Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 19 maggio 2025, ha emesso, ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8010/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Misterbianco via dei Gelsi n.1, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Renato SI e ER GR
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli;
P.I. Controparte_2 P.IVA_2
C.F. , con Sede in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona in persona del Direttore P.IVA_3
Regionale in carica pro-tempore della , giusta determina Pres. Parte_2
del 06.12.2022 prot. n. 320, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti dall'avvocato CP_2
Sebastiano Maugeri
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento, cartella di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato il 18.08.2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229018567136 notificata il 10.07.2024 limitatamente alla sottostante cartella di pagamento n.29420140030532750 ed ai seguenti sottostanti avvisi di addebito:
n.59320140004627486; n. 59320150000245957; n.59320150000656773 n.59320150002077249;
n.59320150004647786; n.59320160004379281; n.59320160005403804; n.59320160007730420;
n.59320160008146892 e n.59320170000330532. Ha premesso la mancata notifica dei sopracitati atti
Si è costituito, con memorie depositate il 25.02.2025, l' il quale ha preliminarmente CP_1 rappresentato l'avvenuto stralcio (ex lege) dei seguenti avvisi di addebito: n.59320140004627486; n.
59320150000245957; n.59320150000656773 n.59320150002077249; n.59320150004647786 Ha eccepito la carenza di interesse ad agire non essendo l'intimazione di pagamento atto autonomamente impugnabile;
il difetto di legittimazione passiva, la tardività dell'opposizione per i vizi formali del titolo, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la regolare e corretta notifica degli avvisi di addebito e degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione posti in essere da Controparte_3
e di cui ha già chiesto copia. Ha comunque rilevato che ai fini del computo dei termini
[...]
di prescrizione occorre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione dettati dalla normativa Covid-19. Ha concluso chiedendo: accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità degli avvisi di addebito e l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione; accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell' ; accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del CP_1
contendere in relazione agli avvisi di addebito stralciati. In via principale, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. Con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Con memorie depositate il 28.02.2025, si è costituito l' che ha eccepito la carenza di CP_2 legittimazione passiva dell' , trattandosi di mera opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi CP_1
ex artt.615 e 617 c.p.c e precisando che una volta iscritto a ruolo e trasmesso i crediti all'agente della riscossione tutte le attività successive sono di esclusiva pertinenza di quest'ultimo. Ha contestato l'eccezione di prescrizione tenuto della notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, quale l'Istanza di Definizione Agevolata del 30.04.2019, e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione. Ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art.24 D.Lgs.46/99. Ha concluso chiedendo: in via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuta autorizzare l'opponente alla rinotifica presso la Sede legale della Società Concessionaria e l' alla chiamata in causa CP_2 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per essere manlevato da responsabilità e pregiudizi scaturenti in punto di atti ed attività esecutiva esattoriale. In via pregiudiziale, in ordine all'esecuzione, agli atti esecutivi e ai rilievi formali e/o notifica della cartella, dichiarare la carenza di legittimazione passiva per incompetenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la decadenza del CP_2 ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs.46/99 e 617 c.p.c.; Sempre in via pregiudiziale, in ordine al ruolo e ai rilievi nel merito della pretesa creditoria, dichiarare, la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art.24 D.Lgs.46/99; 4. In via principale, nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto, Parte_1 CP_2
trattandosi di titoli comunque non prescritti, così confermando la legittimità della suindicata CP_2
iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale e degli atti ad essi presupposti e/o CP_2
consequenziali; in subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell' , con condanna del ricorrente al pagamento del dovuto per contributi previdenziali non CP_1 versati all' . Condannare il ricorrente opponente al pagamento delle intere spese di giudizio;
in CP_2
subordine, totale compensazione delle stesse. Ove rilevata, invece, responsabilità dell' CP_4
in ordine agli atti ed attività esecutiva di esclusiva competenza esattoriale da cui sia
[...]
conseguita la prescrizione del credito previdenziale (vizi di notifica cartella, mancanza o intempestività di atti interruttivi della prescrizione del credito), condannarla alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 11.03.2025 stante la regolare costituzione del contraddittorio veniva rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e ritenuto inammissibile l'ordine di esibizione ex art. 210 Controparte_3
c.p.c. chiesto dall' , stante la genericità della istanza e la causa rinviata all'udienza del CP_1
14.04.2025. A detta udienza del 14.04.2025 su istanza dell' , già formulata in ricorso e CP_2
ulteriormente ribadita, veniva ordinata l'esibizione ad , dell'istanza Controparte_3
di definizione agevolata presentata dal ricorrente, in data 30 aprile 2019 e rinviata la causa, all'udienza del 19.05.2025.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale di causa, qui da intendersi integralmente richiamate. Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa e la stessa, istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________ CP_
2. Preliminarmente occorre evidenziare che l' ha dedotto l'avvenuto stralcio dei seguenti avvisi di addebito: n.59320140004627486; n. 59320150000245957; n.59320150000656773 n.59320150002077249; n.59320150004647786 ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L'avvenuto totale sgravio dei carichi oggetto degli avvisi di addebito,
n.59320140004627486 n. 59320150000245957; n.59320150000656773; n.59320150004647786 risulta altresì, dal documento estratto di ruolo prodotto dall' . CP_1
Sulla base di quanto allegato dall' e di quanto riconosciuto da parte ricorrente, va Controparte_5
dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
2.1 Quanto alla cartella di pagamento ed ai restanti avvisi di addebito si osserva quanto segue.
Preliminarmente va precisato che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi. Le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno affermato, in un caso analogo a quello in esame, che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (Cass. sez. un. n. 7514/22). La stessa giurisprudenza ha precisato che “ […] limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, come quella oggetto della presente decisione, concernenti anche l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, e quindi sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999. Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione di mancanza di interesse ad agire formulata
CP_ dall' Si osserva che nel caso in esame, la domanda è stata proposta a seguito di una intimazione di pagamento notificata il 25.07.2024, ovvero nella imminenza del deposito del ricorso giudiziale.
Nella specie, pertanto, non vertendosi nella ipotesi di “diretta impugnazione” del ruolo esattoriale, la domanda è ammissibile, non potendo dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., ove si consideri che in data immediatamente anteriore alla instaurazione del giudizio l'agente della riscossione ha rinnovato la pretesa di pagamento, così che risulta evidente l'interesse dell'opponente ad agire per l'accertamento negativo dei crediti. Lo stesso ha, infatti, eccepito, in ricorso, anche la prescrizione successiva.
Infine, non può trovare accoglimento l'ulteriore richiesta di ordine di esibizione formulata in data odierna dall' , atteso che l'agente della riscossione agisce per conto dell'Ente impositore e CP_2
senza autonomo esercizio di poteri sostanziali, il che consegue all'Ente Impositore di acquisire gli atti a tutela della pretesa creditoria per cui è causa. Va, altresì rilevato che risulta depositata in atti l'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 30 aprile 2019, ed in merito alla quale su espressa richiesta dell' ribadita all'udienza del 14.04.2025, è stato disposto ordine di CP_2
esibizione ex art. 210 c.p.c..
Ciò posto al fine di qualificare l'azione proposta si premette che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n.
78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente, avuto riguardo ai motivi di opposizione, ha espressamente eccepito, anche la prescrizione a decorrere dalla data di notifica degli atti opposti. Ha, quindi, proposto ex art. 615
c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione.
Ciò posto ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
Stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali oggetto degli avvisi di addebito, a decorrere dalla data di notifica degli stessi.
Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Nella specie detti fatti estintivi ricorrono. Occorre precisare che nessun atto interruttivo della prescrizione notificato successivamente alla notifica della cartella di pagamento e agli avvisi di addebito risulta documento. Si precisa, altresì, che nelle Dichiarazioni di adesione alla definizione per estinzione presentate dal ricorrente e sottoscritte rispettivamente in data 29.04.2019 e il
30.04.2019, non risultano elencate le cartelle oggetto di adesione. Non è dato, quindi sapere se per la cartella di pagamento n. 29420140030532750 è stata presentata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata come affermato dall' . CP_2
Ciò posto, dalla documentazione in atti prodotta dagli Enti resistenti risulta che cartella di pagamento n.29420140030532750 e gli avvisi di addebito sono stati notificati nelle seguenti date: il 30.09.2014 la cartella di pagamento n.29420140030532750 (si veda doc trasmesso ad fasc. , il CP_6 CP_2 CP_2
9.12.2016 l'avviso di addebito n.59320160004379281, il 15.12.2016 l'avviso di addebito n.59320160005403804, il 11.01.2017 l'avviso di addebito n.59320160007730420, il 27.01.2017
l'avviso di addebito n.59320160008146892 e il 17.02.2017 l'avviso di addebito n.59320170000330532. In assenza di documentati atti interruttivi della prescrizione il termine di prescrizione della cartella di pagamento n.29420140030532750 si è perfezionato il 30.09.2019; quanto agli avvisi di addebito il termine di prescrizione naturale si sarebbe perfezionato nelle seguenti date il 9.12.2021 (l'avviso di addebito n.59320160004379281), il 15.12.2021 (l'avviso di addebito n.59320160005403804), il 11.01.2022 (l'avviso di addebito n.59320160007730420), il 27.01.2022
(l'avviso di addebito n.59320160008146892) e il 17.02.2022 (l'avviso di addebito n.59320170000330532).
Ai fini del computo della prescrizione, occorre precisare che, siccome evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, nella specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19 (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”. Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, tenuto conto della predetta sospensione e quindi aggiungendo, un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione naturale come sopra indicato, si deve ritenere che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229018567136, avvenuta incontestatamente il 10.07.2024 i crediti portati dalla cartella di pagamento e dagli avvisi di addebito sopracitati erano già prescritti.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1
che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nella cartella di pagamento n.29420140030532750 e negli avvisi di addebito n.59320160004379281, n.59320160005403804, n.59320160007730420,
n.59320160008146892 e n.59320170000330532. 3. Quanto alle spese, avuto riguardo all'esito della lite, tenuto conto dell'annullamento di parte degli avvisi di addebito impugnati e della condotta dell'Istituto previdenziale le stesse, liquidate come in dispositivo possono essere compensate per un 1/4 e poste a carico degli Enti resistenti per i restanti
3/4 nella misura di 1/4 a carico dell' e 2/4 a carico dell' e distratte ex art. 93 c.p.c. in CP_2 CP_1
favore dei procuratori di parte ricorrente, avvocati Renato SI e ER GR
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e difesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n.59320140004627486; n. 59320150000245957; n.59320150000656773 n.59320150002077249;
n.59320150004647786 ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi;
dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dalla cartella di pagamento n.29420140030532750 e dagli avvisi di addebito n.59320160004379281, n.59320160005403804, n.59320160007730420, n.59320160008146892 e n.59320170000330532 e, per l'effetto dichiara insussistente il diritto degli Enti impositori e del concessionario a procedere in forza della suddetta cartella ed avvisi di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi;
condanna l' , nella misura di 2/4 e l' nella misura di 1/4, a rifondere al ricorrente le spese CP_1 CP_2
del giudizio, che liquida nell'intero in complessivi euro 3.290,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore dei procuratori dichiaratosi antistatari;
compensa le spese per il restante 1/4
Catania, 19 maggio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi