Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 641/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Filippo LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott.ssa Federica LAINO Giudice,
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 641 del Ruolo Generale per l'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25.03.2025, vertente
TRA
(cf: ), cittadino italiano, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.12.1973 ed ivi residente alla C.da Pignanese snc, ma elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Paola alla via San Leonardo n. 27 presso lo studio dell'avv. Silvia LA VALLE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale conferita nelle forme di legge e chiede che le comunicazioni vengano effettuate al proprio indirizzo PEC: Email_1
- parte attrice -
E
(cf: ), cittadina italiana, nata a [...] il CP_1 C.F._2
19.08.1982, residente in [...], ma elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Cosenza (CS) via Francesco Simonetta n. 29 presso lo studio dell'avv. Gelsomino FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale conferita nelle forme di legge e chiede che le comunicazioni vengano effettuate al proprio indirizzo PEC: e/o al numero di fax 098438353; Email_2
- parte convenuta -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 3/06/2024, ha Parte_1 proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in regime di comunione dei beni con in Lago (Cs) il 20/12/2003 e trascritto nei registri di stato CP_1 civile del medesimo Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2003, in costanza del quale era nato in data [...] il figlio . Persona_1
A fondamento della domanda il ricorrente ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla sua pronuncia da parte del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi definita con la sentenza n. 486/23 emessa il 06.06.2023 dal Tribunale di Paola, con la quale venivano confermate le condizioni di separazione concordate congiuntamente dai coniugi.
Ha, altresì, osservato:
- che, tuttavia, ad oggi, dati gli evidenti cambiamenti delle condizioni di vita che hanno coinvolti CP_ i sig.ri e , nonché il figlio , risulta necessario apportare delle modifiche Pt_1 Per_1 alle condizioni in precedenza stabilite;
- che, in particolare, relativamente alle condizioni di affidamento e di visita del figlio Per_1 occorre precisare che oggi la situazione familiare risulta drasticamente mutata: ed infatti, CP_ disattendendo le condizioni stabilite in sede di separazione, la sig.ra , nel mese di Agosto
2023, decideva unilateralmente di trasferirsi in altra regione della penisola, precisamente in
Piemonte, a Rivoli, portando con sé il figlio senza previo consenso del padre;
Per_1
- che, gli effetti negativi di questa decisione, assunta nella più totale autonomia dalla sig.ra CP_
, si riversano sia nei confronti del che del figlio;
Pt_1
- che, infatti, quest'ultimo è stato costretto ad affrontare un cambio repentino della sua vita che ha coinvolto tutti gli ambiti della stessa: quello scolastico, quello dei rapporti interpersonale e quello familiare;
- che, altresì, essendo il piccolo collocato prevalentemente presso la madre, è il sig. Per_1
a subire maggiormente gli effetti negativi di questa situazione, trovandosi Pt_1 nell'impossibilità di vivere la quotidianità con suo figlio;
- che, in virtù di quanto sopra esposto, al fine di agevolare il rapporto tra padre e figlio, risulta essere necessaria la modifica delle condizioni di visita e di permanenza (più lunga) del ragazzo presso la residenza del padre atteso che, allo stato attuale, risulta impossibile per il sig.
raggiungere con cadenza ravvicinata la regione Piemonte;
Pt_1
- che, pertanto, a pare di chi scrive si ritiene necessario stabilire modalità di visita da parte del padre con cadenza mensile e/o bimestrale e, nel contempo, stabilire per i periodi di festa (privi di impegni scolastici) una permanenza del figlio più lunga presso la residenza del Per_1 padre (es. almeno 30 giorni consecutivi nel periodo estivo;
almeno 10 giorni nel periodo delle vacanze natalizie e, qualora lo volesse , nel periodo pasquale tutta la settimana prevista Per_1 di vacanza);
- che, in merito alle condizioni economico/patrimoniale, invece, veniva determinato in € 200,00 mensili l'ammontare dell'assegno dovuto dal sig. in favore del figlio quale Pt_1 contributo al mantenimento dello stesso, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative;
- che, sul punto, si precisa che il sig. attualmente non ha una stabile posizione Pt_1 lavorativa svolgendo, saltuariamente, l'attività di assistente di sala in diverse attività di ristorazione. Ed infatti, per come si può evincere dalla documentazione versata in atti (n. 4 dichiarazioni ISEE - all. n. 5, e CUD anno 2024 - all. n. 6; estratto contro relativo alla CP_2 corresponsione del reddito di cittadinanza - all. n. 7; nonché dagli estratti conto relative al c/c intestato al sig. delle ultime annualità comprese tra l'anno 2021 e il 31.12 Parte_1
2023 - all. n. 8), le entrate patrimoniali dell'odierno ricorrente risultano abbastanza esigue;
- che, nel dettaglio, nell'anno 2023 percepiva per i mesi compresi da gennaio a marzo la somma complessiva a titolo di Reddito di Cittadinanza pari ad € 1.569,14 (v. estratto rilasciato dall' - all. n. 7) nonché la somma complessiva di € 910,76 per come risulta dalla CP_2 certificazione unica 2024 (all. n. 6);
- che, nonostante la precaria condizione lavorativa, ad oggi, il sig. versava Pt_1 regolarmente l'assegno di mantenimento per il figlio così come stabilito, nonché tutte le spese straordinarie richieste dallo stesso;
- che, relativamente alla condizione stabilita al n. 7 del ricorso introduttivo della separazione, confermata e trascritta nella sentenza n. 486/2023, si ritiene che debba essere revocata poiché contra legem in quanto configura un patto successorio, vietato nel nostro ordinamento. Di seguito si riporta testuale: “I ricorrenti convengono che, in caso di pre-morte dei sigg.ri e , la casa familiare sita in Lago (CS) alla Via Parte_1 Persona_1
Pignanese snc, sia assegnata alla sig.ra , atteso che la stessa nel corso degli anni CP_1 ha contribuito con il suo lavoro, alla realizzazione del predetto immobile”;
- che, nella denegata ed improbabile ipotesi che l'Ill.mo giudicante dovesse ritenere legittima una simile condizione, occorre comunque rilevare che l'immobile di cui si discute, adibita a CP_ casa coniugale finché la sig.ra non decideva unilateralmente di trasferirsi in altra regione della penisola, veniva acquistata dal sig. in epoca antecedente al Pt_1 matrimonio (v. atto di acquisti - all. n. 12);
- che, anche per ciò che attiene la condizione di cui al n. 6 del ricorso congiunto di separazione riportata nel corpo della sentenza n. 486/2023, ad oggi, non vi è alcuna valida ragione per privare il sig. dell'unico immobile di sua proprietà atteso che lo stesso versa Pt_1 regolarmente l'assegno di mantenimento al figlio. Un tale atto dispositivo, infatti, determinerebbe una evidente sproporzione di doveri economici rispetto all'altro genitore e di nessuna utilità;
- che, per scrupolo difensivo, non è superfluo evidenziare che in caso di pre-morte del il sig.
il figlio risulta essere il suo unico erede legittimo;
Pt_1 Per_1
- che, si ripete, dal giorno della separazione non vi è stato alcun segno di riconciliazione ed i CP_ coniugi continuano da allora a vivere separati, nonostante la sig.ra non abbia provveduto a trasferire la propria residenza presso il suo attuale domicilio sito in Rivoli alla
Via Luigi Gatti n. 32/b;
- che ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
- che il sig. , tramite il sottoscritto procuratore, tentava di addivenire ad una Parte_1 soluzione consensuale della situazione (v. raccomandata A/R n. 20069599760- 7 e racc. A/R n. CP_ 20069599779-9 inviate alla sig.ra - all. n. 9 e n. 10), al fine di evitare il presente ricorso giudiziale. Comunicazioni queste, ad oggi, rimaste tutte inevase;
- che relativamente al piano genitoriale il sig. non è in grado di stilarlo in maniera Pt_1 accurata attesa la totale inesistenza di rapporti con la moglie. Ed infatti, il ricorrente è a conoscenza, solo e solamente, che il figlio attualmente vive con la madre a Rivoli presso la casa del padre di quest'ultima ivi sita alla Via Luigi Gatti n. 32/b, che frequenta l'I.I.S.S. Oscar Romeo sito in Rivoli e precisamente la Ragioneria con indirizzo marketing e finanza e come attività extrascolastica pratica il Rugby;
- che, questa difesa, osserva l'assoluta necessità di ascolto del minore al fine di comprendere le sue reali esigenze. Ed infatti, si precisa sin da ora che, qualora il minore dovesse esprime tale necessità, il sig. è disposto ad accettate l'affidamento condiviso con collocamento Pt_1 del minore presso di lui;
- che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
- dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e la sig.ra di cui sopra, ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lago, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale in quanto risultano essere economicamente indipendenti;
- disporre l'affido condiviso del figlio , nato in data [...], ad [...] i genitori Per_1 con collocamento presso la madre;
- stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente sul figlio la responsabilità Per_1 genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità
e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di questo e che, in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere il figlio almeno un fine settimana ogni mese, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica, 30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno ed ancora, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: dieci giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
- stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio ed in ragione delle circostanze menzionate in narrativa, il sig. corrisponderà all'altro genitore l'importo Parte_1 mensile di euro 200,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale del medesimo in base agli indici ISTAT;
- stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
- stabilire che la casa coniugale sita in Lago (CS) alla via Pignanese snc, immobile di proprietà del sig. , è assegnata a quest'ultimo, con ogni arredo e corredo, per tutti i Parte_1 motivi indicati in narrativa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 11.10.2024.
si costituiva in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata CP_1
l'11.03.2025, con la quale ha impugnato e contestato quanto ex adverso dedotto. Nello specifico parte resistente, premesso preliminarmente:
- che i mutamenti delle condizioni di vita dei coniugi, citate da parte ricorrente surrettiziamente al fine di richiedere un mutamento delle pattuizioni cristallizzate nella sentenza di separazione, non sono tali da consentire la modifica nei termini invocati da parte ricorrente;
- che, invero, la sig.ra , a far data dal mese di Agosto 2023, previo avviso e lunga CP_1 interlocuzione con l'odierno istante, si determinava nell'interesse preminente del proprio figlio a trasferirsi in Piemonte, nella città di Rivoli, luogo che consentiva una stabile occupazione alla medesima contrariamente a quanto avveniva in Calabria;
- che il paventato cambiamento repentino subito dal figlio risultava migliorativo per il minore, il quale si era sin da subito ambientato nel nuovo contesto scolastico e stante l'occupazione stabile della madre otteneva un tenore di vita superiore rispetto al precedente;
sostiene:
- che andasse rigettata l'invocata modifica delle condizioni di visita e permanenza del figlio presso il padre pretese dall'odierno ricorrente e ciò in quanto le permanenze del minore presso il padre di durata più ampia e con le cadenze proposte non potrebbero che frustare le attività scolastiche, sportive e ludiche che il bambino ha nelle more intrapreso presso la nuova città, dove ha stretto numerose nuove amicizie;
- che non può trovare benevolo accoglimento l'invocata modifica delle condizioni pattuite in punto di mantenimento al coniuge ed alla prole in sede di separazione consensuale, sulla scorta della paventata assenza di una stabile posizione lavorativa del ricorrente, il quale è risultato percettore di redditi dalla data di separazione ad oggi ed è attualmente percettore di redditi, per come da documentazione dal medesimo prodotta ed allegata;
- di opporsi alla richiesta revoca della condizione stabilita al n. 7 del ricorso introduttivo della separazione, come confermata e trascritta nella Sentenza n. 486/2023, risultando tale richiesta irrituale e tardiva e fondata su una non meglio precisata integrazione di un patto successorio della successione e come tale contra legem;
- che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, tale pattuizione, condivisa dall'odierno ricorrente in sede di separazione consensuale, appare pienamente legittima e non integra alcun patto successorio, considerato anche che di fatto la legittimità della stessa veniva vagliata in sede presidenziale e successivamente in sede collegiale al momento della stesura della sentenza di separazione consensuale recante il n. 486/2023;
- che per i medesimi motivi parimenti infondata e pertanto meritevole di rigetto è la richiesta di modifica della condizione trasposta al n. 6 del ricorso congiunto di separazione e riportata nella predetta sentenza;
- che il versamento del dovuto assegno di mantenimento da parte del padre al figlio non determina certamente una sproporzione dei doveri economici del medesimo rispetto alla madre, la quale si fa esclusivamente carico della corresponsione di un copioso canone di locazione per un'abitazione su Rivoli, senza gravare in alcun modo sul ricorrente odierno.
Sulla base di ciò la parte resistente conclude, chiedendo: CP_1
- la pronuncia, anche con sentenza parziale, della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il , con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza;
- la conferma integrale delle condizioni previste nell'accordo sottoscritto dai coniugi in occasione dell'udienza di separazione, e trasposto nella sentenza di separazione recante il n.486/2023 integralmente;
- il rigetto totale delle richieste di parte ricorrente, con vittoria di spese di lite del presente giudizio. Tenuta in data 25.03.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, ma insistevano concordemente nella pronuncia di una sentenza parziale limitatamente alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Giudice rimetteva la causa al collegio in ordine alla richiesta di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservando all'esito per il prosieguo del procedimento. Orbene, esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 486/23 emessa il 06.06.2023 il
Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del CP_1 Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022).
Posto quanto sopra, il processo deve continuare, necessitando di approfondimenti per la risoluzione delle altre questioni oggetto del contendere. Segue, quindi, alla presente pronuncia l'emissione di un'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, rimettendo alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo parzialmente in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 641/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in regime di comunione dei beni dai coniugi e MA in Lago (Cs) il Parte_1 CP_1
20/12/2003 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 12, parte II, serie
A, anno 2003;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lago (Cs), perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
- rimette, con separata ordinanza, la causa in istruttoria per il prosieguo, riservando alla sentenza definitiva anche il regolamento delle spese processuali.
Così deciso in Paola il 21/05/2025
Il Presidente relatore dott. Leonardo Filippo