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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/05/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4253/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 18/09/2024 da:
Parte_1
con l'avv. SPINETTA LAURA
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. ZANIN ANNALISA
c.f.: C.F._2
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge,
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, pronunciarsi come segue:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Istrana di provvedere alle trascrizioni di rito nel registro dello Stato Civile del predetto Comune;
2. Ordinare alla Sig.ra il rilascio immediato dell'immobile adibito a casa CP_1
coniugale posto che a tutt'oggi Ella vi abita stabilmente;
3. Accertare e dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti talché possano provvedere ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
4. revocare l'assegno di mantenimento di € 300,00 disposto in favore della Sig.ra CP_1
in sede di separazione, ovvero in subordine dichiarane la debenza esclusivamente con decorrenza dalla data di effettivo rilascio della casa coniugale, con ogni conseguente statuizione di legge;
5. Il patrocinio di parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle proprie memorie autorizzate ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
In ogni caso: Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre c.p.a. e spese generali come per legge.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
Ogni eccezione, deduzione contraria reietta.
NEL MERITO:
Voglia il Tribunale di Treviso dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Qualora il Tribunale di Treviso dovesse disporre l'obbligo in capo alla Sig.ra CP_1
di abbandonare la casa coniugale, concedere alla stessa termine non inferiore a
[...]
mesi 6 dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, per lasciare l'immobile ed asportare ogni suo bene ed effetto personale.
3) Preso atto della disparità economica fra le parti, porre a carico del Sig. Parte_1
un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie di almeno € 700,00
[...]
rivalutabile ogni anno in base agli indici ISTAT.
Firmato Da: ZANIN ANNALISA Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Controparte_2
Studio Legale Avvocato Annalisa Zanin CodiceFiscale_3
Patrocinante in Cassazione
2
4) Considerato che la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 legge 898/70 e s.s. mm., voglia il Tribunale di Treviso
rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza per la quale dichiara fin d'ora la disponibilità che avvenga attraverso il deposito autorizzato di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Sig. alle condizioni Parte_1
che verranno in quella sede precisate.
5) Spese, competenze ed onorari di lite rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
In parziale riforma dell'ordinanza del 20/12/2024, ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il Sig. ha sconsigliato alla moglie la cointestazione della Parte_1
casa.
2) Vero che il Sig. riferiva alla moglie che se si fosse intestata il 50% Parte_1
della casa, attesa la pendenza in capo alla stessa di un finanziamento, la banca non avrebbe concesso il mutuo. 3) Vero che dal giorno del matrimonio in poi la Sig.ra si è sempre occupata della CP_1
casa, ha sempre cucinato, lavato e stirato per tutti i membri della famiglia;
4) Vero che la stessa si è sempre occupata anche della gestione dei figli.
5) Vero che la Sig.ra ha sempre destinato i proventi del proprio lavoro al CP_1
soddisfacimento delle esigenze familiari.
6) Vero che la stessa ha acquistato con i propri denari il divano della casa familiare e la cameretta di CP_3
7) Vero che la resistente ha sempre aiutati anche economicamente i figli.
8) Vero che la Sig.ra ha rinunciato alle cure dentistiche per far fronte ai CP_1
bisogni della famiglia.
Si indicano a testi la Sig.ra residente a [...]
Noalese n°54, , residente a [...], Testimone_2
residente a [...]. Persona_1
***
Fatto
, premesso di aver contratto matrimonio con in data Parte_1 CP_1
13.7.1985 dalla cui unione erano nati: di anni 23, di anni 33 e di CP_3 Per_2 Per_3
anni 35, adiva l'intestato Ufficio prospettando domanda cumulata di separazione e divorzio,
istando per ottenere preliminarmente la separazione dalla moglie e all'esito la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a nessuna particolare condizione,
prospettando l'indipendenza economica della convenuta.
In particolare riferiva di essere proprietario dell'immobile sito in Preganziol (TV) adibito a casa coniugale;
di un terreno agricolo in Grottaglie (TA), nonché della quota di 2/8 di un immobile ubicato sempre in Grottaglie (TA), in usufrutto della di lui madre.
Riferiva, di contro, che la moglie lavorava con contratto a tempo indeterminato con una retribuzione media di €.1.000,00 mensili, mentre il deducente quale luogotenente dell'Aeronautica Militare Italiana in congedo, percepiva un trattamento pensionistico di
€.2.513,00 netti mensili, essendo, tuttavia, gravato dal pagamento di alcuni finanziamenti oltre che dal pagamento della rata di mutuo per l'acquisto dell'immobile casa coniugale,
chiedeva, pertanto, che congiuntamente all'attribuzione dell'immobile de quo, fosse concesso alla resistente un termine di gg.10 per il rilascio del bene di sua proprietà.
Si costituiva in causa che precisava come fosse stata costretta a rinunciare CP_1
all'intestazione del 50% dell'immobile, casa coniugale, a fronte di un comportamento poco trasparente del marito e premesso di essere gravata dal pagamento di tre finanziamenti rispettivamente per €.189,00; €.294,00 ed €.50,00 mensili, con un reddito netto di €.650,00,
anche in vista di dovere rilasciare l'immobile casa coniugale, chiedeva un assegno di mantenimento a suo favore per €.700,00 mensili.
All'udienza di comparizione delle parti poiché la proposta conciliativa suggerita dal Giudice
relatore non aveva esito positivo, lo stesso a scioglimento della riserva espressa a verbale,
emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“Il Giudice a scioglimento della riserva espressa a verbale;
preso atto della disparità economico/reddituale nonché patrimoniale inter partes;
rilevato che la convenuta, ragionevolmente come già prospettato dal ricorrente, dovrà rilasciare la ex casa coniugale, di esclusiva proprietà di quest'ultimo; che la medesima dovrà reperire una nuova soluzione abitativa, disponendo di uno stipendio al netto dei finanziamenti contratti, insufficiente a far fronte a tale onere;
valutata l'età anagrafica della medesima, l'impossibilità di integrare il proprio reddito incrementando le ore lavorative;
che il bene caduto in successione non è nella disponibilità della che ha prospettato la sua CP_1
intenzione di rinunciare all'eredità paterna in quanto “damnosa”; che, pertanto da tale cespite la resistente non può ricavare allo stato alcuna utilità; che pertanto avuto riguardo alle finalità che sottendono l'assegno di mantenimento ne ricorrono
i presupposti;
che il ricorrente è in grado di far fronte ad un pagamento mensile di €.300,00 mensili.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 22 cpc
1.Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2.Pone a carico del ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento della convenuta mediante la corresponsione di un assegno mensile di €.300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat da corrispondersi entro il gg.5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2024
3.Rigetta la prova testimoniale dedotta dalla convenuta in comparsa di costituzione e in memoria del 22.11.2024 perché: irrilevante al fine del decidere;
valutativa; da provarsi documentalmente;
generica, non circostanziata.
4.Riteneuta la causa matura per la decisione rinvia la stessa avanti a sé per la rimessione al
Collegio, all'udienza del 03/04/2025”, concedendo i termini per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
1.Separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi va accolta per le ragioni di cui appresso.
Invero, dalle stesse motivazioni addotte dalle parti, nonché dalla condotta processuale delle stesse, è emerso che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostituita.
2. Profili economici ed abitativi
La presente causa al di là della pronuncia sul vincolo, ha ad oggetto la sola determinazione del diritto o meno della convenuta a percepire un assegno di mantenimento.
Sul punto si ritiene di condividere le considerazioni espresse dal Giudice relatore e confermare l'assegno di €.300,00 mensili, rivalutato e rivalutabile secondo gli indici Istat, a favore della attesa la disparità reddituale e patrimoniale;
la durata del matrimonio, la CP_1
circostanza che la medesima dovrà reperire una diversa soluzione abitativa e in prospettiva di tale esigenza, valorizzando altresì tutti gli ulteriori elementi esplicitati, non vi è ragione di ridurre tale assegno nonostante fino ad ora la resistente abbia occupato l'immobile.
Per quanto attiene al rilascio dello stesso poiché non vi sono i presupposti per l'assegnazione, atteso che non vi sono figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, il ricorrente per ottenere la piena disponibilità del bene, dovrà azionare i rimedi previsti dall'ordinamento posto che per il diritto di famiglia non vi è competenza a fissare un termine di rilascio.
3.Spese di lite
Relativamente alle spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione riferita a questo giudizio, tenuto conto dell'occupazione abitativa fruita dalla convenuta.
4.Proseguo del giudizio
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorso un anno dalla data della comparizione dei coniugi- provveda alla trattazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, matrimonio contratto il 13/07/1985 e trascritto al n. 18, Parte II^, Serie A, Anno CP_1
1985 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ISTRANA;
2) alle seguenti condizioni:
-Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso nel Parte_1
mantenimento di , l'assegno mensile di €.300,00, rivalutato e rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi entro il gg.5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2024
-Non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale.
-Spese di lite compensate.
-Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
-Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 13/05/2025. Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani