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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 639 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nata il [...], a [...], ed ivi residente in [...]
n. 19, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Jacopo Baldi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Nomentana n. 63;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede CP_1 di Rieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca;
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento ex art.1 legge 18/80.
Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa il 19.04.2022, volta ad ottenere il riconoscimento della prestazione, che tuttavia non è stata accolta in data
31.10.2022.
Ritenuto ingiusto il provvedimento dell' di rigetto della domanda, il ricorrente ha adito CP_1
il Tribunale di Rieti concludendo come sopra.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento R.G. N. 1147/2022 è stata disposta CTU medico legale che ha escluso la sussistenza del suddetto requisito.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
ulteriormente,
l'istituto ha eccepito l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 42, comma 3 del DL 269/03, come convertito in L. 326/03; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Nel corso dell'istruttoria, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali, a cura del dott.
, previa autorizzazione del Giudice ad eseguire la visita presso il domicilio Persona_1
della ricorrente.
La domanda è fondata.
Innanzitutto, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
2 Parimenti va rigettata l'eccezione di decadenza formulata dall'istituto in quanto parte ricorrente, ricevuta la comunicazione del provvedimento amministrativo negativo in data 31 ottobre 2022, ha proposto tempestivo ricorso giudiziale in data 10 novembre 2022, entro il termine semestrale.
Inoltre, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, Dott. , premesso Persona_1
che la ricorrente è risultata affetta da: “Diabete mellito nid. Gastropatia erosiva. Cardiopatia ischemico-ipertensiva. Remota isteroannessiectomia bilaterale e tiroidectomia. Artrosi diffusa della colonna vertebrale già sottoposta ad intervento chirurgico di stabilizzazione L4-
L5 con protrusioni discali con impronta sul sacco durale e perdita dell'autonomia deambulatoria, gonartrosi dx”, ha affermato che ha perso l'autonomia Parte_1
deambulatoria ed anche l'autonomia nei passaggi posturali.
Ciò posto, il c.t.u. ha concluso che la ricorrente “è da ritenere invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi 100% a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e con necessità dell'indennità di accompagnamento non essendo in grado di deambulare autonomamente a decorrere da marzo 2024. Tale decorrenza scaturisce dalla obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali, dalla raccolta delle notizie anamnestiche e dall'analisi della documentazione sanitaria in atti”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda va conclusivamente accolta a decorrere dal mese di marzo 2024.
Il riconoscimento del requisito in epoca successiva all'attivazione del giudizio di a.t.p.o. giustifica una parziale compensazione delle spese di lite per un mezzo, ponendo a carico dell' la restante parte, pari ad euro 319,50 per la fase di istruzione preventiva ed euro CP_1
1.348,50 per la fase di merito.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accerta il diritto della Sig.ra al riconoscimento della prestazione Parte_1
dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di marzo 2024;
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura di un mezzo, ponendo a carico dell' CP_1
il pagamento della residua parte, pari ad euro 319,50 per la fase di istruzione preventiva ed euro 1.348,5 per la fase di merito, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Rieti, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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