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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/07/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 105/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 105/2023 R.G., pendente tra:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Luciano Iacobellis e dall'avv. Antonio Iacobellis, ed elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTI
E
(ex ), in persona del l.r.p.t., CP_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata come in atti,
NONCHÉ
e per essa (ex Controparte_3 CP_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata come in atti;
Controparte_4
APPELLATE, contumaci
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avv. Marco Gigantesco, ed elettivamente domiciliata come in atti;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: contratti bancari (appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n.
4716/2022, pubblicata in data 20 dicembre 2022, resa nel procedimento n. 6240/2013
R.G.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza dell'11 aprile 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il
Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n.794 del 02/04/2013 con cui è stato loro intimato – quali fideiussori della fallita Barberio s.r.l. e la senza dilazione - di pagare alla Pt_2 [...] per le causali in ricorso, la somma di € 449.859,90 per Controparte_4 anticipo su credito IVA, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In particolare, previa sospensione nei confronti di della esecutività Parte_2 provvisoriamente concessa all'opposto monitorio ex art. 642 c.p.c., hanno domandato la revoca dell'opposto monitorio, stante il difetto di legittimazione attiva da parte della
Banca opposta con riferimento ai crediti azionati, la litispendenza con altro giudizio pendente tra le stesse parti e con lo stesso oggetto dinanzi alla Corte di Appello di Bari e in ogni caso per intervenuta prescrizione con revoca dell'opposto decreto, oltre vittoria di spese.
pag. 2/13 Con comparsa di costituzione e risposta la opposta si è costituita ed ha CP_6 evidenziato, con riguardo alla eccezione sollevata dai ricorrenti di litispendenza, che nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari sono radicalmente diversi petitum, causa petendi e soggetti e che dunque non vi è alcun pericolo di decisioni contrastanti, atteso che la causa pendente in appello ha ad oggetto la riforma della sentenza n.181/2010 del Tribunale di Bari emessa nei confronti di PR FI SPA,
(classe 1937) e Controparte_7 Parte_2 Parte_1
(classe 1958) e avente ad oggetto il mancato pagamento del debito Parte_1 di £ 292.000.000 rinveniente da scoperto di conto corrente, mentre il presente giudizio ha ad oggetto la restituzione di somme erogate in favore della società fallita a titolo di anticipo Iva. Ha, inoltre, evidenziato in ordine all'eccepita carenza di legittimazione della stessa, l'inclusione della posizione Barberio srl – garantita dai ricorrenti - tra i crediti ceduti da ad PR FI s.p.a., come certificato e provato Controparte_4 dall'estratto del contratto di cessione, redatto dal notaio in UG avv. Maria Cristina
ON, in data 25.06.2012, rep. 74903, nonché dall'estratto autentico delle scritture contabili di , incorporante PR FI Spa, per notar da Roma CP_8 Per_1 in data 14.07.2011 e come da visura camerale in atti.
Quanto all'eccepita prescrizione, ha segnalato che il credito della verso la CP_6 debitrice principale è stato riconosciuto in sede fallimentare e Parte_3 che il decorso della prescrizione sollevata dai ricorrenti è stato reiteratamente interrotto.
Sospesa l'esecutività ex art. 642 c.p.c. nei confronti della , nelle more del giudizio, Pt_2 con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata telematicamente in data 23/11/2017,
[...] quale cessionaria del diritto di credito vantato da CP_3 [...]
, si è costituita nel giudizio, riportandosi alle conclusioni Controparte_4 rassegnate dal precedente difensore della cedente Controparte_4
.
[...]
La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e decisa con sentenza n.
4716/2022, con la quale il Tribunale di Bari ha così statuito: “Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla
pag. 3/13 proposta opposizione, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di €
405.418,67, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso monitorio al soddisfo;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali, liquidate per la fase monitoria in € 536,00 per esborsi ed € 1.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per la fase di opposizione in € 16.293,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge;
spese compensate tra opponenti ed interventore ex art. 111 cpc;
pone, in via definitiva, le spese di CTU liquidate come in atti a carico degli opponenti, in solido tra loro”.
In particolare, il giudice, ha ritenuto fondato il rilievo degli opponenti quanto al difetto di legittimazione attiva della Banca opposta ( , ossia che il ramo di azienda della CP_8 cd “Vecchia Banca di Roma” (poi divenuta Capitalia) non sia stato trasferito in capo alla “Nuova Banca di Roma”, ma ha ritenuto che “in ogni caso il credito per cui è causa
è comunque pervenuto nella titolarità dell'odierna opposta”, come dimostrato dalla sequenza degli atti pubblici esibiti in giudizio.1 Inoltre, ha ritenuto generiche le contestazioni degli opponenti in ordine al difetto di legittimazione della quale mandataria di nuova CP_3 CP_1 denominazione di , a fronte della produzione, da parte della società intervenuta CP_8 in giudizio ex art. 111 c.p.c. in quanto cessionaria ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dell'avviso di pubblicazione sulla G.U., che richiama espressamente i crediti ceduti con l'atto di cessione del 30.04.2008 e il conseguente avviso in GU del 24.05.2008.
Ancora, ha rigettato l'eccezione di litispendenza e, nel merito, ha accolto parzialmente l'opposizione, ridimensionando l'importo del credito vantato dalla (da € CP_6
449.859,90 recati in monitorio a € 405.418,67, ossia la somma di £ 785.000.000 il cui accredito sul conto della debitrice principale è documentato in base agli estratti conto in atti, oltre interessi legali, in difetto di prova di quelli convenzionali richiesti dalla
, ed ha rigettato l'eccezione di prescrizione del debito, poiché “il dies a quo che CP_6 doveva correttamente individuarsi al fine del decorso della prescrizione si basa su di un fatto diverso da quello allegato dagli opponenti a fondamento della loro eccezione”.
Infine, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di consulenza tecnica, nonché delle spese del giudizio in favore dell'opposta, compensandole invece nei rapporti tra gli opponenti e l'interventore ex art. 111 cpc.
Avverso la detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello di
[...]
Bari, in accoglimento del presente gravame e con totale riforma della sentenza del
Tribunale di Bari n. 4716/2022 pubblicata il 20.12.2022: in via preliminare;
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado di giudizio dichiarando, nel contempo, il difetto di legittimazione attiva da parte di con Controparte_3 riferimento ai crediti azionati;
2) in via subordinata, dichiarare il difetto di interesse ad agire o l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore sostanziale per tutte le ragioni esposte in corso di causa e per Controparte_3 essere, comunque, coperta da giudicato esterno la mancanza di sua titolarità del
successivamente fondendosi in (doc. 11 fasc. monitorio).” (pag. 3 Controparte_2 sentenza)
pag. 5/13 credito per cui si procede stante il passaggio in giudicato della sentenza n. 181/2010 in data 20.8.2010 del Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Acquaviva delle Fonti a seguito di rigetto dell'impugnativa nei suoi confronti nella sentenza della CP_11
Corte di Appello di Bari n. 372/2015 in data 16.3.2015 mai impugnata; 3) in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando, nel contempo, estinto per prescrizione il credito di nel merito 4) in via subordinata, Controparte_3 previa declaratoria di nullità della C.T.U. disposta con ordinanza resa all'udienza del
9.10.2019 e depositata in data 7.7.2020 (per le ragioni esposte all'udienza del
20.1.2021), revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando infondata in fatto e diritto la domanda proposta da in ogni caso 5) condannare Controparte_3
e/o al pagamento delle spese di lite del doppio Controparte_3 CP_1 grado di giudizio, da distrarsi direttamente in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”.
E' intervenuta nel giudizio chiedendo di accogliere le Controparte_12 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così decidere: - IN VIA PRELIMINARE: accertare
e dichiarare la legittimazione ad agire di – attuale Controparte_5 titolare del credito già vantato da , ed ancor prima da Controparte_3 [...]
, credito determinato in Euro 405.418,67#, oltre interessi Controparte_4 legali dalla data di notifica del ricorso monitorio sino al soddisfo, nella sentenza impugnata;
- NEL MERITO: rigettare il gravame proposto dai Sigg.rio Parte_1
(cl. 1937), e e, per l'effetto, confermare la sentenza
[...] Parte_2
n.4716/2022 emessa dal Tribunale di Bari, e pubblicata in data 20/12/2022; - il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio”.
Alla udienza dell'11 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
*********
pag. 6/13 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Innanzi tutto, va dichiarata la contumacia delle appellate, non costituitesi in giudizio a fronte di regolare citazione.
Venendo all'appello, con il primo motivo di impugnazione si lamenta la contraddittorietà della decisione laddove il giudice, pur riconoscendo che il credito oggetto di giudizio non sia mai stato nella titolarità di Capitalia s.p.a., come dagli opponenti contestato sin dall'atto di opposizione, ha poi ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla Banca opposta in base alla ricostruzione dalla stessa fornita in comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, nuova e diversa rispetto a quella contenuta nel ricorso monitorio. Tale nuova ricostruzione, dove compaiono società non indicate in precedenza, veniva contestata dagli opponenti sin dalla prima udienza, e con la prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. si sollevava a riguardo eccezione mutatio libelli, sulla quale il giudice non si è pronunciato.
Inoltre, la sentenza sarebbe contraddittoria nella ricostruzione storica delle vicende traslative del credito, non rilevando il giudice che, subentrando nella Controparte_4 titolarità dei crediti della e dei suoi fideiussori in data Parte_3
19.10.2008 o 20.10.2008 (punti b) e d) della ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata), certamente non avrebbe potuto cedere ad PR FI s.p.a., - poi fusa per incorporazione in creditrice procedente in monitorio - con contratto ex art. CP_8
58 T.U.B. del 30.04.2008 la posizione della Barberio s.r.l. e dunque il credito oggetto dell'odierno giudizio.
In altri termini, il giudice, cadendo in contraddizione, ha fatto risalire l'acquisizione della titolarità del credito in capo ad PR FI S.p.A. (per cessione da parte di alla precedente data del 30.4.2008 (punto “e”), ma ciò era impossibile, Controparte_4 perché alla data del 30.4.2008 non era ancora subentrata nella titolarità Controparte_4 di quei crediti, che, dunque, non potevano poi passare nella titolarità di con il CP_8 successivo atto pubblico in data 14.12.2010 con cui la stessa società incorporò per fusione PR FI Spa. Neanche pertanto, era legittimata attivamente a CP_8
pag. 7/13 chiedere l'emanazione del decreto ingiuntivo che, opposto, ha dato luogo al presente contenzioso.
Con il secondo motivo, oltre a ribadire l'erroneità della sentenza per non aver il giudice rilevato il difetto di legittimazione attiva in capo a al momento di richiesta del CP_8 decreto ingiuntivo, e dunque l'impossibilità di cedere il credito per cui è causa ad altra società, ha censurato l'omesso rilievo delle carenze probatorie riguardo la cessione dei crediti in blocco tra e essendosi il giudice limitato a CP_8 Controparte_3 richiamare in modo indeterminato un avviso di pubblicazione sulla GU della cessione di crediti in blocco, aggiungendo che la stessa richiamava “espressamente i crediti ceduti
l'atto di cessione del 30.04.2008”, senza considerare che, con la stessa, i crediti per cui
è causa non vennero trasferiti ad non solo per quanto dedotto Controparte_3 con il primo motivo di appello, ma anche perché con la richiamata cessione del
30.4.2008 vennero ceduti solamente crediti che erano appartenuti a Capitalia S.p.A., ex privatasi del ramo bancario in favore di “nuova” Controparte_9 CP_9 in data 14.5.2002.
[...]
