TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico Stefania Ciani ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43657 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/01/1965), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI FAZIO LAURA giusta procura speciale in atti;
attore
E
(SIRACUSA (SR), 12/12/1972), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. RICCIO LUCIA e dell'avv. COLAGRECO ALESSIO giusta procura speciale in atti;
convenuto
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/11/2024 le parti precisavano le conclusioni come 2
da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Pt_1
premesso che con sentenza n. 13086 del 2020 il Tribunale di Roma
[...]
ha dichiarato la separazione giudiziale tra la stessa e con Controparte_1
addebito al marito, affidamento condiviso della figlia (21/08/2007) Per_1
ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare, obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 600,00, onere delle parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: 1) Accertare la responsabilità del convenuto CP_1
ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c. per aver violato con il proprio
[...]
colpevole comportamento i doveri di fedeltà e di solidarietà nascenti dal
matrimonio, arrecando un danno al decoro, alla dignità, alla vita di
relazione e alla salute dell'attrice, sig.ra 2) per l'effetto Parte_1
condannare il convenuto a risarcire all'attrice, sig.ra Controparte_1
l'importo pari ad €. 20.000,00 per danno alla salute ed €. Parte_1
5.000,00 per danno morale derivante dalla lesione del decoro, della dignità,
e della vita di relazione dell'attrice ovvero le diverse somme maggiori o
minori ritenute di giustizia ovvero quantificate in via equitativa ex art. 1226
c.c. oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
3) con vittoria di
compensi di lite.
Costituitosi in giudizio ha contestato la fondatezza Controparte_1 3
delle avverse domande chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 05/11/2024 il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata.
Invero, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, L'addebito della separazione personale
dei coniugi, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità
extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre
circostanze previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al
mantenimento, con la conseguenza che la risarcibilità di danni ulteriori è
configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli
estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità
espressa dalla norma indicata (Cass. ord. 16740/2020); d'altra parte secondo Cass. ord. 6598/2019, La natura giuridica del dovere di fedeltà
derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata
unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale
l'addebito della separazione, ma possa dar luogo
al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la
mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò
preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi
la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità
dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto
costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o
alla dignità personale. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che 4
aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà
fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il
tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per
le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all'onore o alla
dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e
di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità
della persona).
Nel caso di specie l'intestato Tribunale ha sì fondato la declaratoria di addebito della separazione tra le parti al marito sulla violazione del dovere di fedeltà posto in essere dal tuttavia non è stata fornita e raggiunta CP_1
la prova che il tradimento e l'intrattenimento della relazione extraconiugale del con la collega di lavoro si siano esplicati con CP_1 CP_2
modalità lesive dell'onore, del decoro e della dignità della non Pt_1
avendo i testi escussi nel corso del presente giudizio reso univoche deposizioni in tal senso, avendo anzi lo stesso investigatore privato assoldato dalla attrice dichiarato testualmente, in relazione all'atteggiamento e al contegno serbato dal e dalla , che “a parte dei momenti di CP_1 CP_2
raptus in cui si baciavano erano comunque circospetti”.
Le ulteriori circostanze riferite dai testi escussi sono irrilevanti ai fini che interessano il presente giudizio, avendo peraltro la stessa attrice svolto deduzioni e allegazioni alquanto generiche in ordine alle asserite modalità
offensive della sua dignità del contegno infedele del marito.
Relativamente alle ripercussioni sulla salute psicofisica dell'attrice derivanti dal contegno del coniuge, pur non volendo affatto disconoscere l'impatto negativo che una simile scoperta ha avuto sulla stessa, nondimeno non può non evidenziarsi che i certificati prodotti dalla provengono Pt_1 5
da un professionista privato e non già da una struttura pubblica e risalgono ad un periodo di gran lungo successivo a quello dei fatti di causa e della scoperta del tradimento (marzo 2017), trattandosi di certificati rilasciati tra il dicembre 2020 e il febbraio 2021(vedi allegati 5, 6 e 7 all'atto di citazione)
e ad aprile 2023 (vedi relazione medico legale allegata sub n. 17 alle memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. di parte attrice).
