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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. HE NT Presidente dr. IA ES BR Consigliera rel. dr. Cristina Giannelli Consigliera
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA GIOVINE ITALIA 3 Parte_1 P.IVA_1
20123 MILANO presso lo studio dell'avv. CERRA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CHIARELLI LUIGI ( ) PIAZZA C.F._1
GIOVINE ITALIA 3 20123 MILANO;
( ) Parte_2 C.F._2
PIAZZA GIOVINE ITALIA 3 20123 MILANO.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CARLO Controparte_1 P.IVA_2
FREGUGLIA, 8 MILANO presso lo studio dell'avv. CAMOZZI FEDERICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GORLA RAFFAELE CARLO
( ) VIA FREGUGLIA 20122 MILANO. C.F._3
APPELLATA
pagina 1 di 16
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte adita, in riforma della sentenza oggetto d'impugnazione, Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Nel merito, in via principale: riformare la sentenza n. 1094/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7 febbraio 2025 e per l'effetto accogliere le domande proposte da in primo grado, Parte_1 respingendo la domanda riconvenzionale formulata da e così confermare il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 9074/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 3 maggio 2022, accogliendo la relativa domanda di pagamento in esso contenuto, per tutte le ragioni esposte nei motivi d'appello.
Nel merito, in via subordinata: nel denegato caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo n.
9074/2022, riformare la sentenza n. 1094/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7 febbraio
2025 e per l'effetto condannare comunque a corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1 pari a Euro 50.069,14 (o quel diverso importo che sarà determinato all'esito del presente giudizio), oltre interessi ex d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo, per tutte le ragioni esposte nei motivi d'appello.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie Controparte_1
e le pronunce del caso, ogni contraria o diversa istanza e domanda disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito
- Respingere l'appello proposto da e tutte le domande formulate dall'appellante, in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
1094/2025 del Tribunale di Milano.
In ogni caso - Condannare l'appellante all'integrale rifusione, a favore dell'appellata, delle spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio.
In sede istruttoria - Si fa salva ogni istanza”.
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado Contro (di qui in poi solo “ ) si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Controparte_1 di Milano col quale le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di €50.069,14 in favore di Pt_1
(d'ora in poi solo “ a titolo di:” mancato saldo totale di n. 4 fatture che si producono
[...] Pt_1
(docc. 1-4), emesse sulla base delle attività derivanti dal Contratto di licenza ed appalto di servizi pagina 2 di 16 stipulato tra le Parti con decorrenza 1/01/2020 (doc. 5), con il quale oltre a concedere Parte_1 licenza relativamente ad una piattaforma informatica già sviluppata a favore della debitrice, è stata incaricata di svolgere attività di assistenza periodica e manutenzione con riferimento a quest'ultima
(come da relativi allegati al contratto).
L'opponente eccepiva:
-l'insussistenza del credito vantato da perché non vi era prova della effettiva Parte_1 prestazione dei servizi di cui alle fatture monitoriamente azionate,
-l'inadempimento dell'opposta rispetto al precedente contratto del 24.04.2019 relativo:” allo svolgimento dell'attività di personalizzazione della piattaforma digitale per la gestione dell'attività medica “Nuvyta Platform” a seguito della preventiva analisi funzionale delle prestazioni necessarie all'attività di perché l'opera consegnata era affetta da gravi vizi e difetti come CP_1 riscontrati dalla perizia redatta dal Prof. Ing. Persona_1 chiedeva, dunque, la revoca del decreto, l'accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto del
24.4.2019 e del successivo contratto avente decorrenza dal 2.1.2020 per grave inadempimento di e, per l'effetto, in via riconvenzionale chiedeva la condanna della opposta, anche ai sensi Parte_1 dell'art. 1458 c.c., alla restituzione del corrispettivo già pagato, pari a complessivi € 84.215,38.
Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e diritto le argomentazioni della controparte, evidenziando come l'opera informatica di cui al primo contratto dell'aprile del 2019 era stata perfettamente realizzata e approvata, sia mediante collaudo, sia perché di tale approvazione da parte della committente, si dava espressamente atto nella parte introduttiva del successivo e secondo contratto del settembre 2020 con decorrenza dal gennaio del 2020 di licenza e di appalto di servizi di assistenza-manutenzione, con il quale i contraenti avevano disciplinato i reciproci rapporti per l'utilizzo, l'assistenza, la manutenzione e l'eventuale ulteriore sviluppo della piattaforma realizzata. Al fine di dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture oggetto di causa, produceva ulteriore documentazione rispetto a quella di cui al procedimento monitorio chiedendo, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo, e il rigetto delle domande di risoluzione e di ripetizione azionate dalla controparte.
Il Tribunale di Milano, a seguito di espletamento di CTU, osservava quanto segue:
- l'appaltatrice non aveva eccepito la decadenza della committente dal potere di denunciare i vizi dell'opera;
- il CTU aveva accertato che l'opera era affetta da vizi tali da non comprometterne la funzionalità complessiva, ma da diminuirne il valore rispetto al prezzo pattuito, per un importo corrispondente al costo degli interventi necessari per risolvere tali vizi:
pagina 3 di 16 - non sussistevano, quindi, i presupposti per poter risolvere il contratto, ma in ogni caso, era meritevole l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, che è da ricomprendersi nella domanda avente l'oggetto maggiore della restituzione integrale del corrispettivo a seguito della risoluzione del contratto;
- inoltre, “Quanto alla imputazione dei vizi grafici ad un terzo soggetto appaltatore incaricato dalla stessa si rileva che tale circostanza allegata da non è stata CP_1 Pt_1 contestata dalla opponente, così che si deve considerare accertata. Pertanto, non devono essere computati a diminuzione del valore dell'opera i costi per risolvere tali vizi, individuati dal CTU
e quantificati nell'importo di euro 1.281, IVA compresa, che devono essere detratti dalla complessiva diminuzione di valore quantificata dal CTU, pari a 19.886 euro IVA compresa, così ottenendosi l'importo di euro 18.005, da detrarre al prezzo dell'opera e da riconoscere alla opponente, in restituzione di quanto pagato” (cfr. sentenza di primo grado, p. 3);
- e poi, “Venendo all'analisi relativa alla prova dell'adempimento delle prestazioni di servizi di cui domanda il corrispettivo si osserva che, se la prestazione dei servizi relativi alle Pt_1 fatture n. 4/E e 9/E è stata provata da con la documentazione dei collaudi firmati Pt_1 dalla committente (doc. 16 e 18 della opposta), non è stata invece documentata la prestazione dei servizi addebitati nelle altre fatture, di cui la appaltatrice si è limitata ad affermare che fossero costi previsti nel contratto. Così che rispetto all'importo azionato col decreto ingiuntivo
è dovuta soltanto la minor somma di euro 7.930,00 corrispondenti alle due fatture di cui sopra”
(cfr. sentenza di primo grado, p. 3).
- Deve inoltre essere riconosciuta alla opponente la restituzione dell'importo di euro 10.000, relativo al pagamento parziale di una tra le fatture azionate da non riconoscere a per Pt_1 quanto sopra.
- Operata quindi la compensazione fra le rispettive poste di dare e avere, deve essere riconosciuto alla opponente la restituzione dell'importo di euro 20.075, con gli interessi legali dal giorno del pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c., parificandosi l'inadempimento alla mala fede a tali effetti.
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1094/2025, revocava il decreto ingiuntivo n. 9074/2022, emesso dal Tribunale di Milano ed in accoglimento parziale delle domande avanzate da ei confronti di già operata la compensazione Controparte_1 Parte_1 fra i reciproci crediti, condannava a pagare a 'importo di Parte_1 Controparte_1 euro 20.075,00 con gli interessi legali dal giorno del pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c., parificandosi l'inadempimento alla mala fede a tali effetti;
rigettava per il resto le domande avanzate pagina 4 di 16 reciprocamente dalle parti;
compensava per intero le spese di lite e poneva definitivamente il compenso del CTU a carico di ciascuna parte per metà.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, impugnava la predetta pronuncia chiedendone, sulla base di Pt_1
Contro quattro motivi di appello, l'integrale riforma. Si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto le deduzioni avversarie.
All'udienza di prima comparizione del 11.09.2025 le parti davano atto come, allo stato dell'arte, non fosse possibile una risoluzione bonaria della lite. Il consigliere istruttore, data la ricorrenza dei presupposti ex art. 350 co. 3 c.p.c., invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e queste precisavano come in atti. Inoltre, sempre il consigliere istruttore disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissando l'udienza collegiale in data 23.10.2025 e assegnando alle parti termine fino al 10.10.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. Alla predetta udienza le parti discutevano e all'esito il Collegio tratteneva la causa in decisione che veniva assunta nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello – intitolato “In via preliminare: sulla mancata eccezione della Contr decadenza di dal potere di denunciare i vizi dell'opera” – l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha statuito “che l'appaltatrice non ha eccepito la decadenza della committente dal potere di denunciare i vizi dell'opera, così che non ha rilevanza ostativa di un accertamento giudiziale dell'esatto adempimento la circostanza che l'opponente non avesse denunciato tali vizi e anzi avesse pagato quanto dovuto per il primo contratto, né la circostanza che il collaudo sia stato o meno eseguito e che i vizi denunciati in questo giudizio fossero o meno riconoscibili dal committente”.
In realtà, a differenza da quanto affermato dal giudice di prime cure, aveva messo in evidenza Pt_1 la tardività della denuncia dei vizi e difetti, laddove, aveva espressamente affermato in sede di comparsa di costituzione che: “…si ricorda ancora una volta come il contratto di sviluppo e personalizzazione della piattaforma Nu4MDconcierge stipulato tra le Parti nel 2019 fu portato a Contr termine da in pieno contraddittorio con senza che quest'ultima, prima della presente Pt_1 causa (trascorsi dunque ben 3 anni), avesse mai avuto alcunché da ridire sul risultato ottenuto, peraltro specificatamente approvato sia con la dichiarazione di cui all'art. 7 del successivo contratto stipulato nel 2020 che con il verbale di collaudo di cui all'Allegato 6 del medesimo, sulla rilevanza del quale già si è detto nei paragrafi precedenti”; ebbene, tale circostanza puntualmente allegata integra pagina 5 di 16 un'eccezione di decadenza dal potere di denuncia dei vizi in capo al committente. Ciò è avvalorato anche dai seguenti rilievi:
- ai fini della proposizione di codesta eccezione, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente qualsiasi deduzione che riveli l'intento del deducente di contrastare la domanda avversaria;
- l'eccezione può considerarsi validamente sollevata se dalle espressioni adottate dalla parte risulta in modo palese la volontà di avvalersi dell'estinzione del diritto per decorso del tempo;
- in ogni caso, il giudice non è “tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultano contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale” (cfr. atto di citazione in appello).
Con il secondo motivo di appello – intitolato “Nel merito: sul rapporto tra domanda di riduzione del prezzo e quella di risoluzione contrattuale” – l'appellante impugna il capo della sentenza in cui il
Tribunale ha statuito che “Sul punto della conformità dell'opera al contenuto delle obbligazioni assunte dalla appaltatrice è stata quindi disposta una CTU. Si anticipa che il consulente ha ritenuto che l'opera fosse affetta da vizi tali da non comprometterne la funzionalità complessiva, ma da diminuirne il valore rispetto al prezzo pattuito, per un importo corrispondente al costo degli interventi per risolvere tali vizi. Pertanto, se non si può pronunciare la risoluzione dei contratti chiesta dalla opponente, che presuppone la totale inutilizzabilità delle prestazioni rese dalla appaltatrice, deve tuttavia essere riconosciuto alla committente l'importo pari a tali costi, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo (art. 1668 c.c.), certamente ricompresa nella domanda avente
l'oggetto maggiore della restituzione integrale del corrispettivo a seguito della risoluzione del contratto”.
Il Tribunale, nonostante, abbia correttamente ravvisato la insussistenza dei presupposti ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, ha errato nel ritenere che la domanda di riduzione del prezzo, Contro mai formulata da fosse automaticamente da ricomprendersi nella domanda di restituzione del corrispettivo a seguito della risoluzione del contratto; invero, le due domande, pur essendo cumulabili nel medesimo giudizio, devono, in ogni caso, essere ambedue proposte: “L'azione redhibitoria è difatti ontologicamente diversa da quella quanti minoris e non può certo ricomprenderla, mirando la prima al venir meno totale del vincolo contrattuale, liberando le parti dall'obbligazione contrattuale ex tunc”
(cfr. atto di citazione in appello). pagina 6 di 16 Con il terzo motivo di appello – intitolato “Nel merito: sulla natura dei presunti vizi della piattaforma
e sul contenuto della CTU svolta” – si lamenta del fatto che il Tribunale, nel condannarla al Pt_1 pagamento dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi rilevati dal CTU, ha totalmente omesso e non statuito riguardo alla circostanza allegata per cui a prescindere dai difetti della piattaforma rilevati dal
Consulente incaricato, gli stessi avrebbero potuto pacificamente essere gestiti in contraddittorio con Contro in fase di “rodaggio” della piattaforma, se soltanto questa avesse l'avesse notiziata delle proprie asserite insoddisfazioni” (cfr. atto di citazione in appello).
Infatti:
- un software appena realizzato è spesso ancora perfettibile e soggetto a potenziale errore;
- è infatti possibile che non tutti i casi limite si siano potuti verificare ex ante e che ci possano essere quindi condizioni che portino il software a comportarsi in maniera non attesa;
- inoltre, “Una gestione del ciclo di vita del software deve pertanto prevedere non solo procedure documentate per tutte le fasi, potenzialmente interattive, di analisi, design sviluppo, test, documentazione e rilascio, ma anche la gestione delle segnalazioni post-rilascio” (cfr. atto di citazione in appello);
- è sempre stata disponibile, anche alla luce del contratto di manutenzione in essere con Pt_1
Contro
a intervenire nell'alveo di tale negozio per risolvere qualunque problematica contingente sull'utilizzo e la fruibilità della piattaforma informatica che, essendo nuova, abbisognava naturalmente di un fisiologico periodo di rodaggio ed aggiustamento;
- e poi, “Qualora le problematiche contestate per la prima volta con l'opposizione a decreto ingiuntivo fossero state segnalate in costanza di contratto (così come avrebbe dovuto essere, attraverso l'apertura di appositi ticket), queste ultime sarebbero certamente state prese in carico senza ulteriori esborsi (derivanti da presunti costi esterni) che il Tribunale ha erroneamente deciso di mettere a carico di , a fronte di una gestione della piattaforma, Pt_1
Contr da parte di non sostenibile dal punto di vista tecnico” (cfr. atto di citazione in appello);
- lo stesso consulente tecnico, nelle proprie conclusioni, ha dichiarato che “emerge che i problemi riscontrati circa la buona fruibilità della piattaforma oggetto di CTU non appaiono insormontabili (….) Tali criticità, per garantire la perfetta fruibilità della piattaforma, avrebbero potuto essere emendati con attività di revisione ed analisi, e mediante
l'implementazione di opportune modifiche”; Contro
- da ciò ne deriva un comportamento contrario a buona fede ex art. 1375 c.c. da parte di pagina 7 di 16 - in aggiunta, la condotta tenuta dall'appellata ha integrato ex art. 1227 c.c. un concorso colposo in capo alla medesima, nella causazione dei presunti danni dalla stessa lamentati, con il doveroso e conseguente ricalcolo in riduzione (se non l'azzeramento) dei medesimi.
Con il quarto motivo di appello – intitolato “Nel merito: errata valutazione delle prove relative al credito vantato da , con conseguente violazione dell'art. 115 cpc” – l'appellante sostiene che il Pt_1
Tribunale avrebbe erroneamente stabilito che non abbia dato dimostrazione o prova delle Pt_1 prestazioni oggetto delle fatture nn. 7/E e 6/E (cfr. docc. 1 e 3 del fascicolo monitorio), per complessivi Contro
€52.139,14, ordinando anche la restituzione di € 10.000,00 già pagati da in acconto sulla fattura
7/E, e così ingiustamente ritenuto che rispetto all'importo azionato col decreto ingiuntivo fosse dovuta soltanto la minor somma di euro 7.930,00 corrispondenti alle altre due fatture 4/E e 9/E.
Al contrario l'appellante ha dato dimostrazione anche delle prestazioni oggetto delle fatture nn. 7/E e
6/E:
- perché l'oggetto di tali fatture, erano i corrispettivi pattuiti contrattualmente, a fronte di obbligazioni di durata e di messa a disposizione, quali il “Canone annuale [...] Licenses” e i servizi di supporto (“II Level support” e “Gestione e coordinamento infrastruttura”).
Ina altre parole, si trattava di costi mensili predeterminati, pertanto, per tali prestazioni, la prova del credito non richiede la dimostrazione di un singolo e specifico facere, bensì, la prova della fonte contrattuale che stabilisce l'obbligo di pagamento a fronte della concessione in licenza della piattaforma e della disponibilità dei servizi di assistenza. ha pienamente assolto a tale onere producendo il Pt_1
Contro contratto di licenza e manutenzione del settembre 2020 ed era casomai che avrebbe dovuto provare la mancata erogazione dei servizi previsti dal contratto o eventuali fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento rimasta inadempiuta.
Opinione della Corte
L'appello è parzialmente da accogliere. Queste le ragioni. Contro Occorre premettere come sia pacifico che e il 24.04.2019, sottoscrissero un primo Pt_1 contratto per lo svolgimento dell'attività di personalizzazione della piattaforma “Nuvyta Platform” a Contro seguito della preventiva analisi funzionale delle prestazioni necessarie all'attività della stessa
(doc. n. 1 appellato, fascicolo di primo grado). Successivamente, con un secondo contratto “di licenza e di appalto di servizi”, con decorrenza dal 2.01.2020, i contraenti definivano inoltre le licenze d'uso della piattaforma e i correlati servizi di manutenzione (doc. n. 2 appellato, fascicolo di primo grado).
Passando, quindi, al merito del gravame, ritiene la Corte infondato il primo motivo di appello.
pagina 8 di 16 L'appellante ritiene, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, di aver correttamente sollevato l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. perché a pagg. 14 e 15 della comparsa di costituzione e risposta ha espressamente dedotto che: “…si ricorda ancora una volta come il contratto di sviluppo e personalizzazione della piattaforma Nu4MDconcierge stipulato tra le Parti nel Contr 2019 fu portato a termine da in pieno contraddittorio con con senza che quest'ultima, Pt_1 prima della presente causa (trascorsi dunque ben 3 anni), avesse mai avuto alcunché da ridire sul risultato ottenuto, peraltro specificatamente approvato sia con la dichiarazione di cui all'art. 7 del successivo contratto stipulato nel 2020 che con il verbale di collaudo di cui all'Allegato 6 del medesimo, sulla rilevanza del quale già si è detto nei paragrafi precedenti”. Tuttavia, tale doglianza non ha pregio per i seguenti motivi:
- posto che “In tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio; pertanto, la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione” (Cass. Civ., Sez. II, ord. N. 14569/2024), in ogni caso, si osservi come nessun elemento emerga dalla disamina degli atti processuali circa il fatto che Pt_1 abbia sollevato la relativa eccezione di decadenza: invero, la parte avrebbe dovuto specificatamente indicare l'inutile decorso del termine di sessanta giorni a decorrere dalla scoperta dei vizi medesimi;
- è del tutto inconferente il rilievo secondo cui “il costante e consolidato insegnamento della
Suprema Corte, secondo cui il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultano contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale” (cfr. atto di citazione in appello): invero, posto che, come suindicato, l'organo giudicante nell'ambito dell'interpretazione della domanda non è necessariamente vincolato alle espressioni letterali usate della parti, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda stessa, in ogni caso, come l'interpretazione non può spingersi fino a configurare una domanda totalmente difforme, nel petitum e nella causa petendi, rispetto a quanto dedotto e allegato dalle parti (v., ad esempio, Cass. Civ., Sez. I, n. 8519/2006 secondo cui “Il potere- pagina 9 di 16 dovere del giudice di qualificare correttamente la domanda non consente di sostituire la domanda proposta con una diversa, fondata su altra "causa petendi", e dunque di introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto, particolarmente in grado di appello, in cui il giudice non può esaminare una questione neppure tacitamente proposta, perché non in rapporto con quella espressamente formulata, e di quella non costituente antecedente logico- giuridico”), così egli non può spingersi a ritenere correttamente sollevata una eccezione mai presa in considerazione, né esplicitamente, né implicitamente, dalla parte interessata.
Il secondo motivo di appello è invece fondato: come giustamente lamentato dall'appellante, il
Tribunale ha errato nel ritenere che la domanda di riduzione del prezzo fosse automaticamente da ricomprendersi nelle domande di risoluzione e di conseguente restituzione del prezzo pagato.
- Nel caso di stipula di un contratto di appalto ex artt. 1655 ss. c.c., la tutela apprestata al committente si articola nella possibilità di chiedere l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo – sempre fatto salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore – oppure si può domandare la risoluzione del contratto (art. 1668 c.c.);
- l'azione di riduzione del prezzo – in presenza di un minor valore dell'opera a causa dei vizi – è diretta a porre il committente nella situazione in cui si sarebbe trovato, laddove, fosse stato pattuito tra i contraenti un prezzo inferiore: è lapalissiano come tale azione svolga, lato sensu, la medesima funzione dell'azione di risarcimento del danno poiché, in ambedue i casi il committente punta al ristoro economico derivante dall'inadempimento contrattuale (in ogni caso, l'attore deve provare il suddetto deprezzamento il quale, nel caso, deve avvenire secondo criteri obiettivi);
- viceversa, il rimedio risolutorio è subordinato alla esistenza di vizi o difformità tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla propria destinazione: “In materia di appalto, la disciplina dettata dell'art. 1668 in tema di difetti dell'opera, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo, soltanto nell'ottica del mantenimento del contratto” (Cass. Civ., Sez. II, n. 15167/2001). Tale requisito deve essere valutato sia secondo criteri oggettivi, ossia bisogna verificare l'utilizzo che quell'opera o servizio riceverebbe dalla generalità di persone, sia secondo criteri soggettivi, ovverosia facendo perno su particolari caratteristiche dell'opera o del servizio dedotti in contratto.
Così brevemente delineato il quadro normativo ed ermeneutico di riferimento: pagina 10 di 16 - dal punto di vista processuale la domanda di riduzione del prezzo può essere cumulata, nel corso del primo grado di giudizio, con quella di risoluzione, oppure è possibile cambiarla – sempre con quella di riduzione – fino all'udienza di precisazione delle conclusioni: “In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono incompatibili, sicchè ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio […]” (Cass. Civ., Sez. II, n. 9239/2000). Inoltre, sarebbe altresì possibile domandare la riduzione del prezzo per la prima volta in grado di appello: “In tema d'appalto, la domanda di riduzione del prezzo in presenza di difetti dell'opera può essere proposta, in luogo di quella originaria di risoluzione per inadempimento, sia nel giudizio di primo grado sia in quello
d'appello, giacché, essendo fondata sulla medesima "causa petendi" e caratterizzata da un
"petitum" più limitato, non costituisce domanda nuova” (Cass. Civ., Sez. II, ord. N. 2037/2019);
- ebbene, sulla base di tali rilievi, è erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui “Pertanto, se non si può pronunciare la risoluzione dei contratti chiesta dalla opponente, che presuppone la totale inutilizzabilità delle prestazioni rese dalla appaltatrice, deve tuttavia essere riconosciuto alla committente l'importo pari a tali costi, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo (art. 1668 c.c.), certamente ricompresa nella domanda avente l'oggetto maggiore della restituzione integrale del corrispettivo a seguito della risoluzione del contratto”
(cfr. sentenza di primo grado, p. 2): non si comprende per quale motivo la domanda di riduzione del prezzo dovrebbe essere automaticamente ricompresa in quella di risoluzione (perchè non Contro sarebbe automaticamente da ricomprendersi quella risarcitoria ?) dato che nel precedente grado di giudizio, né ha proposto un cumulo di domande (in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ella chiedeva esplicitamente di “Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto in data 24.4.2019 e del contratto in data 2.1.2020 per grave inadempimento di Pt_1
) né, tantomeno, ha modificato la domanda medesima all'esito della CTU in sede di
[...]
Contro precisazione delle conclusioni (tra l'altro, non ha mai paventato la possibilità di domandare la riduzione del prezzo, neppure, implicitamente ed in sede di memorie difensive finali ha sempre e solo argomentato e chiesto la risoluzione dei contratti e la restituzione del corrispettivo versato ai sensi dell'art- 1458 c.c. cioè quale conseguenza della risoluzione).
