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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
composta dai Magistrati:
Dott. ssa Maria Grixoni Presidente
Dott. ssa Doriana Meloni Consigliera
Dott. ssa Monica Moi Consigliera rel.
ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 394 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell'avv.
Andrea Fioretti, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
parte appellante
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
parte appellata contumace
Oggetto: Contratto di somministrazione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo di primo grado
propose opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento con cui le Controparte_1 Parte_1
ordinò il pagamento di euro 8.925,83, contestando:
- l'efficacia di titolo esecutivo dell'ordinanza, non potendo l'azione esecutiva costituire, allo stato,
idoneo strumento;
- la prescrizione del diritto di credito vantato da il mancato funzionamento del Parte_1
contatore, l'ammontare delle fatture indicate nell'ingiunzione impugnata;
- le somme di cui alla fattura n. 20160005001714090 del 28/04/2016 (doc. 8) per il pagamento di euro 1.575,56 a titolo di “conguaglio regolatorio” o “conguaglio per partite pregresse 2005 – 2011”,
costituendo un'inammissibile quota aggiuntiva del corrispettivo del servizio pagato già dall'utenza in tale arco temporale ed, in ogni caso, essendo le somme stesse relative ad un credito per cui è decorsa la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 937/2019, pubblicata l'8.10.2023, dichiarata la contumacia del gestore del servizio idrico – il quale, sebbene ritualmente citato, non si era costituito in giudizio – istruita la causa documentalmente, accolse l'opposizione di Controparte_1
accertando:
- come non dovute le somme pretese da Parte_1
- l'inesistenza, per illegittimità degli atti amministrativi di revisione tariffaria, del diritto di Pt_1
ai conguagli per partite pregresse in relazione agli anni 2005/2011.
[...]
In particolare, il giudice di prime cure preliminarmente diede atto della possibilità della p.a. di esperire, secondo giurisprudenza consolidata, il procedimento di ingiunzione ex R.D. n. 639/1910,
per le entrate di diritto pubblico e di diritto privato -stante il potere di auto accertamento-
caratterizzato dall'unico limite della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, il cui accertamento
è di merito (richiamando l'orientamento consacrato nella pronuncia della Cassazione n. 11992/2009).
Quanto al merito, il tribunale rilevò:
2 - il comportamento di la quale, non costituitasi in giudizio, non aveva fornito prova Parte_1
del proprio credito in ordine al corretto funzionamento del contatore e, conseguentemente, alla corretta contabilizzazione dei consumi;
- l'indebita integrazione della tariffa quanto al diritto di ottenere il conguaglio per le partite pregresse,
tenuto conto dell'orientamento consolidato in giurisprudenza secondo cui è sicuramente illegittima l'introduzione di una tariffa integrativa correlata a consumi effettuati negli anni precedenti, sulla base di una valutazione ex post delle passività risultanti in esercizi pregressi, tenuto conto sia della violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi sia della violazione dei principi posti a fondamento del rapporto negoziale;
- la pretesa illegittima di nel caso di specie anche dal punto di vista strettamente Parte_1
civilistico, essendo un'integrazione del corrispettivo che non trovava alcun fondamento nel sinallagma contrattuale, in assenza di un'espressa clausola inerente ai criteri di determinazione della misura del conguaglio, ponendosi così in netto contrasto con il principio generale della tutela del legittimo affidamento e della regola della buona fede nell'esecuzione del contratto, traducendosi essa stessa in una modifica unilaterale del corrispettivo pattuito o previsto al momento della somministrazione, relativamente a forniture già effettuate.
In conclusione, il giudice precisò che la questione -di carattere subordinato- riguardante il decorso del termine prescrizionale del diritto ai conguagli era assorbita dal rilievo circa la sussistenza del vizio di legittimità, in quanto presupposto necessario sarebbe stato in ogni caso la validità del mutamento delle tariffe.