Infine, si censura la decisione del giudice di ritenere generica la contestazione degli opponenti a fronte della comparsa di costituzione di tanto più a CP_3 fronte delle carenze probatorie appena rilevate.
Con il terzo motivo di appello, si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova della intervenuta cessione del credito, la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a condizione che esso rechi la univoca indicazione, almeno per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, non essendo invece necessaria la specifica enumerazione di ciascuno di essi. Nel caso di specie, come risultate dalle stesse pubblicazioni in G.U., da alcune cessioni vengono espressamente escluse quelle per cui non è stata consegnata documentazione contrattuale in originale – che in corso di causa non è mai stata prodotta – e quindi non era sufficiente, ai fini della prova, la produzione del solo avviso di cessione.
Inoltre, a fronte delle contestazioni degli allora opponenti, andavano correttamente applicati i principi di cui a Cass. sent. 5857/2022 (“La società che propone ricorso per
pag. 8/13 cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372
c.p.c., a meno che il resistente non l'abbia, nel controricorso, esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito
e difendendosi nel merito dell'impugnazione. Al principio non fa eccezione il caso dell'incorporazione di società asseritamente cessionaria di crediti bancari in blocco.
Nel trasferimento di un'azienda bancaria il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 111 c.p.c., nelle controversie aventi a oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo). È onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione a impugnare allegare e dimostrare l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati.”), pur richiamata nella sentenza impugnata ma non correttamente applicata.
Con il quarto motivo, si censura il difetto di pronuncia sull'eccezione, sollevata in memoria di replica, relativa al sopravvenuto difetto di interesse ad agire in capo ad rilevandosi che nel contesto di una operazione di cartolarizzazione CP_3 avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza, la società̀ è divenuta titolare, con efficacia a decorrere Controparte_5 dal giorno 14 luglio 2017, dei predetti crediti ad essa trasferiti dalla cedente CP_3
, come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della
[...]
Repubblica Italiana Parte II n.93 del 08/08/2017.
Con il quinto motivo di appello, si censura la valutazione del giudice in ordine alla decorrenza della prescrizione. Infatti, non essendo mai stato prodotto il contratto di anticipazione credito IVA, per il quale l'art. 117 T.U.B. prevede la forma scritta a pena di nullità, la avrebbe potuto chiedere immediatamente la Controparte_13 restituzione della somma accreditata sulla base di un contratto nullo per difetto di forma, nullità che il Tribunale doveva rilevare d'ufficio. In subordine, si censura il generico rinvio fatto dal giudice a logiche e istituti giuridici non menzionati e non individuabili,
pag. 9/13 nell'affermare che “…poiché ex art. 2935 c. civ. la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, è qui sufficiente osservare che il credito in oggetto, derivando da anticipazione specifica ma pur sempre collegata ad un conto corrente bancario, non può essere preteso in pagamento da parte della banca senza che questa abbia prima proceduto alla chiusura del conto e dimostrato la esistenza di un saldo attivo a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo (Cassazione civile, sez. VI,
09/08/2021).” (pag. 7 sentenza).
Infatti, premesso che la prescrizione non decorre dalla data di chiusura del conto corrente, il primo giudice non ha comunque considerato che con lettera CP_8
6.10.2000, revocava gli affidamenti e dunque anche il rapporto per cui è causa, con conseguente chiusura del conto corrente e possibilità di richiedere il pagamento del saldo dovuto;
di conseguenza, anche considerando come dies a quo la data del
6.10.2000, il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. è decorso ed il credito andava dichiarato estinto.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, si lamenta che il giudice abbia ignorato quanto segnalato dagli opponenti con la comparsa conclusionale, in relazione all'inesistenza del credito oggetto di causa. In particolare, si contestava la mancata allegazione del contratto bancario scritto (forma prevista dalla legge a pena di nullità) di concessione di anticipazione credito IVA, nonché l'irrilevanza, ai fini probatori, dell'atto per notaio del 13.6.2000, con il quale la edeva pro Per_2 Parte_3 solvendo a il credito IVA di Lire 950.000.000, Controparte_14 pari ad €490.634,05, senza alcun riferimento testuale alla previsione di una controprestazione in favore della società cedente, come l'anticipazione di lire
785.000.000. Infatti, vero che sul conto corrente intestato alla Parte_3 tenuto dalla in data 21/6/2000, risulta accreditata la somma Controparte_13 di lire 785.000.000 con l'annotazione “Operazione di giro – Parte_3
“Opp. Giro” ant. Iva”, ma in nessun modo questa annotazione può ricollegarsi con certezza alla cessione del credito Iva del precedente 13/6/2000, perché non esiste alcun documento che tale collegamento provi, né può ritenersi che la menzionata, generica e indeterminata, annotazione sul conto corrente, da sola, possa costituire prova pag. 10/13 dell'esistenza di un contratto scritto e provocare il sorgere dell'obbligazione debitoria per cui è causa.
I primi due motivi sono fondati, nei termini che seguono.
In primo luogo, in disparte la copiosa documentazione prodotta dagli Istituti di credito via via succedutisi in giudizio, vi è che correttamente (e risolutivamente) l'appellante rileva la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove, da una parte, accoglie l'eccezione degli allora opponenti in riferimento allo svuotamento del ramo bancario da parte della “vecchia” con atto del 14.5.2002, poi CP_9 rinominata CAPITALIA S.p.A. e dall'altra ritiene comunque provata la circolazione del credito in base alla ricostruzione delle vicende fornita dalla banca opposta CP_8 prima, e dall'interventrice volontaria poi. CP_3
Inoltre, è dirimente la circostanza che la ricostruzione fornita da
[...]
, interventrice ex art. 111 c.p.c. in grado di appello, quale asserita CP_5 cessionaria del credito in virtù di contratto di cessione stipulato con CP_3
secondo cui il conferimento del ramo bancario da “vecchia” a
[...] CP_9
“nuova” (atto del 14.5.2002) espressamente escluderebbe le CP_9
“sofferenze”, e dunque i crediti oggetto di giudizio (classificati quali sofferenze nel
2001 a seguito del fallimento della , non trova riscontro Parte_3 documentale.
