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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1996/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia (VV), Vico Dolore, n. 3, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Lococo Italo Rocco (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: impugnazione avvisi di addebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/11/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di non debenza delle poste creditorie portate dagli avvisi di addebito impugnati n.439201900007110116000 e 43920190000693536000 notificati in data 5.10.2019. A tal fine rappresentava: a) che le somme richieste si riferivano ad inadempienza- note di rettifica da DM 10 – regime sanzionatorio L. 388/2000, art. 116, co. 8, lett. a) - 8065 – Mod. DM/10 rettificato contributi – 8055 – somme aggiuntive sanzioni morosità per i periodi da 04/2016 a dicembre 2018;
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare: disporre la CP_ sospensione, anche inaudita altera parte dell'atto impugnato e/o della pretesa creditoria dell in via principale: accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti al presente ricorso, l'illegittimità della pretesa, l'annullabilità e/o la nullità assoluta ed insanabile degli avvisi di addebito impugnati nonché di qualunque altro atto prodromico è connesso;
In via principale: accertare e dichiarare CP_ l'illegittimità e la nullità di ogni pretesa creditoria dell per tutte le regioni esposte nel ricorso;
Ordinare, come conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni formulate, all Controparte_2 la cancellazione dal ruolo della posizione debitoria contestata;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti onorari di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore ex articolo 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Gli atti di pagamento opposti scaturiscono dal mancato riconoscimento, ai sensi della Legge 296 del 27.12.2006, art. 1, c.1175, dei benefici contributi di cui alla L. 190/2014 conguagliati dal ricorrente. Parte resistente ha dedotto come l'irregolarità origine degli addebiti effettuati fosse scaturita dalla presenza della denuncia contributiva relativa al mese di aprile 2016 inviata dal ricorrente con delle squadrature interne che, non permettendo l'aggiornamento degli archivi aziendali, impedivano all'Istituto i previsti controlli normativi e l'aggiornamento del conto aziendale ed individuale dei lavoratori denunciati. L'irregolarità evidenziata è stata definitivamente sanata in data 18/06/2018, ma oltre il termine assegnato nell'invito a regolarizzare (regolarmente notificato) con il quale il ricorrente veniva portato a conoscenza della presenza dell'anomalia. La serie di addebiti e inadempienze dedotti da parte ricorrente a proprio favore, nonché le operazioni effettuate e la documentazione, contestate da appaiono all'odierno CP_1 giudicante inidonee alla correzione delle squadrature contenute nella denuncia 04/2016, anche a seguito delle note di Dicosta del 6.6.2022, in quanto riproducenti le ragioni già articolate in ricorso. Per le ragioni testé esposte la domanda non si presta ad essere accolta nei termini di cui in ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, nel merito la domanda;
2 - condanna , alla rifusione delle spese di lite di Parte_1 Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, liquidate
[...] complessivamente, in 1.000,00 euro, come per legge.
Vibo Valentia, 16/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia (VV), Vico Dolore, n. 3, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Lococo Italo Rocco (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: impugnazione avvisi di addebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/11/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di non debenza delle poste creditorie portate dagli avvisi di addebito impugnati n.439201900007110116000 e 43920190000693536000 notificati in data 5.10.2019. A tal fine rappresentava: a) che le somme richieste si riferivano ad inadempienza- note di rettifica da DM 10 – regime sanzionatorio L. 388/2000, art. 116, co. 8, lett. a) - 8065 – Mod. DM/10 rettificato contributi – 8055 – somme aggiuntive sanzioni morosità per i periodi da 04/2016 a dicembre 2018;
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare: disporre la CP_ sospensione, anche inaudita altera parte dell'atto impugnato e/o della pretesa creditoria dell in via principale: accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti al presente ricorso, l'illegittimità della pretesa, l'annullabilità e/o la nullità assoluta ed insanabile degli avvisi di addebito impugnati nonché di qualunque altro atto prodromico è connesso;
In via principale: accertare e dichiarare CP_ l'illegittimità e la nullità di ogni pretesa creditoria dell per tutte le regioni esposte nel ricorso;
Ordinare, come conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni formulate, all Controparte_2 la cancellazione dal ruolo della posizione debitoria contestata;
condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti onorari di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore ex articolo 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Gli atti di pagamento opposti scaturiscono dal mancato riconoscimento, ai sensi della Legge 296 del 27.12.2006, art. 1, c.1175, dei benefici contributi di cui alla L. 190/2014 conguagliati dal ricorrente. Parte resistente ha dedotto come l'irregolarità origine degli addebiti effettuati fosse scaturita dalla presenza della denuncia contributiva relativa al mese di aprile 2016 inviata dal ricorrente con delle squadrature interne che, non permettendo l'aggiornamento degli archivi aziendali, impedivano all'Istituto i previsti controlli normativi e l'aggiornamento del conto aziendale ed individuale dei lavoratori denunciati. L'irregolarità evidenziata è stata definitivamente sanata in data 18/06/2018, ma oltre il termine assegnato nell'invito a regolarizzare (regolarmente notificato) con il quale il ricorrente veniva portato a conoscenza della presenza dell'anomalia. La serie di addebiti e inadempienze dedotti da parte ricorrente a proprio favore, nonché le operazioni effettuate e la documentazione, contestate da appaiono all'odierno CP_1 giudicante inidonee alla correzione delle squadrature contenute nella denuncia 04/2016, anche a seguito delle note di Dicosta del 6.6.2022, in quanto riproducenti le ragioni già articolate in ricorso. Per le ragioni testé esposte la domanda non si presta ad essere accolta nei termini di cui in ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, nel merito la domanda;
2 - condanna , alla rifusione delle spese di lite di Parte_1 Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, liquidate
[...] complessivamente, in 1.000,00 euro, come per legge.
Vibo Valentia, 16/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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