2. Sui motivi di impugnazione
La parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza impugnata lamentando: i) la violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove il giudice di prime cure annullò integralmente il credito portato dalle fatture nn. 2014/140359842, n. 2012/202931525 e n. 2008/802265551 senza pronunciarsi sulla richiesta di accertamento dello stesso, formulata già in sede di atto di citazione di primo grado;
ii)
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il tribunale dichiarò come non dovuti e come prescritti gli
3 importi relativi alle partite pregresse di cui alla fattura n. 2016/5001714090, richiedendo, pertanto, la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Tempio Pausania ritenne illegittima la richiesta delle somme relative alle c.d. partite pregresse da parte di Parte_2
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace con ordinanza depositata il
[...]
3.05.2024.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
2.1.Omessa reiterazione dell'eccezione di prescrizione
Preliminarmente, occorre dare atto che non è stata reiterata, da parte di l'eccezione Controparte_1
di prescrizione sollevata in primo grado e in relazione alla quale la sentenza 418/2023 del Tribunale
di Tempio appellata da OA omise di pronunciarsi (implicitamente ritenendola assorbita dall'integrale accoglimento dell'opposizione per difetto di prova del credito da parte del somministrante).
L'eccezione di prescrizione deve, pertanto, ritenersi rinunciata, a mente del disposto di cui all'art. 346 cpc.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
2.2.Omessa pronuncia
La parte appellante ha censurato la sentenza laddove il giudice annullò totalmente il credito portato dall'ingiunzione fiscale richiamata e non tenne conto delle conclusioni riportate nell'atto introduttivo del primo grado. Difatti, in tale sede chiese di dichiarare “che i corrispettivi dovuti Controparte_1
ad per la parte ancora non prescritta, devono essere ricalcolati secondo la media dei Pt_1
consumi correttamente rilevati e, per l'effetto, dichiararsi tenuta ad emissione di nuova Pt_1
fattura conformemente a quanto verrà accertato dall'adito Giudice all'esito del presente giudizio”
(v. pag. 12 atto di citazione). Il tribunale adito, affermando -oltre i limiti del suo petitum- che Pt_1
non si era costituita in giudizio e non aveva perciò fornito la prova del proprio credito, avrebbe
[...]
omesso di procedere all'accertamento negativo della pretesa creditoria, senza alcuna verifica circa
4 l'ammontare effettivo dovuto al gestore, contravvenendo anche a quanto disposto dall'art. B.35 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Il giudice, sulla base dell'obbligo di pronuncia sopracitato,
avrebbe dovuto stabilire il criterio di calcolo dei consumi e dei corrispettivi dovuti alla luce del consumo storico o, meglio ancora, del consumo statistico per l'utenza.
*
La doglianza in disamina è fondata.
Effettivamente, una volta ritenuti non provati i consumi dedotti in giudizio, il tribunale avrebbe dovuto procedere alla ricostruzione degli stessi secondo quanto richiesto dall'opponente, la quale domandò il ricalcolo secondo i consumi medi. Del resto, avendo il gestore sollecitato, nella presente sede, il ricorso ai consumi storici o ai consumi statistici, va da sé che ciò implica il riconoscimento dell'inattendibilità dei consumi rilevati dal misuratore.
Nella specie verrà, in particolare, in rilievo, al fine di determinare il consumo medio dell'utenza, il consumo statistico per l'utenza (uso promiscuo in agricoltura), in assenza agli atti dei consumi storici e in difetto di qualsivoglia dimostrazione e prova da parte dell'opponente odierna appellata del mancato approvvigionamento della risorsa idrica da a far data dal 2015 (la disdetta del Pt_1
contratto di somministrazione reca la data del 9.4.2019).
La sentenza impugnata deve essere, quindi, parzialmente riformata e per le ragioni esposte, deve accertarsi il diritto di credito di nei confronti di al pagamento delle somme Pt_1 Controparte_1
rispondenti ai consumi contabilizzati nelle fatture dedotte in giudizio da rideterminarsi sulla base dei dati statistici medi per la medesima tipologia di utenza (uso promiscuo in agricoltura) e in particolare:
in relazione alla fattura n. 2008/80226551 (avente per oggetto i consumi del periodo 30.06.2008-
30.09.2008) e alla fattura n. 2012/202931525 (avente per oggetto i consumi del periodo 01.01.2007-
31.10.2011,) l'appellata deve pagare la somma rispondente ai consumi dal 1.1.07 al 31.10.2011 sulla base dei dati statistici medi per la medesima tipologia di utenza (uso promiscuo in agricoltura), con la precisazione che, ove non dovessero invenirsi le Tabelle Istat anteriori al 2012, saranno utilizzate quelle relative al 2012 anche per il periodo pregresso;
5 in relazione alla fattura n° 2014/0359842 (avente per oggetto i consumi del periodo 01.11.2011-
22.07.2013 (a saldo) e 23.07.2013-31.07.2013 (in acconto), l'appellata deve pagare la somma rispondente ai consumi dal 1.11.2011 al 31.07.2013 sulla base dei dati statistici medi per la medesima tipologia di utenza (uso promiscuo in agricoltura);
in relazione alla fattura 2018/01465214 (avente per oggetto i consumi dal 10.7.2018 al 8.10.2018),
l'appellata deve pagare la somma rispondente ai consumi dal 10.7.2018 al 8.10.2018 sulla base dei dati statistici medi per la medesima tipologia di utenza (uso promiscuo in agricoltura);
in relazione alla fattura 2019/00005126 (avente per oggetto i consumi dal 9.10.2018 al 29.1.2019),
l'appellata deve pagare la somma rispondente ai consumi dal 9.10.2018 al 29.1.2019 sulla base dei dati statistici medi per la medesima tipologia di utenza (uso promiscuo in agricoltura).
Sulle anzidette somme sono dovuti, altresì, gli interessi legali dalla domanda al saldo.
2.3.Partite pregresse e prescrizione
Secondo la parte appellante sarebbero prive di fondamento logico-giuridico e fattuale le contestazioni circa la natura illegittima delle partite pregresse, considerato che queste ultime rappresenterebbero uno specifico elemento della tariffa idrica approvato, in ordine all'an e al quantum, dalle competenti autorità amministrative, pacificamente riconosciuto nei settori regolamentari, in quanto volto a superare “il disallineamento tra i costi ammissibili previsionali ed i costi ammissibili effettivi
verificatosi in un determinato periodo, nonché gli scostamenti tra i ricavi previsionali derivanti
dall'articolazione tariffaria e dai consumi stimati rispetto a quelli effettivi”.
La parte appellante ha rilevato che si era limitata a dare doverosa attuazione ai Parte_1
provvedimenti delle autorità competenti, quali:
- la direttiva n. 200/60/CE che prevede la necessità del recupero integrale dei costi (v. art. 9);
- l'art. 154, comma 1 d.l.gs n. 152/06, il quale stabilisce che “La tariffa costituisce il corrispettivo del
servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del
6 servizio fornito (…). Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di
corrispettivo”;
- la delibera n. 643/2013/R/IDR dell'AEEGSI e la deliberazione n. 18 del 26.6.2014 del Commissario
Straordinario dell' della Sardegna, le quali avevano approvato la Revisione del Piano CP_2
d'Ambito in cui erano stati determinati i conguagli tariffari 2005 – 2010;
- la sentenza della Corte di Giustizia (causa C -686/2015 Željka ) in cui era enunciato il Per_1
principio di autonomia del legislatore in materia di acque e tariffazione dei servizi idrici.
A detta della parte appellante, il conguaglio riferito ad eventi pregressi sarebbe da sempre componente tipica ed essenziale del sistema tariffario del servizio idrico, elettrico e del gas, pertanto, voce tipica e applicata senza contestazioni.