- tutto ciò è altresì confermato dallo stesso appellato il quale afferma che “Ferma restando la decisiva rilevanza delle considerazioni che precedono, va in ogni caso evidenziata l'irrilevanza Contr della questione oggetto del primo motivo di gravame posto che in via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto stante i plurimi e gravissimi inadempimenti dell'appaltatrice” (cfr. comparsa di costituzione, p. 12): è la stessa quindi, a confermare CP_3
pagina 11 di 16 come ella abbia solo e soltanto domandato la risoluzione e abbia chiesto soltanto la caducazione del contratto;
- inoltre, la Suprema Corte ha ribadito più volte come “In materia di appalto, atteso che il committente può chiedere in via alternativa, ex art. 1668 c.c., l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo, la quale postula la verifica che l'opera eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola
d'arte, la domanda di riduzione del prezzo deve ritenersi ricompresa nella domanda di reintegra in forma specifica, sicchè il rigetto della seconda comporta l'inequivoco rigetto anche della prima, ancorchè dichiaratamente proposta in via subordinata;
ne consegue che non sussiste il vizio di omessa pronuncia qualora il giudice, rigettata la domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi, per intervenuta prescrizione, abbia evitato di pronunciarsi sulla domanda di riduzione del prezzo” (Cass. Civ., Sez. VI, n. 8432/2022; v. anche Cass. Civ., Sez.
II, n. 24305/2017 secondo cui “Nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, comma 1, c.c., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltare mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 c.c., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. La prima domanda, infatti, che postula la colpa dell'appaltatore, è utilizzabile per il ristoro del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell'appaltatore (come nel caso di danni a persone o
a cose, o di spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente); la seconda, che prescinde dalla colpa dell'appaltatore tenuto comunque alla garanzia, tende a conseguire un "minus" rispetto alla reintegrazione in forma specifica, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione della "eadem res debita", sicché deve ritenersi ricompresa, anche se non esplicitata, nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi”).
- Orbene, la Suprema Corte ritiene che l'actio quanti minoris sia implicitamente ricompresa nella domanda di eliminazione dei vizi (“reintegrazione in forma specifica”), tuttavia, tale ragionamento non può essere trasposto nell'ambito del rapporto tra azione di risoluzione e azione di riduzione del prezzo: invero, in quest'ultimo caso, se pur vero che l'azione di riduzione ha un petitum inferiore rispetto a quella di risoluzione – rappresentandone, sotto certi profili, un minus – comunque, le due azioni non tutelano il medesimo interesse poiché in un caso vi sarà la caducazione del contratto (azione di risoluzione), nell'altro, invece, vi sarà la sua pagina 12 di 16 conservazione (actio quanti minoris); viceversa, sia l'azione di riduzione, sia l'azione di eliminazione dei vizi sono rimedi manutentivi del negozio;
- e ancora. Si prenda il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito altera gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi), emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto, nemmeno implicitamente o virtualmente compreso nella domanda. Il giudice non può, nell'accogliere la domanda, pronunciare sulle conseguenze che derivano secondo
l'ordinamento, pur se non espressamente richieste, quando queste non rientrano tra le conseguenze dell'azione esercitata come previsto dalla normativa” (Cass. Civ., Sez. III, n.
11514/2025): orbene, pare oltremodo evidente come l'actio quanti minoris non possa essere ricompresa in quella di risoluzione poiché dalle due, come dianzi ricordato, derivano conseguenze diametralmente opposte;
Contro
- si deve, infine, sottolineare come non abbia proposto, in questa sede, appello incidentale riguardo al rigetto della domanda di risoluzione: da ciò ne consegue il fatto che si sia cristallizzato il giudicato circa l'insussistenza dei presupposti ai fini della pronuncia fenomeno risolutorio.
In virtù di ciò, pare oltremodo evidente la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 99 e 112 c.p.c. in quanto il giudice di prime cure ha accolto una domanda che non è mai stata formulata né esplicitamente, né implicitamente conseguentemente la sentenza oggetto di gravame deve essere Contro riformata, e quindi, la domanda riconvenzionale formulata da deve essere rigettata.
L'accoglimento di tale motivo di gravame comporta poi l'assorbimento del terzo motivo di appello non essendo dovuta alcuna riduzione del prezzo e non essendo, pertanto, necessario indagare su un Contro eventuale concorso di colpa di
Parimenti, è fondato il quarto motivo di appello con il quale l'appellante sostiene che il Tribunale ha violato i principi in tema di riparto dell'onere della prova non riconoscendo l'esecuzione delle prestazioni riconducibili alle fatture 7/E e 6/E (docc. nn. 1 e 3 fascicolo monitorio). La doglianza ha pregio:
- in tema di responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c. costituisce principio tralatizio quello secondo cui, in ossequio alla persistenza del diritto, il creditore deve limitarsi ad allegare l'inadempimento e dimostrare, quale elemento costitutivo della sua pretesa, la fonte negoziale del credito, spettando invece al debitore provare ed allegare l'insussistenza dell'inadempimento,
o perché vi è stata una causa estintiva della pretesa, o perché, a differenza di quanto affermato dal creditore, un adempimento vi è stato: “in tema di prova dell'inadempimento di una pagina 13 di 16 obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 13533/2001);
- ebbene, in giudizio sono stati prodotti sia i due contratti (fonte convenzionale del credito), sia le relative fatture 6/E e 7/E (docc. nn. 1 e 3 fascicolo monitorio), la prima per un importo pari a €
31.253,96, la seconda per una somma di € 20.885,18;
- quindi, sarebbe spettato a in quanto debitrice – provare o l'avvenuto pagamento, oppure CP_3 la mancata esecuzione delle opere dedotte in contratto;
tuttavia, quest'ultima si è limitata a contestare genericamente la mancata erogazione dei servizi;
- ciò è suffragato altresì dal fatto che l'appellato haa versato un acconto di € 10.000,00 sulla prima fattura;
- per quanto concerne la voce “Canone annuale Gennaio / Dicembre 2021 Licenses & III Level –
Premium”, è irrilevante l'affermazione secondo cui “il canone annuale è pacificamente connesso all'utilizzo della Piattaforma Nu4Mdconcierge che, come noto, era costituita dai moduli TF e ST (cfr. pag. 7 Allegato 1 al contratto 2.1.2020, doc. 2): secondo quanto definitivamente accertato dal Tribunale il primo modulo non è stato mai fornito. Non si vede quindi a quale titolo possa pretendere il pagamento della licenza di cui trattasi” Pt_1
(cfr. comparsa di costituzione, pp. 17-18): invero, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, e come riportato dal Tribunale “la mancata prestazione del suddetto modulo, non
pagina 14 di 16 essendosi riflettuta nella mancanza di funzionalità ulteriori rispetto a quelle rilevate dal CTU, non può incidere […]” (cfr. sentenza di primo grado, p. 3);
- inoltre, tutto quanto esposto è suffragato dal fatto che “trattandosi di costi di licenza di una piattaforma e non di un'attività consistente in un facere in capo all'odierna appellante, non si comprende cosa quest'ultima avrebbe dovuto documentare per dimostrare il proprio diritto di credito, oltre al contratto quale fonte dell'obbligazione” (cfr. atto di citazione in appello): anche in ossequio al principio di “vicinanza della prova” sarebbe stato onere della debitrice dimostrare la mancata esecuzione delle prestazioni da parte dell'appellante. È invece, pacifico Contro dal carteggio in atti che abbia usufruito delle licenze e dei relativi servizi fissi sia per l'anno 2020 che per il 2021.
- In riforma, le domande proposte da devono essere rigettare e la stessa deve Controparte_1 essere condannata a pagare a favore della appellata la somma di €50.069,4 oltre gli interessi ex dlgs n.231/2002 dal dovuto sino all'effettivo saldo, in ossequio al principio per cui l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché, l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si
“conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata (in questi termini, Cass., Sez. 6-3, 6/9/2017, n. 20868, Cass. 315/2024. Contro Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di sia quelle di primo grado che di secondo grado come da liquidazione in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti per le causa di valore compreso tra €26.000,01 e 52.000,00 con esclusione della fase istruttoria per questo grado.
Le spese di CTU possono invece restare a carico di ciascuna parte in ragione della metà, perché
l'indagine tecnica si è resa necessaria ai fini della decisione
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.1094/2025 pubblicata il 17.02.2025 in riforma, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande proposte da e di conseguenza: Controparte_1
2) Condanna a pagare a favore di la somma di €50.069,40 oltre gli Controparte_1 Parte_1 interessi ex dlgs n.231/2002 dal dovuto, sino all'effettivo saldo.
pagina 15 di 16 3) Condanna a rimborsare a favore di le spese di lite di entrambi Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio che liquida: per il primo grado in complessivi €7.616,00 e per il presente grado in complessivi €6.949,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfetario per entrambi i gradi.
4) Pone definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione del 50% il compenso del CTU come liquidato in atti.
5) Rigetta ogni ulteriore domanda o istanza
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025
La cons. Est la Presidente
IA ES BR HE NT
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. HE NT Presidente dr. IA ES BR Consigliera rel. dr. Cristina Giannelli Consigliera
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA GIOVINE ITALIA 3 Parte_1 P.IVA_1
20123 MILANO presso lo studio dell'avv. CERRA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CHIARELLI LUIGI ( ) PIAZZA C.F._1
GIOVINE ITALIA 3 20123 MILANO;
( ) Parte_2 C.F._2
PIAZZA GIOVINE ITALIA 3 20123 MILANO.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CARLO Controparte_1 P.IVA_2
FREGUGLIA, 8 MILANO presso lo studio dell'avv. CAMOZZI FEDERICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GORLA RAFFAELE CARLO
( ) VIA FREGUGLIA 20122 MILANO. C.F._3
APPELLATA
pagina 1 di 16
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte adita, in riforma della sentenza oggetto d'impugnazione, Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Nel merito, in via principale: riformare la sentenza n. 1094/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7 febbraio 2025 e per l'effetto accogliere le domande proposte da in primo grado, Parte_1 respingendo la domanda riconvenzionale formulata da e così confermare il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 9074/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 3 maggio 2022, accogliendo la relativa domanda di pagamento in esso contenuto, per tutte le ragioni esposte nei motivi d'appello.
Nel merito, in via subordinata: nel denegato caso di mancata conferma del decreto ingiuntivo n.
9074/2022, riformare la sentenza n. 1094/2025 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7 febbraio
2025 e per l'effetto condannare comunque a corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1 pari a Euro 50.069,14 (o quel diverso importo che sarà determinato all'esito del presente giudizio), oltre interessi ex d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo, per tutte le ragioni esposte nei motivi d'appello.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previe le declaratorie Controparte_1
e le pronunce del caso, ogni contraria o diversa istanza e domanda disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito
- Respingere l'appello proposto da e tutte le domande formulate dall'appellante, in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
1094/2025 del Tribunale di Milano.
In ogni caso - Condannare l'appellante all'integrale rifusione, a favore dell'appellata, delle spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio.
In sede istruttoria - Si fa salva ogni istanza”.
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado Contro (di qui in poi solo “ ) si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Controparte_1 di Milano col quale le veniva ingiunto il pagamento dell'importo di €50.069,14 in favore di Pt_1
(d'ora in poi solo “ a titolo di:” mancato saldo totale di n. 4 fatture che si producono
[...] Pt_1
(docc. 1-4), emesse sulla base delle attività derivanti dal Contratto di licenza ed appalto di servizi pagina 2 di 16 stipulato tra le Parti con decorrenza 1/01/2020 (doc. 5), con il quale oltre a concedere Parte_1 licenza relativamente ad una piattaforma informatica già sviluppata a favore della debitrice, è stata incaricata di svolgere attività di assistenza periodica e manutenzione con riferimento a quest'ultima
(come da relativi allegati al contratto).
L'opponente eccepiva:
-l'insussistenza del credito vantato da perché non vi era prova della effettiva Parte_1 prestazione dei servizi di cui alle fatture monitoriamente azionate,
-l'inadempimento dell'opposta rispetto al precedente contratto del 24.04.2019 relativo:” allo svolgimento dell'attività di personalizzazione della piattaforma digitale per la gestione dell'attività medica “Nuvyta Platform” a seguito della preventiva analisi funzionale delle prestazioni necessarie all'attività di perché l'opera consegnata era affetta da gravi vizi e difetti come CP_1 riscontrati dalla perizia redatta dal Prof. Ing. Persona_1 chiedeva, dunque, la revoca del decreto, l'accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto del
24.4.2019 e del successivo contratto avente decorrenza dal 2.1.2020 per grave inadempimento di e, per l'effetto, in via riconvenzionale chiedeva la condanna della opposta, anche ai sensi Parte_1 dell'art. 1458 c.c., alla restituzione del corrispettivo già pagato, pari a complessivi € 84.215,38.
Si costituiva l'opposta, contestando in fatto e diritto le argomentazioni della controparte, evidenziando come l'opera informatica di cui al primo contratto dell'aprile del 2019 era stata perfettamente realizzata e approvata, sia mediante collaudo, sia perché di tale approvazione da parte della committente, si dava espressamente atto nella parte introduttiva del successivo e secondo contratto del settembre 2020 con decorrenza dal gennaio del 2020 di licenza e di appalto di servizi di assistenza-manutenzione, con il quale i contraenti avevano disciplinato i reciproci rapporti per l'utilizzo, l'assistenza, la manutenzione e l'eventuale ulteriore sviluppo della piattaforma realizzata. Al fine di dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture oggetto di causa, produceva ulteriore documentazione rispetto a quella di cui al procedimento monitorio chiedendo, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo, e il rigetto delle domande di risoluzione e di ripetizione azionate dalla controparte.
Il Tribunale di Milano, a seguito di espletamento di CTU, osservava quanto segue:
- l'appaltatrice non aveva eccepito la decadenza della committente dal potere di denunciare i vizi dell'opera;
- il CTU aveva accertato che l'opera era affetta da vizi tali da non comprometterne la funzionalità complessiva, ma da diminuirne il valore rispetto al prezzo pattuito, per un importo corrispondente al costo degli interventi necessari per risolvere tali vizi:
pagina 3 di 16 - non sussistevano, quindi, i presupposti per poter risolvere il contratto, ma in ogni caso, era meritevole l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, che è da ricomprendersi nella domanda avente l'oggetto maggiore della restituzione integrale del corrispettivo a seguito della risoluzione del contratto;
- inoltre, “Quanto alla imputazione dei vizi grafici ad un terzo soggetto appaltatore incaricato dalla stessa si rileva che tale circostanza allegata da non è stata CP_1 Pt_1 contestata dalla opponente, così che si deve considerare accertata. Pertanto, non devono essere computati a diminuzione del valore dell'opera i costi per risolvere tali vizi, individuati dal CTU
e quantificati nell'importo di euro 1.281, IVA compresa, che devono essere detratti dalla complessiva diminuzione di valore quantificata dal CTU, pari a 19.886 euro IVA compresa, così ottenendosi l'importo di euro 18.005, da detrarre al prezzo dell'opera e da riconoscere alla opponente, in restituzione di quanto pagato” (cfr. sentenza di primo grado, p. 3);
- e poi, “Venendo all'analisi relativa alla prova dell'adempimento delle prestazioni di servizi di cui domanda il corrispettivo si osserva che, se la prestazione dei servizi relativi alle Pt_1 fatture n. 4/E e 9/E è stata provata da con la documentazione dei collaudi firmati Pt_1 dalla committente (doc. 16 e 18 della opposta), non è stata invece documentata la prestazione dei servizi addebitati nelle altre fatture, di cui la appaltatrice si è limitata ad affermare che fossero costi previsti nel contratto. Così che rispetto all'importo azionato col decreto ingiuntivo
è dovuta soltanto la minor somma di euro 7.930,00 corrispondenti alle due fatture di cui sopra”
(cfr. sentenza di primo grado, p. 3).
- Deve inoltre essere riconosciuta alla opponente la restituzione dell'importo di euro 10.000, relativo al pagamento parziale di una tra le fatture azionate da non riconoscere a per Pt_1 quanto sopra.
- Operata quindi la compensazione fra le rispettive poste di dare e avere, deve essere riconosciuto alla opponente la restituzione dell'importo di euro 20.075, con gli interessi legali dal giorno del pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c., parificandosi l'inadempimento alla mala fede a tali effetti.
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1094/2025, revocava il decreto ingiuntivo n. 9074/2022, emesso dal Tribunale di Milano ed in accoglimento parziale delle domande avanzate da ei confronti di già operata la compensazione Controparte_1 Parte_1 fra i reciproci crediti, condannava a pagare a 'importo di Parte_1 Controparte_1 euro 20.075,00 con gli interessi legali dal giorno del pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c., parificandosi l'inadempimento alla mala fede a tali effetti;
rigettava per il resto le domande avanzate pagina 4 di 16 reciprocamente dalle parti;
compensava per intero le spese di lite e poneva definitivamente il compenso del CTU a carico di ciascuna parte per metà.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, impugnava la predetta pronuncia chiedendone, sulla base di Pt_1
Contro quattro motivi di appello, l'integrale riforma. Si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto le deduzioni avversarie.
