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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione II Civile
Procedure concorsuali e crisi di impresa
SENTENZA di omologa EX ART. 70 CCII
Il Giudice Designato, dott.ssa Luisa Vasile,
Letto il ricorso per omologa di ristrutturazione debiti del consumatore depositato da
C.F. , residente in [...], 20090 - Parte_1 C.F._1
Cesano Boscone, con gli avv.ti Massimiliano DE NISI (C.F. ) e Melissa CALZI C.F._2
(C.F. ; C.F._3
Richiamato il precedente decreto di apertura della procedura in epigrafe ex art. 70 co.1 CCII, con cui è stato dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII;
Esaminata la relazione dell'OCC ex art. 70 co.6 (datata 21-5-24 e depositata il 29-5-24), in cui è dato atto che non sono pervenute osservazioni ma solo una precisazione di credito di RI Spa che, entro il termine indicato (ossia 13 maggio 2024), in data 6 maggio 2024 ha trasmesso la propria dichiarazione di credito precisando il proprio credito chirografario in euro 539,20 (e non in euro 373,44 come indicato nel piano e nella relazione dell'OCC), compresi gli oneri tabellari relativi alla dichiarazione di precisazione di credito, pari ad euro 154,94;
Dato atto che, dunque, nel termine assegnato non sono pervenute opposizioni su cui decidere;
Atteso che l'esame ai fini di omologa (fase in cui si trova il presnete procedimento unitario n. 1055-
1/2023) non richiede la preventiva fissazione di un'udienza di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che l'art. 70, co. 7, CCII prevede che “il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza […]”.
L'accesso alla ristrutturazione dei debiti è consentito al consumatore, come definito dall'art.2 lett.e CCII e riguarda debiti contratti nella qualità di consumatore. Tale è il soggetto odierno ricorrente in quanto, come già evidenziato nel decreto di ammissione, la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e) CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e nella relazione OCC infatti si legge – quanto al requisito soggettivo – che “l'indebitamento della signora è Parte_1 rappresentato da debiti di derivazione esclusivamente privata” .
Neanche si ravvisano debiti promiscui (che non hanno natura esclusivamente consumeristica) ma discendono da attività imprenditoriale o professionale pregressa e cessata), al momento in cui sono state assunte le obbligazioni. La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori, dal consenso dei quali tuttavia si prescinde (nel senso che non è sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale, in composizione monocratica).
Tale procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni.
Si tratta, infatti, di una procedura che consente al debitore civile la possibilità di ridefinire la propria posizione debitoria nell'ottica del cd.fresh start, dunque assicurando al consumatore meritevole un beneficio, ma senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela attraverso un bilanciamento, nel senso che la proposta avanzata dal debitore deve essere per i creditori più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Quanto alla fase dell'omologazione, il Tribunale, in assenza si osservazioni da parte dei creditori, è chiamato a verificare: - la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.
In termini generali, il contenuto del piano è libero, il consumatore ha un'ampia libertà di regolamentazione ed autonomia nell'individuazione delle soluzioni economico-giuridiche da adottare ai fini del superamento dello stato di sovraindebitamento. La libertà negoziale del debitore nella sua ristrutturazione riguarda sia il patrimonio messo a disposizione (non necessariamente intero, bensì anche solo una parte -v.anche art.67 co.
5- tuttavia pur sempre a seguito di chiara argomentazione e motivazione resa al giudicante, in quanto l'omologazione comporterebbe in questo caso un sacrificio dei creditori ai quali parte del patrimonio è sottratto in deroga all'art.2740 cc), sia il perimetro e le modalità di soddisfacimento dei creditori (sono ammesse forme di soddisfacimento alternative, v.67 co.1; è ammessa una moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati, v.67 c.4; è ammessa la possibilità di falcidia dei crediti privilegiati però entro il limite del soddisfacimento minimo -misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione- raffronto che deve risultare dall'attestazione dell'OCC) .
Dunque, il contenuto del piano è libero, ma è pur sempre fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta. Va poi ricordato che in sede di ammissione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Giudice è chiamato a verificare che il consumatore sovraindebitato proponga ai creditori una proposta e un piano sufficientemente determinati. In particolare, la proposta e il piano devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, indicando "in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento" (art. 67, co. 1, CCII).
Tale valutazione, già operata in sede di ammissione, va qui reiterata positivamente in quanto le dette condizioni persistono tutte e possono essere richiamate con rinvio al decreto.
Occorre a questo punto richiamare il contenuto del piano di ristrutturazione del debito proposto dal ricorrente. Ebbene, la proposta formulata prevede, sulla base dell'allegato piano, delle precisazioni successive e della sintesi operata dall'OCC e come attestato in relazione OCC: L'attivo messo a disposizione dalla ricorrente è rappresentato:
(i) dalle disponibilità liquide, pari ad euro 4.824,70, già depositate presso i legali difensori
(ii) dalla quota di stipendio netto percepito, in forza di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dall'attuale datore di lavoro Unoenergy Spa (cf. P.IVA_1 ad esclusione del contributo pubblico costituito dall'assegno unico per sostegno in favore dei figli minorenni,
e che quanto al PIANO, si prevede:
(i) il soddisfacimento integrale delle spese in prededuzione e dei debiti privilegiati
(ii) il soddisfacimento parziale (nella misura del 16,50% dell'importo inserito in elenco) dei debiti chirografari.
L'attivo a disposizione dei creditori (pari a complessivi euro 30.014,70) è rappresentato, quanto ad euro 4.824,70, da disponibilità liquide che verranno subito corrisposte all'atto dell'omologa e, quanto ad euro 25.190,00, dalle somme che la ricorrente metterà a disposizione della procedura in n. 44 mensilità
Come detto, si è avuta una precisazione con la memoria 27-2-24, in ordine alla tempistica/realizzazione Piano, che è così indicata:
Ogni questione sui tempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori, rimesse alla valutazione degli stessi, legittimati a contestare la convenienza della proposta nelle forme previste dall'art. 70, co. 9, CCII, non risulta abbiano formato oggetto di osservazioni. Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.
Sia il giudizio di fattibilità (idoneità del piano ad assolvere alla funzione satisfattiva delle pretese creditorie) sia il giudizio sulla meritevolezza (atti dispositivi nei 5 anni antecedenti e contegno meritevole tenuto dal debitore e diligenza nell'assumere le obbligazioni) avvengono sulla base dei documenti allegati alla domanda di accesso alla procedura nonché sulla base della relazione dell'OCC.
Anche quanto ai profili di fattibilità del piano in senso giuridico e in senso economico, non si ravvisano elementi ostativi, non presentando il piano alcuna incompatibilità dello stesso con norme inderogabili e risultando munito di effettiva realizzabilità (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), in quanto in grado di assicurare il fabbisogno del piano di ristrutturazione.
Anche sul punto soccorre la relazione dell'OCC, che inoltre risulta aver stimato e attestato che il piano di ristrutturazione proposto dal soggetto consumatore è più conveniente per i creditori e non offre ai creditori privilegiati un soddisfacimento inferiore all'importo che agli stessi potrebbe spettare in caso di esecuzione individuale o di liquidazione controllata, non solo perché la debitrice non è intestataria di beni, ma anche perché -pur se l'attivo complessivamente disponibile sarebbe lo stesso- l'OCC indica che:
“..Pertanto, la differenza tra il piano di ristrutturazione e la liquidazione controllata starebbe solo nella diversa durata dell'una rispetto all'altra..”.
All'esito della relazione ex art.70 c.6 CCII, i valori di attivo e di passivo devono essere confermati come da Piano e come da relazione particolareggiata dell'OCC (anche a seguito della osservazione/precisazioen di RIi).
Non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art.69 CCII, né quelle oggettive (beneficio dell'esdebitazione nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda) né quelle relative ad una assenza di meritevolezza del consumatore, quale causazione del sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (la meritevolezza non è esclusa da condotte incolpevoli o di colpa lieve).
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dalla ricorrente e per disporre la chiusura della procedura, in quanto ricorre l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, e ciò tenuto conto dei valori patrimoniali attivi e delle passività esposte, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto l'ulteriore profilo della meritevolezza, come non è emerso il compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori (e fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII).
P.Q.M.
