Rigetto
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/06/2025, n. 5273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5273 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 05273/2025REG.PROV.COLL.
N. 03187/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3187 del 2024, proposto da
Procedura di Liquidazione Controllata n. 27/2023 - IA SA, RA AV e NA AV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Pedoja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sesto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 307/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Giovanni Gallone e udito per la parte appellante l’avv. Michele Pedoja;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 7 settembre 2005 RA AV e NA AV hanno acquistato nel territorio del Comune di Sesto un immobile destinato ad uso ricettivo (p.ed. 555 in CC Sesto) al fine di sottoporlo a un intervento di ristrutturazione edilizia che contemplava il mutamento della destinazione della struttura in uso abitativo e mediante la suddivisione dello stesso in sette appartamenti (pp.mm. da 1 a 7).
1.2 In data 11 luglio 2005 le stesse hanno presentato istanza al Comune di Sesto e la competente Commissione edilizia comunale ha rilasciato parere positivo condizionato all’assunzione, per quattro di questi, del vincolo di cui all’art. 79 della L.P. n. 13/1997, nella versione illo tempore vigente, volto a riservare gli alloggi alla popolazione residente.
In data 22 marzo 2006 il Comune ha, quindi, proceduto all’iscrizione del vincolo.
1.3 Prima ancora di terminare l’opera, le predette hanno ceduto a terzi quattro unità abitative (di cui tre libere da convenzionamento e una gravata dal vincolo ex art. 79) rimanendo proprietarie dei soli appartamenti contrassegnati come pp.mm. 1, 2 e 7, che venivano, infine, completati.
Nel mese di luglio 2007, atteso che le abitazioni convenzionate rimaste in loro proprietà non erano ancora state occupate da persone aventi diritto, le predette hanno avviato il procedimento per la cancellazione del vincolo di convenzionamento gravante sugli immobili sulla scorta dell'art. 79-bis della L.P. n. 13 del 1997 all'epoca vigente (a mente del quale “qualora un'abitazione convenzionata non venga occupata da persone aventi diritto entro i termini di cui all'art. 79, commi 3 o 12, e qualora l’Istituto per l'edilizia sociale dichiari di non prendere in affitto l'abitazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, e qualora anche il Comune non sia interessato a prendere in affitto l'abitazione, il proprietario ha diritto di chiedere la cancellazione anticipata del vincolo di cui all'art. 79. A tale scopo, la comunicazione di voler dare in affitto l'abitazione è da inviare prima all'Istituto per l'edilizia sociale e, qualora questo non prenda in affitto l'abitazione, al Comune. L'Istituto per l'edilizia sociale ed il Comune devono dichiarare entro 90 giorni dalla comunicazione se vogliono prendere in affitto l'abitazione”).
In forza della suddetta disposizione hanno, in particolare, chiesto, nelle date rispettivamente del 2 luglio 2007 e del 26 luglio 2007, tanto all'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia di Bolzano (I.P.E.S.) quanto al Comune, se questi intendessero esercitare il proprio diritto di opzione alla locazione degli immobili in questione.
Entrambe le amministrazioni interpellate hanno manifestato disinteresse alla locazione degli immobili proposti.
In data 12 novembre 2007 le predette hanno, quindi, presentato istanza per il rilascio del nulla osta alla cancellazione del vincolo ex art. 79 L.P. n. 13/1997, annotato al Libro Fondiario sulle pp.mm. 1, 2 e 7 della p.ed. 551 C.C. Sesto.
1.4 Con nota del 10 giugno 2008, il Comune di Sesto ha dichiarato improcedibile la suddetta istanza di svincolo in ragione della mancata adozione del regolamento di cui all’articolo 79-bis, comma 1 della L.P. n. 13/1997 per come modificata dalla L.P. n. 3 del 02 luglio 2007, medio tempore intervenuta.
In data 15 dicembre 2008, le stesse hanno reiterato l’istanza di cancellazione del vincolo sul presupposto per cui la norma transitoria nel frattempo introdotta dall’art. 10 della L.P. n. 4/2008 aveva disposto l'ultrattività della disciplina previgente alla modifica introdotta con L.P. n. 3/2007, per tutte le abitazioni vincolate ai sensi dell'art. 79 della L.P. n. 13/1997 prima del 1° agosto 2007.
1.5 Con delibera n. 5 del 18 marzo 2009, il Consiglio Comunale di Sesto ha respinto tale ulteriore istanza sul presupposto, avvalorato dal parere reso in data 17 marzo 2009 dall’Avvocatura Provinciale, secondo cui il regime intertemporale previsto dal citato articolo 10 avrebbe interessato unicamente l’articolo 79 della L.P. n. 13/1997 e non l’articolo 79 bis, il quale avrebbe dovuto essere applicato per come modificato dalla riferita novella del 2007.
1.6 RA AV e NA AV hanno, pertanto, impugnato detto provvedimento di diniego dinanzi al T.R.G.A. di Bolzano, chiedendone l’annullamento.
L’adito T.R.G.A., con sentenza n.184/2010, lo ha respinto ritenendo che la disposizione transitoria di cui al comma 3-bis dell’art. 32 della L.P. 3/2007, introdotta dall’art. 10, comma 2, della L.P. n. 4/2008, la quale sanciva l’ultrattività della disciplina del convenzionamento per i vincoli assunti prima del 1 agosto 2007, andasse intesa come circoscritta alle disposizioni regolanti il convenzionamento medesimo, contenute nell’art. 79 della L.P. n. 13/1997, non anche alla diversa e autonoma disciplina dello svincolo ex art. 79-bis, non richiamato dalla norma transitoria.
1.7 Le predette hanno, dunque, proposto appello avverso tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 4313/2017, lo ha accolto e, in riforma della pronuncia impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado. Questo Consiglio ha, altresì. contestualmente condannato il Comune di Sesto a “provvedere nel merito sull’istanza di svincolo in esame, a prescindere dall’eventuale persistente mancata adozione di un previo regolamento” in quanto “l’immanenza della vicenda estintiva di cancellazione, dopo il suo avvio, alla fattispecie concreta di convenzionamento appare incompatibile con una scissione temporale della disciplina del vincolo da quella dello svincolo, attesa l’unitarietà della fattispecie concreta, sicché, secondo un approccio interpretativo di natura sistemica – nella specie, peraltro, non incompatibile con il dato normativo testuale – appare preferibile una soluzione ermeneutica che conduca all’affermazione dell’ultrattività biunivoca sia della disciplina dell’istituto del vincolo, sia di quella dello svincolo, quanto meno per vicende estintive avviate in data anteriore al 1° Agosto 2007”.
2. Con ricorso notificato il 10 marzo 2023 e depositato il 30 marzo 2023 RA AV e NA AV hanno domandato dinanzi al T.R.G.A. di Bolzano la condanna ex art. 30 c.p.a. del Comune di Sesto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'emanazione della Delibera n. 005 del 18.03.2009 del Consiglio Comunale di Sesto (BZ) avente ad oggetto “richiesta di cancellazione anticipata del vincolo di cui all'art. 79 bis della L.P. n. 13/1997 relativamente alle pm 1-2-7 della p.ed. 551 CC Sesto”, e annullata da questo Consiglio con la già menzionata sentenza n. 4313/2017 del 30 marzo 2017, pubblicata il 12 settembre 2017 (divenuta definitiva il 12 marzo 2018).
3. Ad esito del relativo giudizio (interrotto in conseguenza dell’apertura con sentenza del Tribunale di Milano n. 205 del 28 marzo 2023 della liquidazione controllata nei confronti delle Signore AV NA, AV RA e SA IA e proseguito per iniziativa del liquidatore nominato avv. Laura Bonati) l’adito T.R.G.A. ha respinto il ricorso.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto infondata la proposta domanda risarcitoria osservando, da un lato, che “le ricorrenti non hanno assolto al loro onere dimostrativo riguardo alla spettanza del richiesto nulla osta allo svincolo anticipato” (punto 11.) e, dall’altro, che “Non è riscontrabile, del resto, nemmeno l’elemento soggettivo della colpa imputabile al Comune di Sesto con riguardo all’illegittimità del primo diniego” (punto 12. della sentenza impugnata).
4. Con ricorso notificato il 29 marzo 2024 e depositato il19 aprile 2024 la procedura di liquidazione controllata n. 27/2023 - AV NA, AV RA e SA IA in persona del liquidatore, avv. Laura Bonati ha proposto appello avverso tale ultima decisione chiedendone la riforma.
4.1 Ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
1) motivazione contraddittoria erronea e travisata nella parte in cui esclude la spettanza certa o quanto meno probabile del bene della vita leso dal comportamento dell'amministrazione ;
2) omessa e comunque superficiale ed erronea motivazione – omessa decisione ;
3) motivazione contraddittoria erronea e travisata nella parte in cui ravvisa nel caso di specie i presupposti di un errore scusabile .
5. In data 30 aprile 2024 il Comune di Sesto si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.
5.1 Il 19 marzo 2025 il Comune di Sesto ha depositato memorie difensive.
6. Il 24 aprile 2024 anche parte appellante ha depositato memorie difensive.
6.1 In data 7 maggio 2025 la stessa ha depositato memorie in replica.
7. All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 la causa è stata introitata in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che parte ricorrente non avrebbe dimostrato la spettanza, certa o quanto meno probabile, del bene della vita leso dal comportamento della Pubblica Amministrazione, ovvero del richiesto nulla osta allo svincolo anticipato.
Si deduce che il T.R.G.A. ha invocato, sul punto, la sentenza di questo Consiglio n. 6347/2023 di rigetto dell'appello proposto dal sig. CL TR (acquirente di una delle unità immobiliari originariamente di proprietà delle appellanti e promotrice insieme con queste del giudizio conclusosi con la citata sentenza n. 4313/2017, il quale ha nelle more riavviato, con esito negativo, il procedimento di svincolo de quo) osservando che “Tanto basta a dimostrare che le Signore AV, secondo una prognosi postuma, non avrebbero mai ottenuto il bene della vita”.
Secondo parte appellante detta statuizione sarebbe erronea atteso che le sig.re AV non hanno partecipato al procedimento amministrativo riavviato dal sig. CL TR né tantomeno al processo da questi incardinato avverso il provvedimento di diniego che lo ha definito sicché gli esiti degli stessi non assumerebbero, nei loro confronti, rilevanza alcuna.
In secondo luogo, parte appellante deduce che il rinnovo dell'istanza di cancellazione è stato presentato dal sig. TR il 20 ottobre 2017, ovvero dieci anni dopo la presentazione dell'originaria istanza e, quindi, in una situazione di fatto paesaggistica, urbanistica e ambientale della zona del territorio comunale di Sesto completamente mutata. Ciò in quanto dalla seconda metà degli anni dieci si sarebbe vista, anche nella fascia dolomitica, una costante ripresa dell'edilizia residenziale e turistico-ricettiva, con aumento dell'afflusso turistico e il rialzo dei prezzi del mercato immobiliare. Per contro, nell’anno 2007, come sarebbe ricavabile a contrariis rispetto a quanto si legge nella parte motiva della deliberazione n. 24 55/2017, non ci sarebbe stata un’analoga pressione turistica in grado di generare forti tensioni sui prezzi di compravendite e locazioni immobiliari.
Si aggiunge che:
- come comprovato a livello documentale, in più riprese il Sindaco di Sesto, prima del diniego, avrebbe anticipato alle sig.re AV che l'istanza di svincolo era di immediato accoglimento;
- il Comune di Sesto nella deliberazione consiliare n. 55 del 19 dicembre 2017 ha dato atto che “il rifiuto di cancellazione del convenzionamento veniva motivato con riferimento alla variata (rispetto all'epoca di presentazione della domanda) situazione abitativa e demografica del Comune di Sesto, condizionata da una presenza turistica che faceva registrare oltre 650.000 pernottamenti annui, determinando una forte tensione sui prezzi di compravendite e locazioni immobiliari, con conseguente difficoltà per i cittadini residenti di acquisire alloggi «a prezzi accessibili»”.
Sulla scorta di tali rilievi, secondo parte appellante, lo svincolo richiesto e illegittimamente negato, avrebbe costituito un “bene della vita” entrato a far parte del patrimonio delle odierne appallanti ed illecitamente compromesso dalla condotta tenuta dal Comune di Sesto.
2.1 Con il secondo motivo di appello si censura, sotto altro aspetto, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che parte ricorrente non avrebbe dimostrato la spettanza, certa o quanto meno probabile, del bene della vita leso dal comportamento della Pubblica Amministrazione, ovvero del nulla osta allo svincolo anticipato.
Osserva parte appellante art. 79-bis della L.P. n. 13 del 1997, nella versione vigente al momento della presentazione della domanda di svincolo, stabiliva che: “qualora un'abitazione convenzionata non venga occupata da persone aventi diritto entro i termini di cui all'art. 79, commi 3 o 12, e qualora l'Istituto per l'edilizia sociale dichiari di non prendere in affitto l'abitazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, e qualora anche il Comune non sia interessato a prendere in affitto l'abitazione, il proprietario ha diritto di chiedere la cancellazione anticipata del vincolo di cui all'art. 79. A tale scopo, la comunicazione di voler dare in affitto l'abitazione è da inviare prima all'Istituto per l'edilizia sociale e, qualora questo non prenda in affitto l'abitazione, al Comune. L'Istituto per l'edilizia sociale ed il Comune devono dichiarare entro 90 giorni dalla comunicazione se vogliono prendere in affitto l'abitazione”. Pertanto detta disciplina avrebbe riconosciuto al proprietario un vero e proprio diritto di chiedere la cancellazione anticipata del vincolo; diritto questo, già facente parte del patrimonio delle odierne appellanti e che sarebbe stato leso dall’emanazione di un provvedimento formale di inammissibilità dell'istanza, sul presupposto, grossolanamente e colposamente errato, che, sulla base della 28 normativa sopravvenuta, era necessaria la previa emanazione di un regolamento da parte del Comune che vagliasse preliminarmente l'assentibilità delle domande.
La consistenza di diritto soggettivo perfetto sarebbe stata riconosciuta anche nella sentenza di questo Consiglio con la sentenza n. 4313/2017 laddove ha lapidariamente affermato che “prima della novella, in presenza dei presupposti di legge, il privato aveva un vero e proprio diritto soggettivo”.
Si aggiunge in proposito che l’amministrazione si sarebbe resa responsabile non solo dell’errore, grave e colposo, commesso nel rigettare l'istanza di svincolo, ma anche, e soprattutto, della violazione del disposto dell'ultimo periodo dell'art. 79-bis della L.P. n. 13/2007 nonché dei gravi e ripetuti ritardi che si sono avuti sin dalla presentazione della domanda di ristrutturazione edilizia e che hanno contribuito a determinare la conclusione negativa del procedimento di svincolo.
2.2 Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente l’elemento soggettivo necessario per il riconoscimento della responsabilità aquiliana in capo al Comune, ravvisando nel caso di specie i presupposti di un errore scusabile.
Parte appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe omesso di prendere in considerazione che:
- la novella legislativa sarebbe stata chiarissima e lumeggiata da un precedente parere legale che il Comune aveva volutamente ignorato;
- il Consiglio di Stato avrebbe tenuto in conto ciò in sede di liquidazione delle spese di lite, ponendole integralmente poste a carico del Comune di Sesto per entrambi i gradi di giudizio;
- i fatti non sarebbero stati complessi, trattandosi di una semplice pratica edilizia di rimozione di un vincolo edilizio-urbanistico;
- le parti private si sarebbero limitate a presentare la domanda di svincolo nel rispetto delle previsioni dell'art. 79-bis della L.P. 13/2007 vigente ante novella, dopo avere ritualmente assolto gli oneri procedurali posti loro carico, e a presentare la domanda di svincolo prima dell'entrata in vigore della novella.
3. I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente in virtù della connessione che li lega.
Essi non colgono nel segno per le ragioni appresso precisate.
3.1 Anzitutto, va disatteso il primo motivo di appello.
Giova, in proposito, rammentare che, alla luce della più volte ribadita natura aquiliana della responsabilità dell’amministrazione per attività provvedimentale illegittima (tra tutti Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7), l’onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito grava a carico del proponente la domanda. Tanto vale anche per la dimostrazione della spettanza in chiave di prognosi postuma del “bene della vita” finale, la quale altro non è, a ben vedere, che la dimostrazione della ingiustizia del c.d. “danno evento” coincidente con la lesione della situazione giuridica di interesse legittimo pretensivo vantata dall’istante.
Venendo al caso di specie, il collegio è dell’avviso che, come correttamente affermato dal primo giudice, l’odierna parte appellante non abbia fornito adeguata prova di tale spettanza.
A dette conclusioni si perviene esaminando in primis le allegazioni svolte e gli elementi di prova offerti dalla medesima. Esse appaiono, infatti, alquanto deboli sostanziandosi, da un lato, nelle rassicurazioni che avrebbe espresso il Sindaco e, dall’altro, in mere congetture non ancorate a dati oggettivi relativi alla situazione del 2007 non in grado, anche ove considerate nel loro complesso, di raggiungere la soglia del “più probabile che non” (sull’applicabilità in campo amministrativo della regola della preponderanza dell'evidenza si veda da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 19/01/2023, n.674).
Nel dettaglio, quanto alle rassicurazioni che avrebbe espresso il Sindaco, in disparte dal fatto che la dimostrazione di tale circostanza emerge unicamente da un atto di parte (in particolare nel parere legale reso in favore delle sig.re AV dall’avv. Dieter Schramm), non può in ogni caso obliterarsi che si tratterebbero di meri propositi o intendimenti personali mai tradotti in atti ufficiali e non in grado di vincolare giuridicamente, in ragione del principio di separazione tra funzioni amministrative e di indirizzo politico, l’amministrazione comunale.
La richiesta istruttoria avanzata sul punto nell’atto di appello, di disporre la prova testimoniale, va disattesa sul rilievo assorbente che parte appellante non richiede la testimonianza del sindaco ma quella dell’avv. Dieter Schramm appena citato su quanto il sindaco gli avrebbe detto, dunque una testimonianza de relato in assenza di altre risultanze probatorie.
A quanto testé osservato va aggiunto che v’è, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, un indizio di senso contrario rispetto alla effettiva spettanza del bene della vita, indizio rappresentato dall’esito del procedimento di svincolo riavviato dal sig. TR. Sul punto preme, peraltro, rilevare che la valenza sul piano logico inferenziale di detta circostanza non pare esclusa dal fatto che il relativo procedimento non abbia interessato i beni di proprietà delle sig.re AV. E ciò in particolare se si considera che la difesa di parte appellante non ha evidenziato quali differenze oggettive vi sarebbero tra la condizione giuridica e di fatto dei beni di queste e di quello del TR. Del resto, la circostanza che l’istanza di cancellazione sia stata presentata dal Signor TR solo il 20 ottobre 2017, a distanza di dieci anni dall’originaria iniziativa, non pare in sé dirimente posto che, come messo in luce dalla difesa comunale, la finalità perseguita dal legislatore regionale del 1997 con l’introduzione del vincolo di cui all’articolo 79 era quella di tutelare la popolazione residente dal rischio di un aumento eccessivo del costo della vita, determinato dalla speculazione sui prezzi degli immobili che origina, inevitabilmente, da un’affluenza turistica particolarmente elevata ed il fatto che, col tempo, tale affluenza sia aumentata esponenzialmente non può indurre a ritenere che l’esigenza di tutela della popolazione residente al tempo del diniego non fosse già avvertita, ma, al più, solo che la necessità di garantire un costo contenuto degli immobili ad uso abitativo si sia successivamente addirittura rafforzata.
3.2 Le considerazioni appena svolte trovano conferma e sviluppo in quelle che sono le ragioni che spingono a ritenere infondato anche il secondo motivo di appello.
Non si può, del resto, dubitare, anche in ragione dell’attribuzione della controversia che occupa alla giurisdizione del giudice amministrativo, che quello vantato dall’odierna parte appellante fosse un interesse legittimo di tipo pretensivo (e non anche un diritto soggettivo perfetto).
L’accesso al bene della vita restava infatti mediato, anche nell’originario quadro normativo, alla spendita in senso favorevole all’istante di un potere pubblicistico di matrice autoritativa.
Ciò è stato riconosciuto da questo Consiglio che, nella sentenza n. 6347/2023, ha inquadrato la decisione dell’Amministrazione in ordine alla cancellazione del vincolo nell’alveo della più generale funzione di pianificazione e governo del territorio, in quanto “con tale decisione [...] si modifica uno dei principali assetti urbanistici del Comune, ovvero l'utilizzo di spazio abitativo da parte della popolazione locale”.
E la pianificazione urbanistica, cui si ricollega il potere di assentire alla cancellazione del vincolo insistente su un determinato immobile, costituisce un ambito nel quale l’amministrazione gode tradizionalmente di una discrezionalità particolarmente ampia, idonea ad adeguare il piano di regolazione normativa alla mutevolezza degli interessi concretamente rilevanti, interessi mutevoli, differenziati e contrapposti.
Questi rilievi paiono, peraltro, suffragati dalla formulazione testuale dell’articolo 79 bis della L.P. n. 13/1997, il quale faceva riferimento unicamente al “diritto di chiedere la cancellazione”, e non di ottenere la medesima.
3.3 È, infine, infondato anche il terzo motivo di appello.
Condivisibile appare, infatti, l’approdo cui è giunto il T.R.G.A. nel negare la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa.
Secondo il risalente e consolidato orientamento di questo Consiglio ( ex multis sez. III, 26/02/2020, n. 1419) “La responsabilità aquiliana dell'Amministrazione deve essere negata nel caso in cui l'indagine porti al riconoscimento dell'errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto o di diritto, determinatasi anche a seguito di pronunce intervenute sulla vicenda contenziosa”.
Ebbene, nel caso di specie, ricorrono una pluralità di indici della configurabilità di un errore scusabile dell’amministrazione.
Anzitutto, preme osservare che la quaestio iuris affrontata dall’amministrazione era sostanzialmente inedita quantomeno sul piano giurisprudenziale. Parte appellante ha, peraltro, mancato di dimostrare l’esistenza di prassi amministrative favorevoli alla sua prospettazione.
L’obiettiva complessità ed oscurità del dettato normativo con cui si è confrontato il Comune così come l’incertezza attorno alle interpretazioni da dare allo stesso è dimostrata dal diverso esito avuto dalla causa tra primo e secondo grado nonché dalla motivazione addotta a sostegno della decisione di questo Consiglio n. 4313/2017 che tra le varie opzioni ermeneutiche possibili, alla fine di un complesso ragionamento ha affermato che tra di esse “appare preferibile una soluzione ermeneutica che conduca all'affermazione dell'ultrattività biunivoca sia della disciplina dell'istituto del vincolo, sia di quello dello svincolo, quanto meno per le vicende estintive avviate in data anteriore al 1 agosto 2007”.
Per contro appare neutra la circostanza, valorizzata da parte appellante, che in sede di regolazione delle spese questo Consiglio, abbia condannato alle spese il Comune atteso che, nella sistematica del c.p.a., ai sensi dell’art. 26, queste seguono di regola la soccombenza e la compensazione delle stesse è evenienza eccezionale che deve essere sorretta sa una specifica giustificazione (così in giurisprudenza Cons. Stato, sez. III, 19/04/2024, n. 3543).
Non si può ancora, obliterare che l’amministrazione comunale ha anche, proprio al fine di schiarire il contenuto della disciplina normativa, diligentemente chiesto già in sede procedimentale un parere dell’Avvocatura provinciale, cui si è conformata.
4. Per le ragioni sopra esposte l’appello è infondato e va respinto.
5. Sussistono nondimeno, anche in ragione della posizione subiettiva di parte appellante, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO