbe in contrasto con l’effettività della tutela giurisdizionale, anche quando si tratti di eseguire sentenze non passate in giudicato e provvisoriamente esecutive (in quanto non sospese nemmeno ai sensi dell’art. 111 c.p.a., non risultando che il Consiglio, nel presente caso, abbia chiesto alcuna misura cautelare nelle more del giudizio per cassazione), ma violerebbe l’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., il quale prescrive chiaramente che il giudice adìto per le sentenze, anche di questo Consiglio di Stato, non definitive, « nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano ».
11.3. Orbene, tutto ciò considerato, la richiesta di rinvio, allo stato, non può che essere respinta, naturalmente adottando tutte le cautele connesse alla non definitività della sentenza n. 5944 del 4 luglio 2024 di questo Consiglio di Stato e, dunque, « tenendo conto degli effetti che ne derivano », ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. richiamato, e impregiudicate rimanendo ( scil .) tutte le future, e imminenti, statuizioni delle Sezioni Unite.
12. Nel merito, e proprio alla luce delle motivazioni contenute in detta sentenza il cui contenuto, ed effetto conformativo, non può certo essere derubricato o depotenziato, come erroneamente ha ritenuto la sentenza del Tribunale qui impugnata, a meri obiter dicta o, addirittura, a considerazioni ultra petita , pena, altrimenti, la irrimediabile frustrazione del ridetto principio di effettività della tutela giurisdizionale proprio nella sede intesa massimamente ad assicurarlo avanti al giudice amministrativo e, cioè, nel giudizio di ottemperanza, si deve qui considerare che la situazione venutasi a creare per effetto delle delibere adottate dal Consiglio dopo la sentenza n. 18257 del 2023, confermata da questo Consiglio con la citata sentenza n. 5944 del 2024, frustra in modo evidente, ed elusivo di tali motivazioni, il bene della vita riconosciuto all’odierno appellante dal dictum , ancorché non costituente autorità di cosa giudicata, del giudice amministrativo.
13. Invero, dopo avere ricordato quanto ha statuito il Tribunale nella sentenza n. 18257 del 2023 (v., supra , §§ 3-79), giova qui richiamare brevemente quali sono state le motivazioni della sentenza n. 5944 del 2024, più volte citata, che ha confermato, come detto, la citata sentenza n. 18257 del 2023 del Tribunale, dato che dal loro espresso tenore è agevole comprendere che, rispetto alla vicenda qui controversa (e indipendentemente dai profili denunciati con ricorso per cassazione, sui quali si esprimeranno le Sezioni Unite), esse non sono osservazioni meramente incidentali o eccentriche rispetto al thema decidendum né, come si dirà, sono frutto di pronuncia ultra petita , ma costituiscono un approfondimento della motivazione espressa dal primo giudice.
14. Detta sentenza in sintesi, nel confermare le statuizioni annullatorie rese in primo grado, ha chiarito tra l’altro che:
a) l’assunto della difesa del Consiglio, secondo cui il richiedente vanterebbe un mero interesse legittimo, che dovrebbe essere contemperato con le esigenze organizzative dell’amministrazione, non tiene conto – come giustamente osserva il Tribunale – di quanto si legge al punto 4) della risoluzione n. 2/2022, in cui è stabilito che, ove non risultino posti vacanti in organico nelle sedi di servizio utili all’applicazione del beneficio, il richiedente può essere applicato anche in sovrannumero e ciò « sta a indicare la preminenza dell’interesse del magistrato sulle predette esigenze organizzative, il che ben si spiega: a) perché a venire in questione è il diritto alla salute del magistrato stesso (e non di altro soggetto, come per i benefici di cui all’art. 33 della l. n. 104/1992); b) per il carattere temporaneo dell’applicazione in via esclusiva alla diversa sede, cioè dello strumento tramite cui trova attuazione il beneficio (v. il punto 2) della risoluzione n. 2/2022), la temporaneità dello strumento essendo il meccanismo prescelto per tenere conto (anche) delle esigenze organizzative dell’Amministrazione ».
b) non risulta convincente « neppure la tesi secondo cui la nomina del dott. -OMISSIS- a Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS- e la conseguente sua immissione in possesso, verificatasi in data 27 marzo 2024, avrebbero esaurito lo spazio utile per l’assegnazione temporanea del dott. -OMISSIS-, poiché costui, in base alla risoluzione n. 2/2022, avrebbe potuto ottenere l’applicazione presso la Corte di primo grado di -OMISSIS- solo nelle more della copertura del posto e pertanto, una volta coperto il posto con la nomina a Presidente del dott. -OMISSIS-, non vi sarebbero più spazi utili per lui per un’assegnazione del genere »;
c) « in altre parole, secondo questa tesi, sostenuta dall’interventore ad adiuvandum , essendo ai sensi della risoluzione n. 2/2022 l’applicazione consentita in via temporanea “in attesa dell’espletamento di interpello o concorso utile”, con l’espletamento dell’interpello che ha portato all’assegnazione del posto al dott. -OMISSIS- spazi per l’applicazione dell’istituto non ve ne sarebbero più: la sede di -OMISSIS- non potrebbe ormai ritenersi vacante e non sarebbe possibile una nomina a Presidente della Corte in sovrannumero (ex se incompatibile con l’ufficio direttivo) »;
d) in contrario, tuttavia, va evidenziato che « già prima della pronuncia della sentenza appellata l’istanza cautelare del dott. -OMISSIS- era stata accolta dal T.A.R. con ordinanza n. 2546/2023 del 18 maggio 2023 (la quale ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora), e che l’appello cautelare avverso detta ordinanza è stato respinto da questa Sezione con ordinanza n. 3633/2023 del 31 agosto 2023 ».
e) inoltre, la sentenza di accoglimento oggetto di impugnazione ha annullato con effetto retroattivo gli atti impugnati ed è stata pubblicata il 6 dicembre 2023, mentre la sua sospensione in sede cautelare è stata disposta da questo Consiglio di Stato, per l’esigenza di serbare la res adhuc integra , con l’ordinanza n. 818 del 6 marzo 2024:
f) ne segue che la delibera del Consiglio che ha nominato il dott. -OMISSIS-, essendo stata adottata nella seduta del Consiglio del 27 febbraio 2024, risulta emessa in un momento in cui la sentenza di prime cure era ancora efficace e, in base all’effetto conformativo di questa, « il posto di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a -OMISSIS- non era disponibile per l’interpello all’esito del quale è stato nominato il predetto interventore ad adiuvandum e quest’ultimo, perciò, alla data del 27 febbraio 2024 non avrebbe potuto essere chiamato a ricoprire il posto in questione (in disparte la sua aspirazione a ricoprirlo, che ne fonda la legittimazione a intervenire) »;
g) il requisito delle “medesime funzioni” non può che sussistere tra le funzioni direttive, di primo o di secondo grado, ovvero tra quelle semidirettive, sempre di primo o di secondo grado, ma non certo tra quelle direttive e semidirettive: pertanto, mentre è conforme alla lettera e alla ratio della risoluzione n. 2/2022 la destinazione del dott. -OMISSIS- alle funzioni di Presidente di Corte di Giustizia di primo grado, la sua destinazione a Presidente di Sezione, pur se presso una Corte di secondo grado, si pone in esplicito contrasto con il punto 1) della risoluzione stessa.
15. Ancora, questo stesso Consiglio di Stato più di recente, con la già richiamata sentenza n. 1251 del 17 febbraio 2025, nel dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal dott. -OMISSIS- contro la sentenza n. 5944 del 4 luglio 2024, ha chiarito che la lettura della risoluzione n. 2/2022 data da detta sentenza ha operato « un’interpretazione estensiva del regime regolativo in materia di tutela del disabile, nell’ottica di un’efficace tutela di quest’ultimo, che lo ha condotto ad ampliare la portata delle previsioni della citata Risoluzione » (§ 5.1.3.), escludendo recisamente che queste motivazioni, sul piano dell’effetto conformativo, possano declassarsi a meri obiter dicta e precisando, peraltro, che – così ragionando – questo Consiglio di Stato non è andato affatto ultra petita rispetto alle domande dell’odierno appellante né è incorso in alcuna svista percettiva rispetto ad esse.
16. Orbene, dovendosi tenere necessariamente conto, in sede di ottemperanza, delle motivazioni espresse dalla sentenza n. 5944 del 2024 (che, si ripete, non possono essere poste in non cale, come ha fatto la sentenza qui impugnata nel ritenere oltretutto la propria competenza funzionale ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a., sull’evidente presupposto, smentito tuttavia dalle affermazioni della sentenza stessa in ordine a presunti obiter dicta della sentenza n. 5944 del 2024, di « suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado »), appare chiaro che la conferma della nomina del dott. -OMISSIS- a Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, come il “confinamento” dell’odierno appellante, alla direzione della XV Sezione della stessa Corte o all’espletamento di funzioni presidenziali secondarie o marginali integrino proprio quel demansionamento che la sentenza n. 5944 del 2024 di questo Consiglio di Stato ha recisamente escluso possa realizzarsi in danno del dott. -OMISSIS-.
17. Né si opponga ancora una volta, in questa sede, da parte dal Consiglio e dal dott. -OMISSIS- che la sentenza n. 5944 del 2024 avrebbe riconosciuto un diritto del dott. -OMISSIS- ad ottenere il posto fino al pensionamento, in contrasto con quanto stabilito dalla risoluzione n. 2/2022, non impugnata dallo stesso interessato e dunque vincolante anzitutto per il Consiglio, e dal medesimo d. lgs. n. 505 del 1992.
17.1. Invero, come ha anche chiarito la sentenza n. 1251 del 17 febbraio 2025 in sede di revocazione (v. § 4.3.3.2 e ss.), la sentenza n. 5944 del 2024 ha invece, e correttamente, statuito che al dott. -OMISSIS- non potrebbe essere precluso il diritto al trasferimento in base alla l. n. 104 del 1992 o, comunque, all’applicazione per motivi di salute per il solo fatto che egli sia prossimo al pensionamento perché una simile soluzione, oltre che contraria alla tutela del fondamento diritto alla salute (art. 32 Cost.), sarebbe discriminatoria e ha adottato, in tale prospettiva, una interpretazione della stessa risoluzione n. 2/2022 conforme a Costituzione.
17.2. E qui deve solo aggiungersi che, comunque, a livello primario il d. lgs. n. 505 del 1992 giammai, in nessuna sua disposizione, ha stabilito espressamente e inequivocabilmente che il trasferimento o l’avvicinamento del giudice tributario affetto da disabilità grave a sede più vicina o comunque appropriata alle sue condizioni di salute, in virtù dei superiori principi di cui è espressiva la l. n. 104 del 1992, debba essere necessariamente pari ad un anno, riguardando l’art. 24, comma 1, lett. m- bis , del d. lgs. n. 545 del 1992 tutte le applicazioni dei giudici tributari indistintamente, senza considerare, tuttavia, la specifica ratio del trasferimento del lavoratore affetto da disabilità grave ex l. n. 104 del 1992.
17.3. Questo Consiglio di Stato, tenendo invece conto di quanto stabilito in via generale dalla risoluzione n. 2/2022 per il regime delle applicazioni dei giudici tributari nel quale, per usare le parole dell’appellante, è stato “incapsulato” e contemplato anche quello per le ragioni di cui alla l. n. 104 del 1992, ha invece precisato che va senz’altro scartata la soluzione ermeneutica che non contempla tra i destinatari del beneficio per cui è causa i magistrati che, pur trovandosi nelle condizioni di salute previste dalla risoluzione, non possano, per ragioni anagrafiche e di imminente collocamento a riposo, partecipare all’interpello per il posto oggetto dell’applicazione temporanea, poiché, come visto, detta soluzione risulterebbe discriminatoria nei confronti di tali magistrati e lederebbe il loro diritto alla salute, ponendosi in contrasto con la garanzia costituzionale dello stesso (art. 32 Cost.).
17.4. La sentenza n. 5944 del 2024 ha precisato, cioè, che si tratta di verificare se esista un’opzione ermeneutica alternativa conforme a legge e tale opzione secondo il Collegio « è senz’altro esistente ed è quella che ammette al beneficio in discorso anche i magistrati che, come il dr. -OMISSIS-, si trovino nelle condizioni ora esposte, per il periodo residuo di servizio e fino al collocamento a riposo: detta interpretazione è, infatti, conforme alla ratio della risoluzione n. 2/2022 e tiene conto delle esigenze organizzative della P.A., poiché tiene fermo il requisito della temporaneità dell’applicazione, che in tal caso va ancorata al periodo di servizio residuo del magistrato (breve e comunque inferiore rispetto a quello necessario per partecipare all’interpello) ».
17.5. Dunque, il trasferimento o, se si preferisce, l’applicazione ex l. n. 104 del 1992, riconosciuti all’odierno appellante dalle sentenze n. 18257 del 2023 del Tribunale n. 5944 del 2024 di questo Consiglio di Stato, non è avvenuto in contrasto o in disapplicazione della risoluzione n. 2/2022, come assumono il Consiglio e il dott. -OMISSIS- nelle proprie difese, ma in applicazione della stessa, interpretandola, però, nell’unico modo ragionevole e conforme a Costituzione, in base al generale principio di conservazione degli atti giuridici (art. 1367 c.c.), sul presupposto, in sostanza, che per quanto concerne il dott. -OMISSIS- l’applicazione per motivi di salute di questi alla Presidenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS- per un anno coincida, in sostanza, con l’anno di cui al punto 2) della più volte citata risoluzione n. 2/2022.
17.6. In ciò, si badi, la sentenza n. 5944 del 2044 non ha inteso disattendere né l’art. 24, comma 1, lettera m- bis , del d. lgs. n. 545 del 1992 (che vieta al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di disporre l’applicazione di componenti presso una Corte diversa da quella di appartenenza sine die , fino al pensionamento o, comunque, per una durata superiore all’anno), né la risoluzione n. 2/2022, dato che, come si è visto, la stessa sentenza ha espressamente evidenziato « il carattere temporaneo dell’applicazione in via esclusiva alla diversa sede, cioè dello strumento tramite cui trova attuazione il beneficio (v. il punto 2) della risoluzione n. 2/2022), la temporaneità dello strumento essendo il meccanismo prescelto per tenere conto (anche) delle esigenze organizzative dell’Amministrazione ».
17.7. Come ha chiarito anche la sentenza n. 1251 del 17 febbraio 2025 (§ 4.3.3.3.), insomma, « nel ritenere la discriminatorietà dell’interpretazione restrittiva proposta dall’interventore in danno del giudice disabile, il Consiglio di Stato ha, incidentalmente, affermato che il diritto dell’appellato all’applicazione temporanea dovesse attribuirsi un’estensione temporale corrispondente alla data di collocamento a riposo dell’avente diritto ».
18. Da quanto esposto discende che, in ragione dell’effetto conformativo scaturente dalla sentenza n. 18257 del 2023 del Tribunale e dalla sentenza n. 5944 del 2024 del Consiglio di Stato, all’odierno appellante debba essere riconosciuta anche nella presente sede di ottemperanza – ai sensi del già richiamato art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. – l’applicazione, fino al pensionamento, presso la Presidenza della Corte di Giustizia di primo grado di -OMISSIS-, nei sensi sopra precisati, con l’obbligo, per l’organo di autogoverno, di consentire al medesimo l’esercizio, in via esclusiva, delle funzioni connesse a tale ruolo.
19. Al riguardo, e in ciò accogliendosi le censure proposte dall’appellante contro la sentenza qui gravata, non può infatti ritenersi cessata la materia del contendere per effetto delle delibere successivamente adottate dal Consiglio e, in particolare, con le delibere n. 357 del 27 febbraio 2024 e n. 1391 del 24 settembre 2024, a seguito delle quali il dott. -OMISSIS- è stato applicato, “ in sovrannumero ” ed “ in via esclusiva ” (ovvero non anche presso altre sedi), ai sensi della risoluzione n. 2 del 22 febbraio 2022, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS- con funzioni di Presidente di Corte, a decorrere dal 7 ottobre 2024, dato che con esse, diversamente da quanto ha statuito il primo giudice, il Consiglio non ha dato puntuale esecuzione a quanto statuito nella sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023 e, si deve qui aggiungere, nella sentenza n. 5944 del 4 luglio 2024 di questo Consiglio.