Inoltre, la parte appellante ha precisato che:
- di recente, i tribunali sardi e i giudici della penisola avevano ritenuto legittimo l'operato di Pt_1
in quanto “(…) Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di
[...]
corrispettivo (…). In definitiva, il principio comunitario del recupero dei costi rappresenta il
caposaldo della normativa nazionale sulla regolamentazione della quantificazione e ripartizione
della tariffa idrica [… omissis … ] i conguagli, relativi a periodi precedenti al trasferimento
all'AEEGSI delle funzioni di regolazione e controllo del settore idrico [… omissis …] avrebbero
dovuto essere quantificati ed approvati entro il 30.6.2014 [… omissis …]; - i conguagli regolatori
avrebbero dovuto essere necessariamente espressi in unità di consumo, sicché il conguaglio totale
avrebbe dovuto essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno [… omissis …]; - i conguagli
avrebbero dovuto essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in
corso, individuando esplicitamente il periodo di riferimento degli stessi [… omissis …] La fattura
contestata pertanto nella misura in cui fa riferimento a prestazioni passate effettivamente erogate in
favore dell'utente ed alla disciplina sopra indicata, costituisce legittima pretesa della società
nei confronti dell'utente” (Trib. Milano Sentenza del 9.6.2022 ma anche Trib. Oristano Parte_1
Sentenza del 27.12.2021 e Corte d'Appello di Roma, Ordinanza del 21.12.2018);
7 - a conferma della tesi richiamata, era intervenuta la Suprema Corte, a Sezioni Unite, le quali, con una storica ordinanza, avevano evidenziato la legittimità delle c.d. “partite pregresse”, alla luce del fatto che “la nozione stessa di recupero dei costi, in cui si sostanzia il conguaglio, implica in sé
l'applicazione di un costo ora per allora, ossia un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in
precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato” (Cass. SS.UU. Ord. n. 29593/2022
del 11.10.2022; principio confermato da: Cass. III Sezione Ord. n. 29726/2023 del 26.10.2023 doc.
4 e Cass. III Sezione Ord. n. 29781/2023 del 26.10.2023 doc. 5).
In ordine alla prescrizione, la parte appellante ha rilevato che aveva potuto Parte_1
quantificare e richiedere le somme di cui alle partite pregresse soltanto nel 2014, potendo far valere soltanto da tale momento il proprio diritto, per cui è soltanto da tale momento che potrebbe farsi decorrere la prescrizione (v. Cass. SS.UU. Ord. n. 29593/2022 del 11.10.2022: “In tema di servizio
idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo ora per
allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura
la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art.
2935”.
*
La doglianza in disamina, con cui ha insistito sul pagamento delle somme pretese a Parte_1
titolo di conguaglio regolatore per la fattura n. 2016000500174090 del 28.04.2016, di competenza dell'anno 2014, ma riferite al periodo 2005/2011, non può essere accolta.
Com'è noto, il d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, aveva assegnato all'AEEGSI (ora ARERA)
la competenza in via esclusiva in materia di approvazione delle tariffe del S.I.I.; a seguito di tale trasferimento di funzioni, l'AEEGSI con delibera n. 585/2012/IDR aveva approvato il Metodo
Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 e con la successiva delibera n. 643/2013/R/IDR/ aveva approvato il Metodo Tariffario Idrico per la determinazione delle tariffe 2014 e 2015, prevedendo nel correlato allegato A la quantificazione dei
8 conguagli relativi ai periodi precedenti al trasferimento delle funzioni di regolazione delle tariffe e trasferendo agli enti d'ambito la determinazione dei conguagli.
In attuazione di tale previsione, il Commissario Straordinario dell' Parte_3
aveva emanato la delibera n. 18 del 26-06-2014, con la quale era stata approvata la quantificazione e il riconoscimento dei conguagli di cui all'allegato A, pari alla differenza tra i costi considerati nelle tariffe tra il 2005 e il 2011 e i costi effettivamente sostenuti dal gestore in regime di efficienza in ossequio al principio comunitario dell'integrale recupero dei costi.
Questa corte si è più volte pronunciata sull'illegittimità della modifica tariffaria retroattiva contenuta nei c.d. conguagli regolatori, evidenziando che, sebbene i conguagli necessari al recupero dei costi approvati e relativi alle annualità precedenti rientrino tra le componenti di costo del servizio idrico,
le integrazioni tariffarie non possono che valere per il futuro, consentendo di scongiurare il procrastinarsi del disequilibrio rilevato, poiché. al contrario, operando le modifiche tariffarie retroattivamente per i consumi già effettuati, si realizzerebbe, nell'ambito del rapporto negoziale oggetto di accertamento, da un lato, una evidente violazione del principio di legalità e quindi,
irretroattività degli atti amministrativi (v. Cass. n. 6942/2004) e, dall'altro, una evidente violazione dei principi posti a fondamento del rapporto contrattuale, non potendo la parte modificare unilateralmente il corrispettivo pattuito dopo avere dato corso alla somministrazione della fornitura,
ciò in ragione della tutela privatistica intercorrente tra le parti (cfr. Cass. Civ. n. 17959/21).
Invero, atteso che la verifica del disequilibrio costi/ricavi porta ad un aggiustamento della tariffa,
risulta sleale nei confronti dell'utente introdurre una variazione di titolo di conguaglio sul presupposto che il prezzo pattuito per la somministrazione non si è rilevato remunerativo per la prestazione resa dal gestore. Non si tratta invero di un mero recupero del corrispettivo riferito ad eventi pregressi,
conosciuto in tutte le somministrazioni e di norma basato sull'accertamento dei consumi reali, bensì
di una rideterminazione dei costi che vengono spalmati negli anni successivi a quelli del consumo su cui sono caricati, in modo tale da evitare il superamento del limite massimo di incremento delle tariffe.
9 Alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte sul tema, occorre peraltro adeguarsi al diverso principio di diritto ivi espresso.
Innanzi tutto, nella pronuncia resa a Sezioni Unite n. 29593/22 si ritrova affermato il principio secondo il quale la necessità del recupero integrale dei costi, prevista dall'art. 9 della direttiva CE
2000/60 e confermata dalla Corte di Giustizia, impone agli stati membri una politica generale di recupero di detti costi in misura fissa, non correlati al volume d'acqua consumato dall'utente, ma derivanti dalla gestione e dal funzionamento dell'ente di governo, in modo che ne sia assicurata la integrale copertura.
La previsione dell'integrale copertura, espressione del generale principio “chi inquina paga” di cui all'art. 154 c. 1 d.lgs. n. 152/06, incontra peraltro i limiti messi a fuoco dalla giurisprudenza di legittimità successivi alla pronuncia a Sezioni Unite (v. n. 5492/23, 5127/23, 2967/23 e da ultimo
6453/23).
Riconosciuta in astratto la correttezza del recupero dei costi non preventivati negli esercizi precedenti,
è stata esclusa la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlabili con il servizio offerto e con voci di costo ammissibili in un'ottica di gestione efficiente del servizio, in accordo con la definizione di tariffa fornita proprio dall'art. 154 d.lgs. n. 152/06, quale corrispettivo del servizio idrico integrato, invece escludendo che i conguagli tariffari ex post costituiscano un elemento generale e fisiologico della regolazione tariffaria ispirata al principio del full cost recovery.
Il recepimento in tariffa di qualsiasi costo, anche se ingiustificato rispetto agli investimenti eseguiti ed all'ottimizzazione dei costi di gestione, comporterebbe altrimenti un accollo sull'utente di maggiori costi rispetto a quelli inizialmente stimati, non collegati a eventi imprevedibili nell'ordinario rischio di impresa.
Esemplare nella rigorosa ricostruzione degli strumenti normativi e dei principi regolatori la materia
è la richiamata sentenza n. 6453/23. Partendo dallo schema tariffario del full recovery cost e, quindi,
dalla legittimità di quelle forme di revisione del contratto di utenza qualora sopravvengano eventi idonei ad alterare l'equilibrio contrattuale, la Corte ha ribadito che, in base all'art. 154 d.lgs. n.
10 152/056 (e prima ancora all'art. 9 Direttiva 200/60/CE), “il gestore del servizio idrico deve essere
messo in condizione di recuperare i costi straordinari provocati da situazioni anomale ed
imprevedibili”. Non trova invece fondamento nella medesima disposizione la pretesa del gestore di addossare agli utenti tutti i costi sopravvenuti, senza dimostrazione della causa che li abbia determinati.
In realtà – ha osservato il collegio di legittimità – la Direttiva 2000/60/CE non prescrive uno specifico modello gestionale del servizio, cosicché gli stati membri sono liberi di scegliere se gestire la distribuzione nelle forme dell'impresa commerciale, con l'unico limite di far precedere la gestione da un'analisi economica dei servizi idrici, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta nel distretto idrografico;
parimenti la normativa interna (art. 154 d.lgs. n. 152/06) non legittima la pretesa del gestore di pretendere dagli utenti, sempre e comunque, la rifusione di costi rivelatisi maggiori rispetto a quelli pianificati al momento della fatturazione (v. pag.
6-8 sentenza cit.)
Ne discende, secondo la Suprema Corte che la tariffa adottata con la delibera n. 643/13 “deve
dipendere non dai costi sostenuti dal gestore nell'anno precedente, ma dai costi standard (o costi
efficienti) del servizio… stabiliti in via generale ed astratta dall'Autorità, sicché il gestore realizzerà
tanto maggiori ricavi quanto più riuscirà ad abbattere in concreto i costi presunti su cui si basa la
tariffa; il rischio di una domanda – e quindi di ricavi – inferiore a quella prevista non ricade sul
gestore, ma sugli utenti;
il gestore ha quindi diritto di recuperare retroattivamente dagli utenti i
maggiori costi od i minori introiti (c.d. sistema della revenu regolation), ma a condizione che gli uni
e gli altri siano stati oggettivamente imprevedibili”.
Conclude la Corte che “la pretesa di pagamento di un conguaglio, nel caso in cui la programmata
tariffa si sia rilevata inadeguata, è dunque inibita, per difetto genetico del sinallagma contrattuale,
quando l'inadeguatezza della tariffa sia dipesa da errori di gestione o di previsione del gestore o
anche dell'Ente d'ambito, i cui errori di programmazione nella fissazione della tariffa restano
inopponibili dal gestore all'utente”. Spetta al gestore, analogicamente, all'appaltatore che invochi la revisione del prezzo a norma dell'art. 1664 c.c., l'onere di dimostrare l'imprevedibilità del costo di
11 cui chieda il pagamento retroattivo, non entrando in gioco criteri contabili di determinazione ed imputazione della quota annuale dei costi di investimento e di esercizio bensì il recupero di un deficit pregresso di bilancio, da valutare secondo criteri di economicità e considerando la necessaria corrispettività del servizio (v. Cass. civ. n. 17959/21; C. Cost. n.26/11 e giurisprudenza amministrativa citata).
Affermato che il recupero retroattivo è compatibile con la corrispettività della prestazione soltanto quando è finalizzato a recuperare costi ammissibili di cui sia provata l'imprevedibilità al momento della predeterminazione, altrimenti finendo per scaricare sull'utente l'incapacità gestionale della società commerciale incaricata del servizio di distribuzione dell'acqua, nella specie, Parte_1
rimasta contumace in primo grado, neppure allegò quali costi imprevedibili intendeva compensare con l'adeguamento retroattivo della tariffa.
3. Sulle spese di lite
Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensate stante la soccombenza reciproca.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania n. 937/2019, pubblicata l'8.10.2023, e, per l'effetto, in parziale riforma di detta pronuncia, che nel resto conferma, accerta e dichiara che è obbligata al Controparte_1
pagamento in favore di in relazione alle fatture n. 2008/80226551, n. 2012/202931525, Parte_1
n. 2014/0359842, n. 2018/01465214 e n. 2019/00005126, dell'importo rispondente ai consumi per i periodi specificati in parte motiva, da rideterminarsi sulla base dei dati statistici medi per la medesima tipologia di utenza (uso promiscuo in agricoltura), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
12 Così deciso in Sassari, il 21/03/2025
La Consigliera est.
Dott.ssa Monica Moi
La Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
13