Infatti, l'atto del 14.5.2002 (verbale di assemblea ordinaria e straordinaria, DOC 4 fasc. monitorio) non menziona affatto tale esclusione;
anzi, può aggiungersi che all'art. 1 si legge che “è oggetto del presente conferimento il ramo di azienda nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di tutti i beni che compongono lo stesso e che ad esso sono pertinenti, nulla escluso, così come risultante dalla relazione di stima”.
Tali rilievi conducono alla dichiarazione di carenza di legittimazione ad agire in capo alla creditrice procedente e dunque in capo a tutte le successive aventi causa, CP_8 nonché a rilevare la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito oggetto di causa, posto che la documentazione prodotta (pubblicazione avviso di cessione;
attestazioni dell'istituto cedente;
atti di fusione ecc.), al di là di considerazioni sul relativo valore pag. 11/13 probatorio, riguarda vicende successive al conferimento del ramo bancario a “nuova”
Controparte_9
La declaratoria del difetto di legittimazione in capo alla creditrice procedente conduce alla revoca della statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata, e questo nonostante la mancata formulazione in tal senso delle conclusioni dell'atto di appello. A riguardo, non può essere accolta l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata da con riferimento alle conclusioni dell'atto di impugnazione, Controparte_5 con le quali si chiede esclusivamente la revoca di un decreto ingiuntivo già revocato dal primo giudice. Vi è, infatti, che sia dalle conclusioni rassegnate dall'appellante che dalle numerose censure svolte avverso la sentenza impugnata emerge la richiesta di dichiarare infondata la domanda (di pagamento) della creditrice procedente, nonché di tutti gli
Istituti asseritamente succedutisi nella titolarità del credito.
D'altro canto, posto l'accertato difetto di legittimazione in capo alla creditrice procedente (UCMB), non sarebbe neppure configurabile una condanna di pagamento in favore di un soggetto che non vi ha titolo.
L'analisi dei motivi dal terzo al sesto è resa superflua dall'accoglimento delle censure appena esposte.
Le spese del giudizio, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio effettivamente svolte, ma con l'applicazione dei valori inferiori a quelli medi, stante la decisione che non ha coinvolto il merito della vicenda), seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dell'Istituto di credito intervenuto in giudizio ex art. 111 c.p.c.
Nulla, invece, nel rapporto con le parti appellate, non costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 19 gennaio 2023, da Parte_1
e avverso la sentenza n. 4716/2022 del 20 dicembre 2022,
[...] Parte_2 del Tribunale di Bari, così provvede:
pag. 12/13 1) dichiara la contumacia di (già CP_1 Controparte_4
e di e per essa la mandataria
[...] Controparte_3 CP_1
(ex ;
[...] Controparte_4
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di condanna di Parte_1
e al pagamento ad
[...] Parte_2 Controparte_4
(e, comunque, agli altri soggetti indicati come cessionari del credito),
[...] della somma di euro 449.859,90, di cui al decreto ingiuntivo n.794 del
02/04/2013 (e, comunque, della somma di euro 405.418,67, come riveniente dalla decisione di primo grado, in questa sede impugnata);
2) condanna la società intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c., al pagamento in favore degli appellanti, delle spese di lite, liquidate in € 16.843,00 per il primo grado ed in € 15.089,50 per il secondo grado, quanto ai compensi professionali, oltre borsuali per euro 1.821,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per quelle del secondo grado e in favore del solo avv. Luciano Iacobellis, per quelle del primo grado;
3) nulla sulle spese nei rapporti con le appellate contumaci.
Cosi deciso in Bari, in data 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Tanto si desume dai seguenti elementi :
a) mutamento nella denominazione della Nuova Banca di Roma – secondo gli opponenti effettiva titolare del credito di cui si discute come da pagg. 4 e 5 atto di opposizione) - avente partita IVA P.IVA_1 (doc. 4 pag. 1 fasc. monitorio atto di cessione del ramo di azienda del 14.05.2002) in Controparte_9
(doc. C fasc. opposta da cui si desume che la società ha la mendesima partita IVA del doc. 4
[...] fasc. monitorio); b) La con altre banche, giusto atto notarile del 20.10.2008 (doc. D fasc. Controparte_9 opposta), si è fusa per incorporazione in avente P. IVA n. ; CP_4 P.IVA_2 c) La con altro atto pubblico in pari data (doc. E pag. 7 fasc. opposta) ha conferito alla CP_4
, contestualmente ridenominata (doc. E pag. Controparte_10 Controparte_9 4 fasc. opposta), il ramo di azienda “Retail Centro Sud Italia”; d) Il 19.10.2008 con altro atto pubblico (doc. G fasc. opposta) la è stata Controparte_9 fusa per incorporazione in stessa società del punto sub B) alla quale quindi CP_4 P.IVA_2 sono ritornati i crediti facenti capo alla “Nuova Banca di Roma”, sicchè anche laddove si dovesse ritenere che i rapporti giuridici vantati nei confronti della fallita non siano mai stati ceduti da , il CP_4 conferimento di cui al punto c) non inciderebbe evidentemente sulla “catena dei passaggi” di cui ai punti che precedono;
e) La con atto per OT ON di UG del 30.04.2008 ha ceduto (doc. H) ad PR CP_4 FI spa ex art. 58 TUB un blocco di crediti tra i quali (vedi estratto all. 2 al contratto e successiva pubblicità in Gazzetta Ufficiale del 24.05.2008 doc. 9 fasc. monitorio) le posizioni della Barberio srl, pag. 4/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 105/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei Magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 105/2023 R.G., pendente tra:
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Luciano Iacobellis e dall'avv. Antonio Iacobellis, ed elettivamente domiciliati come in atti,
APPELLANTI
E
(ex ), in persona del l.r.p.t., CP_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata come in atti,
NONCHÉ
e per essa (ex Controparte_3 CP_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata come in atti;
Controparte_4
APPELLATE, contumaci
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avv. Marco Gigantesco, ed elettivamente domiciliata come in atti;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: contratti bancari (appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari, n.
4716/2022, pubblicata in data 20 dicembre 2022, resa nel procedimento n. 6240/2013
R.G.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza dell'11 aprile 2025, da intendersi integralmente richiamate, ed il
Collegio ha riservato la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n.794 del 02/04/2013 con cui è stato loro intimato – quali fideiussori della fallita Barberio s.r.l. e la senza dilazione - di pagare alla Pt_2 [...] per le causali in ricorso, la somma di € 449.859,90 per Controparte_4 anticipo su credito IVA, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
In particolare, previa sospensione nei confronti di della esecutività Parte_2 provvisoriamente concessa all'opposto monitorio ex art. 642 c.p.c., hanno domandato la revoca dell'opposto monitorio, stante il difetto di legittimazione attiva da parte della
Banca opposta con riferimento ai crediti azionati, la litispendenza con altro giudizio pendente tra le stesse parti e con lo stesso oggetto dinanzi alla Corte di Appello di Bari e in ogni caso per intervenuta prescrizione con revoca dell'opposto decreto, oltre vittoria di spese.
pag. 2/13 Con comparsa di costituzione e risposta la opposta si è costituita ed ha CP_6 evidenziato, con riguardo alla eccezione sollevata dai ricorrenti di litispendenza, che nel giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari sono radicalmente diversi petitum, causa petendi e soggetti e che dunque non vi è alcun pericolo di decisioni contrastanti, atteso che la causa pendente in appello ha ad oggetto la riforma della sentenza n.181/2010 del Tribunale di Bari emessa nei confronti di PR FI SPA,
(classe 1937) e Controparte_7 Parte_2 Parte_1
(classe 1958) e avente ad oggetto il mancato pagamento del debito Parte_1 di £ 292.000.000 rinveniente da scoperto di conto corrente, mentre il presente giudizio ha ad oggetto la restituzione di somme erogate in favore della società fallita a titolo di anticipo Iva. Ha, inoltre, evidenziato in ordine all'eccepita carenza di legittimazione della stessa, l'inclusione della posizione Barberio srl – garantita dai ricorrenti - tra i crediti ceduti da ad PR FI s.p.a., come certificato e provato Controparte_4 dall'estratto del contratto di cessione, redatto dal notaio in UG avv. Maria Cristina
ON, in data 25.06.2012, rep. 74903, nonché dall'estratto autentico delle scritture contabili di , incorporante PR FI Spa, per notar da Roma CP_8 Per_1 in data 14.07.2011 e come da visura camerale in atti.
Quanto all'eccepita prescrizione, ha segnalato che il credito della verso la CP_6 debitrice principale è stato riconosciuto in sede fallimentare e Parte_3 che il decorso della prescrizione sollevata dai ricorrenti è stato reiteratamente interrotto.
Sospesa l'esecutività ex art. 642 c.p.c. nei confronti della , nelle more del giudizio, Pt_2 con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata telematicamente in data 23/11/2017,
[...] quale cessionaria del diritto di credito vantato da CP_3 [...]
, si è costituita nel giudizio, riportandosi alle conclusioni Controparte_4 rassegnate dal precedente difensore della cedente Controparte_4
.
[...]
La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e decisa con sentenza n.
4716/2022, con la quale il Tribunale di Bari ha così statuito: “Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla
pag. 3/13 proposta opposizione, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di €
405.418,67, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso monitorio al soddisfo;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali, liquidate per la fase monitoria in € 536,00 per esborsi ed € 1.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per la fase di opposizione in € 16.293,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge;
spese compensate tra opponenti ed interventore ex art. 111 cpc;
pone, in via definitiva, le spese di CTU liquidate come in atti a carico degli opponenti, in solido tra loro”.
In particolare, il giudice, ha ritenuto fondato il rilievo degli opponenti quanto al difetto di legittimazione attiva della Banca opposta ( , ossia che il ramo di azienda della CP_8 cd “Vecchia Banca di Roma” (poi divenuta Capitalia) non sia stato trasferito in capo alla “Nuova Banca di Roma”, ma ha ritenuto che “in ogni caso il credito per cui è causa
è comunque pervenuto nella titolarità dell'odierna opposta”, come dimostrato dalla sequenza degli atti pubblici esibiti in giudizio.1 Inoltre, ha ritenuto generiche le contestazioni degli opponenti in ordine al difetto di legittimazione della quale mandataria di nuova CP_3 CP_1 denominazione di , a fronte della produzione, da parte della società intervenuta CP_8 in giudizio ex art. 111 c.p.c. in quanto cessionaria ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dell'avviso di pubblicazione sulla G.U., che richiama espressamente i crediti ceduti con l'atto di cessione del 30.04.2008 e il conseguente avviso in GU del 24.05.2008.
Ancora, ha rigettato l'eccezione di litispendenza e, nel merito, ha accolto parzialmente l'opposizione, ridimensionando l'importo del credito vantato dalla (da € CP_6
449.859,90 recati in monitorio a € 405.418,67, ossia la somma di £ 785.000.000 il cui accredito sul conto della debitrice principale è documentato in base agli estratti conto in atti, oltre interessi legali, in difetto di prova di quelli convenzionali richiesti dalla
, ed ha rigettato l'eccezione di prescrizione del debito, poiché “il dies a quo che CP_6 doveva correttamente individuarsi al fine del decorso della prescrizione si basa su di un fatto diverso da quello allegato dagli opponenti a fondamento della loro eccezione”.
Infine, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di consulenza tecnica, nonché delle spese del giudizio in favore dell'opposta, compensandole invece nei rapporti tra gli opponenti e l'interventore ex art. 111 cpc.
Avverso la detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte di Appello di
[...]
Bari, in accoglimento del presente gravame e con totale riforma della sentenza del
Tribunale di Bari n. 4716/2022 pubblicata il 20.12.2022: in via preliminare;
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado di giudizio dichiarando, nel contempo, il difetto di legittimazione attiva da parte di con Controparte_3 riferimento ai crediti azionati;
2) in via subordinata, dichiarare il difetto di interesse ad agire o l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda proposta dall'attore sostanziale per tutte le ragioni esposte in corso di causa e per Controparte_3 essere, comunque, coperta da giudicato esterno la mancanza di sua titolarità del
successivamente fondendosi in (doc. 11 fasc. monitorio).” (pag. 3 Controparte_2 sentenza)
pag. 5/13 credito per cui si procede stante il passaggio in giudicato della sentenza n. 181/2010 in data 20.8.2010 del Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Acquaviva delle Fonti a seguito di rigetto dell'impugnativa nei suoi confronti nella sentenza della CP_11
Corte di Appello di Bari n. 372/2015 in data 16.3.2015 mai impugnata; 3) in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando, nel contempo, estinto per prescrizione il credito di nel merito 4) in via subordinata, Controparte_3 previa declaratoria di nullità della C.T.U. disposta con ordinanza resa all'udienza del
9.10.2019 e depositata in data 7.7.2020 (per le ragioni esposte all'udienza del
20.1.2021), revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando infondata in fatto e diritto la domanda proposta da in ogni caso 5) condannare Controparte_3
e/o al pagamento delle spese di lite del doppio Controparte_3 CP_1 grado di giudizio, da distrarsi direttamente in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”.
E' intervenuta nel giudizio chiedendo di accogliere le Controparte_12 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reietta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così decidere: - IN VIA PRELIMINARE: accertare
e dichiarare la legittimazione ad agire di – attuale Controparte_5 titolare del credito già vantato da , ed ancor prima da Controparte_3 [...]
, credito determinato in Euro 405.418,67#, oltre interessi Controparte_4 legali dalla data di notifica del ricorso monitorio sino al soddisfo, nella sentenza impugnata;
- NEL MERITO: rigettare il gravame proposto dai Sigg.rio Parte_1
(cl. 1937), e e, per l'effetto, confermare la sentenza
[...] Parte_2
n.4716/2022 emessa dal Tribunale di Bari, e pubblicata in data 20/12/2022; - il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio”.
Alla udienza dell'11 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte (da intendersi integralmente richiamate) ed il Collegio ha riservato la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
*********
pag. 6/13 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Innanzi tutto, va dichiarata la contumacia delle appellate, non costituitesi in giudizio a fronte di regolare citazione.
Venendo all'appello, con il primo motivo di impugnazione si lamenta la contraddittorietà della decisione laddove il giudice, pur riconoscendo che il credito oggetto di giudizio non sia mai stato nella titolarità di Capitalia s.p.a., come dagli opponenti contestato sin dall'atto di opposizione, ha poi ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla Banca opposta in base alla ricostruzione dalla stessa fornita in comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, nuova e diversa rispetto a quella contenuta nel ricorso monitorio. Tale nuova ricostruzione, dove compaiono società non indicate in precedenza, veniva contestata dagli opponenti sin dalla prima udienza, e con la prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. si sollevava a riguardo eccezione mutatio libelli, sulla quale il giudice non si è pronunciato.
Inoltre, la sentenza sarebbe contraddittoria nella ricostruzione storica delle vicende traslative del credito, non rilevando il giudice che, subentrando nella Controparte_4 titolarità dei crediti della e dei suoi fideiussori in data Parte_3
19.10.2008 o 20.10.2008 (punti b) e d) della ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata), certamente non avrebbe potuto cedere ad PR FI s.p.a., - poi fusa per incorporazione in creditrice procedente in monitorio - con contratto ex art. CP_8
58 T.U.B. del 30.04.2008 la posizione della Barberio s.r.l. e dunque il credito oggetto dell'odierno giudizio.
In altri termini, il giudice, cadendo in contraddizione, ha fatto risalire l'acquisizione della titolarità del credito in capo ad PR FI S.p.A. (per cessione da parte di alla precedente data del 30.4.2008 (punto “e”), ma ciò era impossibile, Controparte_4 perché alla data del 30.4.2008 non era ancora subentrata nella titolarità Controparte_4 di quei crediti, che, dunque, non potevano poi passare nella titolarità di con il CP_8 successivo atto pubblico in data 14.12.2010 con cui la stessa società incorporò per fusione PR FI Spa. Neanche pertanto, era legittimata attivamente a CP_8
pag. 7/13 chiedere l'emanazione del decreto ingiuntivo che, opposto, ha dato luogo al presente contenzioso.
Con il secondo motivo, oltre a ribadire l'erroneità della sentenza per non aver il giudice rilevato il difetto di legittimazione attiva in capo a al momento di richiesta del CP_8 decreto ingiuntivo, e dunque l'impossibilità di cedere il credito per cui è causa ad altra società, ha censurato l'omesso rilievo delle carenze probatorie riguardo la cessione dei crediti in blocco tra e essendosi il giudice limitato a CP_8 Controparte_3 richiamare in modo indeterminato un avviso di pubblicazione sulla GU della cessione di crediti in blocco, aggiungendo che la stessa richiamava “espressamente i crediti ceduti
l'atto di cessione del 30.04.2008”, senza considerare che, con la stessa, i crediti per cui
è causa non vennero trasferiti ad non solo per quanto dedotto Controparte_3 con il primo motivo di appello, ma anche perché con la richiamata cessione del
30.4.2008 vennero ceduti solamente crediti che erano appartenuti a Capitalia S.p.A., ex privatasi del ramo bancario in favore di “nuova” Controparte_9 CP_9 in data 14.5.2002.
[...]
Infine, si censura la decisione del giudice di ritenere generica la contestazione degli opponenti a fronte della comparsa di costituzione di tanto più a CP_3 fronte delle carenze probatorie appena rilevate.
Con il terzo motivo di appello, si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova della intervenuta cessione del credito, la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a condizione che esso rechi la univoca indicazione, almeno per categorie, dei rapporti ceduti in blocco, non essendo invece necessaria la specifica enumerazione di ciascuno di essi. Nel caso di specie, come risultate dalle stesse pubblicazioni in G.U., da alcune cessioni vengono espressamente escluse quelle per cui non è stata consegnata documentazione contrattuale in originale – che in corso di causa non è mai stata prodotta – e quindi non era sufficiente, ai fini della prova, la produzione del solo avviso di cessione.
Inoltre, a fronte delle contestazioni degli allora opponenti, andavano correttamente applicati i principi di cui a Cass. sent. 5857/2022 (“La società che propone ricorso per
pag. 8/13 cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372
c.p.c., a meno che il resistente non l'abbia, nel controricorso, esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito
e difendendosi nel merito dell'impugnazione. Al principio non fa eccezione il caso dell'incorporazione di società asseritamente cessionaria di crediti bancari in blocco.
Nel trasferimento di un'azienda bancaria il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 111 c.p.c., nelle controversie aventi a oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo). È onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione a impugnare allegare e dimostrare l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati.”), pur richiamata nella sentenza impugnata ma non correttamente applicata.
Con il quarto motivo, si censura il difetto di pronuncia sull'eccezione, sollevata in memoria di replica, relativa al sopravvenuto difetto di interesse ad agire in capo ad rilevandosi che nel contesto di una operazione di cartolarizzazione CP_3 avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza, la società̀ è divenuta titolare, con efficacia a decorrere Controparte_5 dal giorno 14 luglio 2017, dei predetti crediti ad essa trasferiti dalla cedente CP_3
, come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della
[...]
Repubblica Italiana Parte II n.93 del 08/08/2017.
Con il quinto motivo di appello, si censura la valutazione del giudice in ordine alla decorrenza della prescrizione. Infatti, non essendo mai stato prodotto il contratto di anticipazione credito IVA, per il quale l'art. 117 T.U.B. prevede la forma scritta a pena di nullità, la avrebbe potuto chiedere immediatamente la Controparte_13 restituzione della somma accreditata sulla base di un contratto nullo per difetto di forma, nullità che il Tribunale doveva rilevare d'ufficio. In subordine, si censura il generico rinvio fatto dal giudice a logiche e istituti giuridici non menzionati e non individuabili,
pag. 9/13 nell'affermare che “…poiché ex art. 2935 c. civ. la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, è qui sufficiente osservare che il credito in oggetto, derivando da anticipazione specifica ma pur sempre collegata ad un conto corrente bancario, non può essere preteso in pagamento da parte della banca senza che questa abbia prima proceduto alla chiusura del conto e dimostrato la esistenza di un saldo attivo a suo favore, e sempre nei limiti di tale saldo (Cassazione civile, sez. VI,
09/08/2021).” (pag. 7 sentenza).
Infatti, premesso che la prescrizione non decorre dalla data di chiusura del conto corrente, il primo giudice non ha comunque considerato che con lettera CP_8
6.10.2000, revocava gli affidamenti e dunque anche il rapporto per cui è causa, con conseguente chiusura del conto corrente e possibilità di richiedere il pagamento del saldo dovuto;
di conseguenza, anche considerando come dies a quo la data del
6.10.2000, il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. è decorso ed il credito andava dichiarato estinto.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, si lamenta che il giudice abbia ignorato quanto segnalato dagli opponenti con la comparsa conclusionale, in relazione all'inesistenza del credito oggetto di causa. In particolare, si contestava la mancata allegazione del contratto bancario scritto (forma prevista dalla legge a pena di nullità) di concessione di anticipazione credito IVA, nonché l'irrilevanza, ai fini probatori, dell'atto per notaio del 13.6.2000, con il quale la edeva pro Per_2 Parte_3 solvendo a il credito IVA di Lire 950.000.000, Controparte_14 pari ad €490.634,05, senza alcun riferimento testuale alla previsione di una controprestazione in favore della società cedente, come l'anticipazione di lire
785.000.000. Infatti, vero che sul conto corrente intestato alla Parte_3 tenuto dalla in data 21/6/2000, risulta accreditata la somma Controparte_13 di lire 785.000.000 con l'annotazione “Operazione di giro – Parte_3
“Opp. Giro” ant. Iva”, ma in nessun modo questa annotazione può ricollegarsi con certezza alla cessione del credito Iva del precedente 13/6/2000, perché non esiste alcun documento che tale collegamento provi, né può ritenersi che la menzionata, generica e indeterminata, annotazione sul conto corrente, da sola, possa costituire prova pag. 10/13 dell'esistenza di un contratto scritto e provocare il sorgere dell'obbligazione debitoria per cui è causa.
I primi due motivi sono fondati, nei termini che seguono.
In primo luogo, in disparte la copiosa documentazione prodotta dagli Istituti di credito via via succedutisi in giudizio, vi è che correttamente (e risolutivamente) l'appellante rileva la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove, da una parte, accoglie l'eccezione degli allora opponenti in riferimento allo svuotamento del ramo bancario da parte della “vecchia” con atto del 14.5.2002, poi CP_9 rinominata CAPITALIA S.p.A. e dall'altra ritiene comunque provata la circolazione del credito in base alla ricostruzione delle vicende fornita dalla banca opposta CP_8 prima, e dall'interventrice volontaria poi. CP_3
Inoltre, è dirimente la circostanza che la ricostruzione fornita da
[...]
, interventrice ex art. 111 c.p.c. in grado di appello, quale asserita CP_5 cessionaria del credito in virtù di contratto di cessione stipulato con CP_3
secondo cui il conferimento del ramo bancario da “vecchia” a
[...] CP_9
“nuova” (atto del 14.5.2002) espressamente escluderebbe le CP_9
“sofferenze”, e dunque i crediti oggetto di giudizio (classificati quali sofferenze nel
2001 a seguito del fallimento della , non trova riscontro Parte_3 documentale.
Infatti, l'atto del 14.5.2002 (verbale di assemblea ordinaria e straordinaria, DOC 4 fasc. monitorio) non menziona affatto tale esclusione;
anzi, può aggiungersi che all'art. 1 si legge che “è oggetto del presente conferimento il ramo di azienda nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di tutti i beni che compongono lo stesso e che ad esso sono pertinenti, nulla escluso, così come risultante dalla relazione di stima”.
Tali rilievi conducono alla dichiarazione di carenza di legittimazione ad agire in capo alla creditrice procedente e dunque in capo a tutte le successive aventi causa, CP_8 nonché a rilevare la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito oggetto di causa, posto che la documentazione prodotta (pubblicazione avviso di cessione;
attestazioni dell'istituto cedente;
atti di fusione ecc.), al di là di considerazioni sul relativo valore pag. 11/13 probatorio, riguarda vicende successive al conferimento del ramo bancario a “nuova”
Controparte_9
La declaratoria del difetto di legittimazione in capo alla creditrice procedente conduce alla revoca della statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata, e questo nonostante la mancata formulazione in tal senso delle conclusioni dell'atto di appello. A riguardo, non può essere accolta l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata da con riferimento alle conclusioni dell'atto di impugnazione, Controparte_5 con le quali si chiede esclusivamente la revoca di un decreto ingiuntivo già revocato dal primo giudice. Vi è, infatti, che sia dalle conclusioni rassegnate dall'appellante che dalle numerose censure svolte avverso la sentenza impugnata emerge la richiesta di dichiarare infondata la domanda (di pagamento) della creditrice procedente, nonché di tutti gli
Istituti asseritamente succedutisi nella titolarità del credito.
D'altro canto, posto l'accertato difetto di legittimazione in capo alla creditrice procedente (UCMB), non sarebbe neppure configurabile una condanna di pagamento in favore di un soggetto che non vi ha titolo.
L'analisi dei motivi dal terzo al sesto è resa superflua dall'accoglimento delle censure appena esposte.
Le spese del giudizio, da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio effettivamente svolte, ma con l'applicazione dei valori inferiori a quelli medi, stante la decisione che non ha coinvolto il merito della vicenda), seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dell'Istituto di credito intervenuto in giudizio ex art. 111 c.p.c.
Nulla, invece, nel rapporto con le parti appellate, non costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 19 gennaio 2023, da Parte_1
e avverso la sentenza n. 4716/2022 del 20 dicembre 2022,
[...] Parte_2 del Tribunale di Bari, così provvede:
pag. 12/13 1) dichiara la contumacia di (già CP_1 Controparte_4
e di e per essa la mandataria
[...] Controparte_3 CP_1
(ex ;
[...] Controparte_4
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda di condanna di Parte_1
e al pagamento ad
[...] Parte_2 Controparte_4
(e, comunque, agli altri soggetti indicati come cessionari del credito),
[...] della somma di euro 449.859,90, di cui al decreto ingiuntivo n.794 del
02/04/2013 (e, comunque, della somma di euro 405.418,67, come riveniente dalla decisione di primo grado, in questa sede impugnata);
2) condanna la società intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c., al pagamento in favore degli appellanti, delle spese di lite, liquidate in € 16.843,00 per il primo grado ed in € 15.089,50 per il secondo grado, quanto ai compensi professionali, oltre borsuali per euro 1.821,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per quelle del secondo grado e in favore del solo avv. Luciano Iacobellis, per quelle del primo grado;
3) nulla sulle spese nei rapporti con le appellate contumaci.
Cosi deciso in Bari, in data 16 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Concetta Potito Dott. Filippo Labellarte
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Tanto si desume dai seguenti elementi :
a) mutamento nella denominazione della Nuova Banca di Roma – secondo gli opponenti effettiva titolare del credito di cui si discute come da pagg. 4 e 5 atto di opposizione) - avente partita IVA P.IVA_1 (doc. 4 pag. 1 fasc. monitorio atto di cessione del ramo di azienda del 14.05.2002) in Controparte_9
(doc. C fasc. opposta da cui si desume che la società ha la mendesima partita IVA del doc. 4
[...] fasc. monitorio); b) La con altre banche, giusto atto notarile del 20.10.2008 (doc. D fasc. Controparte_9 opposta), si è fusa per incorporazione in avente P. IVA n. ; CP_4 P.IVA_2 c) La con altro atto pubblico in pari data (doc. E pag. 7 fasc. opposta) ha conferito alla CP_4
, contestualmente ridenominata (doc. E pag. Controparte_10 Controparte_9 4 fasc. opposta), il ramo di azienda “Retail Centro Sud Italia”; d) Il 19.10.2008 con altro atto pubblico (doc. G fasc. opposta) la è stata Controparte_9 fusa per incorporazione in stessa società del punto sub B) alla quale quindi CP_4 P.IVA_2 sono ritornati i crediti facenti capo alla “Nuova Banca di Roma”, sicchè anche laddove si dovesse ritenere che i rapporti giuridici vantati nei confronti della fallita non siano mai stati ceduti da , il CP_4 conferimento di cui al punto c) non inciderebbe evidentemente sulla “catena dei passaggi” di cui ai punti che precedono;
e) La con atto per OT ON di UG del 30.04.2008 ha ceduto (doc. H) ad PR CP_4 FI spa ex art. 58 TUB un blocco di crediti tra i quali (vedi estratto all. 2 al contratto e successiva pubblicità in Gazzetta Ufficiale del 24.05.2008 doc. 9 fasc. monitorio) le posizioni della Barberio srl, pag. 4/13