In mancanza di prova degli elementi costituenti l'illecito civile e la violazione di diritti fondamentali e costituzionalmente protetti, quali il diritto alla salute, alla dignità personale e all'onore, si impone il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43657/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta le domande attoree;
condanna a rifondere al convenuto le spese di lite Parte_1
liquidate in complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Roma, 06/02/2025
Il giudice
Stefania Ciani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico Stefania Ciani ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43657 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/01/1965), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI FAZIO LAURA giusta procura speciale in atti;
attore
E
(SIRACUSA (SR), 12/12/1972), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. RICCIO LUCIA e dell'avv. COLAGRECO ALESSIO giusta procura speciale in atti;
convenuto
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/11/2024 le parti precisavano le conclusioni come 2
da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Pt_1
premesso che con sentenza n. 13086 del 2020 il Tribunale di Roma
[...]
ha dichiarato la separazione giudiziale tra la stessa e con Controparte_1
addebito al marito, affidamento condiviso della figlia (21/08/2007) Per_1
ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare, obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 600,00, onere delle parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: 1) Accertare la responsabilità del convenuto CP_1
ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c. per aver violato con il proprio
[...]
colpevole comportamento i doveri di fedeltà e di solidarietà nascenti dal
matrimonio, arrecando un danno al decoro, alla dignità, alla vita di
relazione e alla salute dell'attrice, sig.ra 2) per l'effetto Parte_1
condannare il convenuto a risarcire all'attrice, sig.ra Controparte_1
l'importo pari ad €. 20.000,00 per danno alla salute ed €. Parte_1
5.000,00 per danno morale derivante dalla lesione del decoro, della dignità,
e della vita di relazione dell'attrice ovvero le diverse somme maggiori o
minori ritenute di giustizia ovvero quantificate in via equitativa ex art. 1226
c.c. oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
3) con vittoria di
compensi di lite.
Costituitosi in giudizio ha contestato la fondatezza Controparte_1 3
delle avverse domande chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 05/11/2024 il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è destituita di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata.
Invero, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, L'addebito della separazione personale
dei coniugi, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità
extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre
circostanze previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al
mantenimento, con la conseguenza che la risarcibilità di danni ulteriori è
configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli
estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità
espressa dalla norma indicata (Cass. ord. 16740/2020); d'altra parte secondo Cass. ord. 6598/2019, La natura giuridica del dovere di fedeltà
derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata
unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale
l'addebito della separazione, ma possa dar luogo
al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la
mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò
preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi
la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità
dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto
costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o
alla dignità personale. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che 4
aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà
fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il
tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per
le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all'onore o alla
dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e
di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità
della persona).
Nel caso di specie l'intestato Tribunale ha sì fondato la declaratoria di addebito della separazione tra le parti al marito sulla violazione del dovere di fedeltà posto in essere dal tuttavia non è stata fornita e raggiunta CP_1
la prova che il tradimento e l'intrattenimento della relazione extraconiugale del con la collega di lavoro si siano esplicati con CP_1 CP_2
modalità lesive dell'onore, del decoro e della dignità della non Pt_1
avendo i testi escussi nel corso del presente giudizio reso univoche deposizioni in tal senso, avendo anzi lo stesso investigatore privato assoldato dalla attrice dichiarato testualmente, in relazione all'atteggiamento e al contegno serbato dal e dalla , che “a parte dei momenti di CP_1 CP_2
raptus in cui si baciavano erano comunque circospetti”.
Le ulteriori circostanze riferite dai testi escussi sono irrilevanti ai fini che interessano il presente giudizio, avendo peraltro la stessa attrice svolto deduzioni e allegazioni alquanto generiche in ordine alle asserite modalità
offensive della sua dignità del contegno infedele del marito.
Relativamente alle ripercussioni sulla salute psicofisica dell'attrice derivanti dal contegno del coniuge, pur non volendo affatto disconoscere l'impatto negativo che una simile scoperta ha avuto sulla stessa, nondimeno non può non evidenziarsi che i certificati prodotti dalla provengono Pt_1 5
da un professionista privato e non già da una struttura pubblica e risalgono ad un periodo di gran lungo successivo a quello dei fatti di causa e della scoperta del tradimento (marzo 2017), trattandosi di certificati rilasciati tra il dicembre 2020 e il febbraio 2021(vedi allegati 5, 6 e 7 all'atto di citazione)
e ad aprile 2023 (vedi relazione medico legale allegata sub n. 17 alle memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. di parte attrice).
In mancanza di prova degli elementi costituenti l'illecito civile e la violazione di diritti fondamentali e costituzionalmente protetti, quali il diritto alla salute, alla dignità personale e all'onore, si impone il rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 43657/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta le domande attoree;
condanna a rifondere al convenuto le spese di lite Parte_1
liquidate in complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Roma, 06/02/2025
Il giudice
Stefania Ciani