19.1. È chiaro, infatti, che con tali provvedimenti il Consiglio, lungi dal riconoscere all’odierno appellante il diritto di esercitare pienamente ed esclusivamente le funzioni presidenziali presso la sede di -OMISSIS-, come ha statuito questo Consiglio di Stato, ha sancito il mero riconoscimento di uno stato di fatto, alla stregua del quale, all’esito dell’interpello, il dott. -OMISSIS- è e resta effettivo Presidente della Corte, mentre il dott. -OMISSIS- è chiamato ad esercitare, nonostante l’affermata “esclusività” dell’applicazione, una inedita funzione di Presidente “in sovrannumero”, con l’instaurazione di una “diarchia” che vede la compresenza di due Presidenti dello stesso organo giurisdizionale, con conseguente commistione, e confusione, di ruoli e rischio di paralisi dell’organo medesimo.
19.2. Riprova decisiva di tale situazione, invero, è la circostanza che, come ha dedotto l’appellante, sono stati adottati successivamente:
i ) la delibera n. 1615/2024, all’esito della seduta del 5 novembre 2024 (su espressa proposta del dott. -OMISSIS- del 31 ottobre 2024), con cui il Presidente -OMISSIS- è stato applicato come Presidente della XV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS-, e non invece, come Presidente di Corte e, dunque apertamente demansionato, perdendo la funzione presidenziale di Corte già posseduta presso la sede giudiziaria a quo (del Piemonte) e lasciando alla presidenza di Corte romana il dott. -OMISSIS- e, ancora,
ii ) il decreto del 7 novembre 2024 prot. 524042 CGT I grado -OMISSIS-, con cui il Presidente -OMISSIS- ha disposto l’assegnazione della Sezione XV al dott. -OMISSIS- a decorrere dal 27 novembre 2024, con contestuale revoca dell’applicazione del Presidente -OMISSIS- (Presidente di Sezione più giovane nel ruolo unico) assegnando e delegando al dott. -OMISSIS- le funzioni indicate nella motivazione del decreto, tutte non riguardanti lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, né le principali attribuzioni che caratterizzano l’operato dei presidenti di Corte.
19.3. Si tratta di atti, allo stato, tutti inefficaci, come quelli precedenti menzionati al § 19, in quanto di fatto privano l’odierno appellante del titolo riconosciutogli dalle sentenze dei giudici amministrativi e lo relegano al ruolo di un Presidente aggiunto o, comunque, non esclusivo ed effettivo, ponendolo a capo di una sola Sezione, con quell’effetto di demansionamento che, va qui ricordato, proprio la sentenza n. 5944 del 4 luglio 2024 aveva inteso escludere, in via generale, laddove aveva precisato che « la sua destinazione a Presidente di Sezione, pur se presso una Corte di secondo grado, si pone in esplicito contrasto con il punto 1) della risoluzione stessa ».
19.4. Non può dunque che discenderne la natura elusiva di tali atti, che non dovevano essere impugnati, come sostengono le difese degli appellati assumendone erroneamente l’inammissibilità della relativa impugnativa, nel termine di sessanta giorni, e la loro conseguente inefficacia, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., posto che essi, nel porgere formale ossequio alle statuizioni del giudice amministrativo, ancorché non aventi efficacia di giudicato ma comunque provvisoriamente esecutive, privano di fatto l’odierno appellante del bene della vita che gli spetta in forza di esse, emarginandolo ed esautorandolo dal ruolo presidenziale che gli si deve riconoscere nella sede di -OMISSIS- per effetto dell’applicazione esclusiva dello stesso, dovuta a ragioni di salute ex l. n. 104 del 1992.
20. Non giova al Consiglio e al dott. -OMISSIS- replicare nei loro scritti difensivi, anche sotto questo aspetto, che la sentenza n. 5944 del 4 luglio 2024 di questo Consiglio di Stato avrebbe confuso e sovrapposto le due procedure, quella di applicazione per motivi di salute del magistrato affetto da disabilità e quella, invece, di copertura del posto, che rimarrebbe vacante anche in caso di applicazione di altro magistrato per motivi di salute, omettendo di considerare, da un lato, che la nomina del dott. -OMISSIS- non era oggetto di giudizio e che la procedura di copertura del posto è distinta e autonoma dalla procedura di applicazione per motivi di salute (cfr. art. 2, comma 2, 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 11, commi 4- bis e 4- ter , del d. lgs. n. 545 del 1992 nonché art. 1, comma 7, della l. n. 130 del 2022), dato che la risoluzione n. 2/2022, non impugnata dal dott. -OMISSIS-, prevede e impone di avviare e concludere la procedura finalizzata a coprire il posto presso il quale sia stato eventualmente applicato il giudice con problemi di salute.
20.1. Pertanto, sotto questo profilo, assumono sia il Consiglio che il dott. -OMISSIS- che, se si seguisse – e si eseguisse – la sentenza del Consiglio di Stato, l’applicazione del dott. -OMISSIS- fino alla cessazione dal servizio sarebbe disposta in aperta violazione della normativa di rango primario e secondario richiamata.
20.2. Sotto altro profilo, andrebbe considerato che l’art. 11, comma 4- bis , del d.lgs. n. 545 del 1992, prevede che il Consiglio, in caso di vacanza dei posti di presidente presso una sede giudiziaria di Corte di Giustizia Tributaria, deve provvedere a bandire, almeno una volta l’anno, e con priorità, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.
20.3. In senso sostanzialmente analogo ciò vale anche in relazione all’applicazione della disciplina in tema di opzione dei magistrati transitati di cui all’art. 1, comma 7, della l. n. 130 del 2022.
20.4. Quindi, sostengono in sintesi sia il Consiglio che il dott. -OMISSIS-, l’applicazione del dott. -OMISSIS- con funzioni presidenziali presso una qualunque Corte fino alla cessazione del servizio comporterebbe un’altra violazione di legge, ponendosi in aperto contrasto con la norma di rango primario richiamata e impedendo all’organo di autogoverno di bandire interpelli relativi alla sede presso la quale sarebbe applicato l’interessato, fino a quando questi non cesserà dal servizio.
21. Anche questi rilievi, tuttavia, sono infondati perché la sentenza n. 5944 del 2024 di questo Consiglio di Stato, come si è visto (v., supra , § 14, lett. b), c), d), e) ed f), ha correttamente rilevato che, per l’effettività della tutela giurisdizionale, i provvedimenti cautelari e, poi, di merito e – in particolare la stessa sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023 del Tribunale – favorevoli al dott. -OMISSIS- nel riconoscergli la Presidenza della Corte di Giustizia di primo grado di -OMISSIS-, seppure in via di applicazione per motivi di salute, avevano reso illegittima la procedura di nomina del dott. -OMISSIS- e non perché, si badi, aveva inteso disapplicare le previsioni del d. lgs. n. 545 del 1992 (e della l. n. 130 del 2022 per i magistrati transitati, come il dott. -OMISSIS-) e, in particolare, la previsione secondo cui il posto rimane vacante anche in caso di applicazione (persino per motivi gravi come quelli di salute), creando una indebita sovrapposizione (e contrapposizione) tra le due procedure, ma perché ha rilevato che la delibera di nomina del dott. -OMISSIS-, essendo stata adottata nella seduta del Consiglio del 27 febbraio 2024, risulta effettuata in un momento in cui la sentenza di prime cure era ancora efficace e, in base all’effetto conformativo di questa, il posto di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a -OMISSIS- non era disponibile per l’interpello all’esito del quale è stato nominato il predetto interventore ad adiuvandum .
21.1. La “non disponibilità” del posto di Presidente, assegnato illegittimamente al dott. -OMISSIS-, dipendeva e dipende esclusivamente dal fatto che la sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva (e sospesa solo successivamente), non consentiva al Consiglio di assegnare il posto al dott. -OMISSIS-, quando detta sentenza aveva riconosciuto che esso spettasse, seppure temporaneamente e per soli motivi di salute, al dott. -OMISSIS-, essendo appunto impossibile una “diarchia” presidenziale come, invece, quella che di fatto ora si è realizzata nella Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a -OMISSIS-, con la nomina di un presidente “in sovrannumero” di fatto esautorato dalla pienezza delle sue funzioni.
21.2. In ciò la sentenza n. 5944 del 4 luglio 2024 di questo Consiglio di Stato, come ha rilevato in sede di revocazione la sentenza n. 1251 del 17 febbraio 2025 di questo Consiglio di Stato nell’osservare che essa « ha proceduto ad una valutazione logico-giuridica delle prospettazioni delle parti del giudizio, ritenendo preferibili quelle articolate dalla parte appellata », nel confutare la prospettazione del dott. -OMISSIS-, ha semplicemente rilevato che l’effetto prenotativo dell’azione promossa dal dott. -OMISSIS- e la conseguente efficacia ex nunc della pronuncia annullatoria non potesse che riverberarsi, inevitabilmente, anche sulla nomina del dott. -OMISSIS-, pena l’irrimediabile frustrazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di un diritto fondamentale come quello alla salute, fatto valere dall’odierno appellante che, se il posto vacante fosse stato reso disponibile e assegnato ad altri nonostante il vittorioso esperimento della propria azione, non avrebbe mai potuto ottenere piena soddisfazione della situazione giuridica soggettiva azionata.
21.3. Non vi è dubbio che, come hanno riconosciuto sia la sentenza n. 18257 del 2023 del Tribunale che quella n. 5944 del 2024 del Consiglio di Stato, alla situazione di disabilità dell’odierno appellante non possa che essere assicurata prevalenza, nella gerarchia dei valori costituzionali e sul piano dell’effettività della tutela giurisdizionale, anche nella presente sede di ottemperanza.
22. Ne segue che, conclusivamente, in accoglimento dell’appello proposto dal dott. -OMISSIS-, non poteva essere dichiarata dal primo giudice la cessazione della materia del contendere in ragioni delle citate delibere n. 357 del 27 febbraio 2024 e n. 1391 del 24 settembre 2024 del Consiglio – o di altri successivi atti apparentemente satisfattivi della pretesa azionata dall’odierna appellante – né potevano essere dallo stesso dichiarate inammissibili le censure contro gli atti con i quali si era nel frattempo proceduto alla nomina del dott. -OMISSIS- perché, in forza di quanto statuito sia dal Tribunale con la sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023 sia da questo Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 5944 del 4 luglio 2024, al dott. -OMISSIS- doveva e deve essere riconosciuta, per via del suo stato di salute, l’applicazione presso la Presidenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di -OMISSIS- per un anno, sostanzialmente coincidente con il suo pensionamento (il prossimo 31 dicembre 2025), senza la concomitanza di altra figura apicale nello stesso posto di Presidente, che non ammette e non può ammettere per il principio di non contraddizione, nemmeno provvisoriamente, una connotazione bicefala.
22.1. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., sarà obbligo del Consiglio, entro e non oltre un mese dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, provvedere senza ulteriore indugio ad attribuire al dott. -OMISSIS- esclusivamente e pienamente tutte le funzioni connesse a tale carica, conformandosi alle statuizioni delle sentenze di primo e di secondo grado, nei termini sopra precisati.
22.2. Solo in questo modo si può realizzare, seppure con tutte le cautele dovute alla non definitività di dette pronunce e all’assenza, allo stato, di un giudicato amministrativo, la piena attuazione del dictum giudiziale di primo e di secondo grado a tutt’oggi pienamente esecutivo.
22.3. Questo secondo dictum del Consiglio di Stato non può essere relegato, come ha fatto il primo giudice, al ruolo di mero obiter dictum , quando si deve osservare che la sentenza n. 5944 del 4 luglio 2024 non solo non ha confermato con una diversa motivazione la sentenza di primo grado, ma ha inteso solo approfondire le motivazioni del Tribunale, anche alla luce delle eccezioni mosse dall’interventore ad opponendum , dovendosi qui ricordare che, « se la diversa motivazione di conferma si sostanzia in un approfondimento e/o ampliamento e/o arricchimento della motivazione di accoglimento del motivo o dei motivi già positivamente vagliati ed accolti dal giudice di primo grado, il contenuto dispositivo e conformativo del provvedimento di primo grado non può dirsi mutato, con conseguente individuazione del giudice competente nel TAR » (v., ex plurimis , Cons. St., sez. VI, 28 aprile 2023, n. 4267).
22.4. Vanno conseguentemente dichiarati inefficaci, per le ragioni e nei limiti sopra espressi, l’atto di nomina del dott. -OMISSIS- a Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, le citate delibere n. 357 del 27 febbraio 2024 e n. 1391 del 24 settembre 2024 del Consiglio e tutti gli atti elusivi, gravati con motivi aggiunti in prime cure, con cui l’odierno appellante è stato sostituito dal dott. -OMISSIS- nell’esercizio delle sue funzioni o addirittura da questo delegato (o relegato) all’espletamento di funzioni semidirettive o altre, non corrispondenti invece alla qualifica presidenziale che deve essergli riconosciuta in via piena ed esclusiva, almeno allo stato, ferma, come detto, ogni successiva pronuncia delle Sezioni Unite sul ricorso per cassazione proposto dal Consiglio.
22.5. Le altre domande dell’appellante intese ad ottenere la nomina del commissario ad acta e le penalità di mora invece, considerata la estrema complessità del quadro normativo e fattuale sinora esaminato nel contemperamento tra gli opposti interessi, non possono trovare allo stato accoglimento perché le modalità esecutive fissate dalla presente sentenza ai sensi del già richiamato art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., che dovrà trovare piena esecuzione ad opera del Consiglio, come detto, entro e non oltre un mese dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione di questa sentenza (salvi successivi provvedimenti, come la nomina di un commissario ad acta in ipotesi di perdurante inottemperanza o la fissazione di penalità di mora per eventuale ritardo), si ritiene siano immediatamente e completamente satisfattivi del suo diritto alla salute (art. 32 Cost.), in forza del quale egli potrà esercitare le sue funzioni presidenziali per il periodo consentitogli dalla disciplina relativa alle applicazioni e comunque fino al pensionamento.
22.6. Le domande risarcitorie, proposte dall’appellante ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., come – e correlativamente – le eccezioni di danno erariale proposte dal Consiglio e dal dott. -OMISSIS- (al di là della non configurabilità di un presunto danno erariale conseguente dalla necessaria esecuzione di pronunce giurisdizionali esecutive, di cui nemmeno è stata chiesta la sospensione in via cautelare), vanno invece tutte respinte perché si tratta di questioni patrimoniali del tutto estranee al perimetro dell’ottemperanza, che concerne solo ed esclusivamente l’applicazione del dott. -OMISSIS- al posto di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado al dott. -OMISSIS- per le ragioni esposte.
22.7. D’altro canto il danno lamentato dall’appellante, allo stato, appare meramente ipotetico perché la corretta esecuzione del dictum giudiziale nei termini sopra precisati e ordinati potrà ovviare in maniera adeguata ad eventuali conseguenze patrimoniali dannose rivenienti dal mancato esercizio delle funzioni presidenziali nella sede di -OMISSIS-.
23. Le spese del doppio grado del giudizio, per la novità e, soprattutto, per la complessità delle questioni trattate di cui non constano al Collegio precedenti in termini specifici, possono essere interamente compensate tra le parti.
23.1. Il Consiglio appellato deve essere condannato per la regola della soccombenza, comunque, a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso per ottemperanza e dei motivi aggiunti in primo grado nonché dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, proposto da -OMISSIS-, lo accoglie ai sensi dei cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inefficaci tutti gli atti adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in elusione della sentenza n. 18257 del 6 dicembre 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di -OMISSIS-, e della sentenza n. 5944 del 4 luglio 2044 di questo Consiglio di Stato e ordina al Consiglio stesso di applicare alla Presidenza della Corte di Giustizia Tributaria di -OMISSIS- in via piena ed esclusiva -OMISSIS-, fino alla data del suo pensionamento, entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Respinge nel resto, e allo stato, tutte le ulteriori domande proposte da -OMISSIS-.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Condanna il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a rimborsare in favore di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso per ottemperanza e dei motivi aggiunti in primo grado e per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d. lgs. n. 196 del 2003 e all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del d. lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d. lgs. n. 101 del 2018, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in -OMISSIS-, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.