Il Tribunale di MILANO, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede: OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da C.F. , residente in [...] C.F._1 delle Acacie n. 1, 20090 - Cesano Boscone
DISPONE
i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC; i i) che il Gestore della crisi relazioni per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;
AVVERTE
- i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dispone le seguenti forme di pubblicità della presente sentenza:
1) la pubblicazione della sentenza nell'apposita area del sito web del tribunale;
2) la trascrizione della sentenza (se necessario)
DICHIARA
- compensate le spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII. manda alla Cancelleria per quanto sub 1) e per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché con le prassi d'uso all'OCC, che curerà la pubblicità; dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 05/04/2025
Il Giudice Designato dott.ssa Luisa Vasile
Sezione II Civile
Procedure concorsuali e crisi di impresa
SENTENZA di omologa EX ART. 70 CCII
Il Giudice Designato, dott.ssa Luisa Vasile,
Letto il ricorso per omologa di ristrutturazione debiti del consumatore depositato da
C.F. , residente in [...], 20090 - Parte_1 C.F._1
Cesano Boscone, con gli avv.ti Massimiliano DE NISI (C.F. ) e Melissa CALZI C.F._2
(C.F. ; C.F._3
Richiamato il precedente decreto di apertura della procedura in epigrafe ex art. 70 co.1 CCII, con cui è stato dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII;
Esaminata la relazione dell'OCC ex art. 70 co.6 (datata 21-5-24 e depositata il 29-5-24), in cui è dato atto che non sono pervenute osservazioni ma solo una precisazione di credito di RI Spa che, entro il termine indicato (ossia 13 maggio 2024), in data 6 maggio 2024 ha trasmesso la propria dichiarazione di credito precisando il proprio credito chirografario in euro 539,20 (e non in euro 373,44 come indicato nel piano e nella relazione dell'OCC), compresi gli oneri tabellari relativi alla dichiarazione di precisazione di credito, pari ad euro 154,94;
Dato atto che, dunque, nel termine assegnato non sono pervenute opposizioni su cui decidere;
Atteso che l'esame ai fini di omologa (fase in cui si trova il presnete procedimento unitario n. 1055-
1/2023) non richiede la preventiva fissazione di un'udienza di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che l'art. 70, co. 7, CCII prevede che “il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza […]”.
L'accesso alla ristrutturazione dei debiti è consentito al consumatore, come definito dall'art.2 lett.e CCII e riguarda debiti contratti nella qualità di consumatore. Tale è il soggetto odierno ricorrente in quanto, come già evidenziato nel decreto di ammissione, la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e) CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e nella relazione OCC infatti si legge – quanto al requisito soggettivo – che “l'indebitamento della signora è Parte_1 rappresentato da debiti di derivazione esclusivamente privata” .
Neanche si ravvisano debiti promiscui (che non hanno natura esclusivamente consumeristica) ma discendono da attività imprenditoriale o professionale pregressa e cessata), al momento in cui sono state assunte le obbligazioni. La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori, dal consenso dei quali tuttavia si prescinde (nel senso che non è sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale, in composizione monocratica).
Tale procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni.
Si tratta, infatti, di una procedura che consente al debitore civile la possibilità di ridefinire la propria posizione debitoria nell'ottica del cd.fresh start, dunque assicurando al consumatore meritevole un beneficio, ma senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela attraverso un bilanciamento, nel senso che la proposta avanzata dal debitore deve essere per i creditori più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Quanto alla fase dell'omologazione, il Tribunale, in assenza si osservazioni da parte dei creditori, è chiamato a verificare: - la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.
In termini generali, il contenuto del piano è libero, il consumatore ha un'ampia libertà di regolamentazione ed autonomia nell'individuazione delle soluzioni economico-giuridiche da adottare ai fini del superamento dello stato di sovraindebitamento. La libertà negoziale del debitore nella sua ristrutturazione riguarda sia il patrimonio messo a disposizione (non necessariamente intero, bensì anche solo una parte -v.anche art.67 co.
5- tuttavia pur sempre a seguito di chiara argomentazione e motivazione resa al giudicante, in quanto l'omologazione comporterebbe in questo caso un sacrificio dei creditori ai quali parte del patrimonio è sottratto in deroga all'art.2740 cc), sia il perimetro e le modalità di soddisfacimento dei creditori (sono ammesse forme di soddisfacimento alternative, v.67 co.1; è ammessa una moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati, v.67 c.4; è ammessa la possibilità di falcidia dei crediti privilegiati però entro il limite del soddisfacimento minimo -misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione- raffronto che deve risultare dall'attestazione dell'OCC) .
Dunque, il contenuto del piano è libero, ma è pur sempre fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta. Va poi ricordato che in sede di ammissione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Giudice è chiamato a verificare che il consumatore sovraindebitato proponga ai creditori una proposta e un piano sufficientemente determinati. In particolare, la proposta e il piano devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, indicando "in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento" (art. 67, co. 1, CCII).
Tale valutazione, già operata in sede di ammissione, va qui reiterata positivamente in quanto le dette condizioni persistono tutte e possono essere richiamate con rinvio al decreto.
Occorre a questo punto richiamare il contenuto del piano di ristrutturazione del debito proposto dal ricorrente. Ebbene, la proposta formulata prevede, sulla base dell'allegato piano, delle precisazioni successive e della sintesi operata dall'OCC e come attestato in relazione OCC: L'attivo messo a disposizione dalla ricorrente è rappresentato:
(i) dalle disponibilità liquide, pari ad euro 4.824,70, già depositate presso i legali difensori
(ii) dalla quota di stipendio netto percepito, in forza di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dall'attuale datore di lavoro Unoenergy Spa (cf. P.IVA_1 ad esclusione del contributo pubblico costituito dall'assegno unico per sostegno in favore dei figli minorenni,
e che quanto al PIANO, si prevede:
(i) il soddisfacimento integrale delle spese in prededuzione e dei debiti privilegiati
(ii) il soddisfacimento parziale (nella misura del 16,50% dell'importo inserito in elenco) dei debiti chirografari.
L'attivo a disposizione dei creditori (pari a complessivi euro 30.014,70) è rappresentato, quanto ad euro 4.824,70, da disponibilità liquide che verranno subito corrisposte all'atto dell'omologa e, quanto ad euro 25.190,00, dalle somme che la ricorrente metterà a disposizione della procedura in n. 44 mensilità
Come detto, si è avuta una precisazione con la memoria 27-2-24, in ordine alla tempistica/realizzazione Piano, che è così indicata:
Ogni questione sui tempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori, rimesse alla valutazione degli stessi, legittimati a contestare la convenienza della proposta nelle forme previste dall'art. 70, co. 9, CCII, non risulta abbiano formato oggetto di osservazioni. Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.
Sia il giudizio di fattibilità (idoneità del piano ad assolvere alla funzione satisfattiva delle pretese creditorie) sia il giudizio sulla meritevolezza (atti dispositivi nei 5 anni antecedenti e contegno meritevole tenuto dal debitore e diligenza nell'assumere le obbligazioni) avvengono sulla base dei documenti allegati alla domanda di accesso alla procedura nonché sulla base della relazione dell'OCC.
Anche quanto ai profili di fattibilità del piano in senso giuridico e in senso economico, non si ravvisano elementi ostativi, non presentando il piano alcuna incompatibilità dello stesso con norme inderogabili e risultando munito di effettiva realizzabilità (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), in quanto in grado di assicurare il fabbisogno del piano di ristrutturazione.
Anche sul punto soccorre la relazione dell'OCC, che inoltre risulta aver stimato e attestato che il piano di ristrutturazione proposto dal soggetto consumatore è più conveniente per i creditori e non offre ai creditori privilegiati un soddisfacimento inferiore all'importo che agli stessi potrebbe spettare in caso di esecuzione individuale o di liquidazione controllata, non solo perché la debitrice non è intestataria di beni, ma anche perché -pur se l'attivo complessivamente disponibile sarebbe lo stesso- l'OCC indica che:
“..Pertanto, la differenza tra il piano di ristrutturazione e la liquidazione controllata starebbe solo nella diversa durata dell'una rispetto all'altra..”.
All'esito della relazione ex art.70 c.6 CCII, i valori di attivo e di passivo devono essere confermati come da Piano e come da relazione particolareggiata dell'OCC (anche a seguito della osservazione/precisazioen di RIi).
Non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art.69 CCII, né quelle oggettive (beneficio dell'esdebitazione nei 5 anni antecedenti la presentazione della domanda) né quelle relative ad una assenza di meritevolezza del consumatore, quale causazione del sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (la meritevolezza non è esclusa da condotte incolpevoli o di colpa lieve).
In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dalla ricorrente e per disporre la chiusura della procedura, in quanto ricorre l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, e ciò tenuto conto dei valori patrimoniali attivi e delle passività esposte, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto l'ulteriore profilo della meritevolezza, come non è emerso il compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori (e fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII).
P.Q.M.
Il Tribunale di MILANO, nella persona del Giudice Designato, visto l'art. 70 CCII, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa o contraria istanza, domanda ed eccezione delle parti, così provvede: OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da C.F. , residente in [...] C.F._1 delle Acacie n. 1, 20090 - Cesano Boscone
DISPONE
i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC; i i) che il Gestore della crisi relazioni per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;
AVVERTE
- i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- i ricorrenti che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- il gestore della crisi che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata di ufficio o su istanza di un creditore, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;
dispone le seguenti forme di pubblicità della presente sentenza:
1) la pubblicazione della sentenza nell'apposita area del sito web del tribunale;
2) la trascrizione della sentenza (se necessario)
DICHIARA
- compensate le spese di lite;
- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII. manda alla Cancelleria per quanto sub 1) e per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché con le prassi d'uso all'OCC, che curerà la pubblicità; dichiara chiusa la procedura.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 05/04/2025
Il Giudice Designato dott.ssa Luisa Vasile