All'udienza di prima comparizione del 11.09.2025 le parti davano atto come, allo stato dell'arte, non fosse possibile una risoluzione bonaria della lite. Il consigliere istruttore, data la ricorrenza dei presupposti ex art. 350 co. 3 c.p.c., invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e queste precisavano come in atti. Inoltre, sempre il consigliere istruttore disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissando l'udienza collegiale in data 23.10.2025 e assegnando alle parti termine fino al 10.10.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. Alla predetta udienza le parti discutevano e all'esito il Collegio tratteneva la causa in decisione che veniva assunta nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello – intitolato “In via preliminare: sulla mancata eccezione della Contr decadenza di dal potere di denunciare i vizi dell'opera” – l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha statuito “che l'appaltatrice non ha eccepito la decadenza della committente dal potere di denunciare i vizi dell'opera, così che non ha rilevanza ostativa di un accertamento giudiziale dell'esatto adempimento la circostanza che l'opponente non avesse denunciato tali vizi e anzi avesse pagato quanto dovuto per il primo contratto, né la circostanza che il collaudo sia stato o meno eseguito e che i vizi denunciati in questo giudizio fossero o meno riconoscibili dal committente”.
In realtà, a differenza da quanto affermato dal giudice di prime cure, aveva messo in evidenza Pt_1 la tardività della denuncia dei vizi e difetti, laddove, aveva espressamente affermato in sede di comparsa di costituzione che: “…si ricorda ancora una volta come il contratto di sviluppo e personalizzazione della piattaforma Nu4MDconcierge stipulato tra le Parti nel 2019 fu portato a Contr termine da in pieno contraddittorio con senza che quest'ultima, prima della presente Pt_1 causa (trascorsi dunque ben 3 anni), avesse mai avuto alcunché da ridire sul risultato ottenuto, peraltro specificatamente approvato sia con la dichiarazione di cui all'art. 7 del successivo contratto stipulato nel 2020 che con il verbale di collaudo di cui all'Allegato 6 del medesimo, sulla rilevanza del quale già si è detto nei paragrafi precedenti”; ebbene, tale circostanza puntualmente allegata integra pagina 5 di 16 un'eccezione di decadenza dal potere di denuncia dei vizi in capo al committente. Ciò è avvalorato anche dai seguenti rilievi:
- ai fini della proposizione di codesta eccezione, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente qualsiasi deduzione che riveli l'intento del deducente di contrastare la domanda avversaria;
- l'eccezione può considerarsi validamente sollevata se dalle espressioni adottate dalla parte risulta in modo palese la volontà di avvalersi dell'estinzione del diritto per decorso del tempo;
- in ogni caso, il giudice non è “tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultano contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale” (cfr. atto di citazione in appello).
Con il secondo motivo di appello – intitolato “Nel merito: sul rapporto tra domanda di riduzione del prezzo e quella di risoluzione contrattuale” – l'appellante impugna il capo della sentenza in cui il
Tribunale ha statuito che “Sul punto della conformità dell'opera al contenuto delle obbligazioni assunte dalla appaltatrice è stata quindi disposta una CTU. Si anticipa che il consulente ha ritenuto che l'opera fosse affetta da vizi tali da non comprometterne la funzionalità complessiva, ma da diminuirne il valore rispetto al prezzo pattuito, per un importo corrispondente al costo degli interventi per risolvere tali vizi. Pertanto, se non si può pronunciare la risoluzione dei contratti chiesta dalla opponente, che presuppone la totale inutilizzabilità delle prestazioni rese dalla appaltatrice, deve tuttavia essere riconosciuto alla committente l'importo pari a tali costi, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo (art. 1668 c.c.), certamente ricompresa nella domanda avente
l'oggetto maggiore della restituzione integrale del corrispettivo a seguito della risoluzione del contratto”.
Il Tribunale, nonostante, abbia correttamente ravvisato la insussistenza dei presupposti ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, ha errato nel ritenere che la domanda di riduzione del prezzo, Contro mai formulata da fosse automaticamente da ricomprendersi nella domanda di restituzione del corrispettivo a seguito della risoluzione del contratto; invero, le due domande, pur essendo cumulabili nel medesimo giudizio, devono, in ogni caso, essere ambedue proposte: “L'azione redhibitoria è difatti ontologicamente diversa da quella quanti minoris e non può certo ricomprenderla, mirando la prima al venir meno totale del vincolo contrattuale, liberando le parti dall'obbligazione contrattuale ex tunc”
(cfr. atto di citazione in appello). pagina 6 di 16 Con il terzo motivo di appello – intitolato “Nel merito: sulla natura dei presunti vizi della piattaforma
e sul contenuto della CTU svolta” – si lamenta del fatto che il Tribunale, nel condannarla al Pt_1 pagamento dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi rilevati dal CTU, ha totalmente omesso e non statuito riguardo alla circostanza allegata per cui a prescindere dai difetti della piattaforma rilevati dal
Consulente incaricato, gli stessi avrebbero potuto pacificamente essere gestiti in contraddittorio con Contro in fase di “rodaggio” della piattaforma, se soltanto questa avesse l'avesse notiziata delle proprie asserite insoddisfazioni” (cfr. atto di citazione in appello).
Infatti:
- un software appena realizzato è spesso ancora perfettibile e soggetto a potenziale errore;
- è infatti possibile che non tutti i casi limite si siano potuti verificare ex ante e che ci possano essere quindi condizioni che portino il software a comportarsi in maniera non attesa;
- inoltre, “Una gestione del ciclo di vita del software deve pertanto prevedere non solo procedure documentate per tutte le fasi, potenzialmente interattive, di analisi, design sviluppo, test, documentazione e rilascio, ma anche la gestione delle segnalazioni post-rilascio” (cfr. atto di citazione in appello);
- è sempre stata disponibile, anche alla luce del contratto di manutenzione in essere con Pt_1
Contro
a intervenire nell'alveo di tale negozio per risolvere qualunque problematica contingente sull'utilizzo e la fruibilità della piattaforma informatica che, essendo nuova, abbisognava naturalmente di un fisiologico periodo di rodaggio ed aggiustamento;
- e poi, “Qualora le problematiche contestate per la prima volta con l'opposizione a decreto ingiuntivo fossero state segnalate in costanza di contratto (così come avrebbe dovuto essere, attraverso l'apertura di appositi ticket), queste ultime sarebbero certamente state prese in carico senza ulteriori esborsi (derivanti da presunti costi esterni) che il Tribunale ha erroneamente deciso di mettere a carico di , a fronte di una gestione della piattaforma, Pt_1
Contr da parte di non sostenibile dal punto di vista tecnico” (cfr. atto di citazione in appello);
- lo stesso consulente tecnico, nelle proprie conclusioni, ha dichiarato che “emerge che i problemi riscontrati circa la buona fruibilità della piattaforma oggetto di CTU non appaiono insormontabili (….) Tali criticità, per garantire la perfetta fruibilità della piattaforma, avrebbero potuto essere emendati con attività di revisione ed analisi, e mediante
l'implementazione di opportune modifiche”; Contro
- da ciò ne deriva un comportamento contrario a buona fede ex art. 1375 c.c. da parte di pagina 7 di 16 - in aggiunta, la condotta tenuta dall'appellata ha integrato ex art. 1227 c.c. un concorso colposo in capo alla medesima, nella causazione dei presunti danni dalla stessa lamentati, con il doveroso e conseguente ricalcolo in riduzione (se non l'azzeramento) dei medesimi.
Con il quarto motivo di appello – intitolato “Nel merito: errata valutazione delle prove relative al credito vantato da , con conseguente violazione dell'art. 115 cpc” – l'appellante sostiene che il Pt_1
Tribunale avrebbe erroneamente stabilito che non abbia dato dimostrazione o prova delle Pt_1 prestazioni oggetto delle fatture nn. 7/E e 6/E (cfr. docc. 1 e 3 del fascicolo monitorio), per complessivi Contro
€52.139,14, ordinando anche la restituzione di € 10.000,00 già pagati da in acconto sulla fattura
7/E, e così ingiustamente ritenuto che rispetto all'importo azionato col decreto ingiuntivo fosse dovuta soltanto la minor somma di euro 7.930,00 corrispondenti alle altre due fatture 4/E e 9/E.
Al contrario l'appellante ha dato dimostrazione anche delle prestazioni oggetto delle fatture nn. 7/E e
6/E:
- perché l'oggetto di tali fatture, erano i corrispettivi pattuiti contrattualmente, a fronte di obbligazioni di durata e di messa a disposizione, quali il “Canone annuale [...] Licenses” e i servizi di supporto (“II Level support” e “Gestione e coordinamento infrastruttura”).
Ina altre parole, si trattava di costi mensili predeterminati, pertanto, per tali prestazioni, la prova del credito non richiede la dimostrazione di un singolo e specifico facere, bensì, la prova della fonte contrattuale che stabilisce l'obbligo di pagamento a fronte della concessione in licenza della piattaforma e della disponibilità dei servizi di assistenza. ha pienamente assolto a tale onere producendo il Pt_1
Contro contratto di licenza e manutenzione del settembre 2020 ed era casomai che avrebbe dovuto provare la mancata erogazione dei servizi previsti dal contratto o eventuali fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento rimasta inadempiuta.
Opinione della Corte
L'appello è parzialmente da accogliere. Queste le ragioni. Contro Occorre premettere come sia pacifico che e il 24.04.2019, sottoscrissero un primo Pt_1 contratto per lo svolgimento dell'attività di personalizzazione della piattaforma “Nuvyta Platform” a Contro seguito della preventiva analisi funzionale delle prestazioni necessarie all'attività della stessa
(doc. n. 1 appellato, fascicolo di primo grado). Successivamente, con un secondo contratto “di licenza e di appalto di servizi”, con decorrenza dal 2.01.2020, i contraenti definivano inoltre le licenze d'uso della piattaforma e i correlati servizi di manutenzione (doc. n. 2 appellato, fascicolo di primo grado).
Passando, quindi, al merito del gravame, ritiene la Corte infondato il primo motivo di appello.
pagina 8 di 16 L'appellante ritiene, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, di aver correttamente sollevato l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1667 c.c. perché a pagg. 14 e 15 della comparsa di costituzione e risposta ha espressamente dedotto che: “…si ricorda ancora una volta come il contratto di sviluppo e personalizzazione della piattaforma Nu4MDconcierge stipulato tra le Parti nel Contr 2019 fu portato a termine da in pieno contraddittorio con con senza che quest'ultima, Pt_1 prima della presente causa (trascorsi dunque ben 3 anni), avesse mai avuto alcunché da ridire sul risultato ottenuto, peraltro specificatamente approvato sia con la dichiarazione di cui all'art. 7 del successivo contratto stipulato nel 2020 che con il verbale di collaudo di cui all'Allegato 6 del medesimo, sulla rilevanza del quale già si è detto nei paragrafi precedenti”. Tuttavia, tale doglianza non ha pregio per i seguenti motivi:
- posto che “In tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio; pertanto, la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione” (Cass. Civ., Sez. II, ord. N. 14569/2024), in ogni caso, si osservi come nessun elemento emerga dalla disamina degli atti processuali circa il fatto che Pt_1 abbia sollevato la relativa eccezione di decadenza: invero, la parte avrebbe dovuto specificatamente indicare l'inutile decorso del termine di sessanta giorni a decorrere dalla scoperta dei vizi medesimi;
- è del tutto inconferente il rilievo secondo cui “il costante e consolidato insegnamento della
Suprema Corte, secondo cui il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultano contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale” (cfr. atto di citazione in appello): invero, posto che, come suindicato, l'organo giudicante nell'ambito dell'interpretazione della domanda non è necessariamente vincolato alle espressioni letterali usate della parti, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda stessa, in ogni caso, come l'interpretazione non può spingersi fino a configurare una domanda totalmente difforme, nel petitum e nella causa petendi, rispetto a quanto dedotto e allegato dalle parti (v., ad esempio, Cass. Civ., Sez. I, n. 8519/2006 secondo cui “Il potere- pagina 9 di 16 dovere del giudice di qualificare correttamente la domanda non consente di sostituire la domanda proposta con una diversa, fondata su altra "causa petendi", e dunque di introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto, particolarmente in grado di appello, in cui il giudice non può esaminare una questione neppure tacitamente proposta, perché non in rapporto con quella espressamente formulata, e di quella non costituente antecedente logico- giuridico”), così egli non può spingersi a ritenere correttamente sollevata una eccezione mai presa in considerazione, né esplicitamente, né implicitamente, dalla parte interessata.
Il secondo motivo di appello è invece fondato: come giustamente lamentato dall'appellante, il
Tribunale ha errato nel ritenere che la domanda di riduzione del prezzo fosse automaticamente da ricomprendersi nelle domande di risoluzione e di conseguente restituzione del prezzo pagato.
- Nel caso di stipula di un contratto di appalto ex artt. 1655 ss. c.c., la tutela apprestata al committente si articola nella possibilità di chiedere l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo – sempre fatto salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore – oppure si può domandare la risoluzione del contratto (art. 1668 c.c.);
- l'azione di riduzione del prezzo – in presenza di un minor valore dell'opera a causa dei vizi – è diretta a porre il committente nella situazione in cui si sarebbe trovato, laddove, fosse stato pattuito tra i contraenti un prezzo inferiore: è lapalissiano come tale azione svolga, lato sensu, la medesima funzione dell'azione di risarcimento del danno poiché, in ambedue i casi il committente punta al ristoro economico derivante dall'inadempimento contrattuale (in ogni caso, l'attore deve provare il suddetto deprezzamento il quale, nel caso, deve avvenire secondo criteri obiettivi);
- viceversa, il rimedio risolutorio è subordinato alla esistenza di vizi o difformità tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla propria destinazione: “In materia di appalto, la disciplina dettata dell'art. 1668 in tema di difetti dell'opera, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo, soltanto nell'ottica del mantenimento del contratto” (Cass. Civ., Sez. II, n. 15167/2001). Tale requisito deve essere valutato sia secondo criteri oggettivi, ossia bisogna verificare l'utilizzo che quell'opera o servizio riceverebbe dalla generalità di persone, sia secondo criteri soggettivi, ovverosia facendo perno su particolari caratteristiche dell'opera o del servizio dedotti in contratto.
Così brevemente delineato il quadro normativo ed ermeneutico di riferimento: pagina 10 di 16 - dal punto di vista processuale la domanda di riduzione del prezzo può essere cumulata, nel corso del primo grado di giudizio, con quella di risoluzione, oppure è possibile cambiarla – sempre con quella di riduzione – fino all'udienza di precisazione delle conclusioni: “In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei vizi non sono incompatibili, sicchè ne è ammesso il cumulo in un unico giudizio […]” (Cass. Civ., Sez. II, n. 9239/2000). Inoltre, sarebbe altresì possibile domandare la riduzione del prezzo per la prima volta in grado di appello: “In tema d'appalto, la domanda di riduzione del prezzo in presenza di difetti dell'opera può essere proposta, in luogo di quella originaria di risoluzione per inadempimento, sia nel giudizio di primo grado sia in quello
d'appello, giacché, essendo fondata sulla medesima "causa petendi" e caratterizzata da un
"petitum" più limitato, non costituisce domanda nuova” (Cass. Civ., Sez. II, ord. N. 2037/2019);
- ebbene, sulla base di tali rilievi, è erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui “Pertanto, se non si può pronunciare la risoluzione dei contratti chiesta dalla opponente, che presuppone la totale inutilizzabilità delle prestazioni rese dalla appaltatrice, deve tuttavia essere riconosciuto alla committente l'importo pari a tali costi, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo (art. 1668 c.c.), certamente ricompresa nella domanda avente l'oggetto maggiore della restituzione integrale del corrispettivo a seguito della risoluzione del contratto”
(cfr. sentenza di primo grado, p. 2): non si comprende per quale motivo la domanda di riduzione del prezzo dovrebbe essere automaticamente ricompresa in quella di risoluzione (perchè non Contro sarebbe automaticamente da ricomprendersi quella risarcitoria ?) dato che nel precedente grado di giudizio, né ha proposto un cumulo di domande (in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, ella chiedeva esplicitamente di “Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto in data 24.4.2019 e del contratto in data 2.1.2020 per grave inadempimento di Pt_1
) né, tantomeno, ha modificato la domanda medesima all'esito della CTU in sede di
[...]
Contro precisazione delle conclusioni (tra l'altro, non ha mai paventato la possibilità di domandare la riduzione del prezzo, neppure, implicitamente ed in sede di memorie difensive finali ha sempre e solo argomentato e chiesto la risoluzione dei contratti e la restituzione del corrispettivo versato ai sensi dell'art- 1458 c.c. cioè quale conseguenza della risoluzione).
- tutto ciò è altresì confermato dallo stesso appellato il quale afferma che “Ferma restando la decisiva rilevanza delle considerazioni che precedono, va in ogni caso evidenziata l'irrilevanza Contr della questione oggetto del primo motivo di gravame posto che in via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto stante i plurimi e gravissimi inadempimenti dell'appaltatrice” (cfr. comparsa di costituzione, p. 12): è la stessa quindi, a confermare CP_3
pagina 11 di 16 come ella abbia solo e soltanto domandato la risoluzione e abbia chiesto soltanto la caducazione del contratto;
- inoltre, la Suprema Corte ha ribadito più volte come “In materia di appalto, atteso che il committente può chiedere in via alternativa, ex art. 1668 c.c., l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo, la quale postula la verifica che l'opera eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola
d'arte, la domanda di riduzione del prezzo deve ritenersi ricompresa nella domanda di reintegra in forma specifica, sicchè il rigetto della seconda comporta l'inequivoco rigetto anche della prima, ancorchè dichiaratamente proposta in via subordinata;
ne consegue che non sussiste il vizio di omessa pronuncia qualora il giudice, rigettata la domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi, per intervenuta prescrizione, abbia evitato di pronunciarsi sulla domanda di riduzione del prezzo” (Cass. Civ., Sez. VI, n. 8432/2022; v. anche Cass. Civ., Sez.
II, n. 24305/2017 secondo cui “Nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, comma 1, c.c., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltare mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 c.c., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. La prima domanda, infatti, che postula la colpa dell'appaltatore, è utilizzabile per il ristoro del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell'appaltatore (come nel caso di danni a persone o
a cose, o di spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente); la seconda, che prescinde dalla colpa dell'appaltatore tenuto comunque alla garanzia, tende a conseguire un "minus" rispetto alla reintegrazione in forma specifica, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione della "eadem res debita", sicché deve ritenersi ricompresa, anche se non esplicitata, nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi”).
- Orbene, la Suprema Corte ritiene che l'actio quanti minoris sia implicitamente ricompresa nella domanda di eliminazione dei vizi (“reintegrazione in forma specifica”), tuttavia, tale ragionamento non può essere trasposto nell'ambito del rapporto tra azione di risoluzione e azione di riduzione del prezzo: invero, in quest'ultimo caso, se pur vero che l'azione di riduzione ha un petitum inferiore rispetto a quella di risoluzione – rappresentandone, sotto certi profili, un minus – comunque, le due azioni non tutelano il medesimo interesse poiché in un caso vi sarà la caducazione del contratto (azione di risoluzione), nell'altro, invece, vi sarà la sua pagina 12 di 16 conservazione (actio quanti minoris); viceversa, sia l'azione di riduzione, sia l'azione di eliminazione dei vizi sono rimedi manutentivi del negozio;
- e ancora. Si prenda il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito altera gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi), emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto, nemmeno implicitamente o virtualmente compreso nella domanda. Il giudice non può, nell'accogliere la domanda, pronunciare sulle conseguenze che derivano secondo
l'ordinamento, pur se non espressamente richieste, quando queste non rientrano tra le conseguenze dell'azione esercitata come previsto dalla normativa” (Cass. Civ., Sez. III, n.
11514/2025): orbene, pare oltremodo evidente come l'actio quanti minoris non possa essere ricompresa in quella di risoluzione poiché dalle due, come dianzi ricordato, derivano conseguenze diametralmente opposte;
Contro
- si deve, infine, sottolineare come non abbia proposto, in questa sede, appello incidentale riguardo al rigetto della domanda di risoluzione: da ciò ne consegue il fatto che si sia cristallizzato il giudicato circa l'insussistenza dei presupposti ai fini della pronuncia fenomeno risolutorio.
In virtù di ciò, pare oltremodo evidente la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 99 e 112 c.p.c. in quanto il giudice di prime cure ha accolto una domanda che non è mai stata formulata né esplicitamente, né implicitamente conseguentemente la sentenza oggetto di gravame deve essere Contro riformata, e quindi, la domanda riconvenzionale formulata da deve essere rigettata.
L'accoglimento di tale motivo di gravame comporta poi l'assorbimento del terzo motivo di appello non essendo dovuta alcuna riduzione del prezzo e non essendo, pertanto, necessario indagare su un Contro eventuale concorso di colpa di
Parimenti, è fondato il quarto motivo di appello con il quale l'appellante sostiene che il Tribunale ha violato i principi in tema di riparto dell'onere della prova non riconoscendo l'esecuzione delle prestazioni riconducibili alle fatture 7/E e 6/E (docc. nn. 1 e 3 fascicolo monitorio). La doglianza ha pregio:
- in tema di responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c. costituisce principio tralatizio quello secondo cui, in ossequio alla persistenza del diritto, il creditore deve limitarsi ad allegare l'inadempimento e dimostrare, quale elemento costitutivo della sua pretesa, la fonte negoziale del credito, spettando invece al debitore provare ed allegare l'insussistenza dell'inadempimento,
o perché vi è stata una causa estintiva della pretesa, o perché, a differenza di quanto affermato dal creditore, un adempimento vi è stato: “in tema di prova dell'inadempimento di una pagina 13 di 16 obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 13533/2001);
- ebbene, in giudizio sono stati prodotti sia i due contratti (fonte convenzionale del credito), sia le relative fatture 6/E e 7/E (docc. nn. 1 e 3 fascicolo monitorio), la prima per un importo pari a €
31.253,96, la seconda per una somma di € 20.885,18;
- quindi, sarebbe spettato a in quanto debitrice – provare o l'avvenuto pagamento, oppure CP_3 la mancata esecuzione delle opere dedotte in contratto;
tuttavia, quest'ultima si è limitata a contestare genericamente la mancata erogazione dei servizi;
- ciò è suffragato altresì dal fatto che l'appellato haa versato un acconto di € 10.000,00 sulla prima fattura;
- per quanto concerne la voce “Canone annuale Gennaio / Dicembre 2021 Licenses & III Level –
Premium”, è irrilevante l'affermazione secondo cui “il canone annuale è pacificamente connesso all'utilizzo della Piattaforma Nu4Mdconcierge che, come noto, era costituita dai moduli TF e ST (cfr. pag. 7 Allegato 1 al contratto 2.1.2020, doc. 2): secondo quanto definitivamente accertato dal Tribunale il primo modulo non è stato mai fornito. Non si vede quindi a quale titolo possa pretendere il pagamento della licenza di cui trattasi” Pt_1
(cfr. comparsa di costituzione, pp. 17-18): invero, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, e come riportato dal Tribunale “la mancata prestazione del suddetto modulo, non
pagina 14 di 16 essendosi riflettuta nella mancanza di funzionalità ulteriori rispetto a quelle rilevate dal CTU, non può incidere […]” (cfr. sentenza di primo grado, p. 3);
- inoltre, tutto quanto esposto è suffragato dal fatto che “trattandosi di costi di licenza di una piattaforma e non di un'attività consistente in un facere in capo all'odierna appellante, non si comprende cosa quest'ultima avrebbe dovuto documentare per dimostrare il proprio diritto di credito, oltre al contratto quale fonte dell'obbligazione” (cfr. atto di citazione in appello): anche in ossequio al principio di “vicinanza della prova” sarebbe stato onere della debitrice dimostrare la mancata esecuzione delle prestazioni da parte dell'appellante. È invece, pacifico Contro dal carteggio in atti che abbia usufruito delle licenze e dei relativi servizi fissi sia per l'anno 2020 che per il 2021.
- In riforma, le domande proposte da devono essere rigettare e la stessa deve Controparte_1 essere condannata a pagare a favore della appellata la somma di €50.069,4 oltre gli interessi ex dlgs n.231/2002 dal dovuto sino all'effettivo saldo, in ossequio al principio per cui l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché, l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si
“conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata (in questi termini, Cass., Sez. 6-3, 6/9/2017, n. 20868, Cass. 315/2024. Contro Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di sia quelle di primo grado che di secondo grado come da liquidazione in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti per le causa di valore compreso tra €26.000,01 e 52.000,00 con esclusione della fase istruttoria per questo grado.
Le spese di CTU possono invece restare a carico di ciascuna parte in ragione della metà, perché
l'indagine tecnica si è resa necessaria ai fini della decisione
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.1094/2025 pubblicata il 17.02.2025 in riforma, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande proposte da e di conseguenza: Controparte_1
2) Condanna a pagare a favore di la somma di €50.069,40 oltre gli Controparte_1 Parte_1 interessi ex dlgs n.231/2002 dal dovuto, sino all'effettivo saldo.
pagina 15 di 16 3) Condanna a rimborsare a favore di le spese di lite di entrambi Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio che liquida: per il primo grado in complessivi €7.616,00 e per il presente grado in complessivi €6.949,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfetario per entrambi i gradi.
4) Pone definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione del 50% il compenso del CTU come liquidato in atti.
5) Rigetta ogni ulteriore domanda o istanza
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025
La cons. Est la Presidente
IA ES BR HE NT
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